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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 gennaio 2025

Cassazione n. 24449/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catania del 30 maggio 2024 che, in parziale riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Catania 1'8 ottobre 2019, ha rideterminato in anni 1 di reclusione ed euro 1.000 di multa la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto accertato in [OSCURATO:PERSONA]Antonio il 23 marzo 2018.

Rilevato innanzitutto che il ricorso è stato proposto il 14 giugno 2024, in assenza di specifico mandato a impugnare conferito dall'imputato assente al difensore di fiducia, il che integra un primo e assorbente profilo di inammissibilità dell'impugnazione, trovando applicazione l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. per i ricorsi, come quello in esame, proposti prima dell'entrata in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114, il cui art. 2, comma 1, lett. o) ha riformato la predetta norma processuale (cfr. in termini Sez. 5, n. 12613 del 15/01/2025, Rv. 287859).

Evidenziato che, in ogni caso, il ricorso risulta comunque inammissibile anche nel merito, risolvendosi le censure difensive, riferite rispettivamente all'asserita violazione degli art. 529, 507 e 721 cod. proc. pen. (primo motivo), alla conferma del giudizio di responsabilità (secondo motivo) e al trattamento sanzionatorio (terzo motivo) nella sostanziale riproposizione di questioni che nella sentenza impugnata hanno già trovato adeguate e pertinenti risposte (pag. 3 sul tema dell'estradizione, pag. 4 e 5 sul giudizio di responsabilità e pag. 5 in punto di pena, che peraltro è stata significativamente ridotta con il riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità).

Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 14 febbraio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catania del 30 maggio 2024 che, in parziale riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Catania 1'8 ottobre 2019, ha rideterminato in anni 1 di reclusione ed euro 1.000 di multa la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto accertato in [OSCURATO:PERSONA]Antonio il 23 marzo 2018. Rilevato innanzitutto che il ricorso è stato proposto il 14 giugno 2024, in assenza di specifico mandato a impugnare conferito dall'imputato assente al difensore di fiducia, il che integra un primo e assorbente profilo di inammissibilità dell'impugnazione, trovando applicazione l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. per i ricorsi, come quello in esame, proposti prima dell'entrata in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114, il cui art. 2, comma 1, lett. o) ha riformato la predetta norma processuale (cfr. in termini Sez. 5, n. 12613 del 15/01/2025, Rv. 287859). Evidenziato che, in ogni caso, il ricorso risulta comunque inammissibile anche nel merito, risolvendosi le censure difensive, riferite rispettivamente all'asserita violazione degli art. 529, 507 e 721 cod. proc. pen. (primo motivo), alla conferma del giudizio di responsabilità (secondo motivo) e al trattamento sanzionatorio (terzo motivo) nella sostanziale riproposizione di questioni che nella sentenza impugnata hanno già trovato adeguate e pertinenti risposte (pag. 3 sul tema dell'estradizione, pag. 4 e 5 sul giudizio di responsabilità e pag. 5 in punto di pena, che peraltro è stata significativamente ridotta con il riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità). Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 febbraio
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