CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 1995
Cassazione n. 23230/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04BWSC3) nato il 07/03/1995 [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04HEEIN) nato il 16/01/1990 avverso la sentenza del 27/10/2022 del TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che gli imputati AMER [OSCURATO:PERSONA] e NOAM Mohamed hanno proposto ricorsi per cassazione, ciascuno con separato atto e proprio difensore, avverso la sentenza del Tribunale di Monza di applicazione di una pena su concorde richiesta delle parti per il reato continuato di cui all'art. 73, c. 5, d.P.R. n. 309/1990 (cessione di quantitativo imprecisato dietro corrispettivo della somma di euro 1090,00 e illecita detenzione di cocaina e hashish, in [OSCURATO:PERSONA], il 13/7/2022), il primo deducendo violazione di legge per avere il giudice disposto la confisca in relazione al reato di cui all'art. 73, c. 5, d.P.R. n. 309/1990 che non consentirebbe quella obbligatoria del denaro inteso come profitto o prodotto; il secondo, deducendo il vizio di mancanza della motivazione; ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di AMER è inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché i motivi non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo il giudice disposto la confisca del denaro ai sensi dell'art. 240, c. 2, cod. pen. e non dell'art. 85 bis, d.P.R. n. 309/1990 (che richiama l'art. 240 bis, cod. pen.), rilevandosi che l'imputazione riguarda anche la condotta di cessione di droga, della quale il denaro è stato ritenuto costituire il relativo corrispettivo (sez. 4, n. 40912 del 19/9/2016, Ka, Rv. 267900, in cui si è precisato che, in relazione al reato previsto dall'art. 73, c. 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del danaro, trovato in possesso dell'imputato, solo quando ricorrono le condizioni generali previste dall'art. 240 cod. pen. e non ai sensi dell'art. 12 sexies del D.L. n. 306 del 1992, convertito nella I. n. 356 del 1992, in quel caso, avendo la Corte ha annullato senza rinvio la confisca del denaro disposta con sentenza di patteggiamento in assenza di un collegamento eziologico tra il denaro e il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti contestato all'imputato; sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204; sez. 2, n. 41778 del 30/9/2015, Scivoli, RV. 265247); ritenuto che anche il ricorso nell'interesse del NOAM è inammissibile (tale inammissibilità potendo essere addirittura dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017), trattandosi di impugnazione avverso sentenza applicativa di pena proposta per motivi (omessa motivazione sulla sussistenza dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen.) non deducibili ai sensi dell'art. 448 c. 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, c. 50, della legge 103/2017 citata); P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] vere fIed 0-~9eire