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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 32373/2026

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gnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];uditi:il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo il rigetto del ricorso dell'imputata, l'annullamento conrinvio della sentenza impugnata limitatamente alla concessione delle attenuantigeneriche e alla eliminazione della misura della libertà vigilata;l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei motividi impugnazione proposti dall'imputata e l'accoglimento dei motivi di ricorsoproposti dal Procuratore generale di Milano;l'avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso ed insiste perl'accoglimento, chiede il rigetto dei motivi di impugnazione dedotti dalla Procuragenerale di Milano.Ritenuto in fatto1.

Con sentenza del 13 maggio 2024 la Corte di assise di Milano hariconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dell’omicidio volontario della figliaXXXXXXXXXXXX, omicidio ritenuto aggravato dai futili motivi e dall’esser statocommesso il reato in danno di discendente (artt. 575, 576, comma 1, n. 2, 577,comma 1, n. 1, cod. pen.), e l’ha condannata alla pena dell'ergastolo, oltre che,per quanto rileva in questo giudizio, alla misura di sicurezza della libertà vigilata,a pena espiata, per la durata di 3 anni.Con sentenza del 5 novembre 2025 la Corte di assise di appello di Milano, inparziale riforma della sentenza di primo grado, ha escluso l’aggravante dei futilimotivi, concesso all’imputata le attenuanti generiche equivalenti all’aggravantedel rapporto di discendenza tra vittima ed omicida, rideterminato la pena inflittain 24 anni di reclusione, eliminato la disposizione relativa alla misura disicurezza, e confermato, per il resto, la sentenza di primo grado.Il processo ha consentito di accertare che nel tardo pomeriggio di giovedì 14luglio del 2022, l'imputata, madre di una bambina nata il 29 gennaio del 2021,ha abbandonato la figlia in casa, nell’appartamento in cui vivevano, da sole,insieme, a XXXXXX, lasciandola in un letto da campeggio con le sponde alte,impossibili da scavalcare per una bambina della sua età, le ha messo nel lettinouna bottiglietta d'acqua ed un biberon con del latte, ha preparato un trolley daviaggio, è uscita dall'abitazione, ha chiuso la porta, ha prenotato un servizio ditaxi, e si è recata a XXXXX a casa di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, un uomoconosciuto su una applicazione di incontri in uso sulla rete internet, con cuiaveva da circa un anno una altalenante relazione sentimentale, ritornando a casasoltanto nella mattinata del 20 luglio 2022, e trovando la bambina morta perfame e disidratazione.L'istruttoria del processo è transitata anche attraverso l’accertamento dellacapacità di intendere e di volere dell'imputata; il perito nominato dal giudice diprimo grado ha ritenuto l’imputata capace di intendere e di volere; nell’atto diappello la difesa ha chiesto la rinnovazione della perizia, il giudice di appello haaderito a questa richiesta e disposto la rinnovazione dell’accertamento peritaleprovvedendo a disporre una perizia interdisciplinare in psichiatria forense,neuropsichiatria e psicodiagnostica clinica, e nominando a tal fine un collegioperitale; anche il collegio nominato in grado d'appello ha concluso per la capacitàd'intendere e di volere dell'imputata.La sentenza di appello ha confermato l’attribuibilità all’imputata dell’evento-morte della figlia a titolo di dolo, ha escluso l’aggravante dei futili motiviritenendo egoistico, ma non futile, il desiderio della donna di passare del tempoda sola con l’uomo con cui aveva la relazione affettiva riferita sopra, concesso lepericolosità sociale dell’imputata e, con essa, la misura di sicurezza disposta inprimo grado.2.

Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso sia ilProcuratore generale di Milano che l'imputata, quest’ultima per il tramite deldifensore, con i seguenti motivi, descritti nei limiti strettamente necessari ex art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Ricorso del Procuratore generale.Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione conriferimento alla concessione delle attenuanti generiche, in quanto la motivazionedella sentenza impugnata sul punto presenterebbe profili di debolezza sotto ilversante della coerenza logico-giuridica; aver ritenuto l’esistenza del doloeventuale non implica, infatti, necessariamente una minore intensitàdell'elemento soggettivo, e, comunque, l'intensità del dolo è aumentataprogressivamente col passare dei giorni perché ogni giorno in più passato senzarientrare a casa ha comportato l’aumento del rischio di morte della bambina; ilmotivo egoistico che ha ispirato il reato depone contro la concessione dellequanto l’imputata non ha chiamato immediatamente i soccorsi, ma ha primaalterato le tracce del reato; anche l’aver ripetutamente mentito su dove, e conchi, aveva lasciato la figlia quando si è allontanata da casa, è circostanza che nondepone in favore dell’imputata; inconferente è il parametro scelto dal giudice sulriconoscimento delle attenuanti per la sofferenza determinata dal clamoremediatico intorno al caso, perché criterio estraneo al giudizio di cui all’art. 133cod. pen. ; in ogni caso, anche a volerle concedere, le attenuanti dovrebberoessere ritenute subvalenti rispetto all’aggravante della maternità.Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, con riferimentoall’eliminazione della misura di sicurezza della libertà vigilata; la motivazionedella sentenza sul punto è apparente perché si limita a richiamare i criteri di cuiall'art. 133 cod. pen., che, però, sono utilizzabili per la concessione delle2.2.

Ricorso della imputata.Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione conriferimento al giudizio di sussistenza della capacità di intendere e di voleredell'imputata, che è stato liquidato dalla sentenza impugnata in cinque pagine,omettendo di considerare i documenti clinici e le certificazioni specialistiche dacui emerge in modo incontestabile il grave disagio psichico della donna.Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione conriferimento alla ritenuta esistenza del dolo di omicidio; alla scoperta del cadaverel’imputata ha tenuto condotte che la stessa sentenza definisce irrazionali, e chesono state determinate dalla sorpresa della morte della bambina, che, quindi,non era stata accettata; la sentenza ha ricavato l'esistenza del dolo anche daiprecedenti comportamenti di abbandono, ma proprio le precedenti esperienzefinite bene avevano confortato l'imputata che la piccola poteva essere lasciata dasola per alcuni giorni senza che le accadesse nulla di grave; la Corte ha confusola rappresentazione del pericolo con l'accettazione dell'evento-morte, larappresentazione del pericolo fonda solo la responsabilità per il reato diabbandono d'incapace, ma non per quello di omicidio volontario, in cui occorreche l’agente si sia specificamente rappresentato l’evento-morte comeconseguenza concreta della sua condotta.Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione conriferimento alla pena inflitta e alla mancata concessione delle attenuantigeneriche prevalenti sull’aggravante; la pena inflitta è quella massimadell'omicidio, ma il deficit psichico accertato dai periti avrebbe dovuto costituireun elemento centrale nella dosimetria della pena; le attenuanti avrebberodovuto, inoltre, essere ritenute prevalenti perché non è stata valorizzataadeguatamente la complessa situazione psico-sociale ed emotiva in cui versaval'imputata.3.

La difesa delle parti civili ha depositato memoria scritta.

La difesadell’imputata ha depositato memoria di replica.4.

La difesa dell’imputata ha chiesto la discussione orale.

In udienza le partihanno concluso come da intestazione.Considerato in dirittoSono infondati sia il ricorso del Procuratore generale di Milano che il ricorsodell’imputata.1.

È preliminare sul piano logico l’esame del primo motivo del ricorsodell’imputata, che censura la motivazione della sentenza impugnata nella partein cui ha ritenuto la stessa capace di intendere e di volere.Si è detto già, nel ritenuto in fatto, che nel processo di merito sono statedisposte due perizie sulla imputabilità dell’autrice del reato, una in primo grado,ed una (di carattere collegiale) in secondo grado, e che entrambe le periziehanno concluso nel senso della sussistenza della capacità di intendere e voleredell’imputata.Ciò nonostante, il ricorso deduce che il giudizio sulla imputabilità è statoliquidato dalla sentenza impugnata in cinque pagine, dalla n. 108 alla n. 113,omettendo di considerare i documenti clinici e le certificazioni specialistiche dacui sarebbe emerso in modo incontestabile il grave disagio psichico della donna,caratterizzato da deficit cognitivi, da compromissione della capacità dielaborazione della realtà e da fragilità emotive; la sentenza avrebbe trascurato,in particolare, le risultanze della relazione sulla valutazione cognitiva svolta daimedici della casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA], che ha evidenziato nella donna unQ.I. totale di 40 e una disabilità cognitiva di livello medio grave, e le conclusionidel consulente tecnico della difesa che ha evidenziato un disturbo dello sviluppointellettuale di grado moderato con ripercussioni su tutte le funzioni psichiche; lasentenza avrebbe trascurato anche la documentazione medica e scolasticarisalente all'infanzia ed all'adolescenza dell’imputata, da cui emerge l'esistenza inessa di forme di minorazione psichica e di gravi ritardi psicomotori e cognitivi.Il motivo è inammissibile per mancanza di specificità (Sez. 2, n. 17281 del08/01/2019, De l le Cave, Rv. 276916, nonché, in mot ivaz ione,Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), perché non siconfronta con il percorso logico della decisione che - a differenza di quantosostiene il ricorso - dedica, in realtà, alla questione dell’imputabilità le pagine da52 a 113 della sentenza impugnata.In quelle pagine, nonostante l’esito chiaro, e concorde, delle due perizie, igiudici del merito prendono in esame la documentazione medica che è statacitata nel ricorso, e svolgono autonome considerazioni sull’esistenzadell’imputabilità nel caso in esame per concludere, in modo non illogico, nelsenso che tutto il complessivo atteggiamento tenuto dalla imputata nei giorni incui si è allontanata da casa, ed ha abbandonato la figlia, dimostra che la stessapossedeva in quei momenti la capacità di intendere cosa stesse facendo, perchéaltrimenti - di fronte alla richiesta (dell’uomo da cui si era recata, e poi dei vicinidi casa affluiti nell’appartamento dopo la scoperta del cadavere) di sapere comesi fosse organizzata con XXXXX - l’imputata non avrebbe avuto bisogno diinventare l’esistenza di una sorella o di una baby sitter cui aveva affidato labambina, né avrebbe avuto bisogno di mentire alla madre riferendo in unaconversazione telefonica, nei giorni in cui era a XXXXX, di essere con XXXXX. Datale condotta, oggetto di puntuale dimostrazione e di adeguata considerazionecritica, i giudici di appello, secondo un ineccepibile percorso inferenziale,hannodedotto che XXXXXXXaveva compreso perfettamente la condizione di solitudineed abbandono in cui si era trovata la figlioletta ela necessità di giustificare conripetute menzogne la sua condotta.Si tratta di una motivazione che è scevra da elementi di manifesta illogicità,indurre l’imputata a giustificarsi in quei giorni rispondendo che la bambina era alsicuro, perché dotata di ben una bottiglietta di acqua per bere ed un biberon permangiare.La circostanza che l’imputata abbia sentito il bisogno di mentire ed inventarel’esistenza di una persona di fiducia cui aveva affidato la figlia - impedendo,peraltro, che altri si attivassero, a quel punto, al posto suo per salvarla – è unamotivazione non manifestamente illogica dell’esistenza di una non alteratacapacità di comprendere la situazione fattuale da lei stessa determinata e leconseguenze del proprio comportamento.Anche sul punto della capacità di volere la sentenza impugnata presenta unpercorso argomentativo privo di fratture logiche, avendo ritenuto che l’imputatanon difettasse della capacità di volere per la ragione preclusiva della mancanza dialcuna evidenza in atti dell’esistenza nell’imputata di un impulso patologicoinvincibile che possa averla costretta ad abbandonare la bambina.Nella situazione di fatto emersa nel processo, infatti, è stata documentatasoltanto una fragilità affettiva dell’imputata che la spingeva a cercarecontinuamente la compagnia di un uomo che desiderasse, anche solo per pochimomenti, starle accanto, ma non è manifestamente illogico aver ritenuto chel’impulso all’azione costituito da questa fragilità affettiva non avesse alcuncarattere psicopatologico, in quanto, né nelle perizie, né nella consulenza diparte dell’imputata, sono stati, infatti, individuati nella donna disturbi diversidalla disabilità intellettiva di grado lieve (che non ha alcuna incidenza sullacapacità di volere, semmai sulla capacità di intendere, ma, come si dirà meglio diseguito, per una tipologia di processi intellettuali diversa da quelli che sono staticoinvolti nell’azione) e da una immaturità affettiva definita dai periti “nonsignificativamente invalidante”.Non vi è alcuna evidenza, pertanto, che i tratti della personalitàdell’imputata e le fragilità emotive riscontrate le abbiano impedito diautodeterminarsi.Il ricorso deduce che la perizia collegiale disposta in appello ha dato attodella presenza di un disturbo psichico strutturato e di un funzionamentocognitivo compromesso, e che la sentenza si sarebbe limitata ad affermarel'assenza di incidenza di tale disturbo sulla capacità di autodeterminazione senzaconfrontarsi con i passaggi salienti della perizia tecnica.

Il ricorso deduce ancheche la motivazione non avrebbe adeguatamente ponderato il nesso eziologico tratali gravi e persistenti deficit e la condotta criminosa.L’argomento è inammissibile sia per genericità, perché non indica qualisarebbero i passaggi della perizia con cui la sentenza non si sarebbe confrontata,limitandosi ad una affermazione del tutto generale ed astratta che non consentedi individuare uno specifico vizio nella motivazione della sentenza impugnata, siaperché non tiene conto degli approdi interpretativi cui è giunta la giurisprudenzadi legittimità, che, come è noto, ha sistematizzato la materia affermando che undisturbo della personalità non inquadrabile nel novero delle malattie mentalipossa avere rilevanza sulla capacità di intendere e volere, ma “a condizione chesussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto delquale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale”(v., per tutte, Sez.

U, n. 9163 del 25/01/2005, Raso, Rv. 230317 – 01; da ultimonello stesso senso Sez. 1, n. 10521 del 06/03/2026, M., n.m.).Nella ricostruzione della giurisprudenza di legittimità la capacità di intenderee volere è, infatti, la libertà di autodeterminazione dell'agente, collegataeziologicamente al comportamento criminoso oggetto di valutazione processuale(Sez. 1, n. 17853 del 17/02/2009, Broccatelli, Rv. 244538 – 01; conforme, più direcente, Sez. 1, n. 16686 del 01/04/2026.

B., n.m.).E, nel caso in esame, il perito di primo grado ha concluso nel senso chel’imputata fosse affetta, in realtà, non da un disturbo di personalità - perché lastessa non ha un funzionamento deficitario cognitivo tipico delle disabilitàintellettive - ma soltanto da due elementi psicopatologici, e cioè dalla alessitimia,che è la mancanza di capacità empatica, e dall'incapacità di stabilire relazioniadulte con l'altro.La perizia svolta in grado di appello ha concluso, invece, nel senso che laimputata fosse affetta da esiti in età adulta di disturbo del neurosviluppo conresidua fragi l i tà cognit iva settoriale ed immaturità affett iva nonsignificativamente invalidante sul funzionamento, che non poteva ritenersi digravità tale da avere eziologicamente compromesso la capacità di intendere e divolere escludendola del tutto, oppure scemandola grandemente, per il lasso ditempo in cui la condotta era perdurata.Infatti, la perizia disposta in grado di appello ha precisato che l’imputata èaffetta da deficit cognitivi, che, però, sono settoriali, ossia circoscritti a singoliaspetti del funzionamento mentale,quali la memoria a breve termine, la memoriadi lavoro e l’attenzione, ma nessuno di questi deficit ha svolto un ruolonell’eziologia del reato, pacificamente consumatosi nel contesto del rapportogenitoriale e non in quello professionale o implicante prestazioni lavorative.La memoria di lavoro e l’attenzione incidono, infatti, essenzialmentesull’intelligenza logico-deduttiva relativa a ragionamenti astratti ed inusuali, manon hanno incidenza sulla risoluzione di problemi pratici a basso carico attentivo-esecutivo, e mediati dal bagaglio di conoscenze acquisite con l’esperienza, che,secondo i periti, l’imputata svolgeva senza problematicità, tanto da far dire loroche questi deficit non sono stati neanche significativamente invalidanti sul pianosociale.Come si legge a pag. 72 della sentenza, il disturbo cognitivo settoriale èstato ritenuto scarsamente incidente sul funzionamento della persona, perché,pure a fronte della fragilità cognitiva ed affettiva, la signora XXXXXXX avevadimostrato nella sua vita sufficienti competenze relazionali, capacità di risolvereproblemi e prendere decisioni, capacità di pianificare le azioni e di prevedererapporti causa/effetto in situazioni di discreta complessità, ed aveva condottofino a quel momento in piena autonomia la vita senza disfunzionamentisignificativi.È, pertanto, manifestamente infondata la deduzione che fonda la critica alpercorso logico della sentenza di merito sul basso quoziente d’intelligenzadell’imputata che era stato riscontrato all’esito del test somministratole incarcere o sugli handicapemersi durante il percorso scolastico, perché priva dinesso con il reato, atteso che il tipo di ragionamento logico che sarebbe statonecessario per non commettere il reato era abbondantemente alla portata dellaimputata, i cui deficit settoriali non le impedivano, come detto, di affrontare erisolvere i piccoli e grandi problemi della vita quotidiana.Né è illogico quanto ritenuto in sentenzacirca l'irrilevanza del deficitsettoriale relativo alla memoria a breve termine sul processo eziologico deldelitto di cui è stata ritenuta responsabile l’imputata.I periti si sono, infatti, confrontati anche con le dichiarazioni dell’imputatache ha riferito in giudizio che nei giorni in cui è stata a XXXXX - e XXXXX era, dasola, chiusa in casa, a XXXXXX - la mente si era ”disconnessa”, ed hannosostenuto che questa “disconnessione”, che sul piano tecnico è priva disignificato, non può, in alcun modo, essere considerata una forma di amnesia,sia perché era stata temporalmente circoscritta ma, ciò nonostante, eraperdurata stranamente per tutto il periodo di permanenza a XXXXX nella casa delcompagno, sia perchè estremamente selettiva, riguardando soltanto laconsapevolezza che XXXXX era sola in casa, atteso che, per tutto il resto,l’imputata aveva un ricordo dettagliato di quanto era accaduto in quelle giornate.In definitiva, non è manifestamente illogico quanto considerato in sentenza,ovvero che la “disconnessione” di cui riferisce l’imputata non fosse il frutto dimancata consapevolezza delle potenziali conseguenze dell'abbandono, e nonfosse neanche il frutto di un fallace ragionamento controfattuale, in quanto, perquello che emerge dal processo e valorizzato nella sentenza in verifica, lariflessione che avrebbe dovuto fare l’imputata sulla sorte della bambina noneccedeva le sue capacità di ragionamento; inoltre, la condotta tenuta è stataconsiderata funzionale ad assecondare i suoi bisogni ed interessi affettivi,rispetto ai quali l ' imputata si era determinata in modo coerente econsequenziale.In definitiva, il motivo sull’imputabilità è inammissibile.2.

Il secondo motivo del ricorso dell’imputata, dedicato al dolo di omicidio, è,invece, infondato.2.1.

La motivazione sull’esistenza nell’imputata del dolo dell’evento-mortedella figlia si rinviene nelle pag. 114 e seguenti della sentenza di appello, in cui ilgiudice del merito, dopo aver descritto il comportamento tenuto dall’imputata edaver dato conto della consapevolezza da parte di questa, per tutto il periodo incui è durato l’abbandono, della circostanza che XXXXX si trovasse chiusa in casada sola senza che nessuno provvedesse a lei ed ai suoi bisogni nell'assolutaimpossibilità di provvedervi da sé, si è posta il problema del se l’imputata si fosserappresentata la morte di XXXXX come una possibile conseguenza della propriacondotta e se avesse anche prestato una qualche forma di forma di adesionepsichica a tale evento-morte.La sentenza impugnata ha dapprima risolto positivamente la questione dellarappresentazione da parte dell’imputata dell’evento-morte della figlia comeconseguenza della propria condotta, evidenziando che l’imputata era consapevoleche lasciare la bambina da sola significava esporla ad un grave rischio, in quantoha - durante e dopo i fatti - mentito ripetutamente a chi le aveva chiesto a chiavesse lasciato la figlia, dicendo di essersi attivata per reperire una persona (chein una delle versioni era la sorella, in un’altra una babysitter di fantasia) cuil’aveva affidata.

Inoltre, si legge nella sentenza in esame che nell'interrogatorioreso il 22 luglio 2022nell'immediatezza della scoperta del piccolo cadavereellaaveva ammesso che avere lasciato la bambina da sola in quelle condizionil'aveva esposta ad un grave rischio di morte per disidratazione e che, pertanto,si era trattato di una condotta che non avrebbe dovuto teneretanto chenemmeno l'amica XXXXX, se informatane in modo veritiero, le avrebbeconsentito.Con riferimento, poi, all’adesione psichica all’evento-morte, la sentenzaimpugnata ha, invece, ritenuto che l’imputata avesse agito nella speranza chel’evento illecito non si verificasse, e che questa “speranza”, al di là della suainafferrabilità concettuale, non sarebbe in sé indicativa della presenza o assenzadi adesione psichica all’evento, in quanto “si può agire anche a costo di cagionarel’evento, pur sperando che non si verifichi”, e perché, per escludere il dolo, lasperanza deve essere “ragionevole”, e “quanto vi è di ragionevole nella speranzache una bimba di 18 mesi lasciata senza bere e mangiare per giorni, incapace didifendersi dal caldo, incapace di cambiarsi e di trovare sollievo lavandosi erinfrescandosi, potesse sopravvivere?” (le citazioni sono tratte da pag. 134 dellasentenza).Nelle pagine successive la sentenza impugnata ha, poi, approfondito l’analisisull’atteggiamento della volontà dell’imputata ed ha aggiunto che, nei giorni incui è durata la permanenza a XXXXX dell’imputata, la stessa si trovò più volte adeffettuare la scelta tra rimanere dal compagno o tornare a casa da XXXXX, e pertre volte decise di rimanere a XXXXX e di postergare i bisogni di XXXXX: unaprima volta il 15 luglio quando decise di non tornare a Milano e disse alcompagno che la bimba era con la sorella al mare; una seconda volta la sera didomenica 17 luglio quando prenotò il taxi per il ritorno a XXXXXX fissandol’appuntamento già per la mattina di mercoledì 20; una terza volta la mattina dilunedì 18 luglio quando, tornata a XXXXXX casualmente per accompagnare ilcompagno in un impegno di lavoro, decise di non passare per casa per vederecome stesse XXXXX.La sentenza di merito ha, poi, usato i noti criteri indicatori dell’esistenza deldolo eventuale, di origine pretoria (Sez.

U, n. 38343 del 24/04/2014, PG in proc.Espenhahn, Rv. 261105 – 01), con cui ha corroborato le conclusioni in termini diesistenza da parte dell’imputata della accettazione dell’evento-morte dellabambina come conseguenza della propria azione.2.2.

In questo contesto il ricorso deduce che il giudice del merito avrebbeconfuso la rappresentazione del pericolo con l'accettazione dell'evento-morte; larappresentazione del pericolo fonderebbe soltanto una responsabilità per il reatodi abbandono d'incapace, mentre per condannare l’imputata per l'omicidiooccorrerebbe che la stessa si fosse specificamente rappresentata l’evento-mortecome conseguenza concreta della sua condotta; a differenza di quanto ritenutodai giudici del merito, l'agire dell'imputata non sarebbe stato guidato da freddaaccettazione della morte della figlia come prezzo da pagare per poter stare con ilproprio compagno, ma da una incosciente e immatura sottovalutazione delrischio nutrita dalla speranza irrazionale che nulla di grave sarebbe accaduto, ilche, al più, sarebbe indice dell’esistenza, nel suo atteggiamento psichico, di unacolpa cosciente.L’argomento è infondato.2.3.

È vero, come sostiene il ricorso, che, perché sia riconosciuta l’esistenzadi un reato doloso, la volontà del reo non deve avere ad oggetto soltanto lasituazione di pericolo posta in essere dall’agente, ma deve coprire anche l'eventorealizzato.Però, in conformità ai principi generali sul dolo eventuale (su cui vedi, pertutte, proprio la sentenza Espenhahn citata), ciò che deve essere accertato nelcaso in esame è se l’imputata si fosse rappresentata la significativa possibilità diverificazione dell'evento-morte della figlia XXXXX come conseguenza dellapropria condotta di abbandono e se, ciò nonostante, si sia determinata ad agirecomunque, anche a costo di cagionarla come sviluppo collaterale o accidentaledel proprio comportamento.Rappresentarsi un evento dannoso come conseguenza della condotta che sista per porre in essere e, ciò nonostante, agire comunque, comporta, infatti,l’accertamento processuale anche dell’esistenza di una forma di adesionepsichica del reo alla verificazione di quell’evento di danno.È, infatti, dalla combinazione di questi due accertamenti, uno di tipopsicologico (la consapevolezza della significativa possibilità di verificazionedell'evento come conseguenza della propria azione) ed uno di tipo oggettivo(l’aver posto in essere, ciò nonostante, l’azione), che consegue l’accertamentogiudiziario circa l’atteggiamento della volontà dell’agente.La sentenza impugnata ha compiuto questo tipo di accertamento ed hamotivato, con argomenti scevri da connotati di illogicità, che, come si diceva, leripetute menzogne raccontate dall’imputata, durante il soggiorno a XXXXX esubito dopo la scoperta del cadavere, sulla persona cui aveva affidato XXXXX,dimostrassero che l’imputata fosse perfettamente consapevole delle conseguenzecui poteva portare l’aver abbandonato la figlia, tanto che lo aveva nascosto alcompagno da cui si era recata, lo aveva nascosto alla madre con cui si erasentita al telefono e, per ciò che rileva, dopo il fatto lo aveva anche nascosto aivicini di casa intervenuti nell’appartamento dopo la scoperta del cadavere dellabambina, cui aveva raccontato di una baby sitter, di cui aveva inventato anche ilnome, cui aveva affidato la figlia.

La sentenza ha anche aggiunto che nonostantela chiara rappresentazione della significativa possibilità di gravi conseguenzesulla incolumità della bambina, l’imputata ha deciso di agire comunque, e non èmai tornata indietro sulla sua decisione per tutti i sei giorni in cui è duratol’abbandono, pur potendolo fare in ogni momento, trovandosi, in concreto, apoche decine di chilometri da Milano e persino nella stessa città di Milano ilgiorno 18 luglio con l'agevole possibilità di fare rientro a casa.La chiara rappresentazione nell’imputata dell’evento-morte della figlia comeconseguenza collaterale della propria condotta di abbandono emerge in modonitido nella sentenza di merito anche nella parte della motivazione che dà contodi come la condotta di abbandono che ha cagionato la morte di XXXXX fosse, inrealtà, il terzo comportamento dello stesso tipo che l’imputata aveva posto inessere in poche settimane; il primo abbandono era durato due giorni, il secondotre giorni, il terzo, durato sei giorni, dagli esiti letali.La circostanza che l’imputata abbia ogni volta provato a spostare la sogliadel rischio più in alto, per vedere fino a che punto poteva arrivare a spingersi nellasciare XXXXX a casa da sola senza cibo ed acqua e senza cure, è un ulterioreelemento, assunto in modo non manifestamente illogico e perfettamenteaderente alle risultanze processuali nel percorso argomentativo della sentenza,come prova della nitida rappresentazione nell’imputata della significativapossibilità dell’evento-morte della figlia come conseguenza della propria condottadi abbandono.La chiara rappresentazione della significativa possibilità di verificazionedell’evento come conseguenza della propria condotta, seguita dal porre inessere, ciò nonostante, tale condotta, comporta, come si diceva, l’accertamentogiudiziario dell’esistenza del secondo contenuto proprio del dolo di omicidio,ovvero la volontà dell’evento-morte, che la sentenza di merito ritiene essereavvenuto nelle forme della mera accettazione dello stesso.Infatti, è vero che allo stato attuale dell’elaborazione giuridica, lagiurisprudenza di legittimità esclude che nel dolo eventuale l’evento possa essereoggetto solo di rappresentazione, e ritiene che esso debba attingere anche lavolontà, escludendo che un'imputazione dolosa possa fondarsi su presuppostipsicologici, che, con riferimento all’evento, si riducano alla mera dimensionerappresentativa abrogando surrettiziamente il riferimento cardine alla volontà,puramente normativa, il cui confine con la colpa viene a dipendere soltanto dalladiscrezionalità tipica delle valutazioni normative (sentenza Espenhahn citata,pag. 159; per la non estraneità alla cultura giuridica interna della riduzione allasola rappresentazione dell’evento del processo di accertamento del doloeventuale v., però, l’elaborato finale della [OSCURATO:PERSONA] per la riforma del codicepenale nominata con D.M. 1° ottobre 1998, c.d. [OSCURATO:PERSONA], in cuil’agente era ritenuto responsabile a titolo di dolo eventuale “se agisce accettandola realizzazione del fatto, rappresentato come probabile”, e quellodella [OSCURATO:PERSONA] per la riforma del codice penale nominata con D.M. 23novembre 2001, c.d. [OSCURATO:PERSONA], che riteneva integrato il doloeventuale quando l’agente agisce “con la rappresentazione che a seguito dellasua condotta la realizzazione dell'evento offensivo è certa o altamenteprobabile”).Però, questa stessa giurisprudenza ha avvertito che nell’elaborazionegiudiziaria vi è un'esigenza di scomposizione dell’analisi sul dolo, dovendosidistinguere tra il profilo della struttura, che attiene al contenuto del dolo ed alreale significato dei connotati intellettivi e volitivi evocati dall'art. 43 cod. pen., equello dell'accertamento, che presenta particolare complessità, dovendosi inferirefatti interni o spirituali attraverso un procedimento che parte dall'id quodplerumque accidit e considera le circostanze esteriori, caratteristiche del casoconcreto, che normalmente costituiscono l'espressione o accompagnano o sonocomunque collegate agli stati psichici (sempre sentenza Espenhahn, pag. 148).La volontà dell’evento deve, pertanto, far parte necessariamente dellastruttura del dolo, ma il suo contenuto, per così dire, “normativo” vi rientra inqualche modo indirettamente attraverso il processo di accertamento giudizialedella stessa.L’accertamento sulla componente volitiva del dolo eventuale di un reato dievento comporta, pertanto, una indagine condotta soltanto in parte su basipuramente psicologiche, perché “i fatti interni o spirituali” avvenuti nella psichedel reo sono soltanto l’approdo finale di una indagine sulle circostanze esterioricaratteristiche del caso concreto, che devono essere valutate secondo un giudiziodi normalità, in quanto normalmente si accompagnano o sono collegate a statipsichici.Non giova, pertanto, alla difesa dell’imputata dedurre la incosciente eimmatura sottovalutazione del rischio da parte dell’imputata, nutrita dallasperanza irrazionale che nulla di grave sarebbe accaduto, perché, se è vero chela sottovalutazione del rischio derivante dalla propria condotta appartiene algiudizio sulla colpa, e non a quello sul dolo, perchè “la sconsideratezza, lasuperficialità, l'irragionevolezza accreditano forme di previsione sommarie edirrisolte, buone per la colpa ma non per il dolo” (sentenza Espenhahn, pag. 178),però, è anche vero che “l'ottimismo o il pessimismo, la rimozione, il chiudere gliocchi, gli stati affettivi in generale, non risolvono il problema del dolo eventuale”(sentenza Espenhahn, pag. 186).Il giudizio sul rapporto psicologico tra l’autore del reato e l’eventodeterminato dalla sua condotta non va condotto su basi puramente individuali esoggettive, perché si tratta, in definitiva, di indagare nel foro interno dellacoscienza del reo su un atteggiamento della volontà che ha una basenaturalistica molto limitata.Il dolo eventuale esprime, infatti, soltanto il giudizio di accettazione da partedell’agente delle conseguenze lesive collaterali del proprio agire (sentenzaEspenhahn, pag. 146).

L’evento è, in realtà, una “conseguenza accessoria,eventuale ed incerta” (Sez. 1, n. 23411 del 13/11/2025, Scalco, n.m.) dell’agire.Nel dolo eventuale una volontà in senso proprio dell’evento non esiste,perchè le conseguenze accessorie di un comportamento non sono intenzionali enon rientrano, quindi, nel concetto di volizione in senso naturalistico (sentenzaEspenhahn, pag. 159).

Come evidenziato, in senso critico, da un autore delladottrina classica italiana, il dolo eventuale trasforma, in realtà, in “obietto dellavolontà un evento che non è obietto del desiderio”.Per usare, una volta ancora, il linguaggio della sentenza Espenhahn, il doloeventuale è un atteggiamento psichico che è soltanto “assimilabile alla volontà”(pag. 146) o un “qualcosa che può essere considerato equivalente della volontà”.Proprio per la debolezza della sua base naturalistica, l’accertamentogiudiziario della esistenza della volontà dell’evento avviene attraversocircostanze esteriori caratteristiche del caso concreto valutate secondo ungiudizio di normalità, perché normalmente si accompagnano o sono collegate astati psichici.La sentenza di merito ha effettuato questo tipo di accertamento giudiziarioed ha valutato, sotto questo profilo, quella “speranza” che a XXXXX nonaccadesse nulla di male in conseguenza della propria condotta di abbandono, concui la stessa imputata aveva definito il proprio atteggiamento della volontà.La “speranza” del reo che non si verifichi l’evento che si rappresenta comeconseguenza probabile della propria condotta, è un tema poco scandagliatonell’elaborazione giurisprudenziale, anche se trova posto, invece, nella pronunciaEspenhahn, che ritiene che “il conflitto tra rappresentazione dell'evento e verace,profonda, speranza che esso non si verifichi costituisce uno degli aspetti piùdifficili nella ricerca del confine tra dolo eventuale e colpa cosciente” (pag. 166).La pronuncia Espenhahn aggiunge che “non rilevano […], in quanto tali, glipessimismo, la speranza, naturalmente, non hanno un ruolo significativonell'indagine sull'atteggiamento interno in rapporto alla direzione della condottaverso l'offesa del bene giuridico.

Risulta però spesso interessante comprendere leragioni che hanno determinato la speranza o altro atteggiamento emotivo.

Edunque non può neppure dirsi che la considerazione della sfera emotiva sia deltutto estranea al nostro tema” (pag. 183), per poi concludere, come già si èriportato sopra, che “senza dubbio l'ottimismo o il pessimismo, la rimozione, ilchiudere gli occhi, gli stati affettivi in generale, non risolvono il problema del doloeventuale.

Non è tuttavia privo di interesse tentare di cogliere se e quale iterabbia condotto ad un atteggiamento fiducioso” (pag. 186).La sentenza della Corte di assise di appello di Milano ha preso posizione sulconflitto tra consapevolezza della probabilità di verificazione dell’evento e“speranza” che esso non si verifichi, ed ha ritenuto che nel caso concreto quella“speranza” che l’imputata riferiva di aver avuto che a XXXXX non accadesse nulladi male come conseguenza dell’esser stata abbandonata a casa da sola fosse“non ragionevole”, aggiungendo, a sostegno di questa conclusione, un ampiocorredo di informazioni di dettaglio su quale fosse la situazione ambientale aMilano nei giorni del luglio 2022 in cui si è consumato il fatto e di valutazioni sucome in quella situazione non potesse proprio sopravvivere, da sola, unabambina di poco più di un anno.Giudicando “non ragionevole” la speranza dell’imputata che non seguissel’evento-morte come conseguenza della propria azione, la sentenza ha tratto lasussistenza nell'agente del dolo dell'evento-morte da una massima di esperienzasulle certe conseguenze letali in cui incorre una bambina di un anno e mezzo,lasciata da sola, senza essere accudita da un adulto per i suoi bisogni essenziali,per un periodo approssimativo di sei giorni, nel caldo del mese di luglio.Si tratta di un percorso logico che è coerente con gli approdi cui è pervenutala giurisprudenza di legittimità.

La “speranza” che l’evento non si verifichicomporta, infatti, sul piano logico anche il dubbio che esso si possa verificare, ed“il dubbio accredita l'ipotesi di un agire che implichi una qualche adesioneall'evento” (sentenza Espenhahn, pag. 179), pur se “si tratta appunto solo diun'ipotesi che deve confrontarsi con tutte le altre contingenze del caso concreto”(ibidem).E proprio ricorrendo alle circostanze del caso concreto, valutate secondo uncriterio di normalità, mediante un percorso argomentativo che è scevro datravisamenti della prova o da elementi di manifesta illogicità, la sentenzaimpugnata ha giudicato “non ragionevole” quella speranza, ed ha ritenuto,pertanto, che l’adesione psichica all’evento, provocato come conseguenzasoltanto collaterale della propria condotta, nel caso in esame, in definitiva, vi siastata.È vero che, ricorrendo ad una massima di esperienza, si scandaglia la psichedel reo soltanto ricorrendo ad elementi esterni del fatto, perché l’adesionepsichica all'evento-morte appartiene non più all'agente in concreto, ma ad unagente modello, ma come detto, si tratta di una conclusione che non è estraneaallo schema dell’accertamento del dolo eventuale, che giunge all’atteggiamentointerno del reo mediante l’esame di fatti esteriori giudicati secondo un criterio dinormalità, perchè normalmente si accompagnano a certi stati psichici.D'altronde, quando hanno base razionale, ed esprimono una relazione non dimera verosimiglianza o di plausibilità, le regole di esperienza, sulla base dellequali vengono giudicati i comportamenti umani e le conseguenze che essecagionano, per quanto abbiano base presuntiva, rispettano anche il canonedell'oltre ogni ragionevole dubbio (cfr.Sez. 1, n. 34032 del 01/07/2022, Scapin,Rv. 283987 – 01; conformi, più di recente, Sez. 1, n. 2168 del 06/11/2025, dep.2026, Abdellah, n.m.; Sez. 1, n. 30257 del 12/06/2025, Franceschi, n.m.).La circostanza che l’indagine sul dolo si concentri soprattutto nella indaginesulla mera rappresentazione dell'evento-morte come conseguenza probabile dellapropria condotta, giungendo solo in modo indiziario alla verifica della direzionedella volontà dell’agente, che quell'evento aveva tutti gli elementi di giudizio perpoter prevedere, è, in definitiva, coerente con la sistematica del dolo eventuale,in cui la decrescita del coefficiente di volontà dell'agente nei confronti dell'evento(di cui si è detto che è un atteggiamento psichico che è soltanto “assimilabile allavolontà”) comporta che lo spazio dell'indagine psicologica venga occupatoproprio da parte della componente rappresentativa del dolo.2.4.

Nel percorso logico molto articolato che ne contraddistingue lamotivazione la sentenza impugnata ha, poi, cercato conferma dell’esistenza dellavolontà nell’imputata dell’evento-morte della figlia XXXXX mediante l’esame degliindici rivelatori del dolo, di elaborazione pretoria e di cui si è già detto sopra: ilbilanciamento tra il fine perseguito e il prezzo da pagare; la lontananza dellacondotta tenuta da quella doverosa; il contesto illecito in cui si è svolto il fatto; ladurata della condotta omissiva; il livello di rischio insito nella condotta e la suariconoscibilità.

Il ricorso attacca anche questa parte della motivazione.2.4.1.

Il ricorso deduce, in particolare, con riferimento al bilanciamento tra ilfine perseguito dall’agente (il benessere emotivo che le avrebbe procuratopassare alcuni giorni con il compagno) ed il prezzo da pagare (il sacrificio dellavita o dell’incolumità fisica di XXXXX), che la ricostruzione in termini dibilanciamento sarebbe smentita dalla stessa Corte di assise di appello nelpassaggio della sentenza in cui ammette che l'indicatore del bilanciamento puònon sempre essere utilizzabile, perché va applicato solo nell'ipotesi in cui ilsoggetto abbia effettivamente proceduto alla pesatura tra pulsioni emotiveantagoniste e qui mancherebbero gli indici fattuali sulla base dei quali ritenereche l'imputata abbia effettuato un consapevole bilanciamento fra gli interessi ingioco.L’argomento è infondato, perché una tale contraddizione interna allamotivazione della sentenza non vi è, ove si consideri che proprio nelle righesuccessive a quelle da cui il ricorso ha tratto la citazione in cui lo stesso giudicedel merito ammette che l'indicatore del bilanciamento non sempre è utilizzabile,la motivazione della sentenza spiega perché nel caso in esame vi sarebberoelementi di prova nel senso che quel processo psichico di pesatura degli interessida parte dell’imputata vi sia stato, ed anzi che, nei giorni in cui è duratol’abbandono della figlia, quel processo psichico di bilanciamento sia stato fattodall’imputata più volte, con una intensità sempre crescente del momentorappresentativo, da cui, come detto, non è illogico ricavare l’intensità crescentepure della volizione in senso proprio.Né vale dedurre, come fa il ricorso, che la sentenza abbia omesso diconsiderare le problematiche psicologiche che affliggevano l’imputata e che leavrebbero impedito di effettuare tale bilanciamento di interessi, sia perché, comedetto, i limiti cognitivi dell’imputata non attingevano la capacità di effettuare unbilanciamento di questo tipo, e sia perché la sentenza impugnata ha ricavatol’esistenza del giudizio di bilanciamento dalle parole spese in giudizio dalla stessaimputata, che considera una sorta di “confessione” sul punto.2.4.2.

Il ricorso attacca la parte della motivazione sulla lontananza dellacondotta da quella lecita deducendo che in atti vi sarebbero evidenze nel sensodella non accettazione da parte dell’imputata della morte della bambina comeconseguenza della propria condotta, ovvero i comportamenti tenuti dall'imputatasubito dopo la scoperta del cadavere che la stessa sentenza impugnata definiscesconcertanti ed irrazionali; se la reazione dell'imputato è stata sconcertante eirrazionale al lora vorrebbe dire che la stessa non aveva previstoconsapevolmente la possibilità che la figlia morisse perché, se avesse messo inconto di trovare la propria figlia morta, la reazione non sarebbe stata lasorpresa; la donna addirittura ha cercato di rianimare la bambina, cosìdimostrando che la morte non era stata assolutamente prevista né al momentodell'abbandono, né al momento del rientro a casa.Questo argomento è manifestamente infondato, perché - pur nel contestodel paradigma del ragionamento indiziario attraverso cui deve essere accertato ildolo eventuale, ricorrendo ad indicatori fattuali che debbono essere consideratialla stregua di indizi per sondare il foro interiore del reo, per forza di coseinaccessibile in via diretta, da soppesare tra loro al fine di valutare sussistente omeno un'adesione dell'agente alla prospettiva della verificazione dell'evento(Sez. 1, n. 23411 del 13/11/2025, Scalco, n.m.) - affida il giudizio sull’esistenzao meno della volontà dell’agente dell’evento-morte del soggetto passivo del reatoad elementi che hanno una limitata capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 1987 del1 1 / 1 2 / 2 0 2 0 , d e p . 2 0 2 1 , P i r a s , R v . 2 8 0 4 1 4 – 0 1 ; S e z . 1 ,n . 1 5 9 8 d e l 0 5 / 1 2 / 2 0 2 5 , d e p . 2 0 2 6 , M i g l i o r a n z a , n . m . ) .Infatti, anzitutto, il comportamento tenuto dall’imputata alla scoperta delcadavere della bambina è, in realtà, autoriferito, posto che l’accesso di diversivicini di casa nell’appartamento è successivo di alcuni minuti.Inoltre, l’imputata dopo la scoperta del cadavere della bambina aveva tenutoanche comportamenti lucidi di modifica della scena del crimine ed, in parte, dioccultamento delle tracce del reato (l’imputata ha riferito di aver lavato labambina e, per certo, aveva buttato il pannolino che le aveva messo prima diallontanarsi di casa, e di cui sono trovate tracce nello stomaco di XXXXX, chel'aveva inghiottito nel tentativo di sfamarsi).Infine, i testimoni intervenuti nell’appartamento subito dopo la scoperta delcadavere, hanno riferito in giudizio, in realtà, a quanto si legge nelle sentenze dimerito, che la donna era sembrata più interessata alle conseguenze che avrebbecomportato l’evento per se stessa più che a quelle su XXXXX.2.4.3.

Il ricorso attacca anche la parte della motivazione sull’indiceindicatore del contesto illecito, deducendo che la mancanza del dolo dell’evento-morte si dovrebbe ricavare anche dalle due precedenti esperienze di abbandonoperpetrate dall’imputata dal 2 al 4 luglio e dall'8 all'11 luglio dello stesso anno;poiché in tal caso aveva abbandonato la piccola e l’aveva ritrovata a casa sana esalva, l’imputata si sarebbe convinta del fatto che la figlia potesse essere lasciatada sola alcuni giorni senza che le accadesse nulla di grave.L’argomento è infondato, perchè la sentenza impugnata ha evidenziato che idue precedenti casi di abbandono della minore avevano avuto una duratasignificativamente più breve e con scorte di cibo maggiori.Il ricorso controdeduce che nel caso oggetto del processo l'imputata erauscita di casa con la volontà di lasciare da sola a casa la figlia per un periodo piùlimitato, solo nel corso della permanenza a XXXXXaveva deciso di rimanereancora, ma la controdeduzione è assertiva, perché non vi è un’evidenza specificache l’imputata fosse partita dall’abitazione di via XXXXX con l’intenzione ditornarvi a breve, anzi - alla luce dei comportamenti successivamente tenuti - lamancata prenotazione del servizio di taxi per il ritorno è un elemento di prova dacui dedurre in modo non illogico che la stessa fosse partita senza un programmapreciso circa il giorno di rientro.

Inoltre, la sentenza impugnata ha evidenziatoche le immagini videoregistrate acquisite mostrano l'imputata uscire da casa conun bagaglio voluminoso, ritenuto non compatibile con un breve allontanamento.In ogni caso, anche qualora si ritenesse esistente in atti una prova dellaoriginaria intenzione dell’imputata di allontanarsi solo per un paio di giorni, essainciderebbe soltanto sulla condotta tenuta giovedì 14 luglio quando l’imputata siè allontanata da casa, ma non su quella tenuta nei giorni successivi quando, purnon essendo impedita in alcun modo nel tornare a XXXXXX (sul punto lasentenza impugnata evidenzia che l’imputata ha provato a sostenere nell’esameavvenuto in giudizio che non aveva denaro per chiamare un taxi per tornare, ma- anche a volerla ritenere una circostanza decisiva in presenza di servizi ditrasporto pubblico e della stessa possibilità di chiedere al compagno di essereaccompagnata - poi la stessa imputata ha riconosciuto che il denaro lo aveva eche, poi, in effetti, mercoledì 20 luglio è tornata a XXXXXX proprio chiamando untaxi pagato con i propri soldi), non ha fatto ritorno a casa pur nella pienaconsapevolezza che erano decorse nel frattempo già alcune giornate dalmomento in cui XXXXX era stata lasciata sola.Il ricorso deduce che l’imputata, però, non aveva una precisa cognizionedello scorrere del tempo, e che la stessa motivazione della sentenza a pagina148 ha riconosciuto la difficoltà dell'imputata nella percezione dello stesso (nonricordava per quanti anni era stata sposata), ma l’argomento è infondato, inquanto i deficit cognitivi dell’imputata accertati nel corso del giudizio sono quelliche sono stati già evidenziati nel punto n. 1 di questa sentenza ed incidono suabilità complesse, ma non vi è alcuna evidenza che essi possano aver inciso suuna abilità estremamente semplice e propria della vita quotidiana quale lapercezione della successione delle giornate (si è già detto del giudizio dato aiperiti alla tesi sostenuta dall’imputata dell’essersi “disconnessa” nei giorni in cuiera rimasta a XXXXX).D’altronde, come evidenziato dai giudici di merito, la sera del 20 lugliol’imputata è stata capace di prenotare un taxi per tre giorni dopo, dimostrando diessere orientata nel tempo; dalla sentenza di primo grado emerge anche chel’imputata prendeva appuntamenti via messaggio con uomini che riceveva a casapropria, ed anche lì dimostrava di essere lucida ed orientata nel tempo; il noncorretto ricordo della durata del proprio matrimonio è un elemento, pertanto, cheè statosvalutato perchè dotato di limitata capacità dimostrativa, che noncostituisce una base sufficiente di critica al percorso logico della sentenzaimpugnata.In definitiva, il motivo è infondato.3.

Si esaminano, invece, congiuntamente il primo motivo di ricorso delProcuratore generale ed il terzo motivo del ricorso dell’imputata, dedicati, sottodiversi profili, al trattamento sanzionatorio.Il ricorso del Procuratore generale censura la motivazione della sentenza diappello nella parte in cui ha concesso le attenuanti generiche ed in ogni caso necontesta la concessione in termini di equivalenza; il ricorso dell’imputata censurala sentenza di appello nella parte in cui ha inflitto il massimo della pena e nellaparte in cui non ha concesso le attenuanti con giudizio di prevalenza.3.1.

Con riferimento all’individuazione della pena base, la sentenzaimpugnata ha motivato la scelta della pena massima edittale prevista per il reatodi cui all’art. 575 cod. pen. con i criteri di cui all’art. 133, comma 1, nn. 1 e 2,cod. pen.; si tratta, in particolare, delle circostanze oggettive e delle modalitàesecutive dell'omissione antigiuridica che “hanno portato un piccolo essereumano ad una morte lenta, accompagnata da patimenti e sofferenze fisiche epsichiche ed, in conseguenza, ad un danno ed un pericolo cagionato cosìmacroscopici ed autoevidenti da non richiedere motivazione”.Il ricorso contrasta questa motivazione dei giudici del merito, sostenendoche la sentenza impugnata avrebbe omesso di valutare i gravi deficit cognitivi, lostato di isolamento sociale in cui versava l’imputata e la condizione di alessitimiariconosciuta dal perito di primo grado, ma si tratta di deduzioni che non sono ingrado di evidenziare fratture logiche nella motivazione.Nella definizione del trattamento sanzionatorio, infatti, il giudice del meritoesprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede dilegittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, deglielementi, tra quelli pur sempre indicati nell'art. 133 cod. pen., consideratipreponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899), comeavvenuto nella specie, mediante il richiamo al criterio del danno cagionato dalreato, che, in effetti, si rinviene nell’art. 133 cod. pen. come criterio divalutazione che il giudice del merito deve seguire nella determinazione dellapena.A questo criterio di valutazione il ricorso si limita a contrapporne altri, chedeporrebbero in favore dell’imputata, che pure sono previsti dall’art. 133 citato,ma è orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che il giudicedel merito non debba prenderli in considerazione tutti (Sez. 1, n. 3155 del25/09/2013, dep. 2014, Waichey, Rv. 258410), essendo sufficiente che indichiquello ritenuto preponderante per la decisione (Sez. 1, n. 45780 del 04/12/2024,Caradonna, n.m.).3.2.

Quanto alle attenuanti generiche, il ricorso del Procuratore generale diMilano ne censura la concessione deducendo che la sentenza sarebbe retta dauna motivazione illegittima, perchè aver ritenuto l’esistenza del dolo nella formadi quello “eventuale” non implica necessariamente la minore intensitàdell'elemento soggettivo, e perché in ogni caso l'intensità del dolo è aumentataprogressivamente col passare dei giorni, perché ogni giorno in più passato senzarientrare a casa ha comportato l’aumento del rischio di morte della bambina;anche il parametro dei motivi a delinquere deporrebbe contro l'imputata perchél’imputata è stata mossa comunque da un motivo egoistico, sia pure ritenuto nonfutile dal giudice del merito; anche il parametro della condotta successiva alreato non depone in favore dell’imputata, che non ha chiamato immediatamentei soccorsi, ma ha prima alterato le tracce del reato, lavando e cambiando labimba togliendole il pannolino sporco, ed è comunque mancato un reale segno diresipiscenza; anche la circostanza che la stessa abbia ripetutamente mentito sudove, e con chi, lasciava la figlia quando si allontanava la casa non deporrebbe infavore della concessione delle attenuanti; il riconoscimento delle attenuantianche per la sofferenza determinata dal clamore mediatico intorno al caso,sarebbe, inoltre, un parametro estraneo al giudizio dell’art. 133 cod. pen.Il motivo è infondato.La motivazione della pronuncia d'appello sulla concessione delle attenuantigeneriche è molto strutturata, copre le pagine da 168 a 190 della sentenzaimpugnata ed, in conformità alla giurisprudenza di legittimità sul punto (Sez. 2,n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) indica quali sono gli elementi del fatto odella personalità del colpevole su cui è stato fondato il giudizio, che sono, nelcaso in esame, la ridotta intensità del dolo, l’inettitudine – ritenuta incolpevole -della imputata nello svolgere il ruolo di madre, la mancanza di precedenti penali,le condizioni di vita individuali dell’imputata, la fragilità emotiva evidenziataanche dal diario clinico dei periti.Il ricorso evidenzia che alcuni dei parametri scelti dal giudice del merito nonsono ricompresi in quelli previsti dall’art. 133 cod. pen., quale la sofferenza per ilclamore mediatico generato dalla vicenda, e, sul punto, il ricorso ha ragione,perché effettivamente il giudice del merito ha utilizzato anche un criterio digiudizio che non è fondato sulla legge, ma sulla propria intuizione personale.Per quanto sia stato autorevolmente evidenziato il “carattere pressochéonnicomprensivo dell'art. 133 cod. pen.” (Sez.

U, n. 20808 del 25/10/2018, dep.2019, Schettino, Rv. 275319 – 01, in motivazione), la sofferenza dell’imputatodeterminata dal clamore mediatico suscitato dal processo non ha alcuna baselegale nell’art. 133 cod. pen., e, pertanto, pur nell’ampia discrezionalità di cuigode il giudice del merito nella individuazione di quei “connotati oggettivi osoggettivi non tipizzati” (sempre sentenza Schettino, in motivazione) che gliconsentono di adeguare la pena al disvalore del fatto, non è in alcun modosuscettibile di determinare la eventuale concessione delle attenuanti generiche.Questa parte della motivazione, pertanto, deve essere espunta dalladecisione, senza che, però, ciò comporti la caduta della statuizione sullaconcessione delle attenuanti, che è retta anche da altri concorrenti elementi divalutazione.

Infatti, l'emersione “di una criticità su una delle molteplicivalutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offranoampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non puòcomportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lostesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di unaverifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito,risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impiantodella decisione” (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M, Rv. 271227 – 01).Il ricorso deduce che il dolo eventuale non è necessariamente un dolo diintensità inferiore, e che anzi nel caso in esame l’intensità del dolo avrebbedovuto essere misurata anche con la durata della condotta, ed anche su questopunto il ricorso muove una critica corretta all’impianto logico della sentenza, maaggredisce una parte non necessaria del percorso logico della decisione, che nonviene disarticolato in uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggonol'impianto della decisione.La motivazione della sentenza impugnata sulla concessione delle attenuantigeneriche è, infatti, fondata essenzialmente sulla estrema fragilità emotiva edidentitaria della persona dell’imputata, cresciuta in un ambiente non idoneo di cuivi erano tracce già nel percorso scolastico, sulla storia drammatica che la stessaha vissuto a livello affettivo, sul senso di solitudine evidenziato più volte daldiario clinico, sulla dipendenza affettiva dagli uomini che ha incontrato di volta involta nella vita e che l’ha portata, infine, a sacrificare la figlia, nell’ultimaoccasione in cui avrebbe potuto ancora salvarla - quel lunedì mattina, 18 luglio,in cui [OSCURATO:PERSONA] è tornata a Milano per accompagnare XXXXXXXXXX adun appuntamento con un cliente e ci è rimasta male, perché questi le avevapromesso di prendere insieme un caffe dopo l’impegno di lavoro, caffè che inveceil compagno aveva poi deciso di prendere con il cliente che doveva incontrare, edalle rimostranze della XXXXXXX nacque una discussione, in cui XXXXXXXXXX ledisse che l’avrebbe riaccompagnata a casa, ma poi “ho visto che mi prendeva lamano e si dirigeva verso XXXXX e […] lì ho capito che saremmo tornati a casasua e non ho detto niente” – e che fa dire al giudice del merito che “è bastato ungesto di tenerezza (mi prendeva la mano) per decidere di lasciare XXXXX al suodestino”.La sentenza impugnata, inoltre, ha indicato come ulteriore motivo per laconcessione delle attenuanti la intervenuta cognizione del dolore, non per ilclamore mediatico del caso, ma per la stessa commissione del delitto, che haraggiunto finalmente l’imputata nel corso dell’accertamento peritale, e che l’haportata a piangere con il perito.In questa parte la sentenza impugnata è priva di elementi di manifestaillogicità, perché le condizioni di vita individuali dell’imputato sono, in effetti, unodegli elementi su cui può essere condotto il giudizio ex art. 62-bis cod. pen.,elemento che è in grado di reggere, anche da solo, la decisione di riconoscimentodelle attenuanti, e che nel caso in esame ha trovato evidenza nell’istruttoriacondotta nel corso del processo e, per la sua pregnanza e significatività nel casoin esame, in modo non manifestamente illogico è stato ritenuto prevalenterispetto a tutti gli altri elementi del fatto o della personalità dell’imputata su cuiavrebbe potuto essere formulato il giudizio di concessione delle attenuanti.Il ricorso finisce, pertanto, per attaccare l’ampia discrezionalità di cui gode ilgiudice del merito in punto di concessione delle attenuanti (Sez. 6, n. 41365 del28/10/2010, Straface, Rv. 248737 – 01; Sez. 7,n. 7857 del 16/01/2026, Alaimo,n.m.; Sez. 7,n. 7898 del 06/02/2026, Jatta, n.m.) e non riesce ad evidenziarefratture logiche nella decisione.3.3.

Quanto al giudizio di bilanciamento tra aggravanti ed attenuanti, che lasentenza impugnata ha risolto nel senso dell’equivalenza, e che è aggredito daentrambi i ricorsi, il ricorso del Procuratore generale deduce che le attenuantiavrebbero dovuto essere ritenute subvalenti rispetto all’aggravante dell’avercommesso il fatto in danno di discendente ex art. 577 cod. pen., perché ilcrimine commesso, che già sarebbe enorme rispetto ad un bambino di terzi chefosse stato affidato all’imputata, assume un peso ancor maggiore per il fatto cheè stato commesso ai danni della propria figlia, circostanza che avrebbe un pesopreponderante che non è stato adeguatamente considerato in sentenza.Il ricorso dell’imputata deduce, invece, che la prevalenza delle attenuantiavrebbe dovuto essere riconosciuta, perché non è stata valorizzataadeguatamente la complessa situazione psico-sociale ed emotiva dell'imputatacaratterizzata da un'infanzia difficile, da turbe psichiche, da ritardi nellamaturazione, da deficit di attenzione, da una violenza sessuale asseritamentesubita all’età di undici anni, dalla negazione della gravidanza e da una generalesensazione di inadeguatezza identitaria; in presenza di un tale quadro di fragilitàpersonali, costituirebbe illogicità della motivazione non aveva ponderato tuttiquesti elementi.Entrambi i ricorsi sono infondati.Il giudizio di bilanciamento tra aggravanti ed attenuanti costituisce eserciziodel potere valutativo del fatto riservato al giudice di merito, e, proprio perché sisostanzia in un esame complessivo di elementi di fatto, è soggetto ad unsindacato estremamente limitato in sede di legittimità, che è ammesso soltantonei casi in cui esistano regole legali che stabiliscono divieti di prevalenza di talunitipi di circostanze o sottraggono alcune circostanze al giudizio di bilanciamento,o, in ogni caso, quando esso sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamentoillogico (cfr. Sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 – 02: intema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanticostituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito edinsindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla streguaanche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza cheoccorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati; Sez. 5,Sentenza n. 5579 del 26/9/2013, dep. 2014, Sulo, Rv. 258874 – 01: in tema diconcorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione traaggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltantonell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e nonanche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza.Nella specie, la Corte ha ritenuto esente da vizi la sentenza con cui il giudice diappello aveva ritenuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alleaggravanti facendo riferimento, fra l'altro, alla gravità dei fatti, al movente, alnumero dei soggetti coinvolti).Nel caso in esame - in cui non è dedotto sia stata violata alcuna regolalegale che stabilisca divieti di prevalenza o sottragga circostanze al giudizio dibilanciamento, e si censura solo l’esercizio del potere discrezionale sullacomparazione delle circostanze effettuato dal giudice del merito - va osservatoche la motivazione della sentenza di secondo grado più volte si pronuncia nelsenso che soltanto il bilanciamento in termini di equivalenza può renderecongrua la pena nel caso in esame, tipologia di motivazione che, pur nella suasinteticità, ha superato lo scrutinio del giudice di legittimità (Sez.

U, n. 10713 del25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931: le statuizioni relative al giudizio dicomparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionaletipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora nonsiano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette dasufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare lasoluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzarel'adeguatezza della pena irrogata in concreto).Va anche osservato che il ricorso del Procuratore generale chiede di farpesare all’interno del giudizio di bilanciamento una circostanza che è già valutataautonomamente dal legislatore quale aggravante, e che il ricorso dell’imputatachiede di valutare nuovamente dei tratti delle condizioni di vita individuale esociale della stessa che già sono stati pesati per la concessione delle attenuanti.Entrambi i ricorsi, quindi, fondano la critica alla sentenza impugnata su unelemento che, in realtà, è già presente nel percorso logico della decisione, siapure ad altro fine, e che non è stato, pertanto, pretermesso dal giudice delmerito.In definitiva, sul punto entrambi i ricorsi sono infondati.4.

Il secondo motivo del ricorso del Procuratore generale aggredisce, poi, lamotivazione con cui la sentenza impugnata ha eliminato la misura di sicurezzadella libertà vigilata inflitta dal giudice di primo grado.La Corte di assise di primo grado aveva applicato all’imputata anche lamisura di sicurezza della libertà vigilata, a pena espiata, quale conseguenza dellacondanna alla pena dell’ergastolo ex art. 230 cod. pen.La misura è disposta, infatti, a pagina 52 della sentenza dopo il calcolo deltrattamento sanzionatorio con la frase “si impone infine l'applicazioneall'imputata, a pena espiata, della misura di sicurezza della libertà vigilata ex art230 cod. pen., che si stima equo irrogare nella misura di anni tre”.

Nellasentenza non c'è una specifica motivazione a sostegno del giudizio dipericolosità.Ai sensi dell’art. 31 l. 10 ottobre 1986, n. 663, le misure di sicurezza, inrealtà, non sono una conseguenza automatica delle condanne indicate nell’art.230 cod. pen. ma devono essere “ordinate previo accertamento che colui il qualeha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa” (sul rapporto tra misuradi sicurezza facoltativa di cui all’art. 229 cod. pen. e misura di sicurezzaobbligatoria di cui all’art. 230 cod. pen. e sull’importanza della loro distinzioneanche dopo la novella della l. n. 663 del 1986 che ha eliminato la pericolositàpresunta, v.

Sez. 3, n. 33591 del 24/04/2015, PG in proc.

D'Aluiso, Rv. 264246– 01).Pur in mancanza di un motivo di appello sul punto da parte dell’imputata, laCorte di assise di appello ha eliminato la statuizione sulla libertà vigilataritenendo l’imputata non pericolosa.Sul piano processuale la decisione è illegittima, perché “è sottratto allacognizione del giudice di appello l'accertamento di ufficio della pericolosità socialedell'imputato, in mancanza di specifica impugnazione della statuizione dellasentenza riguardante la misura di sicurezza” (Sez. 6, n. 47128 del 19/10/2023,I., Rv. 285482 - 01), pur tuttavia la violazione di legge in cui è incorsa la Cortedi assise di appello non è censurata nel ricorso del Procuratore generale e nonpuò essere rilevata d’ufficio, in conformità alle regole generali secondo cui “laviolazione, da parte del giudice d'appello, del principio devolutivo fissato, in viagenerale, dall'art.597, comma 1, c.p.p., qualora non venga dedotta con appositomotivo di gravame, non è rilevabile d'ufficio in sede di legittimità.

Nella specie, inapplicazione di tale principio, è stato escluso che potesse darsi luogo, d'ufficio,all'annullamento della decisione di un tribunale il quale, adito dal pubblicoministero con appello proposto ai sensi dell'art. 310 c.p.p., aveva dispostol'applicazione di una misura interdittiva non richiesta dall'appellante” (Sez. 2, n.4897 del 03/10/2000, Ferrante, Rv. 217509 – 01; conforme, più di recente,Sez. 6, n. 43288 del 19/07/2018, [OSCURATO:PERSONA], n.m.).Il ricorso del Procuratore generale deduce, invece, la mancanza dimotivazione della decisione.La sentenza di appello, infatti, ha eliminato la misura di sicurezza,precisando a pagina 191 che la Corte costituzionale ha da tempo escluso ogniautomatismo delle misure di sicurezza che trovano la peculiare ragion d'esserenella funzione di contenimento della pericolosità sociale, per tale ragione esseoperano soltanto se e quando l'autore del fatto esprime detta pericolosità inconcreto sia nel momento di applicazione della misura sia nel momento della suaesecuzione, ed aggiungendo che “questa Corte non reputa per le ragioniampiamente esposte nello scrutinio dei criteri direttivi di cui all’art. 133 cod.pen., [OSCURATO:PERSONA] persona socialmente pericolosa, capace di azionicriminose contro la persona; per coerenza non può non revocare l'applicazionedella misura di sicurezza, peraltro decisa solo per effetto della pena inflitta,senza alcuna motivazione soggettiva”.Il ricorso deduce che la motivazione della sentenza è apparente, perché silimita a richiamare le ragioni esposte nello scrutinio dei criteri di cui all'art. 133cod. pen., criteri che, però, valgono per il trattamento sanzionatorio, ma non perl'esigenza di prevenzione dei reati su cui è necessario un accertamento adeguatodel venir meno della pericolosità sociale in termini di certezza assoluta.Il motivo è infondato.Pur se è senz’altro corretto quanto sostiene il ricorso sulla diversitàfunzionale e strutturale tra pena e misura di sicurezza (su cui v., per tutte, lasentenza D’Aluiso citata), ciò non toglie che circostanze valutate agli effetti di cuiall’art. 133 cod. pen. possano essere valutate anche per effettuare il giudizioprognostico sulla pericolosità del condannato che compete in prima battuta algiudice della cognizione, e poi a quello di sorveglianza in sede di applicazionedella misura di sicurezza.Anzi, nella giurisprudenza di legittimità si rinvengono precedenti che hannoritenuto in modo esplicito che, in tema di misure di sicurezza personali, lapericolosità del soggetto debba essere accertata “secondo i parametri di cuiall'art. 133 cod.pen., considerando, soprattutto, il reato o i reati nella loroobiettività, specie quando, per gravità e specificità, assumano connotazioni disignificativo rilievo” (Sez. 1, n. 25830 del 05/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263956 –01; conforme Sez. 2, n. 23255 del 08/04/2021, Natale, n.m.).Ne consegue che sotto questo profilo, che è l’unico affrontato nel ricorso, lasentenza impugnata resiste alle censure che le sono state rivolte.Il motivo è, pertanto, infondato.5.

In definitiva, entrambi i ricorsi sono infondati.Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue lacondanna dell’imputata al pagamento delle spese del procedimento.6.

Nel giudizio di cassazione si sono costituite anche le parti civiliXXXXXXXXXXXXX e [OSCURATO:PERSONA], nonna e zia della vittima.

In ossequio alprincipio della soccombenza, l’imputata ricorrente deve, pertanto, esserecondannata ex art. 541, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese diparte civile, quantificate come da dispositivo.7.

In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omessele generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 inquanto imposto dalla legge.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna l'imputata [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dellespese processuali.

Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civiliXXXXXXXXXXXXX e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro3.420,00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];uditi:il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo il rigetto del ricorso dell'imputata, l'annullamento conrinvio della sentenza impugnata limitatamente alla concessione delle attenuantigeneriche e alla eliminazione della misura della libertà vigilata;l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei motividi impugnazione proposti dall'imputata e l'accoglimento dei motivi di ricorsoproposti dal Procuratore generale di Milano;l'avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso ed insiste perl'accoglimento, chiede il rigetto dei motivi di impugnazione dedotti dalla Procuragenerale di Milano.Ritenuto in fatto1. Con sentenza del 13 maggio 2024 la Corte di assise di Milano hariconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dell’omicidio volontario della figliaXXXXXXXXXXXX, omicidio ritenuto aggravato dai futili motivi e dall’esser statocommesso il reato in danno di discendente (artt. 575, 576, comma 1, n. 2, 577,comma 1, n. 1, cod. pen.), e l’ha condannata alla pena dell'ergastolo, oltre che,per quanto rileva in questo giudizio, alla misura di sicurezza della libertà vigilata,a pena espiata, per la durata di 3 anni.Con sentenza del 5 novembre 2025 la Corte di assise di appello di Milano, inparziale riforma della sentenza di primo grado, ha escluso l’aggravante dei futilimotivi, concesso all’imputata le attenuanti generiche equivalenti all’aggravantedel rapporto di discendenza tra vittima ed omicida, rideterminato la pena inflittain 24 anni di reclusione, eliminato la disposizione relativa alla misura disicurezza, e confermato, per il resto, la sentenza di primo grado.Il processo ha consentito di accertare che nel tardo pomeriggio di giovedì 14luglio del 2022, l'imputata, madre di una bambina nata il 29 gennaio del 2021,ha abbandonato la figlia in casa, nell’appartamento in cui vivevano, da sole,insieme, a XXXXXX, lasciandola in un letto da campeggio con le sponde alte,impossibili da scavalcare per una bambina della sua età, le ha messo nel lettinouna bottiglietta d'acqua ed un biberon con del latte, ha preparato un trolley daviaggio, è uscita dall'abitazione, ha chiuso la porta, ha prenotato un servizio ditaxi, e si è recata a XXXXX a casa di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, un uomoconosciuto su una applicazione di incontri in uso sulla rete internet, con cuiaveva da circa un anno una altalenante relazione sentimentale, ritornando a casasoltanto nella mattinata del 20 luglio 2022, e trovando la bambina morta perfame e disidratazione.L'istruttoria del processo è transitata anche attraverso l’accertamento dellacapacità di intendere e di volere dell'imputata; il perito nominato dal giudice diprimo grado ha ritenuto l’imputata capace di intendere e di volere; nell’atto diappello la difesa ha chiesto la rinnovazione della perizia, il giudice di appello haaderito a questa richiesta e disposto la rinnovazione dell’accertamento peritaleprovvedendo a disporre una perizia interdisciplinare in psichiatria forense,neuropsichiatria e psicodiagnostica clinica, e nominando a tal fine un collegioperitale; anche il collegio nominato in grado d'appello ha concluso per la capacitàd'intendere e di volere dell'imputata.La sentenza di appello ha confermato l’attribuibilità all’imputata dell’evento-morte della figlia a titolo di dolo, ha escluso l’aggravante dei futili motiviritenendo egoistico, ma non futile, il desiderio della donna di passare del tempoda sola con l’uomo con cui aveva la relazione affettiva riferita sopra, concesso lepericolosità sociale dell’imputata e, con essa, la misura di sicurezza disposta inprimo grado.2. Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso sia ilProcuratore generale di Milano che l'imputata, quest’ultima per il tramite deldifensore, con i seguenti motivi, descritti nei limiti strettamente necessari ex art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Ricorso del Procuratore generale.Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione conriferimento alla concessione delle attenuanti generiche, in quanto la motivazionedella sentenza impugnata sul punto presenterebbe profili di debolezza sotto ilversante della coerenza logico-giuridica; aver ritenuto l’esistenza del doloeventuale non implica, infatti, necessariamente una minore intensitàdell'elemento soggettivo, e, comunque, l'intensità del dolo è aumentataprogressivamente col passare dei giorni perché ogni giorno in più passato senzarientrare a casa ha comportato l’aumento del rischio di morte della bambina; ilmotivo egoistico che ha ispirato il reato depone contro la concessione dellequanto l’imputata non ha chiamato immediatamente i soccorsi, ma ha primaalterato le tracce del reato; anche l’aver ripetutamente mentito su dove, e conchi, aveva lasciato la figlia quando si è allontanata da casa, è circostanza che nondepone in favore dell’imputata; inconferente è il parametro scelto dal giudice sulriconoscimento delle attenuanti per la sofferenza determinata dal clamoremediatico intorno al caso, perché criterio estraneo al giudizio di cui all’art. 133cod. pen. ; in ogni caso, anche a volerle concedere, le attenuanti dovrebberoessere ritenute subvalenti rispetto all’aggravante della maternità.Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, con riferimentoall’eliminazione della misura di sicurezza della libertà vigilata; la motivazionedella sentenza sul punto è apparente perché si limita a richiamare i criteri di cuiall'art. 133 cod. pen., che, però, sono utilizzabili per la concessione delle2.2. Ricorso della imputata.Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione conriferimento al giudizio di sussistenza della capacità di intendere e di voleredell'imputata, che è stato liquidato dalla sentenza impugnata in cinque pagine,omettendo di considerare i documenti clinici e le certificazioni specialistiche dacui emerge in modo incontestabile il grave disagio psichico della donna.Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione conriferimento alla ritenuta esistenza del dolo di omicidio; alla scoperta del cadaverel’imputata ha tenuto condotte che la stessa sentenza definisce irrazionali, e chesono state determinate dalla sorpresa della morte della bambina, che, quindi,non era stata accettata; la sentenza ha ricavato l'esistenza del dolo anche daiprecedenti comportamenti di abbandono, ma proprio le precedenti esperienzefinite bene avevano confortato l'imputata che la piccola poteva essere lasciata dasola per alcuni giorni senza che le accadesse nulla di grave; la Corte ha confusola rappresentazione del pericolo con l'accettazione dell'evento-morte, larappresentazione del pericolo fonda solo la responsabilità per il reato diabbandono d'incapace, ma non per quello di omicidio volontario, in cui occorreche l’agente si sia specificamente rappresentato l’evento-morte comeconseguenza concreta della sua condotta.Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione conriferimento alla pena inflitta e alla mancata concessione delle attenuantigeneriche prevalenti sull’aggravante; la pena inflitta è quella massimadell'omicidio, ma il deficit psichico accertato dai periti avrebbe dovuto costituireun elemento centrale nella dosimetria della pena; le attenuanti avrebberodovuto, inoltre, essere ritenute prevalenti perché non è stata valorizzataadeguatamente la complessa situazione psico-sociale ed emotiva in cui versaval'imputata.3. La difesa delle parti civili ha depositato memoria scritta. La difesadell’imputata ha depositato memoria di replica.4. La difesa dell’imputata ha chiesto la discussione orale. In udienza le partihanno concluso come da intestazione.Considerato in dirittoSono infondati sia il ricorso del Procuratore generale di Milano che il ricorsodell’imputata.1. È preliminare sul piano logico l’esame del primo motivo del ricorsodell’imputata, che censura la motivazione della sentenza impugnata nella partein cui ha ritenuto la stessa capace di intendere e di volere.Si è detto già, nel ritenuto in fatto, che nel processo di merito sono statedisposte due perizie sulla imputabilità dell’autrice del reato, una in primo grado,ed una (di carattere collegiale) in secondo grado, e che entrambe le periziehanno concluso nel senso della sussistenza della capacità di intendere e voleredell’imputata.Ciò nonostante, il ricorso deduce che il giudizio sulla imputabilità è statoliquidato dalla sentenza impugnata in cinque pagine, dalla n. 108 alla n. 113,omettendo di considerare i documenti clinici e le certificazioni specialistiche dacui sarebbe emerso in modo incontestabile il grave disagio psichico della donna,caratterizzato da deficit cognitivi, da compromissione della capacità dielaborazione della realtà e da fragilità emotive; la sentenza avrebbe trascurato,in particolare, le risultanze della relazione sulla valutazione cognitiva svolta daimedici della casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA], che ha evidenziato nella donna unQ.I. totale di 40 e una disabilità cognitiva di livello medio grave, e le conclusionidel consulente tecnico della difesa che ha evidenziato un disturbo dello sviluppointellettuale di grado moderato con ripercussioni su tutte le funzioni psichiche; lasentenza avrebbe trascurato anche la documentazione medica e scolasticarisalente all'infanzia ed all'adolescenza dell’imputata, da cui emerge l'esistenza inessa di forme di minorazione psichica e di gravi ritardi psicomotori e cognitivi.Il motivo è inammissibile per mancanza di specificità (Sez. 2, n. 17281 del08/01/2019, De l le Cave, Rv. 276916, nonché, in mot ivaz ione,Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), perché non siconfronta con il percorso logico della decisione che - a differenza di quantosostiene il ricorso - dedica, in realtà, alla questione dell’imputabilità le pagine da52 a 113 della sentenza impugnata.In quelle pagine, nonostante l’esito chiaro, e concorde, delle due perizie, igiudici del merito prendono in esame la documentazione medica che è statacitata nel ricorso, e svolgono autonome considerazioni sull’esistenzadell’imputabilità nel caso in esame per concludere, in modo non illogico, nelsenso che tutto il complessivo atteggiamento tenuto dalla imputata nei giorni incui si è allontanata da casa, ed ha abbandonato la figlia, dimostra che la stessapossedeva in quei momenti la capacità di intendere cosa stesse facendo, perchéaltrimenti - di fronte alla richiesta (dell’uomo da cui si era recata, e poi dei vicinidi casa affluiti nell’appartamento dopo la scoperta del cadavere) di sapere comesi fosse organizzata con XXXXX - l’imputata non avrebbe avuto bisogno diinventare l’esistenza di una sorella o di una baby sitter cui aveva affidato labambina, né avrebbe avuto bisogno di mentire alla madre riferendo in unaconversazione telefonica, nei giorni in cui era a XXXXX, di essere con XXXXX. Datale condotta, oggetto di puntuale dimostrazione e di adeguata considerazionecritica, i giudici di appello, secondo un ineccepibile percorso inferenziale,hannodedotto che XXXXXXXaveva compreso perfettamente la condizione di solitudineed abbandono in cui si era trovata la figlioletta ela necessità di giustificare conripetute menzogne la sua condotta.Si tratta di una motivazione che è scevra da elementi di manifesta illogicità,indurre l’imputata a giustificarsi in quei giorni rispondendo che la bambina era alsicuro, perché dotata di ben una bottiglietta di acqua per bere ed un biberon permangiare.La circostanza che l’imputata abbia sentito il bisogno di mentire ed inventarel’esistenza di una persona di fiducia cui aveva affidato la figlia - impedendo,peraltro, che altri si attivassero, a quel punto, al posto suo per salvarla – è unamotivazione non manifestamente illogica dell’esistenza di una non alteratacapacità di comprendere la situazione fattuale da lei stessa determinata e leconseguenze del proprio comportamento.Anche sul punto della capacità di volere la sentenza impugnata presenta unpercorso argomentativo privo di fratture logiche, avendo ritenuto che l’imputatanon difettasse della capacità di volere per la ragione preclusiva della mancanza dialcuna evidenza in atti dell’esistenza nell’imputata di un impulso patologicoinvincibile che possa averla costretta ad abbandonare la bambina.Nella situazione di fatto emersa nel processo, infatti, è stata documentatasoltanto una fragilità affettiva dell’imputata che la spingeva a cercarecontinuamente la compagnia di un uomo che desiderasse, anche solo per pochimomenti, starle accanto, ma non è manifestamente illogico aver ritenuto chel’impulso all’azione costituito da questa fragilità affettiva non avesse alcuncarattere psicopatologico, in quanto, né nelle perizie, né nella consulenza diparte dell’imputata, sono stati, infatti, individuati nella donna disturbi diversidalla disabilità intellettiva di grado lieve (che non ha alcuna incidenza sullacapacità di volere, semmai sulla capacità di intendere, ma, come si dirà meglio diseguito, per una tipologia di processi intellettuali diversa da quelli che sono staticoinvolti nell’azione) e da una immaturità affettiva definita dai periti “nonsignificativamente invalidante”.Non vi è alcuna evidenza, pertanto, che i tratti della personalitàdell’imputata e le fragilità emotive riscontrate le abbiano impedito diautodeterminarsi.Il ricorso deduce che la perizia collegiale disposta in appello ha dato attodella presenza di un disturbo psichico strutturato e di un funzionamentocognitivo compromesso, e che la sentenza si sarebbe limitata ad affermarel'assenza di incidenza di tale disturbo sulla capacità di autodeterminazione senzaconfrontarsi con i passaggi salienti della perizia tecnica. Il ricorso deduce ancheche la motivazione non avrebbe adeguatamente ponderato il nesso eziologico tratali gravi e persistenti deficit e la condotta criminosa.L’argomento è inammissibile sia per genericità, perché non indica qualisarebbero i passaggi della perizia con cui la sentenza non si sarebbe confrontata,limitandosi ad una affermazione del tutto generale ed astratta che non consentedi individuare uno specifico vizio nella motivazione della sentenza impugnata, siaperché non tiene conto degli approdi interpretativi cui è giunta la giurisprudenzadi legittimità, che, come è noto, ha sistematizzato la materia affermando che undisturbo della personalità non inquadrabile nel novero delle malattie mentalipossa avere rilevanza sulla capacità di intendere e volere, ma “a condizione chesussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto delquale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale”(v., per tutte, Sez. U, n. 9163 del 25/01/2005, Raso, Rv. 230317 – 01; da ultimonello stesso senso Sez. 1, n. 10521 del 06/03/2026, M., n.m.).Nella ricostruzione della giurisprudenza di legittimità la capacità di intenderee volere è, infatti, la libertà di autodeterminazione dell'agente, collegataeziologicamente al comportamento criminoso oggetto di valutazione processuale(Sez. 1, n. 17853 del 17/02/2009, Broccatelli, Rv. 244538 – 01; conforme, più direcente, Sez. 1, n. 16686 del 01/04/2026. B., n.m.).E, nel caso in esame, il perito di primo grado ha concluso nel senso chel’imputata fosse affetta, in realtà, non da un disturbo di personalità - perché lastessa non ha un funzionamento deficitario cognitivo tipico delle disabilitàintellettive - ma soltanto da due elementi psicopatologici, e cioè dalla alessitimia,che è la mancanza di capacità empatica, e dall'incapacità di stabilire relazioniadulte con l'altro.La perizia svolta in grado di appello ha concluso, invece, nel senso che laimputata fosse affetta da esiti in età adulta di disturbo del neurosviluppo conresidua fragi l i tà cognit iva settoriale ed immaturità affett iva nonsignificativamente invalidante sul funzionamento, che non poteva ritenersi digravità tale da avere eziologicamente compromesso la capacità di intendere e divolere escludendola del tutto, oppure scemandola grandemente, per il lasso ditempo in cui la condotta era perdurata.Infatti, la perizia disposta in grado di appello ha precisato che l’imputata èaffetta da deficit cognitivi, che, però, sono settoriali, ossia circoscritti a singoliaspetti del funzionamento mentale,quali la memoria a breve termine, la memoriadi lavoro e l’attenzione, ma nessuno di questi deficit ha svolto un ruolonell’eziologia del reato, pacificamente consumatosi nel contesto del rapportogenitoriale e non in quello professionale o implicante prestazioni lavorative.La memoria di lavoro e l’attenzione incidono, infatti, essenzialmentesull’intelligenza logico-deduttiva relativa a ragionamenti astratti ed inusuali, manon hanno incidenza sulla risoluzione di problemi pratici a basso carico attentivo-esecutivo, e mediati dal bagaglio di conoscenze acquisite con l’esperienza, che,secondo i periti, l’imputata svolgeva senza problematicità, tanto da far dire loroche questi deficit non sono stati neanche significativamente invalidanti sul pianosociale.Come si legge a pag. 72 della sentenza, il disturbo cognitivo settoriale èstato ritenuto scarsamente incidente sul funzionamento della persona, perché,pure a fronte della fragilità cognitiva ed affettiva, la signora XXXXXXX avevadimostrato nella sua vita sufficienti competenze relazionali, capacità di risolvereproblemi e prendere decisioni, capacità di pianificare le azioni e di prevedererapporti causa/effetto in situazioni di discreta complessità, ed aveva condottofino a quel momento in piena autonomia la vita senza disfunzionamentisignificativi.È, pertanto, manifestamente infondata la deduzione che fonda la critica alpercorso logico della sentenza di merito sul basso quoziente d’intelligenzadell’imputata che era stato riscontrato all’esito del test somministratole incarcere o sugli handicapemersi durante il percorso scolastico, perché priva dinesso con il reato, atteso che il tipo di ragionamento logico che sarebbe statonecessario per non commettere il reato era abbondantemente alla portata dellaimputata, i cui deficit settoriali non le impedivano, come detto, di affrontare erisolvere i piccoli e grandi problemi della vita quotidiana.Né è illogico quanto ritenuto in sentenzacirca l'irrilevanza del deficitsettoriale relativo alla memoria a breve termine sul processo eziologico deldelitto di cui è stata ritenuta responsabile l’imputata.I periti si sono, infatti, confrontati anche con le dichiarazioni dell’imputatache ha riferito in giudizio che nei giorni in cui è stata a XXXXX - e XXXXX era, dasola, chiusa in casa, a XXXXXX - la mente si era ”disconnessa”, ed hannosostenuto che questa “disconnessione”, che sul piano tecnico è priva disignificato, non può, in alcun modo, essere considerata una forma di amnesia,sia perché era stata temporalmente circoscritta ma, ciò nonostante, eraperdurata stranamente per tutto il periodo di permanenza a XXXXX nella casa delcompagno, sia perchè estremamente selettiva, riguardando soltanto laconsapevolezza che XXXXX era sola in casa, atteso che, per tutto il resto,l’imputata aveva un ricordo dettagliato di quanto era accaduto in quelle giornate.In definitiva, non è manifestamente illogico quanto considerato in sentenza,ovvero che la “disconnessione” di cui riferisce l’imputata non fosse il frutto dimancata consapevolezza delle potenziali conseguenze dell'abbandono, e nonfosse neanche il frutto di un fallace ragionamento controfattuale, in quanto, perquello che emerge dal processo e valorizzato nella sentenza in verifica, lariflessione che avrebbe dovuto fare l’imputata sulla sorte della bambina noneccedeva le sue capacità di ragionamento; inoltre, la condotta tenuta è stataconsiderata funzionale ad assecondare i suoi bisogni ed interessi affettivi,rispetto ai quali l ' imputata si era determinata in modo coerente econsequenziale.In definitiva, il motivo sull’imputabilità è inammissibile.2. Il secondo motivo del ricorso dell’imputata, dedicato al dolo di omicidio, è,invece, infondato.2.1. La motivazione sull’esistenza nell’imputata del dolo dell’evento-mortedella figlia si rinviene nelle pag. 114 e seguenti della sentenza di appello, in cui ilgiudice del merito, dopo aver descritto il comportamento tenuto dall’imputata edaver dato conto della consapevolezza da parte di questa, per tutto il periodo incui è durato l’abbandono, della circostanza che XXXXX si trovasse chiusa in casada sola senza che nessuno provvedesse a lei ed ai suoi bisogni nell'assolutaimpossibilità di provvedervi da sé, si è posta il problema del se l’imputata si fosserappresentata la morte di XXXXX come una possibile conseguenza della propriacondotta e se avesse anche prestato una qualche forma di forma di adesionepsichica a tale evento-morte.La sentenza impugnata ha dapprima risolto positivamente la questione dellarappresentazione da parte dell’imputata dell’evento-morte della figlia comeconseguenza della propria condotta, evidenziando che l’imputata era consapevoleche lasciare la bambina da sola significava esporla ad un grave rischio, in quantoha - durante e dopo i fatti - mentito ripetutamente a chi le aveva chiesto a chiavesse lasciato la figlia, dicendo di essersi attivata per reperire una persona (chein una delle versioni era la sorella, in un’altra una babysitter di fantasia) cuil’aveva affidata. Inoltre, si legge nella sentenza in esame che nell'interrogatorioreso il 22 luglio 2022nell'immediatezza della scoperta del piccolo cadavereellaaveva ammesso che avere lasciato la bambina da sola in quelle condizionil'aveva esposta ad un grave rischio di morte per disidratazione e che, pertanto,si era trattato di una condotta che non avrebbe dovuto teneretanto chenemmeno l'amica XXXXX, se informatane in modo veritiero, le avrebbeconsentito.Con riferimento, poi, all’adesione psichica all’evento-morte, la sentenzaimpugnata ha, invece, ritenuto che l’imputata avesse agito nella speranza chel’evento illecito non si verificasse, e che questa “speranza”, al di là della suainafferrabilità concettuale, non sarebbe in sé indicativa della presenza o assenzadi adesione psichica all’evento, in quanto “si può agire anche a costo di cagionarel’evento, pur sperando che non si verifichi”, e perché, per escludere il dolo, lasperanza deve essere “ragionevole”, e “quanto vi è di ragionevole nella speranzache una bimba di 18 mesi lasciata senza bere e mangiare per giorni, incapace didifendersi dal caldo, incapace di cambiarsi e di trovare sollievo lavandosi erinfrescandosi, potesse sopravvivere?” (le citazioni sono tratte da pag. 134 dellasentenza).Nelle pagine successive la sentenza impugnata ha, poi, approfondito l’analisisull’atteggiamento della volontà dell’imputata ed ha aggiunto che, nei giorni incui è durata la permanenza a XXXXX dell’imputata, la stessa si trovò più volte adeffettuare la scelta tra rimanere dal compagno o tornare a casa da XXXXX, e pertre volte decise di rimanere a XXXXX e di postergare i bisogni di XXXXX: unaprima volta il 15 luglio quando decise di non tornare a Milano e disse alcompagno che la bimba era con la sorella al mare; una seconda volta la sera didomenica 17 luglio quando prenotò il taxi per il ritorno a XXXXXX fissandol’appuntamento già per la mattina di mercoledì 20; una terza volta la mattina dilunedì 18 luglio quando, tornata a XXXXXX casualmente per accompagnare ilcompagno in un impegno di lavoro, decise di non passare per casa per vederecome stesse XXXXX.La sentenza di merito ha, poi, usato i noti criteri indicatori dell’esistenza deldolo eventuale, di origine pretoria (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, PG in proc.Espenhahn, Rv. 261105 – 01), con cui ha corroborato le conclusioni in termini diesistenza da parte dell’imputata della accettazione dell’evento-morte dellabambina come conseguenza della propria azione.2.2. In questo contesto il ricorso deduce che il giudice del merito avrebbeconfuso la rappresentazione del pericolo con l'accettazione dell'evento-morte; larappresentazione del pericolo fonderebbe soltanto una responsabilità per il reatodi abbandono d'incapace, mentre per condannare l’imputata per l'omicidiooccorrerebbe che la stessa si fosse specificamente rappresentata l’evento-mortecome conseguenza concreta della sua condotta; a differenza di quanto ritenutodai giudici del merito, l'agire dell'imputata non sarebbe stato guidato da freddaaccettazione della morte della figlia come prezzo da pagare per poter stare con ilproprio compagno, ma da una incosciente e immatura sottovalutazione delrischio nutrita dalla speranza irrazionale che nulla di grave sarebbe accaduto, ilche, al più, sarebbe indice dell’esistenza, nel suo atteggiamento psichico, di unacolpa cosciente.L’argomento è infondato.2.3. È vero, come sostiene il ricorso, che, perché sia riconosciuta l’esistenzadi un reato doloso, la volontà del reo non deve avere ad oggetto soltanto lasituazione di pericolo posta in essere dall’agente, ma deve coprire anche l'eventorealizzato.Però, in conformità ai principi generali sul dolo eventuale (su cui vedi, pertutte, proprio la sentenza Espenhahn citata), ciò che deve essere accertato nelcaso in esame è se l’imputata si fosse rappresentata la significativa possibilità diverificazione dell'evento-morte della figlia XXXXX come conseguenza dellapropria condotta di abbandono e se, ciò nonostante, si sia determinata ad agirecomunque, anche a costo di cagionarla come sviluppo collaterale o accidentaledel proprio comportamento.Rappresentarsi un evento dannoso come conseguenza della condotta che sista per porre in essere e, ciò nonostante, agire comunque, comporta, infatti,l’accertamento processuale anche dell’esistenza di una forma di adesionepsichica del reo alla verificazione di quell’evento di danno.È, infatti, dalla combinazione di questi due accertamenti, uno di tipopsicologico (la consapevolezza della significativa possibilità di verificazionedell'evento come conseguenza della propria azione) ed uno di tipo oggettivo(l’aver posto in essere, ciò nonostante, l’azione), che consegue l’accertamentogiudiziario circa l’atteggiamento della volontà dell’agente.La sentenza impugnata ha compiuto questo tipo di accertamento ed hamotivato, con argomenti scevri da connotati di illogicità, che, come si diceva, leripetute menzogne raccontate dall’imputata, durante il soggiorno a XXXXX esubito dopo la scoperta del cadavere, sulla persona cui aveva affidato XXXXX,dimostrassero che l’imputata fosse perfettamente consapevole delle conseguenzecui poteva portare l’aver abbandonato la figlia, tanto che lo aveva nascosto alcompagno da cui si era recata, lo aveva nascosto alla madre con cui si erasentita al telefono e, per ciò che rileva, dopo il fatto lo aveva anche nascosto aivicini di casa intervenuti nell’appartamento dopo la scoperta del cadavere dellabambina, cui aveva raccontato di una baby sitter, di cui aveva inventato anche ilnome, cui aveva affidato la figlia. La sentenza ha anche aggiunto che nonostantela chiara rappresentazione della significativa possibilità di gravi conseguenzesulla incolumità della bambina, l’imputata ha deciso di agire comunque, e non èmai tornata indietro sulla sua decisione per tutti i sei giorni in cui è duratol’abbandono, pur potendolo fare in ogni momento, trovandosi, in concreto, apoche decine di chilometri da Milano e persino nella stessa città di Milano ilgiorno 18 luglio con l'agevole possibilità di fare rientro a casa.La chiara rappresentazione nell’imputata dell’evento-morte della figlia comeconseguenza collaterale della propria condotta di abbandono emerge in modonitido nella sentenza di merito anche nella parte della motivazione che dà contodi come la condotta di abbandono che ha cagionato la morte di XXXXX fosse, inrealtà, il terzo comportamento dello stesso tipo che l’imputata aveva posto inessere in poche settimane; il primo abbandono era durato due giorni, il secondotre giorni, il terzo, durato sei giorni, dagli esiti letali.La circostanza che l’imputata abbia ogni volta provato a spostare la sogliadel rischio più in alto, per vedere fino a che punto poteva arrivare a spingersi nellasciare XXXXX a casa da sola senza cibo ed acqua e senza cure, è un ulterioreelemento, assunto in modo non manifestamente illogico e perfettamenteaderente alle risultanze processuali nel percorso argomentativo della sentenza,come prova della nitida rappresentazione nell’imputata della significativapossibilità dell’evento-morte della figlia come conseguenza della propria condottadi abbandono.La chiara rappresentazione della significativa possibilità di verificazionedell’evento come conseguenza della propria condotta, seguita dal porre inessere, ciò nonostante, tale condotta, comporta, come si diceva, l’accertamentogiudiziario dell’esistenza del secondo contenuto proprio del dolo di omicidio,ovvero la volontà dell’evento-morte, che la sentenza di merito ritiene essereavvenuto nelle forme della mera accettazione dello stesso.Infatti, è vero che allo stato attuale dell’elaborazione giuridica, lagiurisprudenza di legittimità esclude che nel dolo eventuale l’evento possa essereoggetto solo di rappresentazione, e ritiene che esso debba attingere anche lavolontà, escludendo che un'imputazione dolosa possa fondarsi su presuppostipsicologici, che, con riferimento all’evento, si riducano alla mera dimensionerappresentativa abrogando surrettiziamente il riferimento cardine alla volontà,puramente normativa, il cui confine con la colpa viene a dipendere soltanto dalladiscrezionalità tipica delle valutazioni normative (sentenza Espenhahn citata,pag. 159; per la non estraneità alla cultura giuridica interna della riduzione allasola rappresentazione dell’evento del processo di accertamento del doloeventuale v., però, l’elaborato finale della [OSCURATO:PERSONA] per la riforma del codicepenale nominata con D.M. 1° ottobre 1998, c.d. [OSCURATO:PERSONA], in cuil’agente era ritenuto responsabile a titolo di dolo eventuale “se agisce accettandola realizzazione del fatto, rappresentato come probabile”, e quellodella [OSCURATO:PERSONA] per la riforma del codice penale nominata con D.M. 23novembre 2001, c.d. [OSCURATO:PERSONA], che riteneva integrato il doloeventuale quando l’agente agisce “con la rappresentazione che a seguito dellasua condotta la realizzazione dell'evento offensivo è certa o altamenteprobabile”).Però, questa stessa giurisprudenza ha avvertito che nell’elaborazionegiudiziaria vi è un'esigenza di scomposizione dell’analisi sul dolo, dovendosidistinguere tra il profilo della struttura, che attiene al contenuto del dolo ed alreale significato dei connotati intellettivi e volitivi evocati dall'art. 43 cod. pen., equello dell'accertamento, che presenta particolare complessità, dovendosi inferirefatti interni o spirituali attraverso un procedimento che parte dall'id quodplerumque accidit e considera le circostanze esteriori, caratteristiche del casoconcreto, che normalmente costituiscono l'espressione o accompagnano o sonocomunque collegate agli stati psichici (sempre sentenza Espenhahn, pag. 148).La volontà dell’evento deve, pertanto, far parte necessariamente dellastruttura del dolo, ma il suo contenuto, per così dire, “normativo” vi rientra inqualche modo indirettamente attraverso il processo di accertamento giudizialedella stessa.L’accertamento sulla componente volitiva del dolo eventuale di un reato dievento comporta, pertanto, una indagine condotta soltanto in parte su basipuramente psicologiche, perché “i fatti interni o spirituali” avvenuti nella psichedel reo sono soltanto l’approdo finale di una indagine sulle circostanze esterioricaratteristiche del caso concreto, che devono essere valutate secondo un giudiziodi normalità, in quanto normalmente si accompagnano o sono collegate a statipsichici.Non giova, pertanto, alla difesa dell’imputata dedurre la incosciente eimmatura sottovalutazione del rischio da parte dell’imputata, nutrita dallasperanza irrazionale che nulla di grave sarebbe accaduto, perché, se è vero chela sottovalutazione del rischio derivante dalla propria condotta appartiene algiudizio sulla colpa, e non a quello sul dolo, perchè “la sconsideratezza, lasuperficialità, l'irragionevolezza accreditano forme di previsione sommarie edirrisolte, buone per la colpa ma non per il dolo” (sentenza Espenhahn, pag. 178),però, è anche vero che “l'ottimismo o il pessimismo, la rimozione, il chiudere gliocchi, gli stati affettivi in generale, non risolvono il problema del dolo eventuale”(sentenza Espenhahn, pag. 186).Il giudizio sul rapporto psicologico tra l’autore del reato e l’eventodeterminato dalla sua condotta non va condotto su basi puramente individuali esoggettive, perché si tratta, in definitiva, di indagare nel foro interno dellacoscienza del reo su un atteggiamento della volontà che ha una basenaturalistica molto limitata.Il dolo eventuale esprime, infatti, soltanto il giudizio di accettazione da partedell’agente delle conseguenze lesive collaterali del proprio agire (sentenzaEspenhahn, pag. 146). L’evento è, in realtà, una “conseguenza accessoria,eventuale ed incerta” (Sez. 1, n. 23411 del 13/11/2025, Scalco, n.m.) dell’agire.Nel dolo eventuale una volontà in senso proprio dell’evento non esiste,perchè le conseguenze accessorie di un comportamento non sono intenzionali enon rientrano, quindi, nel concetto di volizione in senso naturalistico (sentenzaEspenhahn, pag. 159). Come evidenziato, in senso critico, da un autore delladottrina classica italiana, il dolo eventuale trasforma, in realtà, in “obietto dellavolontà un evento che non è obietto del desiderio”.Per usare, una volta ancora, il linguaggio della sentenza Espenhahn, il doloeventuale è un atteggiamento psichico che è soltanto “assimilabile alla volontà”(pag. 146) o un “qualcosa che può essere considerato equivalente della volontà”.Proprio per la debolezza della sua base naturalistica, l’accertamentogiudiziario della esistenza della volontà dell’evento avviene attraversocircostanze esteriori caratteristiche del caso concreto valutate secondo ungiudizio di normalità, perché normalmente si accompagnano o sono collegate astati psichici.La sentenza di merito ha effettuato questo tipo di accertamento giudiziarioed ha valutato, sotto questo profilo, quella “speranza” che a XXXXX nonaccadesse nulla di male in conseguenza della propria condotta di abbandono, concui la stessa imputata aveva definito il proprio atteggiamento della volontà.La “speranza” del reo che non si verifichi l’evento che si rappresenta comeconseguenza probabile della propria condotta, è un tema poco scandagliatonell’elaborazione giurisprudenziale, anche se trova posto, invece, nella pronunciaEspenhahn, che ritiene che “il conflitto tra rappresentazione dell'evento e verace,profonda, speranza che esso non si verifichi costituisce uno degli aspetti piùdifficili nella ricerca del confine tra dolo eventuale e colpa cosciente” (pag. 166).La pronuncia Espenhahn aggiunge che “non rilevano […], in quanto tali, glipessimismo, la speranza, naturalmente, non hanno un ruolo significativonell'indagine sull'atteggiamento interno in rapporto alla direzione della condottaverso l'offesa del bene giuridico. Risulta però spesso interessante comprendere leragioni che hanno determinato la speranza o altro atteggiamento emotivo. Edunque non può neppure dirsi che la considerazione della sfera emotiva sia deltutto estranea al nostro tema” (pag. 183), per poi concludere, come già si èriportato sopra, che “senza dubbio l'ottimismo o il pessimismo, la rimozione, ilchiudere gli occhi, gli stati affettivi in generale, non risolvono il problema del doloeventuale. Non è tuttavia privo di interesse tentare di cogliere se e quale iterabbia condotto ad un atteggiamento fiducioso” (pag. 186).La sentenza della Corte di assise di appello di Milano ha preso posizione sulconflitto tra consapevolezza della probabilità di verificazione dell’evento e“speranza” che esso non si verifichi, ed ha ritenuto che nel caso concreto quella“speranza” che l’imputata riferiva di aver avuto che a XXXXX non accadesse nulladi male come conseguenza dell’esser stata abbandonata a casa da sola fosse“non ragionevole”, aggiungendo, a sostegno di questa conclusione, un ampiocorredo di informazioni di dettaglio su quale fosse la situazione ambientale aMilano nei giorni del luglio 2022 in cui si è consumato il fatto e di valutazioni sucome in quella situazione non potesse proprio sopravvivere, da sola, unabambina di poco più di un anno.Giudicando “non ragionevole” la speranza dell’imputata che non seguissel’evento-morte come conseguenza della propria azione, la sentenza ha tratto lasussistenza nell'agente del dolo dell'evento-morte da una massima di esperienzasulle certe conseguenze letali in cui incorre una bambina di un anno e mezzo,lasciata da sola, senza essere accudita da un adulto per i suoi bisogni essenziali,per un periodo approssimativo di sei giorni, nel caldo del mese di luglio.Si tratta di un percorso logico che è coerente con gli approdi cui è pervenutala giurisprudenza di legittimità. La “speranza” che l’evento non si verifichicomporta, infatti, sul piano logico anche il dubbio che esso si possa verificare, ed“il dubbio accredita l'ipotesi di un agire che implichi una qualche adesioneall'evento” (sentenza Espenhahn, pag. 179), pur se “si tratta appunto solo diun'ipotesi che deve confrontarsi con tutte le altre contingenze del caso concreto”(ibidem).E proprio ricorrendo alle circostanze del caso concreto, valutate secondo uncriterio di normalità, mediante un percorso argomentativo che è scevro datravisamenti della prova o da elementi di manifesta illogicità, la sentenzaimpugnata ha giudicato “non ragionevole” quella speranza, ed ha ritenuto,pertanto, che l’adesione psichica all’evento, provocato come conseguenzasoltanto collaterale della propria condotta, nel caso in esame, in definitiva, vi siastata.È vero che, ricorrendo ad una massima di esperienza, si scandaglia la psichedel reo soltanto ricorrendo ad elementi esterni del fatto, perché l’adesionepsichica all'evento-morte appartiene non più all'agente in concreto, ma ad unagente modello, ma come detto, si tratta di una conclusione che non è estraneaallo schema dell’accertamento del dolo eventuale, che giunge all’atteggiamentointerno del reo mediante l’esame di fatti esteriori giudicati secondo un criterio dinormalità, perchè normalmente si accompagnano a certi stati psichici.D'altronde, quando hanno base razionale, ed esprimono una relazione non dimera verosimiglianza o di plausibilità, le regole di esperienza, sulla base dellequali vengono giudicati i comportamenti umani e le conseguenze che essecagionano, per quanto abbiano base presuntiva, rispettano anche il canonedell'oltre ogni ragionevole dubbio (cfr.Sez. 1, n. 34032 del 01/07/2022, Scapin,Rv. 283987 – 01; conformi, più di recente, Sez. 1, n. 2168 del 06/11/2025, dep.2026, Abdellah, n.m.; Sez. 1, n. 30257 del 12/06/2025, Franceschi, n.m.).La circostanza che l’indagine sul dolo si concentri soprattutto nella indaginesulla mera rappresentazione dell'evento-morte come conseguenza probabile dellapropria condotta, giungendo solo in modo indiziario alla verifica della direzionedella volontà dell’agente, che quell'evento aveva tutti gli elementi di giudizio perpoter prevedere, è, in definitiva, coerente con la sistematica del dolo eventuale,in cui la decrescita del coefficiente di volontà dell'agente nei confronti dell'evento(di cui si è detto che è un atteggiamento psichico che è soltanto “assimilabile allavolontà”) comporta che lo spazio dell'indagine psicologica venga occupatoproprio da parte della componente rappresentativa del dolo.2.4. Nel percorso logico molto articolato che ne contraddistingue lamotivazione la sentenza impugnata ha, poi, cercato conferma dell’esistenza dellavolontà nell’imputata dell’evento-morte della figlia XXXXX mediante l’esame degliindici rivelatori del dolo, di elaborazione pretoria e di cui si è già detto sopra: ilbilanciamento tra il fine perseguito e il prezzo da pagare; la lontananza dellacondotta tenuta da quella doverosa; il contesto illecito in cui si è svolto il fatto; ladurata della condotta omissiva; il livello di rischio insito nella condotta e la suariconoscibilità. Il ricorso attacca anche questa parte della motivazione.2.4.1. Il ricorso deduce, in particolare, con riferimento al bilanciamento tra ilfine perseguito dall’agente (il benessere emotivo che le avrebbe procuratopassare alcuni giorni con il compagno) ed il prezzo da pagare (il sacrificio dellavita o dell’incolumità fisica di XXXXX), che la ricostruzione in termini dibilanciamento sarebbe smentita dalla stessa Corte di assise di appello nelpassaggio della sentenza in cui ammette che l'indicatore del bilanciamento puònon sempre essere utilizzabile, perché va applicato solo nell'ipotesi in cui ilsoggetto abbia effettivamente proceduto alla pesatura tra pulsioni emotiveantagoniste e qui mancherebbero gli indici fattuali sulla base dei quali ritenereche l'imputata abbia effettuato un consapevole bilanciamento fra gli interessi ingioco.L’argomento è infondato, perché una tale contraddizione interna allamotivazione della sentenza non vi è, ove si consideri che proprio nelle righesuccessive a quelle da cui il ricorso ha tratto la citazione in cui lo stesso giudicedel merito ammette che l'indicatore del bilanciamento non sempre è utilizzabile,la motivazione della sentenza spiega perché nel caso in esame vi sarebberoelementi di prova nel senso che quel processo psichico di pesatura degli interessida parte dell’imputata vi sia stato, ed anzi che, nei giorni in cui è duratol’abbandono della figlia, quel processo psichico di bilanciamento sia stato fattodall’imputata più volte, con una intensità sempre crescente del momentorappresentativo, da cui, come detto, non è illogico ricavare l’intensità crescentepure della volizione in senso proprio.Né vale dedurre, come fa il ricorso, che la sentenza abbia omesso diconsiderare le problematiche psicologiche che affliggevano l’imputata e che leavrebbero impedito di effettuare tale bilanciamento di interessi, sia perché, comedetto, i limiti cognitivi dell’imputata non attingevano la capacità di effettuare unbilanciamento di questo tipo, e sia perché la sentenza impugnata ha ricavatol’esistenza del giudizio di bilanciamento dalle parole spese in giudizio dalla stessaimputata, che considera una sorta di “confessione” sul punto.2.4.2. Il ricorso attacca la parte della motivazione sulla lontananza dellacondotta da quella lecita deducendo che in atti vi sarebbero evidenze nel sensodella non accettazione da parte dell’imputata della morte della bambina comeconseguenza della propria condotta, ovvero i comportamenti tenuti dall'imputatasubito dopo la scoperta del cadavere che la stessa sentenza impugnata definiscesconcertanti ed irrazionali; se la reazione dell'imputato è stata sconcertante eirrazionale al lora vorrebbe dire che la stessa non aveva previstoconsapevolmente la possibilità che la figlia morisse perché, se avesse messo inconto di trovare la propria figlia morta, la reazione non sarebbe stata lasorpresa; la donna addirittura ha cercato di rianimare la bambina, cosìdimostrando che la morte non era stata assolutamente prevista né al momentodell'abbandono, né al momento del rientro a casa.Questo argomento è manifestamente infondato, perché - pur nel contestodel paradigma del ragionamento indiziario attraverso cui deve essere accertato ildolo eventuale, ricorrendo ad indicatori fattuali che debbono essere consideratialla stregua di indizi per sondare il foro interiore del reo, per forza di coseinaccessibile in via diretta, da soppesare tra loro al fine di valutare sussistente omeno un'adesione dell'agente alla prospettiva della verificazione dell'evento(Sez. 1, n. 23411 del 13/11/2025, Scalco, n.m.) - affida il giudizio sull’esistenzao meno della volontà dell’agente dell’evento-morte del soggetto passivo del reatoad elementi che hanno una limitata capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 1987 del1 1 / 1 2 / 2 0 2 0 , d e p . 2 0 2 1 , P i r a s , R v . 2 8 0 4 1 4 – 0 1 ; S e z . 1 ,n . 1 5 9 8 d e l 0 5 / 1 2 / 2 0 2 5 , d e p . 2 0 2 6 , M i g l i o r a n z a , n . m . ) .Infatti, anzitutto, il comportamento tenuto dall’imputata alla scoperta delcadavere della bambina è, in realtà, autoriferito, posto che l’accesso di diversivicini di casa nell’appartamento è successivo di alcuni minuti.Inoltre, l’imputata dopo la scoperta del cadavere della bambina aveva tenutoanche comportamenti lucidi di modifica della scena del crimine ed, in parte, dioccultamento delle tracce del reato (l’imputata ha riferito di aver lavato labambina e, per certo, aveva buttato il pannolino che le aveva messo prima diallontanarsi di casa, e di cui sono trovate tracce nello stomaco di XXXXX, chel'aveva inghiottito nel tentativo di sfamarsi).Infine, i testimoni intervenuti nell’appartamento subito dopo la scoperta delcadavere, hanno riferito in giudizio, in realtà, a quanto si legge nelle sentenze dimerito, che la donna era sembrata più interessata alle conseguenze che avrebbecomportato l’evento per se stessa più che a quelle su XXXXX.2.4.3. Il ricorso attacca anche la parte della motivazione sull’indiceindicatore del contesto illecito, deducendo che la mancanza del dolo dell’evento-morte si dovrebbe ricavare anche dalle due precedenti esperienze di abbandonoperpetrate dall’imputata dal 2 al 4 luglio e dall'8 all'11 luglio dello stesso anno;poiché in tal caso aveva abbandonato la piccola e l’aveva ritrovata a casa sana esalva, l’imputata si sarebbe convinta del fatto che la figlia potesse essere lasciatada sola alcuni giorni senza che le accadesse nulla di grave.L’argomento è infondato, perchè la sentenza impugnata ha evidenziato che idue precedenti casi di abbandono della minore avevano avuto una duratasignificativamente più breve e con scorte di cibo maggiori.Il ricorso controdeduce che nel caso oggetto del processo l'imputata erauscita di casa con la volontà di lasciare da sola a casa la figlia per un periodo piùlimitato, solo nel corso della permanenza a XXXXXaveva deciso di rimanereancora, ma la controdeduzione è assertiva, perché non vi è un’evidenza specificache l’imputata fosse partita dall’abitazione di via XXXXX con l’intenzione ditornarvi a breve, anzi - alla luce dei comportamenti successivamente tenuti - lamancata prenotazione del servizio di taxi per il ritorno è un elemento di prova dacui dedurre in modo non illogico che la stessa fosse partita senza un programmapreciso circa il giorno di rientro. Inoltre, la sentenza impugnata ha evidenziatoche le immagini videoregistrate acquisite mostrano l'imputata uscire da casa conun bagaglio voluminoso, ritenuto non compatibile con un breve allontanamento.In ogni caso, anche qualora si ritenesse esistente in atti una prova dellaoriginaria intenzione dell’imputata di allontanarsi solo per un paio di giorni, essainciderebbe soltanto sulla condotta tenuta giovedì 14 luglio quando l’imputata siè allontanata da casa, ma non su quella tenuta nei giorni successivi quando, purnon essendo impedita in alcun modo nel tornare a XXXXXX (sul punto lasentenza impugnata evidenzia che l’imputata ha provato a sostenere nell’esameavvenuto in giudizio che non aveva denaro per chiamare un taxi per tornare, ma- anche a volerla ritenere una circostanza decisiva in presenza di servizi ditrasporto pubblico e della stessa possibilità di chiedere al compagno di essereaccompagnata - poi la stessa imputata ha riconosciuto che il denaro lo aveva eche, poi, in effetti, mercoledì 20 luglio è tornata a XXXXXX proprio chiamando untaxi pagato con i propri soldi), non ha fatto ritorno a casa pur nella pienaconsapevolezza che erano decorse nel frattempo già alcune giornate dalmomento in cui XXXXX era stata lasciata sola.Il ricorso deduce che l’imputata, però, non aveva una precisa cognizionedello scorrere del tempo, e che la stessa motivazione della sentenza a pagina148 ha riconosciuto la difficoltà dell'imputata nella percezione dello stesso (nonricordava per quanti anni era stata sposata), ma l’argomento è infondato, inquanto i deficit cognitivi dell’imputata accertati nel corso del giudizio sono quelliche sono stati già evidenziati nel punto n. 1 di questa sentenza ed incidono suabilità complesse, ma non vi è alcuna evidenza che essi possano aver inciso suuna abilità estremamente semplice e propria della vita quotidiana quale lapercezione della successione delle giornate (si è già detto del giudizio dato aiperiti alla tesi sostenuta dall’imputata dell’essersi “disconnessa” nei giorni in cuiera rimasta a XXXXX).D’altronde, come evidenziato dai giudici di merito, la sera del 20 lugliol’imputata è stata capace di prenotare un taxi per tre giorni dopo, dimostrando diessere orientata nel tempo; dalla sentenza di primo grado emerge anche chel’imputata prendeva appuntamenti via messaggio con uomini che riceveva a casapropria, ed anche lì dimostrava di essere lucida ed orientata nel tempo; il noncorretto ricordo della durata del proprio matrimonio è un elemento, pertanto, cheè statosvalutato perchè dotato di limitata capacità dimostrativa, che noncostituisce una base sufficiente di critica al percorso logico della sentenzaimpugnata.In definitiva, il motivo è infondato.3. Si esaminano, invece, congiuntamente il primo motivo di ricorso delProcuratore generale ed il terzo motivo del ricorso dell’imputata, dedicati, sottodiversi profili, al trattamento sanzionatorio.Il ricorso del Procuratore generale censura la motivazione della sentenza diappello nella parte in cui ha concesso le attenuanti generiche ed in ogni caso necontesta la concessione in termini di equivalenza; il ricorso dell’imputata censurala sentenza di appello nella parte in cui ha inflitto il massimo della pena e nellaparte in cui non ha concesso le attenuanti con giudizio di prevalenza.3.1. Con riferimento all’individuazione della pena base, la sentenzaimpugnata ha motivato la scelta della pena massima edittale prevista per il reatodi cui all’art. 575 cod. pen. con i criteri di cui all’art. 133, comma 1, nn. 1 e 2,cod. pen.; si tratta, in particolare, delle circostanze oggettive e delle modalitàesecutive dell'omissione antigiuridica che “hanno portato un piccolo essereumano ad una morte lenta, accompagnata da patimenti e sofferenze fisiche epsichiche ed, in conseguenza, ad un danno ed un pericolo cagionato cosìmacroscopici ed autoevidenti da non richiedere motivazione”.Il ricorso contrasta questa motivazione dei giudici del merito, sostenendoche la sentenza impugnata avrebbe omesso di valutare i gravi deficit cognitivi, lostato di isolamento sociale in cui versava l’imputata e la condizione di alessitimiariconosciuta dal perito di primo grado, ma si tratta di deduzioni che non sono ingrado di evidenziare fratture logiche nella motivazione.Nella definizione del trattamento sanzionatorio, infatti, il giudice del meritoesprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede dilegittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, deglielementi, tra quelli pur sempre indicati nell'art. 133 cod. pen., consideratipreponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899), comeavvenuto nella specie, mediante il richiamo al criterio del danno cagionato dalreato, che, in effetti, si rinviene nell’art. 133 cod. pen. come criterio divalutazione che il giudice del merito deve seguire nella determinazione dellapena.A questo criterio di valutazione il ricorso si limita a contrapporne altri, chedeporrebbero in favore dell’imputata, che pure sono previsti dall’art. 133 citato,ma è orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che il giudicedel merito non debba prenderli in considerazione tutti (Sez. 1, n. 3155 del25/09/2013, dep. 2014, Waichey, Rv. 258410), essendo sufficiente che indichiquello ritenuto preponderante per la decisione (Sez. 1, n. 45780 del 04/12/2024,Caradonna, n.m.).3.2. Quanto alle attenuanti generiche, il ricorso del Procuratore generale diMilano ne censura la concessione deducendo che la sentenza sarebbe retta dauna motivazione illegittima, perchè aver ritenuto l’esistenza del dolo nella formadi quello “eventuale” non implica necessariamente la minore intensitàdell'elemento soggettivo, e perché in ogni caso l'intensità del dolo è aumentataprogressivamente col passare dei giorni, perché ogni giorno in più passato senzarientrare a casa ha comportato l’aumento del rischio di morte della bambina;anche il parametro dei motivi a delinquere deporrebbe contro l'imputata perchél’imputata è stata mossa comunque da un motivo egoistico, sia pure ritenuto nonfutile dal giudice del merito; anche il parametro della condotta successiva alreato non depone in favore dell’imputata, che non ha chiamato immediatamentei soccorsi, ma ha prima alterato le tracce del reato, lavando e cambiando labimba togliendole il pannolino sporco, ed è comunque mancato un reale segno diresipiscenza; anche la circostanza che la stessa abbia ripetutamente mentito sudove, e con chi, lasciava la figlia quando si allontanava la casa non deporrebbe infavore della concessione delle attenuanti; il riconoscimento delle attenuantianche per la sofferenza determinata dal clamore mediatico intorno al caso,sarebbe, inoltre, un parametro estraneo al giudizio dell’art. 133 cod. pen.Il motivo è infondato.La motivazione della pronuncia d'appello sulla concessione delle attenuantigeneriche è molto strutturata, copre le pagine da 168 a 190 della sentenzaimpugnata ed, in conformità alla giurisprudenza di legittimità sul punto (Sez. 2,n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) indica quali sono gli elementi del fatto odella personalità del colpevole su cui è stato fondato il giudizio, che sono, nelcaso in esame, la ridotta intensità del dolo, l’inettitudine – ritenuta incolpevole -della imputata nello svolgere il ruolo di madre, la mancanza di precedenti penali,le condizioni di vita individuali dell’imputata, la fragilità emotiva evidenziataanche dal diario clinico dei periti.Il ricorso evidenzia che alcuni dei parametri scelti dal giudice del merito nonsono ricompresi in quelli previsti dall’art. 133 cod. pen., quale la sofferenza per ilclamore mediatico generato dalla vicenda, e, sul punto, il ricorso ha ragione,perché effettivamente il giudice del merito ha utilizzato anche un criterio digiudizio che non è fondato sulla legge, ma sulla propria intuizione personale.Per quanto sia stato autorevolmente evidenziato il “carattere pressochéonnicomprensivo dell'art. 133 cod. pen.” (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep.2019, Schettino, Rv. 275319 – 01, in motivazione), la sofferenza dell’imputatodeterminata dal clamore mediatico suscitato dal processo non ha alcuna baselegale nell’art. 133 cod. pen., e, pertanto, pur nell’ampia discrezionalità di cuigode il giudice del merito nella individuazione di quei “connotati oggettivi osoggettivi non tipizzati” (sempre sentenza Schettino, in motivazione) che gliconsentono di adeguare la pena al disvalore del fatto, non è in alcun modosuscettibile di determinare la eventuale concessione delle attenuanti generiche.Questa parte della motivazione, pertanto, deve essere espunta dalladecisione, senza che, però, ciò comporti la caduta della statuizione sullaconcessione delle attenuanti, che è retta anche da altri concorrenti elementi divalutazione. Infatti, l'emersione “di una criticità su una delle molteplicivalutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offranoampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non puòcomportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lostesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di unaverifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito,risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impiantodella decisione” (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M, Rv. 271227 – 01).Il ricorso deduce che il dolo eventuale non è necessariamente un dolo diintensità inferiore, e che anzi nel caso in esame l’intensità del dolo avrebbedovuto essere misurata anche con la durata della condotta, ed anche su questopunto il ricorso muove una critica corretta all’impianto logico della sentenza, maaggredisce una parte non necessaria del percorso logico della decisione, che nonviene disarticolato in uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggonol'impianto della decisione.La motivazione della sentenza impugnata sulla concessione delle attenuantigeneriche è, infatti, fondata essenzialmente sulla estrema fragilità emotiva edidentitaria della persona dell’imputata, cresciuta in un ambiente non idoneo di cuivi erano tracce già nel percorso scolastico, sulla storia drammatica che la stessaha vissuto a livello affettivo, sul senso di solitudine evidenziato più volte daldiario clinico, sulla dipendenza affettiva dagli uomini che ha incontrato di volta involta nella vita e che l’ha portata, infine, a sacrificare la figlia, nell’ultimaoccasione in cui avrebbe potuto ancora salvarla - quel lunedì mattina, 18 luglio,in cui [OSCURATO:PERSONA] è tornata a Milano per accompagnare XXXXXXXXXX adun appuntamento con un cliente e ci è rimasta male, perché questi le avevapromesso di prendere insieme un caffe dopo l’impegno di lavoro, caffè che inveceil compagno aveva poi deciso di prendere con il cliente che doveva incontrare, edalle rimostranze della XXXXXXX nacque una discussione, in cui XXXXXXXXXX ledisse che l’avrebbe riaccompagnata a casa, ma poi “ho visto che mi prendeva lamano e si dirigeva verso XXXXX e […] lì ho capito che saremmo tornati a casasua e non ho detto niente” – e che fa dire al giudice del merito che “è bastato ungesto di tenerezza (mi prendeva la mano) per decidere di lasciare XXXXX al suodestino”.La sentenza impugnata, inoltre, ha indicato come ulteriore motivo per laconcessione delle attenuanti la intervenuta cognizione del dolore, non per ilclamore mediatico del caso, ma per la stessa commissione del delitto, che haraggiunto finalmente l’imputata nel corso dell’accertamento peritale, e che l’haportata a piangere con il perito.In questa parte la sentenza impugnata è priva di elementi di manifestaillogicità, perché le condizioni di vita individuali dell’imputato sono, in effetti, unodegli elementi su cui può essere condotto il giudizio ex art. 62-bis cod. pen.,elemento che è in grado di reggere, anche da solo, la decisione di riconoscimentodelle attenuanti, e che nel caso in esame ha trovato evidenza nell’istruttoriacondotta nel corso del processo e, per la sua pregnanza e significatività nel casoin esame, in modo non manifestamente illogico è stato ritenuto prevalenterispetto a tutti gli altri elementi del fatto o della personalità dell’imputata su cuiavrebbe potuto essere formulato il giudizio di concessione delle attenuanti.Il ricorso finisce, pertanto, per attaccare l’ampia discrezionalità di cui gode ilgiudice del merito in punto di concessione delle attenuanti (Sez. 6, n. 41365 del28/10/2010, Straface, Rv. 248737 – 01; Sez. 7,n. 7857 del 16/01/2026, Alaimo,n.m.; Sez. 7,n. 7898 del 06/02/2026, Jatta, n.m.) e non riesce ad evidenziarefratture logiche nella decisione.3.3. Quanto al giudizio di bilanciamento tra aggravanti ed attenuanti, che lasentenza impugnata ha risolto nel senso dell’equivalenza, e che è aggredito daentrambi i ricorsi, il ricorso del Procuratore generale deduce che le attenuantiavrebbero dovuto essere ritenute subvalenti rispetto all’aggravante dell’avercommesso il fatto in danno di discendente ex art. 577 cod. pen., perché ilcrimine commesso, che già sarebbe enorme rispetto ad un bambino di terzi chefosse stato affidato all’imputata, assume un peso ancor maggiore per il fatto cheè stato commesso ai danni della propria figlia, circostanza che avrebbe un pesopreponderante che non è stato adeguatamente considerato in sentenza.Il ricorso dell’imputata deduce, invece, che la prevalenza delle attenuantiavrebbe dovuto essere riconosciuta, perché non è stata valorizzataadeguatamente la complessa situazione psico-sociale ed emotiva dell'imputatacaratterizzata da un'infanzia difficile, da turbe psichiche, da ritardi nellamaturazione, da deficit di attenzione, da una violenza sessuale asseritamentesubita all’età di undici anni, dalla negazione della gravidanza e da una generalesensazione di inadeguatezza identitaria; in presenza di un tale quadro di fragilitàpersonali, costituirebbe illogicità della motivazione non aveva ponderato tuttiquesti elementi.Entrambi i ricorsi sono infondati.Il giudizio di bilanciamento tra aggravanti ed attenuanti costituisce eserciziodel potere valutativo del fatto riservato al giudice di merito, e, proprio perché sisostanzia in un esame complessivo di elementi di fatto, è soggetto ad unsindacato estremamente limitato in sede di legittimità, che è ammesso soltantonei casi in cui esistano regole legali che stabiliscono divieti di prevalenza di talunitipi di circostanze o sottraggono alcune circostanze al giudizio di bilanciamento,o, in ogni caso, quando esso sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamentoillogico (cfr. Sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 – 02: intema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanticostituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito edinsindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla streguaanche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza cheoccorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati; Sez. 5,Sentenza n. 5579 del 26/9/2013, dep. 2014, Sulo, Rv. 258874 – 01: in tema diconcorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione traaggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltantonell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e nonanche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza.Nella specie, la Corte ha ritenuto esente da vizi la sentenza con cui il giudice diappello aveva ritenuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alleaggravanti facendo riferimento, fra l'altro, alla gravità dei fatti, al movente, alnumero dei soggetti coinvolti).Nel caso in esame - in cui non è dedotto sia stata violata alcuna regolalegale che stabilisca divieti di prevalenza o sottragga circostanze al giudizio dibilanciamento, e si censura solo l’esercizio del potere discrezionale sullacomparazione delle circostanze effettuato dal giudice del merito - va osservatoche la motivazione della sentenza di secondo grado più volte si pronuncia nelsenso che soltanto il bilanciamento in termini di equivalenza può renderecongrua la pena nel caso in esame, tipologia di motivazione che, pur nella suasinteticità, ha superato lo scrutinio del giudice di legittimità (Sez. U, n. 10713 del25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931: le statuizioni relative al giudizio dicomparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionaletipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora nonsiano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette dasufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare lasoluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzarel'adeguatezza della pena irrogata in concreto).Va anche osservato che il ricorso del Procuratore generale chiede di farpesare all’interno del giudizio di bilanciamento una circostanza che è già valutataautonomamente dal legislatore quale aggravante, e che il ricorso dell’imputatachiede di valutare nuovamente dei tratti delle condizioni di vita individuale esociale della stessa che già sono stati pesati per la concessione delle attenuanti.Entrambi i ricorsi, quindi, fondano la critica alla sentenza impugnata su unelemento che, in realtà, è già presente nel percorso logico della decisione, siapure ad altro fine, e che non è stato, pertanto, pretermesso dal giudice delmerito.In definitiva, sul punto entrambi i ricorsi sono infondati.4. Il secondo motivo del ricorso del Procuratore generale aggredisce, poi, lamotivazione con cui la sentenza impugnata ha eliminato la misura di sicurezzadella libertà vigilata inflitta dal giudice di primo grado.La Corte di assise di primo grado aveva applicato all’imputata anche lamisura di sicurezza della libertà vigilata, a pena espiata, quale conseguenza dellacondanna alla pena dell’ergastolo ex art. 230 cod. pen.La misura è disposta, infatti, a pagina 52 della sentenza dopo il calcolo deltrattamento sanzionatorio con la frase “si impone infine l'applicazioneall'imputata, a pena espiata, della misura di sicurezza della libertà vigilata ex art230 cod. pen., che si stima equo irrogare nella misura di anni tre”. Nellasentenza non c'è una specifica motivazione a sostegno del giudizio dipericolosità.Ai sensi dell’art. 31 l. 10 ottobre 1986, n. 663, le misure di sicurezza, inrealtà, non sono una conseguenza automatica delle condanne indicate nell’art.230 cod. pen. ma devono essere “ordinate previo accertamento che colui il qualeha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa” (sul rapporto tra misuradi sicurezza facoltativa di cui all’art. 229 cod. pen. e misura di sicurezzaobbligatoria di cui all’art. 230 cod. pen. e sull’importanza della loro distinzioneanche dopo la novella della l. n. 663 del 1986 che ha eliminato la pericolositàpresunta, v. Sez. 3, n. 33591 del 24/04/2015, PG in proc. D'Aluiso, Rv. 264246– 01).Pur in mancanza di un motivo di appello sul punto da parte dell’imputata, laCorte di assise di appello ha eliminato la statuizione sulla libertà vigilataritenendo l’imputata non pericolosa.Sul piano processuale la decisione è illegittima, perché “è sottratto allacognizione del giudice di appello l'accertamento di ufficio della pericolosità socialedell'imputato, in mancanza di specifica impugnazione della statuizione dellasentenza riguardante la misura di sicurezza” (Sez. 6, n. 47128 del 19/10/2023,I., Rv. 285482 - 01), pur tuttavia la violazione di legge in cui è incorsa la Cortedi assise di appello non è censurata nel ricorso del Procuratore generale e nonpuò essere rilevata d’ufficio, in conformità alle regole generali secondo cui “laviolazione, da parte del giudice d'appello, del principio devolutivo fissato, in viagenerale, dall'art.597, comma 1, c.p.p., qualora non venga dedotta con appositomotivo di gravame, non è rilevabile d'ufficio in sede di legittimità. Nella specie, inapplicazione di tale principio, è stato escluso che potesse darsi luogo, d'ufficio,all'annullamento della decisione di un tribunale il quale, adito dal pubblicoministero con appello proposto ai sensi dell'art. 310 c.p.p., aveva dispostol'applicazione di una misura interdittiva non richiesta dall'appellante” (Sez. 2, n.4897 del 03/10/2000, Ferrante, Rv. 217509 – 01; conforme, più di recente,Sez. 6, n. 43288 del 19/07/2018, [OSCURATO:PERSONA], n.m.).Il ricorso del Procuratore generale deduce, invece, la mancanza dimotivazione della decisione.La sentenza di appello, infatti, ha eliminato la misura di sicurezza,precisando a pagina 191 che la Corte costituzionale ha da tempo escluso ogniautomatismo delle misure di sicurezza che trovano la peculiare ragion d'esserenella funzione di contenimento della pericolosità sociale, per tale ragione esseoperano soltanto se e quando l'autore del fatto esprime detta pericolosità inconcreto sia nel momento di applicazione della misura sia nel momento della suaesecuzione, ed aggiungendo che “questa Corte non reputa per le ragioniampiamente esposte nello scrutinio dei criteri direttivi di cui all’art. 133 cod.pen., [OSCURATO:PERSONA] persona socialmente pericolosa, capace di azionicriminose contro la persona; per coerenza non può non revocare l'applicazionedella misura di sicurezza, peraltro decisa solo per effetto della pena inflitta,senza alcuna motivazione soggettiva”.Il ricorso deduce che la motivazione della sentenza è apparente, perché silimita a richiamare le ragioni esposte nello scrutinio dei criteri di cui all'art. 133cod. pen., criteri che, però, valgono per il trattamento sanzionatorio, ma non perl'esigenza di prevenzione dei reati su cui è necessario un accertamento adeguatodel venir meno della pericolosità sociale in termini di certezza assoluta.Il motivo è infondato.Pur se è senz’altro corretto quanto sostiene il ricorso sulla diversitàfunzionale e strutturale tra pena e misura di sicurezza (su cui v., per tutte, lasentenza D’Aluiso citata), ciò non toglie che circostanze valutate agli effetti di cuiall’art. 133 cod. pen. possano essere valutate anche per effettuare il giudizioprognostico sulla pericolosità del condannato che compete in prima battuta algiudice della cognizione, e poi a quello di sorveglianza in sede di applicazionedella misura di sicurezza.Anzi, nella giurisprudenza di legittimità si rinvengono precedenti che hannoritenuto in modo esplicito che, in tema di misure di sicurezza personali, lapericolosità del soggetto debba essere accertata “secondo i parametri di cuiall'art. 133 cod.pen., considerando, soprattutto, il reato o i reati nella loroobiettività, specie quando, per gravità e specificità, assumano connotazioni disignificativo rilievo” (Sez. 1, n. 25830 del 05/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263956 –01; conforme Sez. 2, n. 23255 del 08/04/2021, Natale, n.m.).Ne consegue che sotto questo profilo, che è l’unico affrontato nel ricorso, lasentenza impugnata resiste alle censure che le sono state rivolte.Il motivo è, pertanto, infondato.5. In definitiva, entrambi i ricorsi sono infondati.Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue lacondanna dell’imputata al pagamento delle spese del procedimento.6. Nel giudizio di cassazione si sono costituite anche le parti civiliXXXXXXXXXXXXX e [OSCURATO:PERSONA], nonna e zia della vittima. In ossequio alprincipio della soccombenza, l’imputata ricorrente deve, pertanto, esserecondannata ex art. 541, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese diparte civile, quantificate come da dispositivo.7. In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omessele generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 inquanto imposto dalla legge. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna l'imputata [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dellespese processuali. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civiliXXXXXXXXXXXXX e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro3.420,00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.