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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 04341/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24076/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, e rappresenta to e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LAZIO n. 1 656 / 1 5 , depositata il 19/03/2015; [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] , ricorr e, con tre motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe che ha rigettato l’appello dal medesimo proposto avverso la sentenzadella C.t.p. di Roma che, a propria volta , aveva rigettatoi l ricorso avverso l’avviso di accertamento con i l quale , per l’anno di imposta 2006, era stato accertato un maggior reddito derivante da utili extracontabili.

2. Con un primo avviso l’Ufficio accertava in capo alla [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:SOCIETA]. maggiori ricavi determinati sulla base di movimentazioni bancarie non giustificate.

Di seguito, stante la ristretta base della società attinta,emetteva nei confronti del contribuente, socio della stessa per una quota di partecipazione pari al 50 per cento, altro avviso di accertamento, oggetto del ricorso, in ragione della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili.

Considerato che:

1. Con il primo motivo il ricorrente, denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.2727 cod. civ.

Censura la sentenza impugnata per aver desunto la distribuzione ai soci degli utili extra-contabili, accertat i in capo alla società , facendo ricorso ad una doppia presunzione.Assume che dal ristretto numero dei soci non poteva desumersi un controllo reciproco né un onere di conoscenza degli affari sociali e che il ragionamento seguito in sentenza finiva col trasformare il diritto di cui all’art. 2476 cod. civ. in un obbligo imposto ai soci.

Aggiunge che, come dichiarato nel contradditorio, la titolarità della quota aveva solofini speculativi e non era finalizzata alla Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 gestione.

Infine,afferma che, anche a ritenere provata la distribuzione degli utili, non ne erano chiare le percentuali ed il periodo in cui era avvenuta.

2. Conil secondo motivo il ricorrente, denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 Cost. e degli artt. 32 e 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Censura la sentenza impugnata per aver presunto la distribuzione ai soci degli utili extra-contabili in ragione del solo presupposto della ristretta base sociale.Assume che l’accertamento in capo al socio non può basarsi solo su detto ultimo , dovendo essere ulteriormente ed autonomamente motivato.

3. Conil terzo motivo il ricorrente, denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt.3, 24, 111 Cost.

Assume l’illegittimità dell’accertamento emesso nei confronti del socio in quanto fondato sulla definitività dell’accertamento societario, sebbenequest’ultimo fosse stato notificat o solo al curatore speciale, e non anche ai soci che, pertanto, non ne avevano avuto notizia.Deduce, per l’effetto, la violazione del principio del contraddittorio.

4. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi,sono infondati.

4.1. Per giurisprudenza costante di questa Corte, in caso di società a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti (Cass. 04/04/2022, n. 10679, Cass. 11/08/2020, n. 16913, Cass. 24/01/2019, n. 1947; Cass. 20/12/2018, n. 32959; Cass.22/11/2017, n. 27778, Cass. 18/10/2017, n. 24534 Cass. 2/03/2011, n. 5076; Cass. 22/04/2009, n. 9519).

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 Il fondamento logico della costruzione giurisprudenziale si rinviene nella «complicità» che normalmente avvince un gruppo societario composto da poche persone– in genere da due fino ad un massimo di sei (ma non v'è alcun dato numerico preciso, trattandosi di una presunzione semplice) – sicché vi è la presunzione che gli utili extracontabili siano stati distribuiti ai soci,in proporzione alle rispettive quote,nel corso dello stesso esercizio annuale, salva la prova contraria a carico del contribuente (Cass. 04/04/2022, n. 10724, Cass.18/10/2017, n. 24534,Cass. 26 maggio 2008, n. 13485).

Tali principi sono stati completati con l'ulteriore precisazione che la presunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio può essere vinta dal contribuente fornendo la dimostrazione della propria estraneità alla gestione e conduzione societaria (Cass. 27/09/2018, n. 23247, Cass., 9/07/2018, n. 18042, Cass. 14/07/2 017, n. 17461; Cass., 22/12/2016, n. 26873;Cass. 2/02/2016, n. 1932 ).

Si è, altresì, evidenziato che l a presunzione di distribuzione tra i soci degli utili extracontabili di una società a ristretta base partecipativa non pone una questione didoppia presunzione in quanto i l fatto noto che sorregge la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili non è costituito dalla sussistenza di questi ultimima dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale.

La sussistenza di utili extracontabili, in sostanza, costituisce il presupposto non della presunzione di distribuzione degli stessi tra i soci, ma dell'accertamento della concreta percezione di una determinata somma, da ciascun socio, in ragione della sua quota di partecipazione agli utili sociali. (Cass. 07/03/2016 n. 4485).

In questo senso la Corte ha precisato che la prova inferenziale che sia caratterizzata da una serie lineare di inferenze, ciascuna delle quali sia apprezzata dal giudice secondo criteri di gravità, precisione e Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 concordanza, fa sì che il fatto noto attribuisca un adeguato grado di attendibilità al fatto ignorato, il quale cessa pertanto di essere tale divenendo noto; ciò risolve l'equivoco logico che si cela nel divieto didoppie presunzioni (Cass. 07/12/2020, n. 27982) .

Si è chiarito, pertanto, che non è configurabile nel sistema processuale un divieto dipresunzioni di secondo grado, non essendo lo stesso riconducibile agli artt. 2729 e 2697 cod. civ.né ad altre norme; è ben possibile che il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituisca la premessa di un'ulteriorepresunzione, ferma restando la necessità di valutare in concreto l'attendibilità del risultato, in termini di gravità, precisione e concordanza idonee a fondare l'accertamento del fatto ignoto (Cass.29/10/2020, n 23860).

4.2. La C.t.r. si è attenuta a questi principi che ha fedelmente e compiutamente riportato.

Per di più, dopo aver preso espressamente in considerazione le argomentazioni spese dal contribuente a sostegno della estraneità alla gestione sociale ed alla mancata distribuzione degli utili, ha escluso che quest’ultimo avesse fornito adeguata prova contraria, aggiungendo che dalle sue stesse dichiarazioni e dal mancato esperimento di azioni cautelative nei confronti del socio che rivestiva la qualità di legale rappresentante poteva desumersi il coinvolgimento nell’attività sociale mentre la dedotta mancata conoscenza degli affari sociali era smentita dalla circostanza che aveva rivestito la qualità di socio insieme alla moglie per cinque anni.

4.3. Per il resto i l ricorrente mira a una riv isit azione del ragionamento decisorio che ha portato il giudice del merito ad escludere che fosse stata vinta la presunzione di distribuzione degli utili Così facendo,pur deducendo apparentemente, una violazione di norme di legge, sollecita alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass.04/07/ 2017, n. 8758).

Oggetto del giudizio che si si demanda a questa Corte non è l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass. 13/05/2022, n. 17744, Cass. 05/02/ 2019, n. 3340; Cass. 14/01/ 2019, n.640; Cass. 13/10/ 2017, n. 24155; Cass. 04/04/ 2013, n. 8315).

5. Il terzo motivo è inammissibile.

5.1. Il motivo è stato proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione.

Tanto risulta dalla ricostruzione del giudizio fatta nel medesimo ricorso dalla quale si evince che la questione prospettata, attinente all’opponibilità ai soci dell’accertamento societario notificato al curatore speciale della società,non era stata proposta né in primo né in secondo grado. (cfr. pagine seconda e terza del ricorso per cassazione).

Nelle ipotesi di invalidità degli atti impositivi opera il generale principio di conversione dei vizi inmotivi di gravame, in ragione della struttura impugnatoria del processo tributario, nel quale la contestazione della pretesa fiscale è suscettibile di essere prospettata solo attraversospecifici motivi di impugnazione dell'atto, sicché le nullità, ove non dedotte con il ricorso originario, non possono essere rilevate d'ufficio né fatte valere per la prima volta nel giudizio di legittimità (Cass. 18/05/2018, n. 12313).

5.2. La sentenza impugnata, del resto, pur dando atto della notifica dell’accertamento societario al curatore speciale e della sua definitività per mancata impugnazione, non affronta la specifica questione prospettata in sede di legittimità, ovvero la preclusione della possibilità di contraddire in merito all’avviso societario e la conseguente lesione del diritto al contraddittorio.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7 Si è precisato, tuttavia , che q ualora con il ricorso percassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio dispecificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla S.C. di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione ( Cass. 24/01/2019, n. 2038, Cass. 09/08/2018, n. 20694, Cass. 13/06/2018, n. 15430).

6. Il ricorso va, pertanto, complessivamente rigettato.

7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità,che liquida in euro 7.800,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24076/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, e rappresenta to e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 1 656 / 1 5 , depositata il 19/03/2015; [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] , ricorr e, con tre motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe che ha rigettato l’appello dal medesimo proposto avverso la sentenzadella C.t.p. di Roma che, a propria volta , aveva rigettatoi l ricorso avverso l’avviso di accertamento con i l quale , per l’anno di imposta 2006, era stato accertato un maggior reddito derivante da utili extracontabili. 2. Con un primo avviso l’Ufficio accertava in capo alla [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:SOCIETA]. maggiori ricavi determinati sulla base di movimentazioni bancarie non giustificate. Di seguito, stante la ristretta base della società attinta,emetteva nei confronti del contribuente, socio della stessa per una quota di partecipazione pari al 50 per cento, altro avviso di accertamento, oggetto del ricorso, in ragione della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili. Considerato che: 1. Con il primo motivo il ricorrente, denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.2727 cod. civ. Censura la sentenza impugnata per aver desunto la distribuzione ai soci degli utili extra-contabili, accertat i in capo alla società , facendo ricorso ad una doppia presunzione.Assume che dal ristretto numero dei soci non poteva desumersi un controllo reciproco né un onere di conoscenza degli affari sociali e che il ragionamento seguito in sentenza finiva col trasformare il diritto di cui all’art. 2476 cod. civ. in un obbligo imposto ai soci. Aggiunge che, come dichiarato nel contradditorio, la titolarità della quota aveva solofini speculativi e non era finalizzata alla Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 gestione. Infine,afferma che, anche a ritenere provata la distribuzione degli utili, non ne erano chiare le percentuali ed il periodo in cui era avvenuta. 2. Conil secondo motivo il ricorrente, denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 Cost. e degli artt. 32 e 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Censura la sentenza impugnata per aver presunto la distribuzione ai soci degli utili extra-contabili in ragione del solo presupposto della ristretta base sociale.Assume che l’accertamento in capo al socio non può basarsi solo su detto ultimo , dovendo essere ulteriormente ed autonomamente motivato. 3. Conil terzo motivo il ricorrente, denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt.3, 24, 111 Cost. Assume l’illegittimità dell’accertamento emesso nei confronti del socio in quanto fondato sulla definitività dell’accertamento societario, sebbenequest’ultimo fosse stato notificat o solo al curatore speciale, e non anche ai soci che, pertanto, non ne avevano avuto notizia.Deduce, per l’effetto, la violazione del principio del contraddittorio. 4. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi,sono infondati. 4.1. Per giurisprudenza costante di questa Corte, in caso di società a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti (Cass. 04/04/2022, n. 10679, Cass. 11/08/2020, n. 16913, Cass. 24/01/2019, n. 1947; Cass. 20/12/2018, n. 32959; Cass.22/11/2017, n. 27778, Cass. 18/10/2017, n. 24534 Cass. 2/03/2011, n. 5076; Cass. 22/04/2009, n. 9519). Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 Il fondamento logico della costruzione giurisprudenziale si rinviene nella «complicità» che normalmente avvince un gruppo societario composto da poche persone– in genere da due fino ad un massimo di sei (ma non v'è alcun dato numerico preciso, trattandosi di una presunzione semplice) – sicché vi è la presunzione che gli utili extracontabili siano stati distribuiti ai soci,in proporzione alle rispettive quote,nel corso dello stesso esercizio annuale, salva la prova contraria a carico del contribuente (Cass. 04/04/2022, n. 10724, Cass.18/10/2017, n. 24534,Cass. 26 maggio 2008, n. 13485). Tali principi sono stati completati con l'ulteriore precisazione che la presunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio può essere vinta dal contribuente fornendo la dimostrazione della propria estraneità alla gestione e conduzione societaria (Cass. 27/09/2018, n. 23247, Cass., 9/07/2018, n. 18042, Cass. 14/07/2 017, n. 17461; Cass., 22/12/2016, n. 26873;Cass. 2/02/2016, n. 1932 ). Si è, altresì, evidenziato che l a presunzione di distribuzione tra i soci degli utili extracontabili di una società a ristretta base partecipativa non pone una questione didoppia presunzione in quanto i l fatto noto che sorregge la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili non è costituito dalla sussistenza di questi ultimima dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale. La sussistenza di utili extracontabili, in sostanza, costituisce il presupposto non della presunzione di distribuzione degli stessi tra i soci, ma dell'accertamento della concreta percezione di una determinata somma, da ciascun socio, in ragione della sua quota di partecipazione agli utili sociali. (Cass. 07/03/2016 n. 4485). In questo senso la Corte ha precisato che la prova inferenziale che sia caratterizzata da una serie lineare di inferenze, ciascuna delle quali sia apprezzata dal giudice secondo criteri di gravità, precisione e Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 concordanza, fa sì che il fatto noto attribuisca un adeguato grado di attendibilità al fatto ignorato, il quale cessa pertanto di essere tale divenendo noto; ciò risolve l'equivoco logico che si cela nel divieto didoppie presunzioni (Cass. 07/12/2020, n. 27982) . Si è chiarito, pertanto, che non è configurabile nel sistema processuale un divieto dipresunzioni di secondo grado, non essendo lo stesso riconducibile agli artt. 2729 e 2697 cod. civ.né ad altre norme; è ben possibile che il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituisca la premessa di un'ulteriorepresunzione, ferma restando la necessità di valutare in concreto l'attendibilità del risultato, in termini di gravità, precisione e concordanza idonee a fondare l'accertamento del fatto ignoto (Cass.29/10/2020, n 23860). 4.2. La C.t.r. si è attenuta a questi principi che ha fedelmente e compiutamente riportato. Per di più, dopo aver preso espressamente in considerazione le argomentazioni spese dal contribuente a sostegno della estraneità alla gestione sociale ed alla mancata distribuzione degli utili, ha escluso che quest’ultimo avesse fornito adeguata prova contraria, aggiungendo che dalle sue stesse dichiarazioni e dal mancato esperimento di azioni cautelative nei confronti del socio che rivestiva la qualità di legale rappresentante poteva desumersi il coinvolgimento nell’attività sociale mentre la dedotta mancata conoscenza degli affari sociali era smentita dalla circostanza che aveva rivestito la qualità di socio insieme alla moglie per cinque anni. 4.3. Per il resto i l ricorrente mira a una riv isit azione del ragionamento decisorio che ha portato il giudice del merito ad escludere che fosse stata vinta la presunzione di distribuzione degli utili Così facendo,pur deducendo apparentemente, una violazione di norme di legge, sollecita alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass.04/07/ 2017, n. 8758). Oggetto del giudizio che si si demanda a questa Corte non è l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass. 13/05/2022, n. 17744, Cass. 05/02/ 2019, n. 3340; Cass. 14/01/ 2019, n.640; Cass. 13/10/ 2017, n. 24155; Cass. 04/04/ 2013, n. 8315). 5. Il terzo motivo è inammissibile. 5.1. Il motivo è stato proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione. Tanto risulta dalla ricostruzione del giudizio fatta nel medesimo ricorso dalla quale si evince che la questione prospettata, attinente all’opponibilità ai soci dell’accertamento societario notificato al curatore speciale della società,non era stata proposta né in primo né in secondo grado. (cfr. pagine seconda e terza del ricorso per cassazione). Nelle ipotesi di invalidità degli atti impositivi opera il generale principio di conversione dei vizi inmotivi di gravame, in ragione della struttura impugnatoria del processo tributario, nel quale la contestazione della pretesa fiscale è suscettibile di essere prospettata solo attraversospecifici motivi di impugnazione dell'atto, sicché le nullità, ove non dedotte con il ricorso originario, non possono essere rilevate d'ufficio né fatte valere per la prima volta nel giudizio di legittimità (Cass. 18/05/2018, n. 12313). 5.2. La sentenza impugnata, del resto, pur dando atto della notifica dell’accertamento societario al curatore speciale e della sua definitività per mancata impugnazione, non affronta la specifica questione prospettata in sede di legittimità, ovvero la preclusione della possibilità di contraddire in merito all’avviso societario e la conseguente lesione del diritto al contraddittorio. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7 Si è precisato, tuttavia , che q ualora con il ricorso percassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio dispecificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla S.C. di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione ( Cass. 24/01/2019, n. 2038, Cass. 09/08/2018, n. 20694, Cass. 13/06/2018, n. 15430). 6. Il ricorso va, pertanto, complessivamente rigettato. 7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità,che liquida in euro 7.800,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del
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