CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 luglio 1991
Cassazione n. 36288/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 15/02/2022 del [OSCURATO:PERSONA], sezione riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Felicetta MARINELLI, che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato con o senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15/02/2022 il Tribunale di Roma, rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma in data 02/09/2021 con la quale era stata rigettata la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere per i delitti allo stesso ascritti (art. 110, 628, comma terzo, n. 1 e 3-bis), 582, 585 cod. pen.) con la misura degli arresti domiciliari. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione o falsa applicazione della legge penale in relazione agli artt. 275, comma 1, e 299, comma 2, cod. proc. pen., attesa la mancata considerazione da parte del Tribunale del fatto nuovo sopravvenuto rappresentato dalla offerta reale di risarcimento del danno in favore della persona offesa, nonché quanto alla mancata considerazione dell'effettivo reperimento da parte dell'imputato di un luogo adeguato per l'applicazione degli arresti domiciliari presso una comunità di accoglienza. La motivazione resa dal Tribunale è carente e contraddittoria, considerato che il luogo di dimora proposto per gli arresti domiciliari è stato ritenuto non idoneo in relazione alle condizioni poste dalla comunità, che chiedeva quale requisito per l'acceso il rilascio di un deposito cauzionale ed una serie di garanzie per il pagamento delle rette. Secondo la difesa la disponibilità, comunque manifestata, presupponeva evidentemente il pagamento già avvenuto da parte del Gjoni del deposito cauzionale a tal fine. L'ordinanza impugnata era inoltre da censurare in relazione all'affermata irrilevanza del tempo trascorso dalla commissione del fatto, nonché apodittica nel momento in cui ha affermato la permanenza delle esigenze cautelari tenuto conto dell'entità della pena inflitta al ricorrente ad esito del giudizio di primo grado. Il Tribunale aveva inoltre omesso di considerare l'incensuratezza del ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto all'asserito formarsi del giudicato cautelare in relazione al novum cautelare ed all'inidoneità della struttura alloggiativa proposta; gli elementi di novità proposti dalla difesa sono stati apoditticamente polverizzati; il richiamo al giudicato cautelare e gli accertamenti volti a verificare caratteristiche e disponibilità della struttura alloggiativa proposta sono elementi indicativi di contrasto della motivazione; evanescenza della motivazione deve inoltre essere riscontrata quanto al richiamato passaggio di fase a seguito della condanna del ricorrente in primo grado e alla irrilevanza del risarcimento del danno. 3. Il Procuratore Generale, con memoria e requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha chiesto che il provvedimento impugnato venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I motivi proposti sono manifestamente infondati, il ricorso deve essere conseguentemente dichiarato inammissibile. 2. I motivi sono tutti strettamente connessi e possono essere trattati congiuntamente; il ricorrente ha, infatti, denunciato, con diverse formulazioni (violazione di legge, motivazione contraddittoria e manifestamente illogica, evanescente e non chiara), la ricorrenza di motivazione sostanzialmente affetta da apparenza, illogicità manifesta, nonché contraddittorietà, non avendo riscontrato la presenza di fatti nuovi che avrebbero potuto giustificare la revoca o la sostituzione della misura cautelare in atto a carico del Gjoni. 3. Ciò posto, la Corte deve in via preliminare richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il Tribunale del riesame, in sede di appello cautelare, non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali fatti nuovi, puntualmente allegati, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare in modo apprezzabile il quadro probatorio o ad escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito, Rv.282292-01; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676-01). La sua cognizione, quindi, non può superare i confini tracciati dai motivi, anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all'ordinanza genetica, non dovendo riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura, ma stabilire se il provvedimento gravato sia immune da violazioni di legge ed adeguatamente motivato in relazione all'eventuale allegazione di fatti nuovi, fermo restando il dovere di revocare la misura al venir meno delle condizioni di sua applicabilità (Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito, Rv. 282292-01; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 26676-01; Sez. 3, n. 43112 del 07/04/2015, C., Rv. 265569-01; Sez. 1, n. 961 del 13/02/1996, Cotugno, Rv. 294696-01; Sez. 2, n. 1134 del 22/02/1995, Martucci, Rv. 201863-01). Il Tribunale del riesame ha fatto buon governo dei principi richiamati ed ha evidenziato con motivazione congrua, logicamente articolata, e del tutto priva di aporie, con la quale il ricorrente non si confronta, non solo la mancanza di elementi con carattere di novità, non potendosi ritenere tale il mero decorso del tempo in mancanza di qualsiasi allegazione volta a connotarne la portata, così come l'acquisita dichiarazione di disponibilità da parte di una comunità di accoglienza, senza poterne sostenere i costi e, ancora, l'aver offerto un risarcimento del danno che è stato ritenuto inadeguato dallo stesso giudice dibattimentale di primo grado. È stata, in altri termini, correttamente rilevata l'assenza di ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica quanto alla situazione oggetto di valutazione al momento dell'emissione della misura cautelare, tenuto conto altresì della particolare gravità delle condotte oggetto di contestazione che portavano ad una rilevante condanna del ricorrente ad esito di giudizio abbreviato. (Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, K., Rv. 255652-01; Sez. 2, n. 47416 del 30/11/2011, Pantano, Rv. 252050-01; Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, Scalamana, Rv. 258191-01; Sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013, Sisti, Rv. 255832-01; Sez. 5, n. 16425 del 02/02/2010, Turato, Rv. 246868-01). La Corte di appello ha, inoltre, correttamente richiamato i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità nel corpo della motivazione, con la quale all'evidenza il ricorrente non si confronta, nel valutare la posizione del Gjoni rispetto ai fatti allegati come sopravvenuti e ritenuti dall'istante rilevanti quanto alla considerazione di un mutato quadro cautelare. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta, limitandosi a reiterare gli argomenti già proposti con l'appello. Il giudice di appello ha, infatti, correttamente rilevato la non significatività del tempo decorso dall'applicazione della misura cautelare; ha specificamente motivato quanto al luogo indicato come possibile per gli arresti domiciliari, evidenziandone l'inadeguatezza alle condizioni date e conosciute, in assenza di allegazioni della difesa, a causa della mancanza di redditi riferibili con certezza al ricorrente al fine di sostenere le spese di permanenza; ha chiarito come l'asserita offerta reale del risarcimento del danno (neanche allegata nella sua portata nominale e non documentata in alcun modo in violazione del principio di autosufficienza del ricorso) non sia stata ritenuta congrua dal giudice del dibattimento e ha confermato questa valutazione; ha chiarito esplicitamente come una particolare rilevanza debba essere attribuita all'entità della pena inflitta in dibattimento, anche ai sensi dell'art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen. che prevede anche l'esito del procedimento tra i parametri a cui uniformare la rinnovata valutazione delle esigenze cautelari rispetto a quelle già prese in considerazione in sede di applicazione della misura cautelare, proprio al fine di riscontrare il pericolo di reiterazione e recidiva di condotte della stessa specie, anche tenuto conto delle ulteriori segnalazioni di polizia relative al Gjioni. Non ricorre dunque alcuna violazione di legge, né un vizio della motivazione tale da poter considerare la stessa apparente o assente, a fronte di una serie di doglianze che si caratterizzano oggettivamente per genericità, aspecificità, in mancanza di confronto con la motivazione, e del tutto prive di allegazioni a supporto delle critiche articolate al provvedimento del Tribunale. Il Tribunale ha, dunque, fatto buon governo del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale, una volta formatosi il giudicato cautelare, solo la sopravvenienza di fatti nuovi può giustificare la rivalutazione di quelli già apprezzati e rendere possibile la revoca e la modifica della misura applicata (Sez.1, n.19521 del 15/04/2010, D'Agostino, Rv. 247208-01: Sez. 5, n. 17896 del 09/01/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243974-01; Sez. 1, n. 15906 del 19/01/2007, Petta, Rv. 236278-01). Sono infine da considerare infondate anche le osservazioni difensive che lamentano la mancata considerazione da parte del Tribunale dello stato di incensuratezza del Gjoni, attesa la esplicita motivazione del Tribunale sul punto che ha richiamato non solo la gravità della condotta oggetto di imputazione, quale elemento di deciso discrimine, ma anche la gravità della pena inflitta in primo grado, oltre alla presenza di precedenti di polizia chiaramente indicativi ed esplicitamente ritenuti significativi di una personalità inaffidabile e poco incline al rispetto delle regole. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3000, 00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Manda