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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 45872/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Idnannnnissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli - giudicando in sede di rinvio - ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati, a lui ascritti, di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di plurimi furti e tentati furti in abitazione, condannandolo alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 2400 di multa - rideterminandola in anni due de mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 1600 di multa.

1.1. Posto che il procedimento ha visto due annullamenti della Suprema Corte ( sentenze nn. 22785/2022 e 40816/2022) aventi a oggetto, entrambi, il trattamento sanzionatorio, con la seconda sentenza rescindente ( n. 40816/2022), il Giudice di legittimità ha pronunciato l'annullamento "perché sia rivisto e motivato il trattamento sanzionatorio con riferimento alla misura degli aumenti operati a titolo di continuazione".

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale formula un unico motivo, lamentando che, erroneamente, la sentenza impugnata avrebbe ritenuto limitato il proprio vaglio alla sola rivalutazione degli aumenti operati a titolo di continuazione, laddove la sentenza rescindente aveva pronunciato un più ampio annullamento relativamente all'intero trattamento sanzionatorio.

Così facendo, la Corte territoriale ha omesso lo scrutinio della doglianza con cui si richiedeva un contenimento della pena nel minimo edittale, giungendo a confermare statuizioni censurate senza motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato, oltre che afflitto da genericità. 2.Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza rescindente, al par. 3, ha molto chiaramente delimitato l'annullamento con rinvio al solo punto del ricalcolo degli aumenti di pena per la continuazione.

La Corte di cassazione, nel censurare la valutazione del Giudice del rinvio, aveva, infatti, osservato che, "pur individuando la pena base in misura contenuta rispetto a quella irrogata in primo grado, erroneamente si sono incrementate, rispetto a quelle determinate dal primo giudice (cfr. pag. 57 della sentenza di primo grado), le entità dei singoli aumenti per i reati satellite di cui ai capi indicati", e che "prima della riduzione di un terzo per il prescelto rito abbreviato, a fronte di una pena base rideterminata in anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa, la Corte del rescissorio ha apportato per aumenti ai sensi dell'art. 81 cod. pen., la complessiva pena di anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 1.700,00, in violazione de/limite massimo del triplo a cui possono ammontare detti aumenti, a mente dell'art. 81 primo comma cod. pen. (pari ad anni quattro di reclusione ed euro 1.200,00 di multa)."

3. Nessun riferimento è dato cogliere, nella trama argomentativa, della sentenza di annullamento al più generale tema del trattamento sanzionatorio e all'esigenza di un contenimento nel minimo edittale della pena individuata dal primo giudice.4.

A fronte di ciò, il ricorrente formula una doglianza che rimanda a motivi già vagliati dalla seconda sentenza rescindente e, quindi, preclusi, in tal modo incorrendo anche nel vizio di a- specificità del ricorso.

5. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, addì

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Idnannnnissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli - giudicando in sede di rinvio - ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati, a lui ascritti, di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di plurimi furti e tentati furti in abitazione, condannandolo alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 2400 di multa - rideterminandola in anni due de mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 1600 di multa. 1.1. Posto che il procedimento ha visto due annullamenti della Suprema Corte ( sentenze nn. 22785/2022 e 40816/2022) aventi a oggetto, entrambi, il trattamento sanzionatorio, con la seconda sentenza rescindente ( n. 40816/2022), il Giudice di legittimità ha pronunciato l'annullamento "perché sia rivisto e motivato il trattamento sanzionatorio con riferimento alla misura degli aumenti operati a titolo di continuazione". 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale formula un unico motivo, lamentando che, erroneamente, la sentenza impugnata avrebbe ritenuto limitato il proprio vaglio alla sola rivalutazione degli aumenti operati a titolo di continuazione, laddove la sentenza rescindente aveva pronunciato un più ampio annullamento relativamente all'intero trattamento sanzionatorio. Così facendo, la Corte territoriale ha omesso lo scrutinio della doglianza con cui si richiedeva un contenimento della pena nel minimo edittale, giungendo a confermare statuizioni censurate senza motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato, oltre che afflitto da genericità. 2.Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza rescindente, al par. 3, ha molto chiaramente delimitato l'annullamento con rinvio al solo punto del ricalcolo degli aumenti di pena per la continuazione. La Corte di cassazione, nel censurare la valutazione del Giudice del rinvio, aveva, infatti, osservato che, "pur individuando la pena base in misura contenuta rispetto a quella irrogata in primo grado, erroneamente si sono incrementate, rispetto a quelle determinate dal primo giudice (cfr. pag. 57 della sentenza di primo grado), le entità dei singoli aumenti per i reati satellite di cui ai capi indicati", e che "prima della riduzione di un terzo per il prescelto rito abbreviato, a fronte di una pena base rideterminata in anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa, la Corte del rescissorio ha apportato per aumenti ai sensi dell'art. 81 cod. pen., la complessiva pena di anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 1.700,00, in violazione de/limite massimo del triplo a cui possono ammontare detti aumenti, a mente dell'art. 81 primo comma cod. pen. (pari ad anni quattro di reclusione ed euro 1.200,00 di multa)." 3. Nessun riferimento è dato cogliere, nella trama argomentativa, della sentenza di annullamento al più generale tema del trattamento sanzionatorio e all'esigenza di un contenimento nel minimo edittale della pena individuata dal primo giudice.4. A fronte di ciò, il ricorrente formula una doglianza che rimanda a motivi già vagliati dalla seconda sentenza rescindente e, quindi, preclusi, in tal modo incorrendo anche nel vizio di a- specificità del ricorso. 5. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, addì
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