CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 giugno 2026
Cassazione n. 21375/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex legeall’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex legeall’indirizzo Pec in atti.-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 829/2023depositata il 27/06/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16003/2023Numero sezionale 1574/2026Numero di raccolta generale 21375/2026Data pubblicazione 23/06/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1. [OSCURATO:PERSONA]Oriano conveniva in giudizio innanzi al Tribunale diNocera Inferiore la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., già BNA, onde sentir dichiarareestinta la fideiussione a mente degli artt. 1955 e 1956 c.c., ovverol’intervenuta prescrizione del diritto di escutere la fideiussione e, perl’effetto, che nulla era tenuto a corrispondere alla [OSCURATO:PERSONA].Si costituiva, resistendo, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che chiedeva ilrigetto della domanda attorea per essere il vincolo fideiussorio legittimo,valido, efficace ed esigibile.2. Con sentenza n. 161/2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] le domande attoree e condannava l’attore alla rifusione dellespese processuali.3. Avverso detta sentenza il D’Oriano proponeva appello, cuiresisteva [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale cessionaria di Elipso.4. Con la qui impugnata sentenza la Corte d’Appello di Salernorigettava il gravame.5. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA]Oriano propone ricorso percassazione, affidato a 4 motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.6. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia “Omesso esame di unfatto decisivo per il giudizio violazione del diritto di difesa - nullità dellasentenza – sentenza primo grado a sorpresa - error in procedendo”.Si duole che la corte d’appello abbia omesso di esaminare lospecifico motivo di gravame con il quale è stata denunciata la nullitàdella sentenza di primo grado per lesione del diritto di difesa,conseguente alla mancata concessione dei termini di cui all’art. 190c.p.c.; assume, infatti, che, in prime cure, la causa non sarebbe stataNumero registro generale 16003/2023Numero sezionale 1574/2026Numero di raccolta generale 21375/2026Data pubblicazione 23/06/2026chiamata per la discussione orale, ma soltanto per la precisazione delleconclusioni, sicché il tribunale avrebbe dovuto assegnare alle parti itermini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie direplica, secondo le previsioni dell’art. 190 c.p.c. vigente rationetemporis, e non decidere la causa prima della loro scadenza.1.1. Il motivo è inammissibile.1.2. Sotto un primo e dirimente profilo, il ricorrente evoca un vizio dinullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo in manieranon conforme agli insegnamenti di questa Suprema Corte, secondo cuil’omesso esame si deve riferire non ad una “questione” o ad un “punto”,ma un vero e proprio “fatto” in senso storico e normativo, un precisoaccadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un datomateriale, un episodio fenomenico rilevante (cfr. Cass. Sez. 1,04/04/2014, n. 7983; Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; Cass. Sez.5, 13/12/2017, n. 29883; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152; Cass.Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. Sez. 1, 05/03/2014, n. 5133), edunque un fatto, principale o secondario, di natura decisiva e che siastato oggetto di discussione tra le parti.Invece, il ricorrente lamenta l’omesso esame di una questione didiritto, e cioè che il giudice di appello non si è asseritamente accorto chela sentenza di prime cure “sia stata resa prima che fossero elassi itermini di cui all’art. 190 c.p.c.” ovvero ancora che “La decisione dellacontroversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito dellecomparse conclusionali e delle memorie di replica, o senza attendere laloro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza”.1.3. Tuttavia, anche ove la doglianza sia riqualificata in termini dierror in procedendo, come pure evocato nella rubrica del motivo, essanon supera il preliminare vaglio di ammissibilità.Il ricorrente, infatti, non individua con la necessaria precisione ilvizio processuale denunciato, ma si limita ad allegare, alternativamenteNumero registro generale 16003/2023Numero sezionale 1574/2026Numero di raccolta generale 21375/2026Data pubblicazione 23/06/2026ed in modo generico e assertivo, per un verso la mancata concessionedei termini ex art. 190 c.p.c.; per altro verso l’avere il giudice di primogrado deciso senza attendere la loro scadenza.In tal modo, la censura finisce per sollecitare questa Corte ad unaverifica esplorativa dell’intero iter processuale, non consentita neppurequando sia denunciato un error in procedendo, poiché anche in taleipotesi il potere di diretto esame degli atti presuppone pur semprel’ammissibilità del motivo e, dunque, l’assolvimento dell’onere dispecifica allegazione e localizzazione degli elementi rilevanti.Trova al riguardo applicazione il principio secondo cui «In tema diricorso per cassazione, l’esercizio del potere di esame diretto degli attidel giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un errorin procedendo, presuppone l’ammissibilità del motivo, ossia che la parteriporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementied i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti enon genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte dieffettuare il controllo sul corretto svolgimento dell’iter processuale senzacompiere generali verifiche degli atti» (Cass., n. 23834/2019; Cass., n.11738/2016; Cass., Sez. Un., n. 8077/2012).1.4. Il ricorrente evoca una lesione del proprio diritto di difesa inmaniera puramente assertiva e generica, senza invero confrontarsi con ilconsolidato orientamento di legittimità secondo cui “La mancataassegnazione alle parti, nonostante le stesse non vi abbiano rinunciato,dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorieconclusionali e delle repliche non determina la nullità della sentenzaallorquando tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e il depositodella sentenza siano comunque intercorsi i termini previsti dallasuddetta disposizione, dovendosi in tal modo ritenere il vizio sanato” (v.Cass., n. 34651/2025; Cass., n. 34861/2022).2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia “MotivazioneNumero registro generale 16003/2023Numero sezionale 1574/2026Numero di raccolta generale 21375/2026Data pubblicazione 23/06/2026apparente su un fatto decisivo; errata lettura degli artt. 1955 e 1956c.c. e delle norme correlate; error in iudicando”.Si duole che la corte d’appello abbia omesso di considerare che laclausola d) dell’atto di garanzia ( nel prevedente che il garante rispondanon soltanto delle obbligazioni esistenti al momento in cui la bancaabbia avuto conoscenza del recesso, ma anche di quellesuccessivamente sorte in dipendenza di rapporti già in essere ) rivela lanatura della garanzia prestata come fideiussione c.d. “omnibus”, inquanto tale “vietata da anni e tale da rendere l’intero contratto nullo”.3. Con il terzo motivo denunzia “Omesso rilievo di nullità”.Lamenta che la corte di merito ha omesso di rilevare la nullità dellagaranzia prestata, derivante dalla succitata clausola contrattuale sub d),clausola “in correlazione inscindibile con la rimanente parte del rapportoconvenzionale, tant’è che senza di essa i contraenti non avrebberoaffatto concluso il contratto poiché inutile e senza la causa di cui all’art.1325 c.c.”.Si duole che la corte d’appello abbia erroneamente interpretato gliartt. 1955 e 1956 c.c., omettendo di considerare che la garanzia cosìstrutturata è incompatibile con i limiti legali propri della fideiussione e,per ciò stesso, affetta da invalidità.3.1. Il secondo ed il terzo motivo, che possono congiuntamenteesaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.Il ricorrente non si confronta con la motivazione dell’impugnatasentenza là dove il rapporto negoziale tra le parti risulta qualificato comecontratto autonomo di garanzia e non come fideiussione.Siffatta qualificazione costituisce, dunque, il presupposto logico-giuridico dell’intera decisione, che, pertanto, il ricorrente avrebbe dovutoaggredire in modo puntuale e decisivo.Le censure in esame muovono viceversa dalla premessa della naturafideiussoria del rapporto, e finiscono sostanzialmente per risolversi in deiNumero registro generale 16003/2023Numero sezionale 1574/2026Numero di raccolta generale 21375/2026Data pubblicazione 23/06/2026“non motivi”, giusto il consolidato principio di diritto, secondo cui “Ilmotivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo loschema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, delleragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, ladecisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare unerrore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione),l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale puòconsiderarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con iquali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e,quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa èerrata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamenteconsiderare le ragioni che la sorreggono e da esse non possonoprescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito,considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nellaproposizione di un «non motivo», è espressamente sanzionata conl'inammissibilità ai sensi dell'articolo 366 n. 4 del c.p.c.” (v. Cass., n.24832/2025; Cass., n. 38827/2023).4. Con il quarto motivo il ricorrente denunzia “Violazione e falsaapplicazione degli artt. 1955, 1956 e 1957 c.c. -“error in judicando” –violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 360, comma 1, n.4)”.Censura, deducendone l’erroneità, tutti i passaggi salientidell’impugnata sentenza, che, in sintesi, si è fondata: -) sul rilievo percui la fideiussione bancaria può derogare alla disciplina codicistica di cuiall’art. 1956 c.c., come avvenuto nel caso de quo; -) la sottoscrizionedella clausola che prevede l’obbligo di tenersi informati sull’andamentodel rapporto garantito esclude la violazione dell’art. 1956 c.c.; pertantonon potrà aversi liberazione del fideiussore neppure laddove la Bancaabbia concesso credito alla società garantita pur consapevole delNumero registro generale 16003/2023Numero sezionale 1574/2026Numero di raccolta generale 21375/2026Data pubblicazione 23/06/2026peggioramento delle condizioni patrimoniali di quest’ultima; - ) neppurerisulta violato neppure l’art. 1957 c.c., in quanto l’appellante rinunciavaespressamente a far valere il mancato rispetto dei termini nei confrontidella banca convenuta, assumendosi il maggior rischio correlato alpeggioramento delle condizioni patrimoniali del garantito; -) è altresìinfondata altresì l’eccezione di prescrizione della garanzia, avendovipreviamente rinunciato l’appellante con la sottoscrizione dellafideiussione.4.1. Il motivo è inammissibile.4.2. Il ricorrente trascura infatti di considerare che, dopo aver svoltotutti i summenzionati rilievi, la corte di merito espressamente conclude:“le doglianze sono comunque prive di fondamento potendo qualificarsi ilrapporto intercorso tra le parti quale contratto autonomo di garanzia,distinto dalla fideiussione per l’indipendenza dall’obbligazione principale(non accessoria). In tale ipotesi, il garante non può limitarsi ad allegarecircostanze fattuali che il debitore garantito potrebbe opporre alcreditore, ma deve far valere una condotta abusiva di quest’ultimo che,nel chiedere tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentementetaciuto”.Rispetto a tale ragione del decidere, non specificatamente censurata,l’impugnata sentenza si consolida. Come questa Corte ha già avutomodo di affermare, quando la sentenza di merito impugnata si fonda,come nel caso in esame, su più rationes decidendi autonome, nel sensoche ognuna di esse è sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possagiungersi alla cassazione della stessa è indispensabile che ilsoccombente le censuri tutte, dato che l’omessa impugnazione di una diesse rende definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, e lerestanti censure non potrebbero produrre in nessun caso l’annullamentodella sentenza (Cass., n. 18403/2023; Cass., n. 18641/2017; Cass.,Sez. Un., n. 7931/2013).Numero registro generale 16003/2023Numero sezionale 1574/2026Numero di raccolta generale 21375/2026Data pubblicazione 23/06/20265. All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità delricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore della controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida incomplessivi euro 3.200,00 ( di cui euro 3.000,00 per onorari ), oltre aspese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civiledella Corte Suprema di Cassazione il 29 aprile 2026.Il PresidenteLUIGI [OSCURATO:PERSONA]