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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 2024

Cassazione n. 19074/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi, presentati con un unico atto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo dei ricorsi, con il quale si eccepisce la nullità del capo di imputazione per genericità dello stesso, è manifestamente infondato e la Corte di merito ha confermato l'ordinanza di rigetto del giudice di primo grado con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 7); considerato che il secondo e il terzo motivo dei ricorsi, con cui si contesta il vizio della motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità degli imputati per il reato di ricettazione loro ascritto e la violazione degli artt. 195 e 197 cod. proc. pen., sono privi di specificità perché fondati su generici argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8 sulla responsabilità derivante non solo dalle dichiarazioni del teste ma anche dalla mancata allegazione della titolarità di una licenza all'uso dei marchi o della legittima provenienza della merce e sulla tipologia della merce recante una variegata gamma di marchi notori); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; osservato che il quarto motivo dei ricorsi, con il quale si lamenta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è altresì manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ne ha escluso i presupposti con motivazione esente da vizi logici e giuridici, con la quale peraltro il ricorrente omette del tutto di confrontarsi (si veda, in proposito, pag. 8, ove si sottolinea la sistematicità delle condotte); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 19 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] sigrere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi, presentati con un unico atto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo dei ricorsi, con il quale si eccepisce la nullità del capo di imputazione per genericità dello stesso, è manifestamente infondato e la Corte di merito ha confermato l'ordinanza di rigetto del giudice di primo grado con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 7); considerato che il secondo e il terzo motivo dei ricorsi, con cui si contesta il vizio della motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità degli imputati per il reato di ricettazione loro ascritto e la violazione degli artt. 195 e 197 cod. proc. pen., sono privi di specificità perché fondati su generici argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8 sulla responsabilità derivante non solo dalle dichiarazioni del teste ma anche dalla mancata allegazione della titolarità di una licenza all'uso dei marchi o della legittima provenienza della merce e sulla tipologia della merce recante una variegata gamma di marchi notori); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; osservato che il quarto motivo dei ricorsi, con il quale si lamenta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è altresì manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ne ha escluso i presupposti con motivazione esente da vizi logici e giuridici, con la quale peraltro il ricorrente omette del tutto di confrontarsi (si veda, in proposito, pag. 8, ove si sottolinea la sistematicità delle condotte); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] sigrere estensor
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