CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01218/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso 29646-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 219/2021 della [OSCURATO:PERSONA] di CAMPOBASSO, depositata il 28/04/2021; sul ricorso 29661-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 219/2021 della [OSCURATO:PERSONA] di CAMPOBASSO, depositata il 28/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente impugnava degli avvisi di accertamento avente ad oggetto l'IMU per l'anno 2014 emessi dal comune di Mafalda: tali avvisi si riferivano alle differenze IMU reclamate dal comune di Mafalda relativamente ad aree edificabili per le quali il Comune, con delibera del 17 aprile 2012, aveva elevato il valore; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente ma la [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 219/2021 depositata in segreteria il 28 aprile 2021, accoglieva parzialmente l'appello dell'Ufficio sostenendo che le Ric. 2021 n. 29646 sez. MT - ud. 09-11-2022 Ric. 2021 n. 29661 sez, MT - ud. 09-11-2022 -2- affermazioni contenute nella sentenza n. 137/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA] di Campobasso, passata in giudicato e intervenuta tra le stesse parti e per la medesima annualità ma avente ad oggetto la TASI, non possono valere ai fini della lite odierna in quanto perplesse, non decisamente evincibili e soprattutto non collimanti con le risultanze documentali del presente giudizio. La parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria, sia nell'ambito del procedmento contrassegnato da RG n. 29446 del 2021 che in quello contrassegnato da RG n. 29661 del 2021, evidenziando, tra l'altro, che il procedimento iscritto con il numero di R.G. n. 29661/2021 costituisce un duplicato di quello avente numero di R.G. n. 29646/2021 mentre il comune di Mafalda non si costituiva in entrambi i procedimenti. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con l'unico motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 12 delle preleggi in relazione al giudicato esterno di cui alla sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Campobasso n. 137/1/2020 in quanto la sentenza passata in giudicato ha valore di legge e come tale può essere interpretata ma non sindacata né tanto meno disattesa. Preliminarmente occorre procedere alla riunione del procedimento contrassegnato da R.G. n. 29661/2021 al presente procedimento (ossia al R.G. n. 29646/2021) in quanto quest'ultimo è più risalente, trattandosi della stessa identica controversia che Ric. 2021 n. 29646 sez. MT - ud. 09-11-2022 Ric. 2021 n. 29661 sez, MT - ud. 09-11-2022 -3- solo per un mero errore materiale ha dato luogo a due procedimenti diversi. In effetti, il ricorso R.G. 29661/2021, iscritto successivamente a quello R.G. 29646/2021 e di identico contenuto a quest'ultimo, va dichiarato inammissibile in ossequio alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui "nell'ordinamento processuale civile vige il principio generale della consumazione del potere di impugnazione, per effetto del quale, una volta che la parte abbia esercitato tale potere, esaurisce la facoltà di critica della decisione che lo pregiudica, senza che possa proporre una successiva impugnazione, salvo che la prima impugnazione sia invalida, non sia stata ancora dichiarata inammissibile o improcedibile e venga rispettato il termine di decadenza previsto dalla legge. Pertanto, ove la stessa sentenza di appello venga impugnata tempestivamente con due identici ricorsi per cassazione, proposti l'uno di seguito all'altro, si pongono due sole alternative, a seconda che il primo di essi abbia, o meno, validamente introdotto il giudizio di legittimità: nell'un caso, il ricorso successivamente proposto va dichiarato inammissibile; nell'altro, invece, deve essere esaminato in ragione dell'inammissibilità del primo" (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24332 del 29/11/2016; Sez. 1 -, Ordinanza n. 22929 del 29/09/2017). C11.,L oCz Pertanto-,—li nine al ricorso R.G. 29646/2021, il motivo di impugnazione è inammissibile. Secondo questa Corte, infatti: nel giudizio di legittimità, la parte ricorrente che deduca l'inesistenza del giudicato esterno invece affermato dalla Corte di appello deve, per il principio di autosufficienza del ricorso ed a pena d'inammissibilità dello stesso, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, Ric. 2021 n. 29646 sez. MT - ud. 09-11-2022 Ric. 2021 n. 29661 sez, MT - ud. 09-11-2022 -4- non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione (Cass. n. 17310 del 2020); l'interpretazione del giudicato esterno può essere effettuata anche direttamente dalla Corte di cassazione con cognizione piena, nei limiti, però, in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, in forza del principio di autosufficienza di questo mezzo di impugnazione, con la conseguenza che, qualora l'interpretazione che abbia dato il giudice di merito sia ritenuta scorretta, il ricorso deve riportare il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo, atteso che il solo dispositivo non può essere sufficiente alla comprensione del comando giudiziale (Cass. n 5508 del 2018). Il ricorso è carente dal punto di vista dell'autosufficienza perché il ricorrente non ha prodotto la sentenza n. 137/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA] di Campobasso cui la sentenza impugnata fa riferimento in quanto passata in giudicato e intervenuta tra le stesse parti e per la medesima annualità ma avente ad oggetto la TASI e le cui affermazioni, sempre secondo la sentenza impugnata, non possono valeFèNrarfirTaella lite odierna in quanto perplesse, non decisamente evincibili e soprattutto non collimanti con le risultanze documentali del presente giudizio. Pertanto, riunito al presente procedimento quello c,o contrassegnato da R.G. n. 29661/2021, 4J ricorso della parte contribuente va dichiarato inammissibile; leg seguono le/ c1 : -'.(i LJL ' Ai sensi del D.P.R. 1. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il Ric. 2021 n. 29646 sez. MT - ud. 09-11-2022 Ric. 2021 n. 29661 sez, MT - ud. 09-11-2022 -5- ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.M. riunisce il procedimento contrassegnato da R.G. n. 29661/2021 a quello contrassegnato da R.G. n. 29646/2021. Dichiardlirridirso inammissibile. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso