CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02190/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 25507/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso di lui in Caserta, corso Trieste 63, il tutto come da procura in calce al ricorso; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; -controricorrente - Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, n.902/24/2020, depositata il 24 gennaio 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. L'Agenzia delle entrate, nel 2001 notificava ad Angelo vitale un avviso di accertamento relativo ad Irpef e contributo al servizio sanitario nazionale per l'anno 1995, con sanzioni ed interessi. Il SOSPENSIONE L.ricorso del contribuente fu respinto in primo grado e accolto in appello. In esito al ricorso per Cassazione proposto dall'Agenzia, la decisione d'appello fu cassata con sentenza 25 giugno 2009, n. 14982, e la causa fu rinviata al giudice di primo grado. In difetto di riassunzione nel termine previsto dall'articolo 63, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e dopo che il Presidente della Commissione tributaria regionale, individuata dalla Corte come giudice del rinvio, ebbe emesso in data 9 giugno 2014 un decreto dichiarativo dell'estinzione del giudizio, al contribuente fu notificata il 30 marzo 2018 una cartella di pagamento a titolo di definitiva iscrizione a ruolo dell'IRPEF e del contributo al servizio sanitario nazionale per il 1995, oltre interessi e sanzioni, quale risultante dell'avviso di accertamento notificato nel 2001. 2. Contro detta cartella, il contribuente proponeva ricorso, denunciando l’intervenuta decadenza dell'amministrazione dal potere di riscossione ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. c), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Il ricorso veniva accolto dalla commissione provinciale di Caserta. [OSCURATO:PERSONA] regionale della Campania, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate con cui era stato fatto valere che il termine previsto dall'articolo 25 del d.P.R. n. 600/1973 era inapplicabile, in quanto si riferisce alla fase amministrativa e non a quella processuale. Ferma invece restando l'applicabilità del termine di prescrizione stabilito dall'articolo 2946, cod. civ., incontrovertibilmente interrotto dalla notifica della cartella. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha aggiunto che il dies a quo di tale termine doveva essere individuato nel 9 giugno 2014, allorché fu emesso il decreto presidenziale che, pur costituendo una presa d'atto dell'estinzione del giudizio, costituisce il momento in cui il diritto può essere esercitato. Avverso tale decisione il contribuente propone ricorso per Cassazione affidato aun motivo. L’Agenzia si è costituita a mezzo di controricorso per resistere all’impugnativa. In data 30 novembre 2022 ha proposto istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art. 5, l. 2022, n. 130, e in pari data, a mezzo di apposita istanza, ha chiesto la sospensione del presente giudizio ai sensi della suddetta normativa. [OSCURATO:PERSONA]: 1. In base alla l. 31 agosto 2022, n. 130, è consentita la definizione agevolata delle liti tributarie pendenti in cassazione a determinate condizioni. In particolare l’art. 5 della l. n. 130/2022 statuisce tale possibilità per le controversie che alla data del 15 luglio 2022 siano pendenti innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell’articolo 62 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 546 a condizione che l’ente impositore sia l’Agenzia delle entrate; il valore della lite non sia superiore a 100.000 euro; la domanda deve essere presentata da chi ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione; il ricorso per cassazione sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della legge, purché alla data di presentazione della domanda non sia intervenuta sentenza definitiva; la controversia non abbia ad oggetto, anche solo in parte: le risorse proprie tradizionalipreviste dall’art. 2, paragrafo 1, lett. a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14.12.2020; l’Iva riscossa all’importazione; le somme dovute a titolo dir recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13.7.2015; la domanda sia presentata entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge ed il suo perfezionamento avvenga con il pagamento degli importi dovuti. 2. A seguito dell’istanza di sospensione proposta si deve disporre in conformità alla stessa. P. Q. M. sospende il processo, ai sensi dell’art. 5, commi 7 e 10, legge n. 130 del 2022, fino all