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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 febbraio 2023

Cassazione n. 05839/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5183/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -Ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentati e difes i dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrenti, ricorrenti incidentali - Avverso la se ntenza d ella COMM.TRIB.REG.

VENETO n. 1248 /201 5 depositata il 22/07/2015.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del22 febbraio 2023 ex art. 23, comma 8 - bis , d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, richiamato dall’art. 8, comma 8, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198.

Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso principale e la declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA]

1. l’Agenzia delle entrate ricorre, con tre motivi, contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che resistono con controricorso, nel quale propongono ricorso incidentale, con un motivo, avverso la sentenza della C.T.R. del Veneto, indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza (n. 102/2/14) della C.T.P. di Rovigo, che aveva accolto il ricorso dei contribuenti in controversia avente ad oggetto due avvisi di accertamento, per Irpef e addizionali locali, che rettificavano le dichiarazioni personali dei controricorrenti, quali soci della C.E.P. [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., dichiarata fallita nel 2006, sulla base delle risultanze di un PVC della Guardia di Finanza che contestava la sottrazione alla massa fallimentare di utili della società.

2. I contribuenti, con istanza depositata il 02/02/2023, hanno chiesto che il processo sia sospeso in quanto intendono avvalersi della definizione agevolata, a norma dell’art. 1, comma 197, legge 29 dicembre 2022, n. 197.

3. Si deve dichiarare che il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023.

P.Q.M.

La Corte dichiara sospesoil processo fino al 10 luglio 2023, e rinvia la causa a nuovo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5183/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -Ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentati e difes i dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrenti, ricorrenti incidentali - Avverso la se ntenza d ella COMM.TRIB.REG. VENETO n. 1248 /201 5 depositata il 22/07/2015. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del22 febbraio 2023 ex art. 23, comma 8 - bis , d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, richiamato dall’art. 8, comma 8, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198. Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso principale e la declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 1. l’Agenzia delle entrate ricorre, con tre motivi, contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che resistono con controricorso, nel quale propongono ricorso incidentale, con un motivo, avverso la sentenza della C.T.R. del Veneto, indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza (n. 102/2/14) della C.T.P. di Rovigo, che aveva accolto il ricorso dei contribuenti in controversia avente ad oggetto due avvisi di accertamento, per Irpef e addizionali locali, che rettificavano le dichiarazioni personali dei controricorrenti, quali soci della C.E.P. [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., dichiarata fallita nel 2006, sulla base delle risultanze di un PVC della Guardia di Finanza che contestava la sottrazione alla massa fallimentare di utili della società. 2. I contribuenti, con istanza depositata il 02/02/2023, hanno chiesto che il processo sia sospeso in quanto intendono avvalersi della definizione agevolata, a norma dell’art. 1, comma 197, legge 29 dicembre 2022, n. 197. 3. Si deve dichiarare che il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023. P.Q.M. La Corte dichiara sospesoil processo fino al 10 luglio 2023, e rinvia la causa a nuovo