Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:C:2025:267
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CC0182
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]-BORDONA
presentate il 10 aprile 2025 (
1
)
Causa C‑182/24
RB, in qualità di avente causa di [OSCURATO:PERSONA],
AD, rappresentato dalla sua curatrice NM, in qualità di avente causa di [OSCURATO:PERSONA],
DR, in qualità di avente causa di [OSCURATO:PERSONA],
ZB, in qualità di avente causa di [OSCURATO:PERSONA],
VQ, in qualità di avente causa di [OSCURATO:PERSONA],
RZ, in qualità di avente causa di [OSCURATO:PERSONA],
DQ, in qualità di avente causa di [OSCURATO:PERSONA],
FI, in qualità di avente causa di [OSCURATO:PERSONA],
LF, in qualità di avente causa di [OSCURATO:PERSONA],
contro
[OSCURATO:PERSONA] des Auteurs et [OSCURATO:PERSONA] (SACD),
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA],
BS,
MW,
[OSCURATO:PERSONA] SA,
[OSCURATO:PERSONA] SA,
con l’intervento di:
[OSCURATO:PERSONA] des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM),
HU, in qualità di avente causa di [OSCURATO:PERSONA],
YG, in qualità di avente causa di [OSCURATO:PERSONA],
VH, in qualità di avente causa di [OSCURATO:PERSONA],
IA,
ID, in qualità di avente causa di [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA], in qualità di avente causa di [OSCURATO:PERSONA],
HK, in qualità di avente causa di [OSCURATO:PERSONA],
QY, in qualità di avente causa di [OSCURATO:PERSONA],
WY, in qualità di avente causa di [OSCURATO:PERSONA],
KE, in qualità di avente causa di [OSCURATO:PERSONA],
NA, in qualità di avente causa di [OSCURATO:PERSONA],
IY, in qualità di avente causa di [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA], in qualità di avente causa di [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA], in qualità di avente causa di [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA], in qualità di avente causa di [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA], in qualità di avente causa di [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA], in qualità di avente causa di [OSCURATO:PERSONA],
WI, in qualità di avente causa di [OSCURATO:PERSONA],
QT, in qualità di avente causa di [OSCURATO:PERSONA]
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal judiciaire de Paris (Tribunale ordinario di Parigi), Francia]
«Rinvio pregiudiziale – Diritto d’autore e diritti connessi – Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale – Mezzi di ricorso adeguati – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 8 – Direttiva 2004/48/CE – Articolo 3 – Direttiva 2006/116/CE – Articoli 1 e 2 – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Normativa nazionale che subordina la ricevibilità della domanda di tutela del diritto di proprietà intellettuale presentata da un coautore alla chiamata in causa degli altri coautori – Autonomia procedurale – Principio di effettività»
1.
Nel 1990, il regista [OSCURATO:PERSONA] e lo sceneggiatore [OSCURATO:PERSONA] hanno ceduto a un distributore, per un periodo di trent’anni, i diritti di sfruttamento di alcuni dei loro film.
2.
Nel 2019, deceduti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i loro rispettivi eredi hanno citato in giudizio il distributore e altre società ad esso collegate richiedendo, tra l’altro, il risarcimento dei danni subiti a seguito dell’inadempienza agli obblighi contrattuali e della violazione dei diritti d’autore.
3.
I convenuti hanno eccepito, quale motivo di irricevibilità, la mancata chiamata in causa di tutti i coautori che avevano partecipato alla realizzazione dei film o dei loro aventi causa, aggiungendo che, in base al diritto francese, un’azione diretta a far rispettare i diritti degli autori di un’opera collettiva (un’«opera di collaborazione») richiede la chiamata in causa di tutti i coautori.
4.
Il giudice chiamato a decidere sulla controversia sottopone alla Corte di giustizia due questioni pregiudiziali con cui chiede, in sintesi, se l’obbligo di citare in giudizio tutti i coautori, come condizione di ricevibilità della domanda, sia compatibile con il diritto dell’Unione, in particolare con la direttiva 2001/29/CE (
2
), la direttiva 2004/48/CE (
3
), la direttiva 2006/115/CE (
4
) e la direttiva 2006/116/CE (
5
), in combinato disposto con gli articoli 17 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (la «Carta»).
I.
Contesto normativo
A.
Diritto dell’Unione
1.
Direttiva 2001/29
5.
Ai sensi dell’articolo 8 («Sanzioni e mezzi di ricorso»):
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri prevedono adeguate sanzioni e mezzi di ricorso contro le violazioni dei diritti e degli obblighi contemplati nella presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie a garantire l’applicazione delle sanzioni e l’utilizzazione dei mezzi di ricorso. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a garantire che i titolari dei diritti i cui interessi siano stati danneggiati da una violazione effettuata sul suo territorio possano intentare un’azione per danni e/o chiedere un provvedimento inibitorio e, se del caso, il sequestro del materiale all’origine della violazione, nonché delle attrezzature, prodotti o componenti di cui all’articolo 6, paragrafo 2.
(...)».
2.
Direttiva 2004/48
6.
L’articolo 3 («Obbligo generale») stabilisce quanto segue:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri definiscono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di cui alla presente direttiva. Tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati.
2. Le misure, le procedure e i mezzi ricorso sono effettivi, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi».
3.
Direttiva 2006/116
7.
L’articolo 1 («Durata dei diritti d’autore») così recita:
«1. I diritti d’autore di opere letterarie ed artistiche ai sensi dell’articolo 2 della convenzione di Berna durano tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte indipendentemente dal momento in cui l’opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico.
2. Se il diritto d’autore appartiene congiuntamente ai coautori di un’opera il periodo di cui al paragrafo 1 decorre dalla morte del coautore che muore per ultimo.
(...)».
8.
L’articolo 2 («Opere cinematografiche o audiovisive») così dispone:
«1. Si considera come autore o uno degli autori il regista principale di un’opera cinematografica o audiovisiva. [OSCURATO:PERSONA] membri hanno la facoltà di riconoscere altri coautori.
2. La durata di protezione di un’opera cinematografica o audiovisiva scade decorsi settant’anni dalla morte dell’ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone, a prescindere dal fatto che esse siano o meno riconosciute quali coautori: il regista principale, l’autore della sceneggiatura, l’autore del dialogo e il compositore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell’opera cinematografica o audiovisiva».
9.
L’articolo 9 («Diritti morali») così recita:
«La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di diritti morali».
B.
Diritto francese
1.
Code de la propriété intellectuelle (codice della proprietà intellettuale) (
6
)
10.
L’articolo L. 113-2 dispone quanto segue:
«È detta di collaborazione l’opera alla cui creazione hanno concorso più persone fisiche (...)».
11.
L’articolo L. 113-3 così prevede:
«L’opera di collaborazione è di proprietà comune dei coautori.
I coautori devono esercitare i loro diritti di comune accordo.
In caso di disaccordo, la decisione spetta al giudice civile.
Se i contributi rispettivi di ciascun coautore possono essere disgiunti, ciascuno di loro può, salvo patto contrario, sfruttare separatamente il proprio contributo personale, senza pregiudicare in alcun caso lo sfruttamento dell’opera comune».
12.
Ai sensi dell’articolo L. 113-7:
«Possiedono la qualità di autore di un’opera audiovisiva la persona fisica o le persone fisiche che realizzano la creazione intellettuale di tale opera. Salvo prova contraria, si presumono coautori di un’opera audiovisiva realizzata in collaborazione: 1
o
l’autore della sceneggiatura; 2
o
l’autore dell’adattamento: 3
o
l’autore del testo parlato; 4
o
l’autore delle composizioni musicali con o senza parole realizzate appositamente per l’opera; 5
o
il regista. (…)».
2.
Code de procedure civil (Codice di procedura civile) (
7
)
13.
L’articolo 126 prevede che, ove sia possibile porre rimedio a una situazione da cui deriva un’eccezione di irricevibilità, tale eccezione sia respinta se la sua causa è venuta meno nel momento in cui il giudice deve pronunciarsi.
14.
A norma dell’articolo 659, se la persona cui deve essere notificato l’atto non ha domicilio, residenza né luogo di impiego noti, l’
huissier
de justice
redige un verbale in cui riferisce con precisione gli atti che ha compiuto per cercare il destinatario dell’atto. Il giorno stesso o, al più tardi, il primo giorno lavorativo successivo, a pena di nullità, l’
huissier
de justice
invia al destinatario, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’ultimo indirizzo noto, una copia del verbale, con allegata una copia dell’atto oggetto di notifica.
15.
Ai sensi dell’articolo 780, riguardante la fase scritta del procedimento dinanzi ai giudici di primo grado, il controllo della sua istruzione compete a un giudice della sezione adito, che provvede affinché il procedimento si svolga correttamente, in particolare ai fini della puntualità dello scambio e della comunicazione dei documenti.
16.
A norma dell’articolo 788, il giudice istruttore del procedimento civile esercita tutti i poteri necessari ai fini della comunicazione, dell’ottenimento e della produzione dei documenti.
II.
Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali
17.
I fatti pertinenti, come descritti nell’ordinanza di rinvio (
8
), sono i seguenti:
–
[OSCURATO:PERSONA] ha realizzato quattordici film tra il 1967 e il 1974. In cinque di essi, [OSCURATO:PERSONA] ha collaborato come autore dei dialoghi, della sceneggiatura o dell’adattamento;
–
il materiale cinematografico apparteneva al suo produttore, la SA [OSCURATO:PERSONA] che, in liquidazione, l’ha ceduto con contratto del 25 marzo 1982 alla società di diritto inglese allora denominata [OSCURATO:PERSONA] C
o
;
–
con contratti dell’8 giugno 1990, [OSCURATO:PERSONA] ha ceduto alla società [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «società [OSCURATO:PERSONA]») il diritto alla «prosecuzione dello sfruttamento» (
9
) di vari film, per un periodo di trent’anni. Il sig. BS si presentava come amministratore della società [OSCURATO:PERSONA];
–
i diritti di sfruttamento per quanto riguarda i cinque film in cui aveva collaborato [OSCURATO:PERSONA] hanno costituito oggetto di contratti dell’8 giugno 1990, firmati da quattro suoi eredi con la società [OSCURATO:PERSONA], cui essi hanno ceduto il diritto alla «prosecuzione dello sfruttamento» dei film, per un periodo di trent’anni (
10
);
–
tramite un mandato di vendita del 1
o
gennaio 1990, la società [OSCURATO:PERSONA] ha autorizzato la società [OSCURATO:PERSONA] SA, per un periodo di dodici mesi tacitamente rinnovabile, a firmare direttamente contratti di vendita con gli acquirenti e a riscuotere il prezzo. Tale contratto riguardava i quattordici film in questione, tranne uno. La sig.ra MW si presentava come amministratrice della società [OSCURATO:PERSONA];
–
in virtù di un contratto del 18 febbraio 2012, la società [OSCURATO:PERSONA] ha ceduto alla società [OSCURATO:PERSONA] SA il diritto di sfruttamento di cinque dei film in questione.
18.
L’11 luglio 2019 gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e de [OSCURATO:PERSONA] hanno citato in giudizio la società [OSCURATO:PERSONA], la società [OSCURATO:PERSONA], la società [OSCURATO:PERSONA], la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la sig.ra MW e il sig. BS (
11
) per violazione contrattuale e dei diritti d’autore (
12
) relativi a quattordici film, in cinque dei quali aveva collaborato come coautore [OSCURATO:PERSONA].
19.
Il 27 gennaio 2020 i convenuti hanno opposto un’eccezione di irricevibilità, perché non erano stati chiamati in causa i diciannove coautori dei film di cui trattasi.
20.
Con atti del 5 maggio e del 12 giugno 2020, per regolarizzare le loro domande, gli attori hanno citato in giudizio:
–
sette persone fisiche ritenute coautori o aventi causa di coautori predeceduti (
13
);
–
otto «eredità» di coautori, in relazione ai quali non avevano potuto identificare le persone fisiche aventi la qualità di eredi (
14
);
–
due società di gestione collettiva dei diritti d’autore, una delle quali rappresenta gli autori e compositori drammatici (
15
) e l’altra gli autori, i compositori e gli editori musicali (
16
).
21.
Con ordinanza del 9 febbraio 2023 (
17
), il giudice istruttore del procedimento civile ha disposto che i convenuti fornissero i recapiti dei coautori e degli aventi causa dei film.
22.
Gli attori, pur avvalendosi di tali dati, non hanno potuto localizzare e chiamare in giudizio tutti i coautori e gli aventi causa dei film, per il numero di questi ultimi (quattordici), l’epoca remota in cui sono stati prodotti (tra il 1967 e il 1974), il numero elevato degli intervenienti (regista, sceneggiatore, compositore della musica, autore dell’opera letteraria preesistente) e della morte di alcuni dei coautori, i cui eredi non sono noti o non risiedono in Francia.
23.
Il tribunal judiciaire de Paris (Tribunale ordinario di Parigi, Francia), chiamato a dirimere la controversia, afferma che «a partire dal 27 gennaio 2020 (…), la controversia è in stallo a causa dell’impossibilità di identificare i loro numerosi eredi successivi [dei coautori dei film]» (
18
).
24.
Sottolinea, inoltre, che «(…) [l]e parti hanno illustrato le considerevoli iniziative esperite per identificare i coautori o i loro aventi causa senza che sia stato possibile chiamarli in giudizio ritualmente come richiesto dalla giurisprudenza nazionale basata sull’articolo L. 113-3 del [CPI]» (
19
).
25.
Secondo il giudice
a quo
, per quanto concerne il diritto a un ricorso effettivo garantito dalla Carta, gli attori nel presente procedimento risultano, di fatto, impossibilitati ad accedere al giudice civile tenuto a pronunciarsi sul merito delle loro pretese, se non possono agire nei confronti di tutti gli aventi causa dei coautori delle opere in questione (
20
). Lo sfruttamento dei diritti d’autore degli attori dipenderà, pertanto, dalla loro capacità di identificare gli altri contitolari di tali diritti (
21
).
26.
In tale contesto, il giudice del rinvio sottopone alla Corte di giustizia due questioni pregiudiziali:
«1)
Se gli articoli 2, 3, 4 e 8 della direttiva 2001/29 (...), gli articoli da 1 a 3 della direttiva 2004/48 (...) nonché gli articoli 1, 2 e 9 della direttiva 2006/116 (...), nella parte in cui garantiscono all’autore e al coautore di un’opera cinematografica o audiovisiva sia il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione delle loro opere e la loro comunicazione al pubblico sia una durata di protezione che scade decorsi settant’anni dalla morte dell’ultima persona sopravvissuta tra i coautori dell’opera, imponendo nel contempo agli [OSCURATO:PERSONA] membri di prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive e mezzi di ricorso adeguati contro le violazioni del diritto d’autore, nonché misure, procedure e mezzi di ricorso non inutilmente complessi o costosi e che non comportino termini irragionevoli né ritardi ingiustificati, possano essere interpretati nel senso che la ricevibilità di un’azione per contraffazione del diritto d’autore su un’opera di collaborazione, esercitata dal titolare di tale diritto, presuppone che siano chiamati in causa tutti i coautori.
2)
Se il diritto del titolare di un diritto d’autore a un ricorso giurisdizionale effettivo e all’accesso al giudice, componente del diritto a un equo processo, come garantito, congiuntamente, dagli articoli 2, 3, 4 e 8 della direttiva 2001/29 (...), dagli articoli da 1 a 3 della direttiva 2004/48 (...), nonché dagli articoli 1, 2 e 9 della direttiva 2006/116 (...), dalla direttiva 2006/115 (...) e dagli articoli 17 e 47 della Carta (...), debba essere interpretato nel senso che la ricevibilità dell’azione per contraffazione del diritto d’autore è, o meno, subordinata alla chiamata in causa di tutti i coautori dell’opera».
III.
Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia
27.
La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta presso la cancelleria della Corte il 5 marzo 2024.
28.
Hanno presentato osservazioni scritte:
–
congiuntamente, gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] (le sig.re DR e VQ e i sig.ri ZB e AD, quest’ultimo rappresentato dalla sua curatrice) e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] (i sig.ri RZ e DQ e le sig.re FI e LF);
–
autonomamente, l’erede di [OSCURATO:PERSONA], il sig. RB;
–
congiuntamente, il sig. BS, la sig.ra MW, le società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (convenuti nella controversia principale);
–
i governi austriaco e francese nonché la Commissione europea.
29.
La Corte di giustizia non ha reputato necessario tenere un’udienza.
IV. Valutazione
A.
Osservazioni preliminari
1.
Normativa applicabile
30.
Il rinvio pregiudiziale riguarda esclusivamente un problema
procedurale
derivante dall’interpretazione dell’articolo L. 113-3 del CPI. Non si discute la portata
materiale
dei diritti d’autore che, una volta ritirata l’obiezione di carattere procedurale, potrebbero entrare in gioco.
31.
L’articolo L. 113-3 del CPI dispone che i coautori di un’opera in collaborazione debbano esercitare i loro diritti di comune accordo. La giurisprudenza nazionale l’ha interpretato nel senso che «il coautore di un’opera di collaborazione che agisca in giudizio per tutelare i propri diritti patrimoniali è tenuto, a pena di irricevibilità, a chiamare in causa gli altri autori dell’opera, in quanto il suo contributo non può essere separato da quello dei coautori» (
22
).
32.
Il giudice del rinvio chiede, in sintesi, se la norma nazionale così interpretata sia conforme al diritto dell’Unione, di cui invoca le disposizioni citate nelle sue due questioni.
33.
Fra tali disposizioni figura la direttiva 2006/115, ma il giudice del rinvio non afferma alcunché sul suo contenuto per quanto riguarda il suo eventuale impatto sulla controversia, né spiega quali articoli, nello specifico, suscitano i suoi dubbi. Perciò, a mio parere, la risposta della Corte di giustizia può prescindere dall’analisi di tale disposizione.
34.
Non avviene altrettanto con la direttiva 2001/29, la direttiva 2004/48 e la direttiva 2006/116; tutt’e tre contengono disposizioni che, di per sé, sono idonee a influire sulla risposta pregiudiziale:
–
l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/29 impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di prevedere adeguati mezzi di ricorso contro la violazione dei diritti d’autore e dei diritti connessi, nonché di garantire che i titolari di tali diritti possano intentare un’azione per danni;
–
l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/48 impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di definire le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Tali procedimenti e mezzi di ricorso non devono essere inutilmente complessi o costosi, bensì effettivi, proporzionati e dissuasivi;
–
l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2006/116, regolamentando la durata del diritto d’autore, prevede che, se quest’ultimo appartiene congiuntamente ai coautori di un’opera, il periodo della protezione decorra dalla morte del coautore che muore per ultimo.
35.
Per quanto concerne gli articoli 17 e 47 della Carta, è il secondo a incidere maggiormente sulla controversia, una volta che i diritti d’autore godano del riconoscimento delle norme dell’Unione dal punto di vista della tutela giurisdizionale, aprendo la strada all’applicazione della Carta medesima (articolo 51, paragrafo 1). L’articolo 17, paragrafo 2, della Carta («[l]a proprietà intellettuale è protetta») dev’essere interpretato applicando le norme di diritto derivato in cui trova espressione tale protezione.
2.
Diritti d’autore coinvolti nella controversia
36.
L’ordinanza di rinvio indica, in diversi punti, che le conclusioni dei «
consorts
» (
23
) [OSCURATO:PERSONA] y [OSCURATO:PERSONA] riguardano diritti d’autore di carattere sia patrimoniale che morale (
24
).
37.
Non essendovi dubbi sul carattere patrimoniale dei diritti d’autore asseritamente violati nella presente causa, risulta controverso se siano davvero in gioco anche diritti morali. Se ciò fosse confermato, si dovrebbe considerare che l’articolo 9 della direttiva 2006/116 esclude che le sue disposizioni pregiudichino quelle degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di diritti morali.
38.
Competerà al giudice del rinvio spiegare quali diritti d’autore (patrimoniali o morali) potrebbero essere stati violati. Per rispondere alle sue questioni pregiudiziali, limitatamente all’eccezione di irricevibilità sollevata dai convenuti, non assume maggior rilevanza il fatto che siano inclusi o esclusi i diritti morali d’autore.
B.
Risposta alle questioni pregiudiziali
39.
A mio avviso, le due questioni ammettono un trattamento congiunto. La mia analisi affronterà sia i problemi posti dalla contitolarità dei diritti d’autore, sia le condizioni e i limiti imposti alla difesa di tali diritti in via giudiziaria.
1.
Contitolarità del diritto d’autore
40.
La legislazione dell’Unione dà per presupposta la possibilità della contitolarità (o della comproprietà) dei diritti d’autore o vi fa esplicitamente riferimento.
41.
La direttiva 2021/29 (
25
) e la direttiva 2004/48 (
26
) si riferiscono all’«autore» o al «titolare di un diritto di proprietà intellettuale», impiegando tali termini, indistintamente, al singolare o al plurale.
42.
La direttiva 2006/116 riconosce la contitolarità dei diritti d’autore: il suo considerando 14 fa riferimento ai «casi in cui una più persone fisiche siano identificate come autori». Il suo articolo 1, paragrafo 2, contempla specificamente il caso in cui «il diritto d’autore appartiene congiuntamente ai coautori di un’opera».
43.
In particolare, per quanto concerne le opere cinematografiche o audiovisive, l’articolo 2 della direttiva 2006/116 consente agli [OSCURATO:PERSONA] di riconoscere «altri coautori» oltre al regista principale. È quanto si verifica nel caso di specie.
44.
Si può pertanto affermare che, quando più persone sono autori o titolari di diritti di proprietà intellettuale su un’opera cinematografica, tutte queste persone sono tutelate. Tanto loro quanto, una volta che siano decedute, i loro eredi, beneficiano dei diritti d’autore sull’opera cinematografica realizzata in collaborazione.
45.
Come nel caso dell’ambito
gemello
della proprietà industriale (
27
), il problema per quanto riguarda i diritti d’autore è il modo in cui i contitolari possono difendere le proprie conclusioni, a fronte del silenzio delle norme dell’Unione sulle modalità procedurali atte a garantire la protezione di tali diritti.
46.
L’articolo 4, lettera a), della direttiva 2004/48 riconosce la legittimazione «a chiedere l’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso (...) ai titolari di diritti di proprietà intellettuale,
conformemente alle disposizioni della legislazione applicabile
» (
28
).
47.
La Corte di giustizia ritiene che la legislazione applicabile si debba intendere come «facente riferimento tanto alla normativa nazionale pertinente quanto, eventualmente, alla legislazione dell’Unione» (
29
).
48.
Orbene, la legislazione dell’Unione non contiene disposizioni specifiche relative all’esercizio di azioni giudiziarie da parte dei contitolari dei diritti d’autore. Non vi è armonizzazione a tale riguardo e compete agli [OSCURATO:PERSONA] membri adottare le norme adeguate per disciplinare l’esercizio di tali azioni dinanzi ai rispettivi organi giurisdizionali. Il diritto dell’Unione non stabilisce le condizioni cui è soggetto l’esercizio, da parte dei contitolari, dei diritti che spettano loro in quanto tali (
30
).
49.
Di conseguenza, la «legislazione applicabile» alla tutela giurisdizionale dei diritti d’autore su un’opera in comune è, in linea di principio, quella emanata dagli [OSCURATO:PERSONA] membri.
2.
Norma nazionale, limiti all’autonomia procedurale e articolo 47 della Carta
50.
La disposizione di cui all’articolo L. 113-3 del CPI mi sembra, nella sua formulazione letterale, incontestabile. Non ravviso motivi per disapprovare una norma che si limita a dichiarare che i coautori di un’opera in collaborazione devono esercitare i loro diritti di comune accordo e che, qualora non si pervenga a tale accordo, il giudice deciderà al riguardo.
51.
Tale norma risulta coerente con la comprensione abituale, nei diversi ordinamenti giuridici, della comproprietà dei beni e dei diritti (
31
), a maggior ragione in quanto l’esercizio in comune dei diritti da parte dei coautori, secondo la giurisprudenza nazionale, è richiesto solo nella misura in cui il contributo di uno di loro non può essere separato da quello degli altri coautori (
32
).
52.
La
traduzione
di tale norma in termini procedurali, in base alla giurisprudenza francese, ha indotto a dedurne un’eccezione di irricevibilità delle domande: esse saranno respinte
a limine
qualora il coautore di un’opera che agisce in giudizio per tutelare i propri diritti non abbia chiamato in causa tutti gli altri contitolari.
53.
Pur implicando, come riconosce lo stesso governo francese (
33
), una restrizione dell’accesso al giudice, il binomio «norma del CPI/interpretazione giurisprudenziale» non mi sembra di per sé censurabile, fatto salvo quanto dirò immediatamente sui suoi limiti.
54.
Gli ordinamenti giuridici di ciascuno Stato membro possono subordinare la ricevibilità di una domanda presentata dal contitolare di un’opera in comune alla chiamata in causa di tutti gli altri coautori. Un requisito procedurale simile è logico nei casi in cui la legge istituisce un «
liticonsortium
attivo necessario» (
34
). Nulla osta a che, come nel caso di specie, la legge richieda, se non la presenza necessaria di altri attori, almeno la loro citazione (
35
).
55.
Una norma con tali caratteristiche, indipendentemente dal fatto di avere o meno un’origine giurisprudenziale, rientra nell’autonomia procedurale degli [OSCURATO:PERSONA] membri e potrà, di conseguenza, essere approvata se risponde a obiettivi legittimi e non supera i limiti che esporrò di seguito.
56.
La suddetta norma si ispira agli obiettivi legittimi evidenziati dal governo francese e dalla Commissione, tutelando i diritti dei contitolari assenti, su un piano di parità, e permettendo loro di disporre delle informazioni sufficienti per ricorrere o meno al procedimento (
36
). Nella stessa misura, contribuisce alla certezza del diritto e a una buona amministrazione della giustizia, in previsione dei problemi che potrebbero sorgere per quanto concerne la litispendenza, l’ulteriore cumolo di azioni, l’eventualità di decisioni contraddittorie nel caso in cui ciascun coautore agisca autonomamente o l’opportunità di evitare ulteriori azioni da parte dei coautori che non sono stati chiamati in causa (
37
).
57.
Orbene, la restrizione imposta da tale norma al contitolare di un diritto d’autore deve essere sottoposta a una doppia verifica coerente con i principi di equivalenza e di effettività, da un lato (
38
), e le prescrizioni dell’articolo 47 della Carta, dall’altro. Quest’ultima disposizione sancisce il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione.
58.
Tale dualità di approcci perverrebbe al medesimo risultato se, alla fine, il giudice del rinvio ritenesse che, in un caso di specie come quello in esame, l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale per difendere i diritti d’autore sia subordinato a un obbligo procedurale eccessivamente difficile o impossibile da osservare.
59.
Dal momento che qui non si discute l’applicazione del principio di equivalenza, il dibattito verte interamente su quello di effettività. A tale riguardo, il governo francese afferma che l’obbligo di cui trattasi non risulta eccessivamente difficile da osservare né eccede quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti (
39
), in quanto:
–
non è obbligatorio chiamare in causa tutti i contitolari quando il procedimento verte su una parte separabile dell’opera;
–
la chiamata in causa di tutti i contitolari non richiede che questi ultimi partecipino effettivamente al procedimento: è sufficiente che siano convocati per avere l’opportunità di comparire;
–
è sufficiente indicare il nome e il domicilio della persona da chiamare in causa. Se i suoi dati non sono noti, l’articolo 659 del codice di procedura civile ammette la convocazione all’ultimo domicilio noto;
–
quand’anche non siano noti il nome e il domicilio delle persone da chiamare in causa, è possibile porre rimedio alle eccezioni di irricevibilità della domanda e il giudice ha il potere di imporre a terzi l’obbligo di fornire i suddetti dati dei contitolari sconosciuti.
60.
Tali modulazioni dell’obbligo procedurale di cui trattasi ne attenuano senz’altro il rigore, ma non escludono che, in situazioni come quella di specie, l’applicazione della norma, ancorché mitigata, comporti la paralisi del procedimento stesso, con la conseguente assenza di tutela dei diritti degli attori.
61.
Di fatto, il governo francese ammette che la chiamata in causa di tutti i coautori possa costituire, in determinati casi, «(...) un’esigenza irragionevole, tale da rendere impossibile o eccessivamente difficile per l’attore l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione». In tali ipotesi, aggiunge, «il giudice potrà (...) adottare un’interpretazione meno rigorosa del criterio di ricevibilità» (
40
).
62.
Competerà certamente al giudice del rinvio valutare se, alla luce delle circostanze particolari della controversia, l’applicazione dei requisiti procedurali imposti agli attori violi o meno il principio di effettività e l’articolo 47 della Carta.
63.
Tale violazione avrà luogo se, malgrado gli sforzi e il fatto di avere agito con la dovuta diligenza, gli attori non riescono a chiamare in causa tutti i contitolari per ragioni indipendenti dalla loro volontà. In tale situazione, il requisito inevitabile della chiamata in causa di questi ultimi, a pena di irricevibilità della domanda, potrebbe rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dalle norme dell’Unione (
41
).
64.
Il giudice del rinvio, pertanto, ha a disposizione due possibilità:
–
qualora lo ritenga pertinente, potrebbe interpretare la norma nazionale nel senso meno rigoroso proposto dal governo francese, per adattarla alle prescrizioni del diritto dell’Unione. Secondo tale governo, la legislazione interna offre una flessibilità sufficiente a tal fine, senza che occorra interpretare
contra
legem
le corrispondenti disposizioni (
42
);
–
se, nonostante tutto, ritiene di non poter interpretare la norma procedurale
iuxta legem
conformemente al diritto dell’Unione, in quanto ciò è impedito dalla giurisprudenza del giudice francese di ultima istanza, la cui applicazione comporta irrimediabilmente, nel caso di specie, la violazione dell’articolo 47 della Carta, dovrà rinunciarvi (
43
).
65.
Ciascuna delle due opzioni dovrà pervenire al medesimo risultato: il diritto dei contitolari di difendere le proprie conclusioni, nei confronti di chi ha (asseritamente) violato i loro diritti d’autore, non può essere assoggettato a requisiti procedurali impossibili o molto difficili da soddisfare; questa circostanza equivarrebbe alla neutralizzazione, in pratica, di tale diritto.
66.
Senza pretendere di sostituirsi al giudice del rinvio nel suo giudizio, forse gli si possono suggerire alcune indicazioni per agevolare l’adeguamento al diritto dell’Unione della norma procedurale di cui trattasi e, contestualmente, sbloccare la paralisi del procedimento, evitando ulteriori dilazioni.
67.
Ribadisco, ad ogni modo, che soltanto il giudice del rinvio (il quale, logicamente, conosce meglio il diritto nazionale) è in grado di fornire l’
interpretazione conforme
cui ho fatto riferimento in precedenza.
68.
Nella presente causa gli attori, pur rivendicando per sé le conseguenze patrimoniali e morali derivanti dai loro diritti d’autore, affermano, con la loro domanda, di «agire nell’interesse comune dei contitolari» (
44
) e cercano di «tutelare i diritti di tutti i coautori dei film» (
45
).
69.
Se gli attori, come ammettono loro medesimi, intervengono in difesa della proprietà intellettuale comune, il successo della loro domanda gioverà a
tutti
i contitolari dei film. La sentenza che porrà termine alla controversia confermando l’esistenza di una violazione dei diritti d’autore favorirà (almeno indirettamente) la situazione giuridica dei contitolari nella loro totalità.
70.
Gli attori, dunque, non intendono limitare i diritti d’autore sull’opera in collaborazione che spettano ad altri contitolari; al contrario, reagendo con un’azione in giudizio a fronte della (presunta) violazione di tali diritti, cercano di migliorare la situazione giuridica di tutti i coautori. Propriamente parlando, non si tratta di far prevalere gli interessi di taluni coautori su quelli di altri; in tal caso occorrerebbe trovare il punto di equilibrio adeguato.
71.
In tale contesto di difesa di un diritto di titolarità comune, mi chiedo se le norme che disciplinano la comproprietà nel diritto francese non possano giustificare, in via eccezionale, il fatto che uno dei contitolari intenti azioni a vantaggio della cosa comune, anche senza la chiamata in causa e senza il consenso esplicito di tutti i contitolari.
72.
Le osservazioni scritte del sig. RB evidenziano tale possibilità, ricordando la normativa del codice civile francese relativa alla proprietà indivisa e il fatto che l’articolo 815-2 di detto codice consente a qualunque titolare della cosa in comproprietà di adottare le misure necessarie per conservarla, anche nel caso in cui non siano urgenti (
46
).
73.
Da un altro punto di vista, forse si potrebbe ricorrere, per analogia, alla disposizione applicabile nell’ipotesi in cui uno dei contitolari si trovi impossibilitato a manifestare la sua volontà. In tale ipotesi, un altro contitolare della cosa in comune, autorizzato dal giudice, può supplire all’assenza di consenso.
74.
Di fatto, a norma dell’articolo L. 113-3, terzo comma, del CPI, in caso di disaccordo tra i coautori di un’opera in collaborazione, la decisione spetta ai giudici civili. Compete al giudice del rinvio stabilire se il «disaccordo» cui si riferisce tale disposizione comprenda il caso in cui detto accordo non sia stato raggiunto per l’impossibilità di identificare tutti i coautori dell’opera in collaborazione.
75.
Non escludo neppure che si potesse invocare uno dei principi che, nel diritto civile di non pochi [OSCURATO:PERSONA], si applicano alla gestione di affari di terzi senza mandato. In virtù di ciò, gli atti effettuati da chi gestisce, senza esservi obbligato, gli affari di un terzo a suo beneficio e senza la sua opposizione, possono produrre effetti favorevoli per il terzo, con il «gestore ufficioso» che assume gli obblighi di un mandatario.
76.
Se si riconosce a un contitolare la capacità di difendere il diritto comune a beneficio di tutti i contitolari, tale facoltà sostanziale dovrebbe avere una sua proiezione a livello di procedura. Si supererebbe in tal modo l’ostacolo posto dall’obbligo di chiamare in causa i titolari, che, in pratica, risultano
de facto
impossibili da identificare.
77.
La difesa del diritto d’autore sulla cosa in comune potrebbe, dunque, essere esercitata da uno o più contitolari qualora, date le circostanze esistenti, fosse impossibile citare gli altri, dopo avere agito con la dovuta diligenza per identificarli e chiamarli in causa.
78.
Tali indicazioni, ribadisco, non pretendono di supplire all’attività del giudice del rinvio nella ricerca di soluzioni accettabili in base al diritto nazionale. Se nessuna delle norme, delle disposizioni e dei principi summenzionati gli consente di interpretare il diritto nazionale in modo conforme all’articolo 47 della Carta, in combinato disposto con le norme corrispondenti delle direttive sulla protezione dei diritti d’autore, il giudice del rinvio dovrà disapplicare la disposizione incompatibile con il diritto dell’Unione. È indifferente, a questo proposito, che tale incompatibilità non derivi strettamente dal CPI, bensì dall’interpretazione di quest’ultimo effettuata dai giudici nazionali.
V.
Conclusione
79.
Alla luce di quanto esposto, propongo di rispondere al tribunal judiciaire de Paris (Tribunale ordinario di Parigi, Francia) nei seguenti termini:
«L’articolo 8 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, e l’articolo 3 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, in combinato disposto con gli articoli 1 e 2 della direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi, nonché con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
devono essere interpretati nel senso che:
non ostano, in linea di principio, a che la ricevibilità di un’azione per contraffazione dei diritti di proprietà intellettuale su un’opera comune a vari autori sia subordinata alla chiamata in causa di tutti i coautori.
Tuttavia, l’applicazione di tale requisito non può implicare che l’esercizio di azioni intentate solo da uno o da alcuni dei coautori risulti impossibile o eccessivamente difficile; in tal caso, il giudice nazionale deve far prevalere il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo sancito dall’articolo 47 della Carta».
(
1
) Lingua originale: lo spagnolo.
(
2
) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (
GU 2001, L 167, pag. 10
).
(
3
) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (
GU 2004, L 157, pag. 45
, e rettifica in
GU 2004, L 195, pag. 27
).
(
4
) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (
GU 2006, L 376, pag. 28
).
(
5
) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi (
GU 2006, L 372, pag. 12
).
(
6
) Loi n. 92-597 du 1 juillet 1992, relative au code de la propriété intellectuelle (JORF n. 0153 del 3 luglio 1992). In prosieguo: il «CPI».
(
7
) Décret n. 75-1123 du 5 décembre 1975 instituant un nouveau code de procédure civile (JORF n. 0285 del 9 dicembre 1975).
(
8
) Punti da 1 a 12 e da 42 a 60 dell’ordinanza di rinvio.
(
9
) La cessione di tale diritto comprendeva la rappresentazione cinematografica commerciale e non commerciale, la trasmissione televisiva, i videogrammi realizzati con qualsiasi procedura tecnica sconosciuta all’epoca, nonché il diritto di
remake
.
(
10
) I termini di tali contratti appaiono simili a quelli sottoscritti da [OSCURATO:PERSONA] con la società [OSCURATO:PERSONA].
(
11
) Nelle sue osservazioni scritte (punto 1), uno degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] (il sig. RB) afferma che il sig. BS è la persona che ha acquisito i diritti d’autore dei quattordici film, attraverso le sue società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aggiungendo che la sig.ra MW è coniuge del sig. BS ed è amministratrice delle società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].
(
12
) Secondo l’ordinanza di rinvio (punto 54), «alla luce delle conclusioni delle parti, la domanda si presenta come un’azione per contraffazione dei diritti patrimoniali e morali d’autore, di natura extracontrattuale, avanzando a tale titolo le principali richieste di risarcimento. Su alcune di tali richieste si basa altresì un’azione per responsabilità contrattuale e per cessazione di atti contrattuali, per effetto del termine, della clausola risolutiva o per risoluzione giudiziale a fronte della violazione degli obblighi contrattuali».
(
13
) Punto 57 dell’ordinanza di rinvio.
(
14
) Punto 57 dell’ordinanza di rinvio. Le «eredità» chiamate in giudizio erano: l’«eredità [OSCURATO:PERSONA]», l’«eredità [OSCURATO:PERSONA]», l’«eredità [OSCURATO:PERSONA]», l’«eredità [OSCURATO:PERSONA]», l’«eredità [OSCURATO:PERSONA]», l’«eredità [OSCURATO:PERSONA]», l’«eredità [OSCURATO:PERSONA]» e l’«eredità [OSCURATO:PERSONA]».
(
15
) [OSCURATO:PERSONA] des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD). Secondo l’ordinanza di rinvio (punto 59), inizialmente gli attori l’avevano ritenuta rappresentante delle «eredità», considerando in seguito che fosse tenuta a comunicare i nomi delle persone aventi causa dei coautori, o ritenuti tali.
(
16
) [OSCURATO:PERSONA] des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM).
(
17
) Benché questa sia la data che figura nell’ordinanza di rinvio, sembra che sia dovuta a un errore tipografico, trattandosi in realtà del 16 febbraio 2023, come rileva il sig. RB nelle sue osservazioni scritte.
(
18
) Punto 55 dell’ordinanza di rinvio.
(
19
) Punto 116 dell’ordinanza di rinvio.
(
20
) Punto 120 dell’ordinanza di rinvio.
(
21
) Punto 132.1 dell’ordinanza di rinvio.
(
22
) Sentenza del 10 maggio 1995, relativa al ricorso per cassazione n. 93-10.945, della Prima Sezione civile della Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), citata al punto 77.1 dell’ordinanza di rinvio. Ai punti 78 e 79 dell’ordinanza di rinvio sono citate, inoltre, le sentenze dello stesso supremo giudice del 12 maggio 2011, relativamente al ricorso per cassazione n. 10-14.646 («la ricevibilità dell’azione per contraffazione [dei diritti d’autore] proposta da uno dei coautori o dei loro aventi causa (…) è subordinata alla chiamata in causa [di tutti i coautori]»), e del 21 marzo 2018, relativamente al ricorso per cassazione n. 17-14.728 («il coautore (…) può agire a tutela del suo diritto morale esclusivamente a condizione che sia possibile separare il suo contributo; (…) in caso contrario, (…) deve chiamare in causa gli altri autori»).
(
23
) L’impiego del termine «
consorts
» da parte del giudice del rinvio per designare, rispettivamente, gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] può intendersi in senso procedurale, in quanto tali eredi sono
litis consortes
. In seguito farò cenno al «
litisconsortium
» in quanto istituto procedurale.
(
24
) Nei punti 24, 25 e 27 dell’ordinanza di rinvio sono trascritte le conclusioni di alcuni degli attori, che invocano esplicitamente la violazione dei diritti morali. Al punto 54 della medesima ordinanza, il giudice
a quo
rileva che «la domanda si presenta come un’azione per contraffazione dei diritti patrimoniali e morali d’autore, di natura extracontrattuale, che giustifica le principali conclusioni risarcitorie di cui trattasi (...)».
(
25
) Articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29, relativamente al diritto esclusivo «di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto in parte» delle loro opere. Il diritto è conferito «agli autori».
(
26
) L’articolo 4, lettera a), della direttiva 2004/48 dispone che gli [OSCURATO:PERSONA] membri riconoscano «la legittimazione a chiedere l’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui al presente capo: a)
ai titolari di diritti di proprietà intellettuale
, conformemente alle disposizioni della legislazione applicabile; (…)». Il corsivo è mio.
(
27
) L’articolo 1 della direttiva 2004/48 stabilisce che, ai fini della medesima, i termini «diritti di proprietà intellettuale» includono i diritti di proprietà industriale.
(
28
) Il corsivo è mio. La legittimazione riconosciuta ai titolari di tali diritti si estende, logicamente, ai coautori di un’opera in comune e, come nel caso di specie, ai suoi eredi.
(
29
) Sentenza del 7 agosto 2018, SNB-REACT (
C‑521/17
,
EU:C:2018:639
), punto
31
.
(
30
) V., per analogia, in merito alla tutela dei contitolari di diritti conferiti dai marchi dell’Unione, la sentenza del 27 aprile 2023, Legea (
C‑686/21
,
EU:C:2023:357
), punto
36
: «[I]l regolamento n. 40/94 [del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (
GU 1994, L 11, pag. 1
), come modificato dal regolamento (CE) n. 422/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004 (
GU 2004, L 70, pag. 1
)], (...), pur riconoscendo la comproprietà di un marchio dell’Unione europea, non contiene alcuna disposizione che disciplini le condizioni di esercizio, da parte dei contitolari di un tale marchio, dei diritti conferiti da quest’ultimo (…)». Nelle mie conclusioni su tale causa (
C‑686/21
,
EU:C:2022:977
) ho accennato ai problemi generali posti dalla contitolarità dei marchi.
(
31
) Al punto 67 delle sue osservazioni scritte, la Commissione sostiene che la norma in oggetto è «inerente al regime della comproprietà».
(
32
) Sentenza del 10 maggio 1995, relativa al ricorso per cassazione n. 93-10.945, della Prima Sezione civile della Cour de cassation (Corte di cassazione).
(
33
) Punto 50 delle osservazioni scritte del governo francese.
(
34
) Il «
liticonsortium
attivo necessario» comporta, come requisito ineludibile, la presenza di una pluralità di attori la cui azione congiunta nell’ambito del procedimento costituisce un obbligo stabilito dalla legge o dal carattere della relazione discussa.
(
35
) L’espressione «citazione» equivale, nella sua accezione procedurale, alla chiamata in causa proposta a una persona.
(
36
) Punti da 53 a 56 delle osservazioni scritte del governo francese e punti 69 e 70 delle osservazioni scritte della Commissione.
(
37
) Punti da 58 a 62 delle osservazioni scritte del governo francese e punto 72 delle osservazioni scritte della Commissione.
(
38
) «(...) in assenza di una normativa dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, ai sensi del principio dell’autonomia procedurale, stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione, a condizione tuttavia che esse non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività)». Sentenza del 30 aprile 2024, M.N. (EncroChat), (
C‑670/22
,
EU:C:2024:372
), punto
129
.
(
39
) Punti da 71 a 78 delle osservazioni scritte del governo francese.
(
40
) Punti 85 e 86 delle osservazioni scritte del governo francese.
(
41
) Benché la controversia cui si fa riferimento di seguito non riguardasse un’eccezione di irricevibilità della domanda, la Corte di giustizia ha rilevato il rischio che fossero «violati in modo grave i diritti fondamentali ad un ricorso effettivo e quelli di proprietà intellettuale, che spettano al titolare del diritto d’autore» con l’interpretazione di una norma nazionale relativa alla produzione e all’ottenimento di elementi di prova che, in pratica, rendeva impossibile «l’accertamento dell’asserita violazione del diritto d’autore». Sentenza del 18 ottobre 2018, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑149/17
,
EU:C:2018:841
), punto
51
.
(
42
) Sentenza dell’11 luglio 2024, Skarb Państwa (Ritardo di pagamento non significativo o di credito esiguo) (
C‑279/23
,
EU:C:2024:605
), punto
29
: «il principio di interpretazione conforme esige che i giudici nazionali si adoperino al meglio nei limiti del loro potere, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di cui trattasi e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultima».
(
43
)
Ibidem
, punto 30: «L’esigenza di interpretazione conforme include in particolare l’obbligo, per i giudici nazionali, di modificare, se del caso, una giurisprudenza consolidata se questa si basa su un’interpretazione del diritto nazionale incompatibile con gli scopi di una direttiva. Pertanto, un giudice nazionale non può, in particolare, validamente ritenere di trovarsi nell’impossibilità di interpretare una disposizione nazionale conformemente al diritto dell’Unione per il solo fatto che detta disposizione è stata costantemente interpretata in un senso che è incompatibile con tale diritto».
(
44
) Osservazioni scritte del sig. RB, punto 17.
(
45
) Osservazioni scritte degli altri eredi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], punti 21 e 22.
(
46
) Punti 12 e segg. delle osservazioni scritte del sig. RB, in cui quest’ultimo afferma che l’azione per contraffazione dei diritti d’autore tende alla «conservazione» degli stessi e che, per sua natura, tale azione è promossa in difesa dell’interesse comune dei contitolari. Analogamente, le osservazioni scritte (punti 27 e 28) degli altri eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] indicano che l’azione promossa dagli attori è di natura difensiva, con la finalità di preservare l’interesse comune di
tutti
i coautori e i loro aventi causa. L’ordinanza di rinvio (punto 86) fa riferimento, in termini generali, alla possibilità che l’azione si limiti a richiedere una misura di conservazione.