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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12162/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] I avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l'eccessività della pena, aumentata per l'apprezzata recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è, comunque, manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha infatti specificamente argomentato circa la accresciuta pericolosità ed il più intenso grado di colpevolezza proprio ponendo in relazione i fatti già accertati e quelli in corso di accertamento.

Nel caso di specie, l'onere motivazionale risulta adeguatamente assolto mediante un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti (cfr., in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata), con argomentazione immune da vizi di manifesta illogicità o da errori di diritto. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] I avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l'eccessività della pena, aumentata per l'apprezzata recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è, comunque, manifestamente infondato. La Corte territoriale ha infatti specificamente argomentato circa la accresciuta pericolosità ed il più intenso grado di colpevolezza proprio ponendo in relazione i fatti già accertati e quelli in corso di accertamento. Nel caso di specie, l'onere motivazionale risulta adeguatamente assolto mediante un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti (cfr., in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata), con argomentazione immune da vizi di manifesta illogicità o da errori di diritto. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e de
Sentenza Cassazione n. 12162/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris