CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 gennaio 2024
Cassazione n. 17237/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 9635/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], pec , con domicilio eletto presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma via Montello n. 20, giusta procura speciale in calce al ricorso; contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale pec: ; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 9258/45/15, depositata il 22ottobre2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Accertamento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con tre motiv i , avverso la sentenza della CTR in epigrafeche, confermando la sentenza della CTP di Napoli, aveva ritenuto legittima la cartella emessa, a seguito di controllo automatizzato, nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] per Irpeg e Iva per l’anno 2000 in relazione al mod. Unico 2001. L’Agenzia delle entrate ed [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va pregiudizialmente rilevato che, come si evince dagli atti di causa, [OSCURATO:PERSONA], già amministratore e legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA],ha impugnato in proprio la cartella di pagamento notificata alla società dallo stesso rappresentata e riguardante esclusivamente lamedesima. Si pone, pertanto, un problema di legittimazione del ricorrente ad impugnare la cartella notificataa [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Orbene, secondo la giurisprudenza della S.C., «La "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite. Ne consegue che il difetto di “legitimatio ad causam”, riguardando la regolarità del contraddittorio, costituisce un “error in procedendo” ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo» (Cass. n. 7776 del 27/03/2017), ovviamente laddove risultante dagli atti di causa (Cass. Sez.U, n. 2951 del 16/02/2016). 1.2. Ne consegue che questa Corte – come peraltro eccepito nei rispettivi controricorsi dall’Agenzia delle entrate e da [OSCURATO:PERSONA], sia pure limitatamente al ricorso per cassazione - deve rilevare d’ufficio il difetto di legittimazione attiva del ricorrente non essendosi formato alcun giudicato implicito sulla questione, in alcun modoaffrontata dalle corti di merito. 2. In conclusione, va dichiarata la carenza di legittimazione del ricorrente all’impugnazione della cartella di pagamento emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. 3. Il mancato rilievo della questione nelle fasi precedenti giustifica la compensazione delle spese dei giudizi di merito. Le spesedi legittimità sono regolate per soccombenza e liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte, decidendo sul ricorso,dichiara il difetto di legittimazione di VilniAlberto ad impugnare la cartella emessa nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] e cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Compensa le spese dei gradi di merito. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di legittimità a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in € 5.800,00, oltre spese prenotate a debito, nonché a favore di [OSCURATO:PERSONA], che liquida in € 5.800,00, oltre € 200,00 per esborsi, Iva, CPA e accessori di legge. D