Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2026

Cassazione n. 11650/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con la quale la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, harevocato nei suoi riguardi il beneficio della sospensione condizionale della pena concessocon sentenza del Tribunale di Bari del 17 novembre 2004, irrevocabile il 9 gennaio 2005, e,con unico motivo, lamenta l’assenza dei presupposti per la revoca del beneficio, poiché lasentenza indicata sub2 del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dallocale Pubblico ministero riguarderebbe reati commessi nell’anno 2011 e non, come ritenutonel provvedimento impugnato, nel 2008;rilevato che la censura è manifestamente infondata poiché muove dall’inesattaindicazione della sentenza revocante (indicata al n. 2 del certificato penale in atti e non,come erroneamente indicato dal ricorrente, al n. 2 dell’ordine di esecuzione) con la qualeSoloperto è stato condannato per un reato commesso l’8 luglio 2008 e, dunque, nelquinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza con cui il beneficio era statoconcesso;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila;[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11650/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3339/2026PAOLA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]EVA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 38022/2025GIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con la quale la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, harevocato nei suoi riguardi il beneficio della sospensione condizionale della pena concessocon sentenza del Tribunale di Bari del 17 novembre 2004, irrevocabile il 9 gennaio 2005, e,con unico motivo, lamenta l’assenza dei presupposti per la revoca del beneficio, poiché lasentenza indicata sub2 del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dallocale Pubblico ministero riguarderebbe reati commessi nell’anno 2011 e non, come ritenutonel provvedimento impugnato, nel 2008;rilevato che la censura è manifestamente infondata poiché muove dall’inesattaindicazione della sentenza revocante (indicata al n. 2 del certificato penale in atti e non,come erroneamente indicato dal ricorrente, al n. 2 dell’ordine di esecuzione) con la qualeSoloperto è stato condannato per un reato commesso l’8 luglio 2008 e, dunque, nelquinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza con cui il beneficio era statoconcesso;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con la quale la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, harevocato nei suoi riguardi il beneficio della sospensione condizionale della pena concessocon sentenza del Tribunale di Bari del 17 novembre 2004, irrevocabile il 9 gennaio 2005, e,con unico motivo, lamenta l’assenza dei presupposti per la revoca del beneficio, poiché lasentenza indicata sub2 del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dallocale Pubblico ministero riguarderebbe reati commessi nell’anno 2011 e non, come ritenutonel provvedimento impugnato, nel 2008;rilevato che la censura è manifestamente infondata poiché muove dall’inesattaindicazione della sentenza revocante (indicata al n. 2 del certificato penale in atti e non,come erroneamente indicato dal ricorrente, al n. 2 dell’ordine di esecuzione) con la qualeSoloperto è stato condannato per un reato commesso l’8 luglio 2008 e, dunque, nelquinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza con cui il beneficio era statoconcesso;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila;[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11650/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3339/2026PAOLA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]EVA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 38022/2025GIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con la quale la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, harevocato nei suoi riguardi il beneficio della sospensione condizionale della pena concessocon sentenza del Tribunale di Bari del 17 novembre 2004, irrevocabile il 9 gennaio 2005, e,con unico motivo, lamenta l’assenza dei presupposti per la revoca del beneficio, poiché lasentenza indicata sub2 del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dallocale Pubblico ministero riguarderebbe reati commessi nell’anno 2011 e non, come ritenutonel provvedimento impugnato, nel 2008;rilevato che la censura è manifestamente infondata poiché muove dall’inesattaindicazione della sentenza revocante (indicata al n. 2 del certificato penale in atti e non,come erroneamente indicato dal ricorrente, al n. 2 dell’ordine di esecuzione) con la qualeSoloperto è stato condannato per un reato commesso l’8 luglio 2008 e, dunque, nelquinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza con cui il beneficio era statoconcesso;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11650/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris