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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 38630/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 14 ottobre 2021 il Giudice di Pace di Brescia ha dichiarato ZAMAN Wajid penalmente responsabile del reato di cui all'art. 14, co. 5quater, del D.Lgs 286/1998 e, valutati il comportamento processuale dell'imputato, la gravità dell'illecito commesso, la sussistenza di precedenti condanne, anche per diversi reati e la natura di questi, non concedeva le circostanze attenuanti generiche e condannava l'imputato alla pena di euro 15.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione nelle forme di legge - ZAMAN Wajid deducendo come unico motivo di ricorso l'inosservanza delle norme penali e processuali, laddove non si è ritenuto di assolvere l'imputato perché il fatto non costituisce reato e, in via subordinata, per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti.

Il ricorrente afferma di essere sottoposto a restrizione di libertà (in detenzione domiciliare) per diverso procedimento ma non specifica in che momento (rispetto alla consumazione del reato oggetto di giudizio) è intervenuta l'applicazione della misura alternativa.

Per il resto, reitera prospettazioni adeguatamente vagliate e respinte in sede di merito.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 12 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 14 ottobre 2021 il Giudice di Pace di Brescia ha dichiarato ZAMAN Wajid penalmente responsabile del reato di cui all'art. 14, co. 5quater, del D.Lgs 286/1998 e, valutati il comportamento processuale dell'imputato, la gravità dell'illecito commesso, la sussistenza di precedenti condanne, anche per diversi reati e la natura di questi, non concedeva le circostanze attenuanti generiche e condannava l'imputato alla pena di euro 15.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione nelle forme di legge - ZAMAN Wajid deducendo come unico motivo di ricorso l'inosservanza delle norme penali e processuali, laddove non si è ritenuto di assolvere l'imputato perché il fatto non costituisce reato e, in via subordinata, per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti. Il ricorrente afferma di essere sottoposto a restrizione di libertà (in detenzione domiciliare) per diverso procedimento ma non specifica in che momento (rispetto alla consumazione del reato oggetto di giudizio) è intervenuta l'applicazione della misura alternativa. Per il resto, reitera prospettazioni adeguatamente vagliate e respinte in sede di merito. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 12 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 38630/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris