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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10851/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 171/RG 36035 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo dedotto non sia consentito in questa sede perché generico e disatteso dalla Corte di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità in quanto il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è stato fondato correttamente sulla fattispecie concreta e all'esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza (Sez. 6, n. 35195 del 3/05/2022, Rv. 283731), come risulta alle pagg. 1 e 2 della motivazione, con argomenti coerenti e logici; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 171/RG 36035 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo dedotto non sia consentito in questa sede perché generico e disatteso dalla Corte di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità in quanto il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è stato fondato correttamente sulla fattispecie concreta e all'esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza (Sez. 6, n. 35195 del 3/05/2022, Rv. 283731), come risulta alle pagg. 1 e 2 della motivazione, con argomenti coerenti e logici; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 10851/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris