CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 16012/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 45B03 D117S), rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata “ex lege” presso la cancelleria civile della Corte di cassazione; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54P54 D117P), in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 80H56 E333E), in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese, come da procura rilasciata in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12; -controricorrenti – avverso la sentenza parziale n. 138/2013 (pubblicata il 29 gennaio 2013) e quella definitiva n. 764/2016 (pubblicata il 12 agosto 2016) della Corte di appello di Brescia; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 07528/2017 C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] Proprietà –azione di rilascio di immobile e risarcimento danni lette le memorie depositate dai difensori delle parti ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con domanda proposta nel giugno 2002 ai sensi degli artt. 414 e 447-bis c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] conveniva, dinanzi al Tribunale di Bergamo – Sez. dist. di Clusone, [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna all’immediato rilascio del compendio immobiliare distinto al NCEU del Comune Censuario di [OSCURATO:PERSONA] C2EP al mappale n. 5797- sub 2 e 3, sito alla v. Redondo n. 1, in seguito alla intimata disdetta del contratto di comodato immobiliare stipulato il 12 luglio 1992, regolarmente registrato, nonché il risarcimento dei danni per l’illegittima occupazione del citato fondo a decorrere dalla data della citata disdetta. [OSCURATO:PERSONA] resisteva in giudizio, formulando anche domanda riconvenzionale per l’accertamento dell’acquisto per usucapione del diritto di proprietà del fondo dedotto in causa, chiedendo, altresì ed in via preliminare, di essere autorizzato a chiamare in causa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i primi due quali usufruttuari e la terza nella qualità di nuda proprietaria del mapp. n. 5797, sub nn. 702, 703 e 704, corrispondente al terreno circostante la casa, proponendo ulteriore domanda riconvenzionale di usucapione anche di quest’ultimo fondo. Interveniva volontariamente in giudizio anche [OSCURATO:PERSONA], moglie convivente del convenuto [OSCURATO:PERSONA], invocando anch’ella la dichiarazione di acquisto per usucapione del suddetto terreno circostante. I citati terzi chiamati in causa si costituivano, a loro volta, in giudizio, eccependo l’inammissibilità delle avverse domande riconvenzionali, l’improcedibilità della domanda avanzata dai coniugi Mella-Macario e. comunque, il rigetto di tutte le domande formulate nei loro confronti. Con sentenza n. 87/2007, l’adito Tribunale, all’esito dell’espletata istruzione probatoria, rigettava le domande attoree ed accoglieva quella di acquisto per usucapione proposta dai coniugi Macario-Mella per la quota del 50% ciascuno dell’edificio in questione, inclusivo del locale adibito a cantina ubicato nel seminterrato e del terreno circostante. 2. Decidendo sull’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cui resistevano gli appellati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che, a loro volta, formulavano appello incidentale), la Corte di appello di Brescia, con sentenza non definitiva n. 138/2013, così provvedeva: - dichiarava l’inammissibilità delle domande formulate dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli appellanti principali; - condannava il [OSCURATO:PERSONA] all’immediato rilascio, in favore di [OSCURATO:PERSONA], dell’immobile riportato nel ricorso originario; respingeva le domande avanzate dal Macario nei riguardi dello stesso Gregori; - disponeva la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza, per decidere sulla determinazione del danno preteso dal citato Gregori per l’occupazione dell’immobile in relazione al periodo successivo alla richiesta di rilascio, previo espletamento di c.t.u., richiesta in subordine dall’appellante allo scopo di accertare il valore locativo dello stesso immobile. Esperita la c.t.u., con sentenza definitiva n. 764/2018, la stessa Corte di appello condannava il Macario a corrispondere, in favore del [OSCURATO:PERSONA], la somma di euro 111.533,77, oltre interessi e rivalutazione dai singoli anni indicati nella relazione del c.t.u., con decorrenza dal 31 dicembre di ogni anno fino al saldo definitivo, regolando, poi, le complessive spese di entrambi i gradi di giudizio in relazione ai distinti rapporti processuali instauratisi. 3. Avverso entrambe le menzionate sentenze di appello, haproposto ricorso per cassazione, basato su dieci motivi, il [OSCURATO:PERSONA]. Hanno resistito, con un congiunto controricorso, le sole intimate [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]. Con ordinanza interlocutoria n. 11601/2022, poiché pendeva dinanzi alle Sezioni unite la questione relativa alla configurabilità o meno del danno “in re ipsa” in caso di occupazione immobiliare illegittima, con particolare riferimento al riparto dell’onere probatorio (aspetto rilevante con particolare riguardo all’esame del quinto motivo), la trattazione della causa veniva rinviata a nuovo ruolo, per essere, poi, rifissata per l’adunanza camerale del 18 aprile 2023, a seguito dell’intervenuta decisione delle Sezioni unite sulla predetta questione. I difensori delle parti costituite hanno anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia –ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 36, 40, 115 e 116 c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che aveva costituito oggetto di discussione tra le parti, per aver la Corte di appello –con l’impugnata sentenza non definitiva – dichiarato l’inammissibilità della domanda di usucapione dallo stesso avanzata nei confronti dei terzi chiamati in causa omettendo totalmente di considerare le prove relative allo stato dei luoghi acquisite in corso di causa, limitandosi ad escludere apoditticamente che vi fosse un collegamento soggettivo ed oggettivo della stessa domanda riconvenzionale con quella principale avanzata dal [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con la seconda censura, il ricorrente deduce – con riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 230 c.p.c., 2697, 2733, 1141, 1158 e ss., 1362, 1417, 2722 e 2724 c.c., unitamente all’omesso esame di un fatto decisivo, avuto riguardo alla circostanza che esso ricorrente non avesse fornito prova idonea di aver posseduto “uti dominus” l’immobile oggetto di causa per una durata ultraventennale, ma che avesse rivestito solo la qualità di detentore di tale cespite, senza che, peraltro, il medesimo avesse dato la prova di una sopravvenuta interversione del possesso. 3. Con la terza doglianza, il ricorrente lamenta – in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., oltre che dell’art. 2697 c.c., unitamente all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, avuto riguardo alla mancata considerazione, da parte della Corte territoriale, che il contratto di comodato in discorso non fosse in alcun modo riferibile ai locali posti al piano terra del controverso immobile. 4. Con la quarta doglianza, il ricorrente denuncia – in ordine all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 112, 115 e 345 c.p.c., per aver la Corte di appello ammesso – avuto riguardo all’avversa domanda risarcitoria – disposto c.t.u. per la determinazione dei reclamati danni, malgrado il [OSCURATO:PERSONA] non avesse mai ritualmente richiesto nel giudizio di primo grado l’ammissione di una c.t.u. a tal proposito. 5. Con il quinto mezzo, il ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt.1223, 2043 e 2056 c.c., per aver il giudice di appello ritenuto, per il rilevato caso di occupazione senza titolo del cespite immobiliare dedotto in giudizio, sussistente il danno “in re ipsa”, determinandone l’ammontare facendo riferimento al c.d. danno figurativo e, quindi, al valore locativo dello stesso immobile ritenuto usurpato, nel mentre la prova del preteso danno avrebbe dovuto costituito oggetto di specifica prova da parte dell’asserito danneggiato. 6. Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta – in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. – la violazione e falsa applicazi one degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per aver la Corte di appello aderito alle conclusioni del c.t.u., senza aver dato alcuna risposta argomentativa alle specifiche contestazioni da esso ricorrente alle medesime rivolte. 7. Con la settima censura, il ricorrente prospetta – con riguardo all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2056, 2697 c.c., nonché degli artt.112, 114 e 115 c.p.c., congiuntamente all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per aver la Corte di appello –con l’impugnata sentenza definitiva - liquidato i danni in una misura superiore (ossia di euro 111.533,77) a quella richiesta dal [OSCURATO:PERSONA], limitata in quella di euro 25.000,00 (ovvero nella diversa somma che sarebbe stata ritenuta di giustizia). 8. Con l’ottavo motivo, il ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. – la violazione e fala applicazione degli artt. 1226, 2056, 2697 c.c., oltre che degli artt. 112, 113, 114 e 115 c.p.c., unitamente all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per aver la Corte bresciana liquidato il preteso danno in via equitativa, pur non avendo il danneggiato svolto alcuna difesa idonea a far ritenere l’impossibilità o una particolare difficoltà della prova del danno, con la necessità, perciò, di ricorrere al residuale criterio equitativo. 9. Con la nona censura, il ricorrente lamenta – con riguardo all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2056, 2697, 2043 c.c., nonché degli artt. 112, 114 e 115 c.p.c., sul presupposto che la Corte territoriale aveva illegittimamente riconosciuto il risarcimento del danno anche con riferimento al periodo 12 luglio 2007-29 gennaio 2013, malgrado egli detenesse l’immobile in questione in qualità di proprietario in forza di valido titolo di acquisto costituito dalla sentenza n. 8/2007 del Tribunale di Bergamo -Sez. dist. di Clusone, con la quale era stata accolta la sua domanda riconvenzionale di usucapione. 10. Con il decimo ed ultimo motivo, il ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2056 e 2697 c.c., nonché degli artt.112, 114 e 115 c.p.c., unitamente all’omesso esame di un fatto decisivo, per aver la Corte di appello riconosciuto, con la sentenza definitiva, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da abusiva occupazione, nonostante tali accessori dovessero già ritenersi inclusi nell’importo quantificato nella relazione del c.t.u. e perché, in ogni caso, la relativa richiesta era stata proposta solo in comparsa conclusionale, ma mai in sede di precisazione delle conclusioni né nel giudizio di primo grado, né in quello di secondo grado. 11. Rileva il collegio che occorre, in via pregiudiziale, esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso in relazione alla dedotta nullità della procura, per sua asserita genericità e, pertanto, per la sua non univoca riferibilità al giudizio di cassazione. Tale eccezione è palesemente infondata perché – pur se è vero che nell’intestazione del ricorso si pone riferimento (per mero errore materiale) alla collocazione della procura in calce allo stesso – la stessa risulta ritualmente apposta a margine del ricorso, con il suo riferimento anche ad ogni grado di impugnazione, donde la sua idoneità al conferito “ius postulandi” in favore del nominato difensore pure per il giudizio di cassazione. La giurisprudenza di questa Corte è, al riguardo, pacifica nel ritenere che il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione, è, per sua natura, speciale e non richiede alcuno specifico riferimento al processo in corso, sicché è irrilevante la mancanza di un espresso richiamo al giudizio di legittimità (ovvero che la formula adottata faccia cenno a poteri e facoltà solitamente rapportabili al procedimento di merito), essendo, perciò, idoneo allo scopo anche il mero riferimento alla “rappresentanza e difesa nella presente procedura, in ogni fase, stato e grado, anche di impugnazione…”, come nel caso di specie (cfr., ad es., Cass. n. 18468/2014 e, da ultimo, Cass. n. 9935/2022). 12. Ciò chiarito in via preliminare, il collegio ritiene che il primo motivo sia infondato. Si osserva, infatti, che la Corte di appello – nell’impugnata sentenza non definitiva – ha correttamente escluso qualsiasi collegamento oggettivo della domanda riconvenzionale (necessario ai sensi dell’art.36 c.p.c.) proposta dal Macario con quella principale avuto riguardo all’assunto acquisto per usucapione del fondo adiacente all’edificio intestato al [OSCURATO:PERSONA], essendo indubbio che anche la chiamata o l’intervento di terzi non possa prescindere dalla previsione dell’art.106 c.p.c., la quale impone che la causa sia “comune” al terzo ovvero che questi venga evocato a titolo di garanzia nei confronti di una parte, ma sempre per un titolo che già appartenga al giudizio originario e non certo per ampliarne l’oggetto. 13. Il secondo e terzo motivo sono esaminabili congiuntamente siccome connessi. Essi si profilano inammissibili perché – al di là dell’insussistenza dei prospettati vizi di omesso esame di fatti decisivi – si risolvono nell’allegazione di un’asserita erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, esterna all’esatta interpretazione di norme di legge e che impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, laddove svolgono censure afferenti all’apprezzamento del compendio probatorio riferito all’idoneità o meno del possesso “ad usucapionem”, alla considerazione dello stato dei luoghi e all’interpretazione del contratto di comodato del 28 agosto 1992, concluso tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], profili che, invece, sono stati oggetto di adeguato esame con l’impugnata sentenza non definitiva. 14. La quarta censura è manifestamente infondata, dal momento che il potere di disporre ovvero di rinnovare le indagini tecniche mediante la disposizione di c.t.u. rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito. 15. Il quinto motivo concerne la questione rimessa alle Sezioni unite sulla prova (e sul riparto del relativo onere) della risarcibilità del danno da occupazione da occupazione abusiva di immobile, sulla quale esse si sono pronunciate con la sopravvenuta sentenza n. 33645/2022, con la conseguenza che – in conformità a tale arresto giurisprudenziale – la censura qui in esame da ritenere infondata, perché -pur non potendo parlarsi propriamente di danno “in re ipsa” – esso, quale danno emergente incidente direttamente od indirettamente sul diritto di godimento del titolare del diritto reale, idoneamente allegato (come avvenuto pacificamente nella fattispecie) – va consid erato ormai presunto, fino a prova contraria che deve fornire il danneggiante (onere, invero, non assolto nella presente vicenda processuale), con la liquidabilità del danno stesso secondo il criterio del “danno figurativo” (ovvero di quello locativo), al quale ha fatto propriamente –e, quindi, legittimamente - ricorso la Corte di appello. Le Sezioni unite, con la richiamata sentenza, hanno ritenuto che, nell’ipotesi di azione lesiva del contenuto del diritto di proprietà, essa sia valutabile non solocome violazione dell'ordine formale, ma anche come evento di danno. In quest'ultimo caso il nesso di causalità materiale si stabilisce direttamente fra l'occupazione senza titolo dell'immobile e la lesione del diritto di proprietà, senza passare per l'intermediazione del pregiudizio cagionato alla cosa oggetto del diritto di proprietà. Infatti, l'evento di danno riguarda non la cosa, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa. In tal caso, il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del "diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo". Pertanto, il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Quanto al profilo del riparto degli oneri probatori, le Sezioni unite hanno aggiunto che, nella comune fattispecie di occupazione abusiva d'immobile, è richiesta – da parte del danneggia to - l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa (ciò implicando che solo il non uso, il quale costituisce, comunque, una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento), precisandosi che la perdita subita attiene al godimento, diretto o indiretto mediante il corrispettivo del godimento concesso ad altri (rilevando, quindi, come mancato guadagno). Si è, poi, specificato che l'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito e che al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre e di provare che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. E’ stato, quindi, puntualizzato che sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell’art. 1226 c.c., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa. Rapportando tali principi al caso di specie (ed a fronte del motivo che viene qui in rilievo, basato solo su una confutazione apodittica del principio affermato nell’impugnata sentenza circa la risarcibilità in sé del danno da occupazione illegittima dell’immobile, con il richiamo ad alcuni precedenti giurisprudenziali ora superati dalla citata pronuncia delle Sezioni unite), è rimasto pacificamente accertato, da un lato, che il [OSCURATO:PERSONA] non potesse fruire e disporre del bene oggetto di causa e ne avesse richiesto reiteratamente la riconsegna per goderne in via diretta, e, dall’altro lato, che nessun elemento contrario al riconoscimento dell’invocato danno era stato offerto dal [OSCURATO:PERSONA], risultato, invece, illegittimo occupante dell’immobile. 16. Il sesto motivo è destituito di fondamento,avendo la Corte – al fine di determinare la misura del danno sofferto dal Gregori nel caso di specie – posto riferimento alle valutazioni e conclusioni del c.t.u., ritenendole, rispettivamente, correttamente operate e (conseguentemente) raggiunte, e, quindi, tali da non essere indotta a discostarsene, così implicitamente ravvisando la non condivisione delle critiche mosse dall’attuale ricorrente, quale appellato. 17. Anche il settimo motivo si prospetta infondato e va rigettato. Si osserva, al riguardo, che, pur se è vero che il Gregori aveva chiesto il risarcimento dei danni da occupazione abusiva nella misura di euro 25.000,00, lo stesso aveva, comunque, aggiunto, in alternativa, di riconoscerli nella “diversa misura che si riterrà di giustizia” (così lasciando intendere che il “quantum”, nella misura appena riportata, fosse meramente indicativo, come, infatti, ritenuto legittimamente dalla Corte di appello), rapportandola a quella dovuta dalla richiesta di rilascio e sino al momento dell’effettiva consegna, ragion per cui non può ritenersi che la Corte di appello, liquidando il danno nel suddetto importo, sia incorsa nel vizio di ultrapetizione con l’impugnata sentenza definitiva. A tal proposito, infatti, la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass.n. 2078/2002 e Cass. n. 16450/2012) ha puntualizzato che, nel giudizio di risarcimento del danno derivante da fatto illecito, costituisce violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., il prescindere, travalicandole, dalle specifiche indicazioni quantitative della parte in ordine a ciascuna delle voci di danno elencate in domanda, salvo che tali indicazioni non siano da ritenere -in base ad apprezzamento di fatto concernente l'interpretazione della domanda spettante al giudice di merito - meramente indicat ive, come è lecito sostenere (e come legittimamente ha fatto la Corte di appello nel caso in esame) allorché la parte, pur dopo l'indicazione di un certo ammontare, chieda comunque che il danno sia liquidato secondo giustizia ed equità, ovvero nella minoreo maggiore misura ritenuta di giustizia. 18. L’ottavo motivo è, pur esso, privo di fondamento, perché, lungi dal porre riferimento ad un criterio equitativo puro, la Corte di appello ha determinato il “quantum” del danno (emergente) in base all’apposito criterio del c.d. “danno figurativo”, riconducibile al valore locativo del cespite usurpato, in tal senso conformandosi – per quanto precedentemente rimarcato in risposta alla quinta censura - ai principi fissati con la sentenza delle Sezioni unite n. 33645/2022. 19. Anche la nona doglianza è infondata. Va, infatti, osservato che, una volta accolta – con la sentenza di appello - la domanda di rilascio per occupazione senza titolo del terreno nei confronti del Macario, con la conseguente determinazione del danno dal momento del richiesto rilascio e per il periodo conseguente fino alla sua esecuzione (e con riferimento al “quantum” riferito a quest’ultimo periodo la Corte di appello aveva, per l’appunto, disposto c.t.u.), è evidente che il danno doveva ricomprendere anche il lasso temporale dell’occupazione ricompreso tra il 12 luglio 2007 (coincidente con quello della pubblicazione della sentenza di primo grado) e il deposito della sentenza non definitiva di appello oggetto di ricorso per cassazione, non rilevando che, per effetto dell’accoglimento della sua domanda di usucapione con la sentenza del primo giudice, egli fosse rimasto senza dolo o colpa nella disponibilità del fondo. Invero, si erano venuti a caducare –con la riforma in appello della decisione diprime cure – tutti gli effetti di quest’ultima (ex art. 336 c.p.c.), con il riconoscimento della protrazione “contra ius” del possesso da parte del Macario anche successivamente alla pubblicazione della sentenza di primo grado, indipendentemente dalla suacondizione soggettiva, senza trascurare che, in ogni caso, proprio tale possesso, poi dichiarato ingiustificato, avrebbe comunque legittimato il riconoscimento di una correlata indennità in favore dell’avente diritto al rilascio. 20. Il decimo ed ultimo motivo è, in parte, inammissibile e, in parte, infondato. Si profila inammissibile – con riferimento al primo aspetto dedotto - per difetto di specificità perché - sul presupposto che il danno liquidato con la sentenza definitiva della Corte di appellosarebbe già comprensivo di interessi e rivalutazione –il ricorrente, a quest’ultimo fine, si riporta alle “tabelle contenute nell’elaborato peritale”, senza tuttavia trascriverle ma richiamandole genericamente solo “per relationem”, ovvero facendo un mero rinvio alle pagg. 13-18 della c.t.u. (v. nota 31 della pag. 41 del ricorso). Quindi, il motivo non può essere qualificato autosufficiente. Si prospetta, invece, privo di fondamento con riguardo al secondo profilo denunciato, costituendo frutto della costante giurisprudenza (cfr., ad es., Cass. n. 18243/2015 e Cass. n. 24468/2020) l’affermazione del principio in base al quale il riconoscimento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali con riguardo al danno da fatto illecito in sentenza non determina la configurazione –anche se non espressamente richiesti in grado di appello – di un vizio comportante la violazione dell’art. 112 c.p.c. Infatti, nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni -e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza per ciò solo incorrere in ultrapetizione. 21. In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. Infine, in virtù dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte dello stesso ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate, in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nellamisura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de