CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 40336/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE DI CASSAZIONE d ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che conclude per il rig tto. udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMQ che chiede l'accoglimento del ricorso t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo dei propri difensori, ai sensi dell'Eirt. 625 - bis cod. proc. pen. avverso la sentenza della Corte di cassazione del 20 cicembre 2023, con la quale è stato rigettato il ricorso avverso l'ordinanza del 25 maggio 2023, con la quale il Tribunale del Riesame di Palermo aveva rigettato 'appello avverso l'ordinanza del GIP del medesimo Tribunale, di rigetto dell'is:anza di sostituzione nei suoi confronti della misura cautelare della custodia in ca -cere, in ordine ai delitti previsto dagli artt. 81 cpv cod.pen., 73, comma 4, 74 cc -imi 1 e 2, d.P.R. n. 309/1990, 416 bis 1 cod.pen. 2. Il ricorrente evidenzia che la Corte di cassazione, con la Sentenza oggi impugnata, avrebbe commesso un errore di fatto nella parte in cui ha a fermato che il [OSCURATO:PERSONA] è gravemente indiziato per il reato di cui all'art. 416 bis cod.pen. Tale assunto sarebbe stato diffusamente riportato nella motivazione della E entenza della Corte di cassazione ed assumerebbe portata decisiva nel rigetto del ricorso. 3. La Procura generale nella persona del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorsi: . 4. Il ricorrente, attraverso il proprio difensore, ha depositato successiva memoria in replica. 5. Il ricorso è inammissibile. Giova in diritto premettere che il ricorso straordinario per errore di f itto non è proponibile nei confronti delle decisioni della Corte di caSsazi: ne che intervengono ante iudicatum (Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016 de. 2017, Nunziata, Rv. 269790). La giurisprudenza di legittimità, quindi, evidenziando il carattere l straordinario dell'impugnazione e la stessa può operare solo a favore del condannato, ha circoscritto il ricorso per errore di fatto a quelle decisioni che Consentono il passaggio in giudicato della sentenza o del decreto penale di condanna. Conseguentemente, indicando i limiti di applicazione dell'art. 625-bis cod. proc. pen., la Corte di cassazione ha affermato che le disposizioni di cui al citato articolo non sono suscettibili di applicazione analogica e non possono essere estese ai casi non espressamente previsti dalla legge. 6. Sulla base della natura derogatoria della normativa e sul Suo carattere tassativo, si è escluso che il ricorso straordinario per errore di fatto s a prc ponibile contro le decisioni adottate nei procedimenti incidentali de liberiate, in ci li non si pronuncia alcuna condanna, che è la situazione assunta a presupposto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. Il ricorso straordinario può avere ad oggetto sc , tanto le sentenze di condanna e l'estensione a provvedimenti emessi alr?.sito di procedimenti incidentali è preclusa dal divieto di interpretazione ana ogici. In particolare, le decisioni con cui la Cassazione definisce e procedure incidentali costituiscono giudicato allo stato degli atti e, come tali, non sono munite del carattere dell'irrevocabilità. 7. In applicazione di tali principi, la giurisprudenza di legittimità ha negato la ricorribilità straordinaria per errore di fatto, ai provvedimenti enhessi in fase cautelare, alle decisioni in materia di misure di prevenzione (Sez. 6, n. ;.430 del 08/10/2009, dep. 2010, Cacucci, Rv. 245772) e di confisca (cfr. Sez • 5, r . 43416 del 17/07/2009, Seidita, Rv. 245090), a quelli che dichiarano inam missibile una istanza di rimessione del processo ( Sez. 6, n. 9015 del 18/02/2010, Derliiati, Rv. 246030); alle decisioni di consegna per un mandato di arresto europeo e in genere ai provvedimenti in materia di estradizione (Sez. F, n. 34819 del 02/C9/2008, Mandaglio, Rv. 240717). 8. Il ricorso è dunque inammissibile, in quanto il provvedimento impugnato non può formare oggetto di impugnazione. 9. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la Condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versanento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equarhente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che ''la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della :ausa di inammissibilità" (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della delle ammende. Motivazi