CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02187/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25305/2014R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA].MA. 2001 SOC.COOP.EDILIZIA, –intimata – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LIGURI A , n. 4 28 / 1 4 , depositata il 31/03/2014; IRESCARTELLA PAGAMENTOudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi , nei i confronti della CE.MA. 2001 Soc. Coop. Edilizia,avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza con la quale la C.t.p. di Genova aveva accolto il ricorso dellacontribuente avverso la cartella di pagamento emessa sul presupposto che quest’ultima fosse decaduta dal beneficio della rateizzazione al quale era stato ammess a atteso il pagamento di una rata. 2. la C.t.p. accoglieva il ricorso della contribuente ritenendo applicabile loius superveniens di cui all’art. 3- bis, comma 4, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462 –come riformato dall’art. 10, comma 13-decies, lett. b) d.l. 6 dicembre 2011, n. 201,convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 – che consentiva di mantenere il beneficiodella rateizzazione ove il vers a mento di una r a ta , ancorché tardivo, fosse comunque avven uto prima d ell a scadenza della r a t a successiva. 3.La C.t.r. confermava la sentenza impugnata rilevando che al la contribuente era stata concessa una rateizzazione con scadenza successiva all’entrata in vigore del d.l. n. 201 del 2011. Considerato che: 1. Con il primo motivo l’Ufficio denun cia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione all’art. 3-bis, comma 4, d.lgs. n. 462 del 1997, come riformato dall’art. 10, comma 13-decies, lett. b) d.l. n. 201 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011. Rileva, in proposito, che la quinta rata , il cui pagamento non era intervenuto nel termine, era scaduta il 2 agosto 2010, ovvero in data anteriore alla riforma; che secondo la disciplina all’epoca vigente, il tardivo versamento anche di una sola rata comportava la decadenza dal beneficio della rateizzazione; che la nuova disciplina si applicava espressamente alle rateizzazioni incorso alla data del 6 dicembre 2011 di entrata in vigore; che a detta ultima data la decadenza si era già verificata. 2. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, l’Ufficio denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione all’art. 3-bis, comma 4-bis, d.lgs. n. 462 del 1997, come riformato dall’art. 10, comma 13-decies, lett. b) d.l. n. 201 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011. Rileva che l’art. 3-bis, comma 4-bis, d.lgs. cit. prevedeva, in caso di tardivo versamento, l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui al successivo art. 17 sicché la cartella di pagamento avrebbe dovuto essere confermata parzialmente. 3. Il primo motivoè fondato, restando assorbito il secondo. 3.1. Questa Corte ha chiarito che la previsione contenuta nell'art. 10, comma 13-decies, d.l. n. 201 del 2011, conv ertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011che - modificando il disposto dell'art. 3 bisd.lgs. n. 462 del 1997 - consente al beneficiario di pagare la rata scaduta entro il termine fissato per il versamento della rata successiva, si applica, in virtù della disciplina transitoria, alle rateizzazioni ancora pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione, sicché non opera nei casi in cui, a tale data, sia intervenuta ladecadenza del contribuente da detto beneficio; in questi casi,infatti, la rateizzazione non è più in corso e la legge tributaria non può avere effetti retroattivi(Cass. 05/03/2021, n. 6263). 3.2.La C.t.r. non si è attenuta a questi principi.4. Il ricorso va, pertanto,accolto e la sentenza cassata. Poiché non è controverso in fattoche la quinta rata, corrisposta in ritardo, era già scaduta al momento di entrata in vigore della norma citata, la controversia può essere decisa nel merito, ex art. 384 cod. proc. civ. , con il rigetto dell’originario ricorso dellacontribuente. 5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 6. L’andamento del giudizio giustifica la compensazione delle spese delle fasi di merito. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio di merito. Condanna l’intimataa corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.200,00 a titolo