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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10614/2024

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o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 2715 del ruolo generale dell’anno 2017, proposto [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore-società incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.- rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 91; -ricorrente - Contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso Oggetto:[OSCURATO:PERSONA], Irap e Iva 2006 Intimazione di pagamento- presupposta cartella di pagamento- vizi di notifica dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 2/A; - controricorrente – nonché Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore; -intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 5739/15/2016, depositata in data 16 giugno 2016; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 aprile 2024 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore-società incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.- propone ricorso affidato a due motivi per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore e dell’Agenzia delle entrate , avverso la sentenza n. 9747/09/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli con la quale era stato accolto il ricorso della suddetta società avverso atto di intimazione di pagamento emesso a seguito di cartella di pagamento, ai fini Ires, Irap e Iva, per il 2006.

2. In punto di fatto, il giudice di appello ha premesso che: 1) con sentenza n. 9747/09/2015, la CTP di Napoli accoglieva il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. annullando l’impugnata intimazione di pagamento stante il riscontrato difetto di prova della notificazione della presupposta cartella esattoriale; 2) avverso la sentenza di primo grado, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva proposto appello eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione nonché deducendo la ritualità della notifica della presupposta cartella a mani del portiere dello stabile ove era ubicata la sede della società e, comunque, l’avvenuto raggiungimento dello scopo, avendo la società chiesto la rateizzazione del debito in data 3.1.2011, e pagato alcune rate, così evidenziando la conoscenza dell’atto medesimo; 3) aveva controdedotto la società eccependo la mancata valenza della documentazione interna depositata da Equitalia a comprovare l’invio alla contribuente della raccomandata di avviso dell’avvenuta notifica nonché la mancata prova del rateizzo non essendo sufficiente la produzione dell’estratto di interrogazione dell’Equitalia e comunque la decadenza del diritto alla riscossione; 2.In punto di diritto, per quanto di interesse la CTR- nel confermare l’annullamento della impugnata intimazione di pagamento- ha ritenuto non fornita da Equitalia la prova della rituale notifica della prodromica cartella a mani del portiere dello stabilein cui era ubicata la sede della società contribuente “non essendo mai stata prodotta raccomandata con ricevuta di ritorno, non potendosi considerare a tal fine sufficiente… la distinta delle raccomandate AR presentate in data 22.7.10, documentazione meramente interna, ma non essendovi nemmeno prova dell’invio dell’avviso dell’avvenuta notifica richiesto dall’art. 60 DPR 600/73”.

Peraltro, quanto all’invocato principio del raggiungimento dello scopo, il giudice di appello ha ritenuto non dimostrata da Equitalia la presentazione dell’istanza dirateizzo, “non essendo stata allegata tale richiesta e non essendo sufficiente, in quanto atto meramente interno l’estratto di interrogazione [dell’Equitalia] prodotto”. 3.Resiste con controricorso la società contribuente; rimane intimata l’Agenzia delle entrate.

4. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e la società contribuente hanno depositato rispettive memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 139, 145 c.p.c. e 60 del DPR n. 600/73 per avere la CTR ritenuto non provata da Equitalia la rituale notifica della presupposta cartella con invalidità derivata della conseguenziale intimazione di pagamento sebbene la notifica della cartella fosse avvenuta regolarmente il 12.7.2010 presso la sede della [OSCURATO:SOCIETA]. ai sensi dell’art. 145 c.p.c. e non già dell’art. 139, comma 4, c.p.c., in assenza del destinatario nelle mani del portiere quale incaricato della ricezione dell’atto, senza necessità di invio della comunicazione- tantomeno con raccomandata con avviso di ricevimento - di avvenuta notifica richiesta soltanto ai sensi dell’art. 139 c.p.c. nel caso di destinatario della notificazione- persona fisica e non giuridica.

In ogni caso, l a CTR avrebbe erroneamente ritenuto che la distinta delle “ raccomandate AR presentate in data 22.7.2010”, in quanto documentazione interna dell’Ufficio, non comprovasse l’invio dell’avviso di avvenuta notifica laddove tale adempimento non richiedeva formule sacramentali facendo fede (fino a querela di falso) –come nella specie – l’attestazione nella relata dell’agente notificatore dell’avvenuta spedizione della raccomandata, corroborata dalla distinta delle raccomandate presentate all’Ufficio postale per la spedizione in data 22.7.2010.

2. Con il secondo motivo si denuncia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116 e 156 c.p.c., nonché 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto che gli eventuali vizi di notifica della presupposta cartella non potessero essere sanati in virtù del principio del raggiungimento dello scopo, non avendo Equitalia dimostrato la presentazione da parte della contribuente all’Agenzia della istanza di rateizzo (in data 3.1.2011), “non essendo stata allegata tale richiesta e non essendo sufficiente, in quanto atto meramente interno, l’estratto di interrogazione prodotto”, sebbene la società contribuente, nel costituirsi in appello, non avesse contestato i fatti specifici allegati dall’appellante Equitalia (ovvero la presentazione della istanza di rateizzo e il versamento di diverse rate) limitandosi a negare la valenza probatoria della documentazione esibita da quest’ultima, il che imponeva alla CTR di porre a fondamento della decisione i fatti non contestati dedotti da Equitalia; peraltro, ad avviso della ricorrente, anche a volere ritenere necessaria la dimostrazione a cura di Equitalia della presentazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] della istanza di rateizzo la CTR avrebbe dovuto ritenere assolto tale onere con la esibizione in giudizio dell’estratto della interrogazione telematica del 2.9.2015, dal quale risultava l’avvenuta presentazione della istanza, la sua approvazione e il pagamento delle prime 15 rate del carico tributario.3.Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del primo motivo per novità della domanda atteso che, come si evince dall’atto di appello allegato al ricorso e dalla sentenza impugnata-premesso che la questione relativa alla novità, o meno, di una domanda giudiziale è correlata all'individuazione del bene della vita in relazione al quale la tutela è richiesta, per cui non può esservi mutamento della domanda ove si sia in presenza di un unico diritto azionato, presupponendo il cambiamento della domanda la mutazione del corrispondente diritto, non già della sua qualificazione giuridica (cfr. Cass. n. 9333 del 2016; Cass. sez. 6-2, n. 13937 del 2021) - Equitalia aveva censurato la sentenza di primo grado affermando la ritualità della notifica della presupposta cartella mediante consegna dell’atto, in assenza del destinatario, a mani del portiere dello stabile in cui era ubicata la sede della società - ritualità che emergeva “anche dalla distinta delle raccomandate a.r. presentata in data 22 luglio2010”- per cui la precisazione nel motivo di ricorso delle norme invocate (“violazione e falsa applicazione degli artt. 139, 145 c.p.c. e 60 DPR n. 600/73”) non implica un mutamento della causa petendiné tantomeno del petitum. 4.Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo.

4.1. In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.

Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (tra le tante: Cass., Sez. 5", 18 gennaio 2018, n. 1144; Cass., Sez. 5", 5 aprile 2019, n. 9585; Cass., Sez. 5", 30 giugno 2020, n. 13106; Cass., Sez.

Un., 15 aprile 2021, n. 10012; Cass., Sez. 6"-5, 25 maggio 2021, n. 14292; Cass., Sez. 6''-5, 21 settembre 2021, n. 25535; Cass., Sez. 6"-5, 6 dicembre 2021, n. 38548; Cass. sez. 5, n. 2377 del 2022).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte è, dunque, senz'altro consentito al contribuente impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo (Cass., Sez.

Un., 15 aprile 2021, n. 10012). 4.2.In tema di notifica alle società la disciplina applicabile è contenuta nell’art.145 c.p.c.

La disposizione prevede che la notifica si esegue presso la sede della persona giuridica, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentanteo alla persona incaricata di ricevere le notificazioni, o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile.Gli atti tributari, secondo una giurisprudenza di legittimità condivisa da questo Collegio, devono essere notificati al contribuente persona giuridica presso la sede della stessa, entro l'ambito del domicilio fiscale, secondo la disciplina dell'art. 145, comma 1, c.p.c.

Solo ove, tale modalità risulti impossibile, si applica il successivo comma 3 dell'art. 145 c.p.c., e la notifica dovrà essere eseguita ai sensi degli art. 138, 139 e 141 c.p.c., alla persona fisica che rappresenta l'ente.

In caso d'impossibilità di procedere anche secondo questa modalità, la notifica dovrà essere eseguita secondo le forme dell'art. 140 c.p.c., ma se l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del contribuente non si trovino nel comune del domicilio fiscale, la notifica dovrà effettuarsi ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973, e si perfezionerà nell'ottavo giorno successivo a quello dell'affissione del prescritto avviso di deposito nell'albo del Comune (Cass. sez. 5, n. 20611 del 2022, Cass. Sez. 5, n. 15856/2009, Rv. 609028 –01, Sez. 5, n. 7268/2002, Rv. 554523 –01). 4.3.Nella sentenza impugnata, la CTR, mal governando i richiamati principi, ha ritenutonon provata dall’appellante la ritualità della notifica della presupposta cartella effettuata pacificamente, a mezzo messo notificatore , in assenza del destinatario,nelle mani del portiere dello stabile in cui era ubicata la società, in quanto – riconducendo erroneamente il procedimento notificatorio posto in essere nella fattispecie all’art. 139, comma 4, c.p.c.- “ non solo non [era] mai stata prodotta raccomandata con ricevuta di ritorno,non potendosi configurare a tal fine sufficiente ..la distinta delle raccomandate a.r. presentate in data 22.7.10, documentazione meramente interna dell’Ufficio, ma non essendovi nemmeno la prova dell’invio dell’avviso dell’avvenuta notifica richiesto dall’art. 60 DPR 600/73”.

Al riguardo, essendo stata la notifica incontestatamente effettuata, a mezzo messo notificatore,in assenza del destinatario, a mani del portiere dello stabile in cui aveva sede la società, non vi era alcuna necessità dell’invio dell’avviso raccomandato di avvenuta notifica al destinatario. 5.In conclusione, va accolto il primo motivo, con assorbimento del secondo, con cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fattoex art. 384, comma 2, c.p.c., decidendo nel merito, con rigetto del ricorso originario avverso l’atto di intimazione di pagamento. 6.Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese dei gradi di merito mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.

M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della societàcontribuente; compensa le spese dei gradi di merito; condanna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 2715 del ruolo generale dell’anno 2017, proposto [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore-società incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.- rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 91; -ricorrente - Contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso Oggetto:[OSCURATO:PERSONA], Irap e Iva 2006 Intimazione di pagamento- presupposta cartella di pagamento- vizi di notifica dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 2/A; - controricorrente – nonché Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore; -intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 5739/15/2016, depositata in data 16 giugno 2016; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 aprile 2024 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore-società incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.- propone ricorso affidato a due motivi per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore e dell’Agenzia delle entrate , avverso la sentenza n. 9747/09/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli con la quale era stato accolto il ricorso della suddetta società avverso atto di intimazione di pagamento emesso a seguito di cartella di pagamento, ai fini Ires, Irap e Iva, per il 2006. 2. In punto di fatto, il giudice di appello ha premesso che: 1) con sentenza n. 9747/09/2015, la CTP di Napoli accoglieva il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. annullando l’impugnata intimazione di pagamento stante il riscontrato difetto di prova della notificazione della presupposta cartella esattoriale; 2) avverso la sentenza di primo grado, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva proposto appello eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione nonché deducendo la ritualità della notifica della presupposta cartella a mani del portiere dello stabile ove era ubicata la sede della società e, comunque, l’avvenuto raggiungimento dello scopo, avendo la società chiesto la rateizzazione del debito in data 3.1.2011, e pagato alcune rate, così evidenziando la conoscenza dell’atto medesimo; 3) aveva controdedotto la società eccependo la mancata valenza della documentazione interna depositata da Equitalia a comprovare l’invio alla contribuente della raccomandata di avviso dell’avvenuta notifica nonché la mancata prova del rateizzo non essendo sufficiente la produzione dell’estratto di interrogazione dell’Equitalia e comunque la decadenza del diritto alla riscossione; 2.In punto di diritto, per quanto di interesse la CTR- nel confermare l’annullamento della impugnata intimazione di pagamento- ha ritenuto non fornita da Equitalia la prova della rituale notifica della prodromica cartella a mani del portiere dello stabilein cui era ubicata la sede della società contribuente “non essendo mai stata prodotta raccomandata con ricevuta di ritorno, non potendosi considerare a tal fine sufficiente… la distinta delle raccomandate AR presentate in data 22.7.10, documentazione meramente interna, ma non essendovi nemmeno prova dell’invio dell’avviso dell’avvenuta notifica richiesto dall’art. 60 DPR 600/73”. Peraltro, quanto all’invocato principio del raggiungimento dello scopo, il giudice di appello ha ritenuto non dimostrata da Equitalia la presentazione dell’istanza dirateizzo, “non essendo stata allegata tale richiesta e non essendo sufficiente, in quanto atto meramente interno l’estratto di interrogazione [dell’Equitalia] prodotto”. 3.Resiste con controricorso la società contribuente; rimane intimata l’Agenzia delle entrate. 4. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e la società contribuente hanno depositato rispettive memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 139, 145 c.p.c. e 60 del DPR n. 600/73 per avere la CTR ritenuto non provata da Equitalia la rituale notifica della presupposta cartella con invalidità derivata della conseguenziale intimazione di pagamento sebbene la notifica della cartella fosse avvenuta regolarmente il 12.7.2010 presso la sede della [OSCURATO:SOCIETA]. ai sensi dell’art. 145 c.p.c. e non già dell’art. 139, comma 4, c.p.c., in assenza del destinatario nelle mani del portiere quale incaricato della ricezione dell’atto, senza necessità di invio della comunicazione- tantomeno con raccomandata con avviso di ricevimento - di avvenuta notifica richiesta soltanto ai sensi dell’art. 139 c.p.c. nel caso di destinatario della notificazione- persona fisica e non giuridica. In ogni caso, l a CTR avrebbe erroneamente ritenuto che la distinta delle “ raccomandate AR presentate in data 22.7.2010”, in quanto documentazione interna dell’Ufficio, non comprovasse l’invio dell’avviso di avvenuta notifica laddove tale adempimento non richiedeva formule sacramentali facendo fede (fino a querela di falso) –come nella specie – l’attestazione nella relata dell’agente notificatore dell’avvenuta spedizione della raccomandata, corroborata dalla distinta delle raccomandate presentate all’Ufficio postale per la spedizione in data 22.7.2010. 2. Con il secondo motivo si denuncia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116 e 156 c.p.c., nonché 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto che gli eventuali vizi di notifica della presupposta cartella non potessero essere sanati in virtù del principio del raggiungimento dello scopo, non avendo Equitalia dimostrato la presentazione da parte della contribuente all’Agenzia della istanza di rateizzo (in data 3.1.2011), “non essendo stata allegata tale richiesta e non essendo sufficiente, in quanto atto meramente interno, l’estratto di interrogazione prodotto”, sebbene la società contribuente, nel costituirsi in appello, non avesse contestato i fatti specifici allegati dall’appellante Equitalia (ovvero la presentazione della istanza di rateizzo e il versamento di diverse rate) limitandosi a negare la valenza probatoria della documentazione esibita da quest’ultima, il che imponeva alla CTR di porre a fondamento della decisione i fatti non contestati dedotti da Equitalia; peraltro, ad avviso della ricorrente, anche a volere ritenere necessaria la dimostrazione a cura di Equitalia della presentazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] della istanza di rateizzo la CTR avrebbe dovuto ritenere assolto tale onere con la esibizione in giudizio dell’estratto della interrogazione telematica del 2.9.2015, dal quale risultava l’avvenuta presentazione della istanza, la sua approvazione e il pagamento delle prime 15 rate del carico tributario.3.Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del primo motivo per novità della domanda atteso che, come si evince dall’atto di appello allegato al ricorso e dalla sentenza impugnata-premesso che la questione relativa alla novità, o meno, di una domanda giudiziale è correlata all'individuazione del bene della vita in relazione al quale la tutela è richiesta, per cui non può esservi mutamento della domanda ove si sia in presenza di un unico diritto azionato, presupponendo il cambiamento della domanda la mutazione del corrispondente diritto, non già della sua qualificazione giuridica (cfr. Cass. n. 9333 del 2016; Cass. sez. 6-2, n. 13937 del 2021) - Equitalia aveva censurato la sentenza di primo grado affermando la ritualità della notifica della presupposta cartella mediante consegna dell’atto, in assenza del destinatario, a mani del portiere dello stabile in cui era ubicata la sede della società - ritualità che emergeva “anche dalla distinta delle raccomandate a.r. presentata in data 22 luglio2010”- per cui la precisazione nel motivo di ricorso delle norme invocate (“violazione e falsa applicazione degli artt. 139, 145 c.p.c. e 60 DPR n. 600/73”) non implica un mutamento della causa petendiné tantomeno del petitum. 4.Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo. 4.1. In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (tra le tante: Cass., Sez. 5", 18 gennaio 2018, n. 1144; Cass., Sez. 5", 5 aprile 2019, n. 9585; Cass., Sez. 5", 30 giugno 2020, n. 13106; Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012; Cass., Sez. 6"-5, 25 maggio 2021, n. 14292; Cass., Sez. 6''-5, 21 settembre 2021, n. 25535; Cass., Sez. 6"-5, 6 dicembre 2021, n. 38548; Cass. sez. 5, n. 2377 del 2022). Secondo la giurisprudenza di questa Corte è, dunque, senz'altro consentito al contribuente impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo (Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012). 4.2.In tema di notifica alle società la disciplina applicabile è contenuta nell’art.145 c.p.c. La disposizione prevede che la notifica si esegue presso la sede della persona giuridica, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentanteo alla persona incaricata di ricevere le notificazioni, o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile.Gli atti tributari, secondo una giurisprudenza di legittimità condivisa da questo Collegio, devono essere notificati al contribuente persona giuridica presso la sede della stessa, entro l'ambito del domicilio fiscale, secondo la disciplina dell'art. 145, comma 1, c.p.c. Solo ove, tale modalità risulti impossibile, si applica il successivo comma 3 dell'art. 145 c.p.c., e la notifica dovrà essere eseguita ai sensi degli art. 138, 139 e 141 c.p.c., alla persona fisica che rappresenta l'ente. In caso d'impossibilità di procedere anche secondo questa modalità, la notifica dovrà essere eseguita secondo le forme dell'art. 140 c.p.c., ma se l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del contribuente non si trovino nel comune del domicilio fiscale, la notifica dovrà effettuarsi ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973, e si perfezionerà nell'ottavo giorno successivo a quello dell'affissione del prescritto avviso di deposito nell'albo del Comune (Cass. sez. 5, n. 20611 del 2022, Cass. Sez. 5, n. 15856/2009, Rv. 609028 –01, Sez. 5, n. 7268/2002, Rv. 554523 –01). 4.3.Nella sentenza impugnata, la CTR, mal governando i richiamati principi, ha ritenutonon provata dall’appellante la ritualità della notifica della presupposta cartella effettuata pacificamente, a mezzo messo notificatore , in assenza del destinatario,nelle mani del portiere dello stabile in cui era ubicata la società, in quanto – riconducendo erroneamente il procedimento notificatorio posto in essere nella fattispecie all’art. 139, comma 4, c.p.c.- “ non solo non [era] mai stata prodotta raccomandata con ricevuta di ritorno,non potendosi configurare a tal fine sufficiente ..la distinta delle raccomandate a.r. presentate in data 22.7.10, documentazione meramente interna dell’Ufficio, ma non essendovi nemmeno la prova dell’invio dell’avviso dell’avvenuta notifica richiesto dall’art. 60 DPR 600/73”. Al riguardo, essendo stata la notifica incontestatamente effettuata, a mezzo messo notificatore,in assenza del destinatario, a mani del portiere dello stabile in cui aveva sede la società, non vi era alcuna necessità dell’invio dell’avviso raccomandato di avvenuta notifica al destinatario. 5.In conclusione, va accolto il primo motivo, con assorbimento del secondo, con cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fattoex art. 384, comma 2, c.p.c., decidendo nel merito, con rigetto del ricorso originario avverso l’atto di intimazione di pagamento. 6.Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese dei gradi di merito mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della societàcontribuente; compensa le spese dei gradi di merito; condanna
Sentenza Cassazione n. 10614/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris