CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 07382/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso 24516-2018proposto da [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – ricorrent e – contro C.U.L.M.V. [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], R.G.N.24516/2018 Cron. Rep. C.C. 30/11/2023 giurisdizione Cooperative di facchinaggio. Determinazione dei contributidovuti e benefici di legge. -2 - con domicilio eletto presso lo studio del primo difensore, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 195 – controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 11del 2018 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il 9 febbraio 201 8 (R.G.N. 369 /201 7 ). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 30 novembre2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con ricorso avviato alla notifica il 9 agosto 2018 e ricevuto il 27 agosto 2018, l’INPS impugna per cassazione, con un unico, complesso, motivo, la sentenza n. 11 del 2018, pronunciata dalla Corte d’appello di Genova e depositata il 9 febbraio 2018. La Corte territoriale ha respinto il gravame dell’INPS e ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede, che aveva riconosciuto alla C.U.L.M.V. [OSCURATO:PERSONA], società cooperativa a responsabilità limitata, il diritto di fruire, anche dopo il gennaio 2007, dei benefici contributivi previsti dall’art. 27, comma 2-bis, del decreto- legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30. 2.–C.U.L.M.V. [OSCURATO:PERSONA], società cooperativa a responsabilità limitata, resiste con controricors o , notificat o il 22 settembre 2018 e illustrato da memoria. 3.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, numero 4-quater), e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 4.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 5.–[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi al termine della camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] -3 - 1.–Al fine d’inquadrare l’oggetto del contendere e le censure, è necessarioricostruire, nei suoi tratti salienti, il contesto normativo in cui la controversia si colloca. 1.1.– La disamina non può che muovere dall’art. 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Con effetto dal 1° gennaio 1996, la previsione richiamata ha innalzato al 32 per cento « l ’ aliquota contributiva di finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti». Il legislatore, in pari tempo, ha provved uto alla « contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, procedendo prioritariamente alla riduzione delle aliquote diverse da quelle di finanziamento dell’assegno per il nucleo familiare, fino a concorrenza dell’importo finanziario conseguente alla predetta elevazione». La disposizione citata puntualizza che la riduzione delle aliquote contributive di finanziamento dell’assegno per il nucleo familiare, di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, «ha carattere straordinario fino alla revisione dell’istituto dell’assegno stesso con adeguate misure di equilibrio finanziario del sistema previdenziale». Il legislatore ha demanda to l’adozione delle necessarie misure di adeguamento a un«decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro». Sempre a decorrere dal 1° gennaio 1996, «gli oneri per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare, sono posti integralmente a carico della predetta gestione di cui all’articolo 24 della citata legge n. 88 del 1989 e, contestualmente, il concorso dello Stato per i trattamenti di famiglia previsto dalla vigente normativa è -4 - riassegnato per le altre finalità previste dall’articolo 37 della medesima legge n. 88 del 1989». 1.2.– In attuazione delle previsioni dell’art. 3, comma 23, della legge n. 335 del 1995, è stato emanato il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 21 febbraio 1996, pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] 9 aprile 1996, n. 83. Il decreto in esame ha elevatoal 32 per cento l’aliquota contributiva di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall’INPSe ha stabilito, al contempo , la diminuzione , in una misura pari al 4,43%, dell’aliquotadei contributi minori, dovuti per l’assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, per i trattamenti economici di maternità e per il finanziamento dell’assegno per il nucleo familiare. Tale riduzione si prefigge di mantenere inalterato il costo del lavoro. 1.3.– Al fine di mitigare gli effetti di questa rimodulazione e di salvaguardarne l’effettiva neutralità,è intervenuto l’art. 27, comma 2 - bis, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, inserito dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30. Tale previsione, che rappresenta il punto nodale del giudizio, così recita:«Nei casi in cui, per effetto del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del 21 febbraio 1996, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] n. 83 del 9 aprile 1996, attuativo dell’articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, conseguano aumenti contributivi effettivi a carico dei datori di lavoro, i predetti aumenti sono applicati mediante un incremento di 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio dal 1° gennaio 1997». L’introduzione di tale correttivo rinviene la sua giustificazionenel fatto che non sempre la riduzione dell’aliquota relativa ai contributi minori si rivela sufficiente a compensare l’incremento della contribuzione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. -5 - 2.–In quest’evoluzione normativa s’iscrive l’odierno giudizio, che si può così tratteggiarenei suoi antefatti rilevanti. 2.1.– La cooperativa C.U.L.M.V. , nata dalla trasformazione della compagnia che ha esercitato, nel porto di Genova, le operazioni di carico, scarico, trasporto e movimentazione delle merci, ha proposto opposizione contro l’avviso di addebito n. 348 2014 00054734 33, notificato il 15 febbraio 2015 e recante l’intimazione di pagare la somma di Euro 1.520.062,38, a titolo di omessa contribuzione e di sanzioni per il periodo da febbraio a novembre 2012. L’oggetto del contendere, dopo la rettifica operata nel frattempo dall’INPS, è circoscritto all’importo di Euro 58.576,34. La [OSCURATO:SOCIETA], a tale riguardo,ha dedotto di aver pagato i contributi per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti sulle retribuzioni effettive erogate ai soci lavoratori, e non sugl’imponibili convenzionali di volta in volta stabiliti.Quanto ai contributi minori, sono stati, invece, corrisposti sugl’imponibili convenzionali fissati con decreto del Ministero del lavoro a norma dell’art. 4 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 602. In séguito all’innalzamento dell’aliquota contributiva per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alla riduzione delle aliquote per i contributi minori, prevista dal decreto ministeriale 21 febbraio 1996, la cooperativa ha esposto di aver pagato una contribuzione più elevata, sia in ragione del diverso imponibile applicabile, sia in ragione della sopravvenuta incapienza dei contributi minori. La società ha,dunque, rivendicato il diritto di fruire del beneficio previsto dall’art. 27, comma 2-bis, del d.l. n. 669 del 1996. Diritto che l’INPS ha contestato, in quanto, a decorrere dal gennaio 2007, l’imponibile previdenziale per i soci lavoratori dellecooperative è stato equiparato a quello previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti, in virtù dei meccanismi delineati dal decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423. -6 - Il Tribunale di Genova ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, quanto all’importo di Euro 1.393.940,00, oggetto della rettifica effettuat a medio tempore dall’INPS, e ha annullato, per l’importo residuo, l’avviso di addebitoopposto. A fondamento della decisione, il Tribunale ha osservato che l’agevolazione invocata spetta alla cooperativa, in quanto si applica non solo nell’ipotesi di aumento di contribuzione conseguente al diverso imponibile applicato dalle cooperative in forza dell’art. 4 del d.P.R. n. 602 del 1970, ma anche nelle altre ipotesi in cui il datore di lavoro sia stato obbligato a pagare una contribuzione più elevata, per effetto del d.m. 21 febbraio 1996. Sarebbe irragionevole la limitazione dell’agevolazione ai soli aumenti di contribuzione connessi con il diverso imponibile applicato per il contributo al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e per i contributi minori. Nel caso di specie, è pacifico, in fatto, che la cooperativa si sia sobbarcata a un più gravoso onere contributivo per effetto dell’incapienza delle aliquote dei contributi minori. Tale incapienza discende dall’entrata in vigore dell’art. 120, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La legge finanziaria per l’anno 2001,nell’ambito «del processo di armonizzazione delle forme di contribuzione e della disciplina relative alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e in attuazione del programma di riduzione del costo del lavoro stabilito dal Patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione del dicembre 1998»,ha accordato ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, « un esonero dal versamento dei contributi sociali perassegni per il nucleo familiare dovuti dai medesimi alla predetta gestione pari a 0,8 punti percentuali». La complessiva aliquota prevista per i contributi minori, dal 2001, ha così cessato di compensare l’aumento dell’aliquota della -7 - contribuzione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Di qui la fondatezza della domanda della cooperativa, volta a ottenere l’applicazione del meccanismo di favore dell’art. 27, comma 2-bis, del d.l.n. 669 del 1996. 2.2.–La Corte d’appello di Genova ha respinto il gravame dell’INPS e ha condiviso le valutazioni espresse,in punto di fatto e di diritto, dal giudice di prime cure. La cooperativa ha fruito di unesonero in virtù della legge finanziaria per il 2001 (legge n. 388 del 2000) e si è, dunque , trovata in una situazione di aggravio contributivo, in quanto non ha potuto più compensare l’incremento delle aliquote per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti con la riduzione delle aliquote per i contributi minori. È ininfluente che, in conseguenza del d.lgs. n. 423 del 2001, sia venuto meno l’aggravio contributivo legato al diverso regime degl’imponibili vigente per le cooperative, in quanto il beneficio dedotto in causa spetta anche in caso d’incapienza delle ridotte aliquote sui contributi minori. Né il sistema delineato, per le cooperative, dal d.lgs. n. 423 del 2001 è di per sé incompatibile con lo sgravio di cui si discorre, come reputa la difesa dell’Istituto, senza alcun supporto normativo. 3.– L’INPS ricorre in cassazione e deduce, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, del decreto ministeriale 21 febbraio 1996, e dell’art. 27,comma 2-bis, del decreto- legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30. Il ricorrente muove dall’assunto che il beneficio contemplato dall’art. 27, comma 2-bis, del d.l. n. 669 del 1996 si correli all’innalzamento delle aliquote contributive per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, riconducibile alla legge n. 335 del 1995. Nessuna ragion d’essere, invece, avrebbe la descritta misura di favore nell’ipotesi della -8 - fruizione di un diverso beneficio, «rappresentato dalla riduzione dell’aliquota ordinaria di finanziamento per la determinazione della contribuzione previdenziale dovuta per gli assegni familiari, ora assegno per il nucleo familiare» (pagina 17 del ricorso). Poste tali premesse, il ricorrente censura la sentenza d’appello, in quanto ha reputato applicabile il beneficio introdotto dal d.l. n. 669 del 1996, anche quando le modifiche delle aliquote di finanziamento dei contributi erano state «integralmente riassorbite» (pagina 20 del ricorso per cassazione). Tale beneficio sarebbe giustificato solo in relazione al «carico contributivo ordinario che è il frutto della modifica delle aliquote di finanziamento introdotta dalla c.d. riforma Dini del 1995, mentre certamente non può incidere sull’eventuale modifica delle aliquote di finanziamento e quindi sul conseguente ribasso della contribuzione previdenziale dovuta», quando scaturiscano dalla fruizione di un distinto sgravio contributivo (pagina 22 del ricorso per cassazione). In definitiva, la disposizione richiamata dalla società non avrebbe alcuna attinenza con la fattispecie della libera fruizione di un diverso esonero. 4.–Il ricorso è ammissibile e non presenta i profili di genericità che la parte controricorrente ha eccepito in limine (pagina 8 del controricorso). Le censure sono avvalorate da un’argomentazione adeguata, che consente a questa Corte di ricostruire gli antecedenti di fatto più significativi e di enucleare la questione ermeneutica prospettata in sede di legittimità, sulla scorta di dati di fatto incontestati fra le parti. Il motivo di ricorso devolve la questione della spettanza dell’agevolazione invocata dalla cooperativa, discussa in diritto anche nei gradi di merito, pur se da angolazioni non sempre convergenti. 5.–Le censure colgono nel segno. -9 - 6.–Giova premettere che l a questione oggi sottoposta al vaglio di questa Corte non è stata affrontata funditusnella sentenza 20 gennaio 2020, n. 1113, che ha respinto il ricorso proposto a tale riguardo dall’odierna contro ricorrente per una ragione eminentemente processuale. 6.1.–In quel frangente, l a cooperativa, nell’atto introduttivo del giudizio, aveva richiestoil beneficio di cui all’art. 27, comma 2-bis, del d.l. n. 669 del 1996 in relazione agli aumenti contributivi derivanti dall’innalzamento delle aliquote della contribuzione da versare al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. L’innalzamento, nel caso di specie,non risultava compensato dalla riduzione delle aliquote delle contribuzioni previste a favoredegli altri fondi. Questa Corte ha evidenziato in proposito che « non può essere dubbio che l’art. 3, comma 4, deld.l gs. n. 423/ 2001, disponendo che, dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la determinazione della retribuzione imponibile, ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dalle società cooperative avvenisse a norma dell’art. 1, comma 1, del d.l. n. 338/1989, abbia annullato ogni differenza tra la retribuzione imponibile da prendere a base per il versamento di tutte le contribuzioni per i soci delle cooperative (cioè tra retribuzione effettiva e retribuzione convenzionale) e abbia dunque fatto venir meno il presupposto su cui l’odierna ricorrente calcolava la (minore) contribuzione pagata all’INPS». 6.2.–Non si disputava, pertanto, sull’esonero previsto dall’art. 120, comma 1, della legge n. 388 del 2000, oggetto del presente giudizio. Quanto alla sopravvenuta incapienza delle aliquote dei contributi minori,derivante dal descritto esonero, quest a Corte ha rimarcato che la questione eranuova e involgeva un diverso tema del decidere. Lungi dal configurarsi come una mera ragione di diritto ulteriore rispetto a quella allegata nel ricorso introduttivo, la questione -10 - sottendevadiversi profili di fatto e si palesava, in quanto irritualmente introdottanel processo, inammissibile. Invero, «è consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il principio di diritto secondo cui, nel rito del lavoro, si ha introduzione di una domanda nuova per modificazione della causa petendinon solo quando si adduca a fondamento del petitum un vero e proprio mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, ma anche quando si introduca nel giudizio un nuovo tema di indagine che alteri l’oggetto sostanziale dell’azione ed i termini della controversia così come delineati nel ricorsointroduttivo (cfr., tra le più recenti, Cass. nn. 16298 del 2010, 15101 del 2012, 18761 del 2013, 6389 del 2017)». 6.3.–Meritano, dunque, di esser condivisi i rilievi esposti dalla parte controricorrentenella memoria illustrativa, allo scopo di porre in risalto il carattere ineditodella questione controversa. 7.– Quanto al beneficio richiesto dalla cooperativa , occorre prendere le mosse dal tenore testuale della norma che lo prevede. La dilazione degli aumenti contributivi è concessa per quegli aggravi che costituiscano «effetto del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del 21 febbraio 1996, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] n. 83 del 9 aprile 1996, attuativo dell’articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335». Il significato proprio delle parole, che è canone ermeneutico primario (art. 12 delle preleggi), è inequivocabile nel riconnettere il congegno di favore prefigurato dalla legge a quegli aggravi che non siano stati neutralizzati, in via primaria, dalla riduzione delle aliquote dei contributi minori, nell’àmbito definito dal decreto ministeriale 21 febbraio 1996. Tali aggravi scaturiscono dal progressivo innalzamento delle aliquote della contribuzione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti , -11 - sancito dalla legge n. 335 del 1995 nel contesto di una complessiva riforma del sistema previdenziale. Il legislatore ha dapprima provveduto a una speculare riduzione delle aliquote dei contributi minori, attuata con il decreto ministeriale 21 febbraio 1996, e, in seconda battuta, per l’ipotesi in cuitali correttivi si dimostrino, all’atto pratico, inefficaci, ha introdotto un’agevolazione diretta a ripristinare la neutralità dell’innalzamento delle aliquote di contribuzione. 8.–Questa è la ratio del beneficio, che si colloca nelle coordinate di un intervento normativo contraddistinto da una genesi e da una finalità ben definite. L’agevolazione di cui si discute ha come presupposto indefettibile l’insufficienza della riduzione delle aliquote dei contributi minori, disposta dal decreto ministeriale 21 febbraio 1996, ed è tutta interna al sistemadi bilanciamento che discende dalla connessione dell’art. 3, comma 23, della legge n. 335 del 1995, del successivo decreto ministerialee delle previsioni del d.l. n. 669 del 1996. L’ambito applicativo del beneficio ha come suo naturale orizzonte il mancato riassorbimento dell’incremento delle aliquotecontributive per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad onta dei correttivi apportati in corso d’opera dal legislatore. Da tale contesto, che ha una matrice storica delimitata e una precisa ratio legis, esula la vicenda degli sgravi che, sui contributi minori, possano,ad altro titolo, essere attribuiti . Nel caso di specie, tali agevolazioni derivano da una normativa posteriore, del tutto distinta da quella che ha previsto la riduzione delle aliquote dei contributi minori e che sola può giustificare il beneficio della dilazione, per espressa previsione di legge. 9.–L’interpretazione estensiva, che mostrano di privilegiare tanto la sentenza impugnata quantoil controricorso, anzitutto pretermette il dato testuale prima richiamato : l’agevolazione si raccorda , in via -12 - esclusiva, a quegli aggravi che sono riconducibili – e rappresentano , giustappunto,“effetto” – al decreto ministeriale del 21 febbraio 1996 e all’insufficienza della riduzione delle aliquote dei contributi minori in quella sede stabilita. Inoltre, la ricostruzione così delineata s’infrange contro il rilievo che la disciplina volta a introdu rr e benefici o agevolazioni, modulando in senso più favorevole l’obbligo contributivoe introducendo deroghe ed eccezioni, è di stretta interpretazione e non può essere estesa oltre il perimetro tracciato dalla legge. L’interpretazione propugnata nella sentenza d’appello e nel controricorsovalorizza una sopravvenienza normativa disancorata dal peculiare e contingente contesto del riassorbimento dell’incremento delle aliquoteper il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Per questa via, si applica l’agevolazione oltre i limiti definiti dalla leggecon un accorto sistema di contrappesi, condizionato anche dalla necessità di tener conto del limite delle risorse disponibili nel contemperamento tra i diversi interessi di risalto costituzionale. Le disposizioni richiamate, esaminate nel loro dettato testuale e nella loro successione diacronica, ha nno riguardo alla sola ipotesi dell’insufficienza della riduzione delle aliquote dei contributi minori , tradotta in pratica con il decreto ministeriale 21 febbraio 1996 , e postulano l’acclarata inidoneità d ello specifico meccanismo compensativo concepitoad hoc. L’ipotesiespressamente tipizzata dalla legge diverge ictu oculi dalle ulteriori eccezioni che il legislatorepossa introdurre rispetto all’obbligo contributivo, in relazione a presupposti disparati, comunque diversi dalla necessità di riallineamento, che è la ragione giustificatrice della legge n. 335 del 1995, come attuata dalla fonte secondaria, e delle innovazioni di lì a pocointrodotte con il d.l. n. 669 del 1996. Ha, perciò, errato la sentenza d’appello nel conferire rilievo a qualsiasi ipotesi d’incapienza delle aliquote dei contributi minori, senza -13 - considerare i presupposti sanciti dalla legge e indissolubilmente legati alla riduzione delle aliquote disposta, a tale riguardo, con la legge n. 335 del 1995. 10.–Il ricorso, in ultima analisi, dev’essere accolto e la sentenza d’appello va,dunque, cassata. 11.– Si deve enunciare il seguente principio di diritto: «L’agevolazione prevista dall’art. 27, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, inserito dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, spetta, in via esclusiva, per quegli aumenti contributivi effettivi che siano effetto del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del 21 febbraio 1996, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] n. 83 del 9 aprile 1996, attuativo dell’articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il beneficio in esame, pertanto, può essere riconosciuto solo quando l’innalzamento dell’aliquota contributiva di finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti non sia compensata dalla contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nei termini in cui tale riduzione risulta stabilita dal citato decreto ministeriale 21 febbraio 1996. Il beneficionon spetta in relazione a lle agevolazioni che, ad altro titolo , siano successivamente riconosciut e all’obbligato in ordine ai “contributi minori” , come quell e previst e dall’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al di fuori del meccanismo compensativo delineato dall’art. 3, comma 23, della legge n. 335 del 1995». 12.– La causa è rinviata alla Corte d’appello di Genova che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame della fattispecie controversa alla luce del principio di diritto sopra enunciato. Al giudice di rinvio è rimessa, infi