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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 03290/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32235/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al ricorso, con domicilio eletto in Roma, pre s so il suo studio, viaCrescenzio n. 20 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’ a vv . [OSCURATO:PERSONA] giusta procura allegata al controricorso e domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; –resistente – Oggetto: D omanda monitoria di pagamento dicompensi professionali – Opposizione a decreto ingiuntivo – Estinzione.

C.C. 15 novembre2022 r.g.n. 32235/2021 Pres.

E. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi avverso l’ordinanzadel Tribunale di Vicenza n. 3727 del 2021 depositata il 16/11/2021, notificata18/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dalla consiglier a relatrice dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ; ritenuto che

1. Il Tribunale di Vicenza ha respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo n. 2640 del 2020, provvisoriamente esecutivo, emesso in data 16.11.2020 dal Tribunale di Vicenza con cui gli veniva ingiunto di pagare la somma di euro 30.252,30 oltre ad interessi come da domanda a titolo di compensi professionali maturati dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso l’ordinanza del Tribunale p ropone ricorso straordinario per cassazione [OSCURATO:PERSONA] PIZZOLATO sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. 3.Ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., la relatrice designata ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. considerato che

1. Con il primo motivo , il ricorrente denuncia “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 50 bis e 50 quater Cod.

Proc. Civ. e dell’art. 14 comma 2 D.Lgs. 150/2011”.

Con il secondo motivo denuncia “ Violazione e/o falsa applicazione dell’1988 Cod.

Civ.” e con il terzo motivo denuncia “Violazione e/o falsa applicazione dell’1283 comma 3 Cod.

Civ.”.

2. Con istanza del 27.07.2022 le p arti hanno depositato concorde istanza di rinuncia al giudizio.

3. Va di conseguenza dichiarata l’estinzione del giudizio. 4.L’esito della lite giustifica l’integrale compensazione delle spese.

Trattandosi di inammissibilità non originaria non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. 13636 del 2015).

C.C. 15 novembre2022 r.g.n. 32235/2021 Pres.

E. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi per questi motivi Dichiara l’estinzionedel giudizio di legittimità .

Spese compensate.

Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sot

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32235/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al ricorso, con domicilio eletto in Roma, pre s so il suo studio, viaCrescenzio n. 20 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’ a vv . [OSCURATO:PERSONA] giusta procura allegata al controricorso e domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; –resistente – Oggetto: D omanda monitoria di pagamento dicompensi professionali – Opposizione a decreto ingiuntivo – Estinzione. C.C. 15 novembre2022 r.g.n. 32235/2021 Pres. E. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi avverso l’ordinanzadel Tribunale di Vicenza n. 3727 del 2021 depositata il 16/11/2021, notificata18/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dalla consiglier a relatrice dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ; ritenuto che 1. Il Tribunale di Vicenza ha respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo n. 2640 del 2020, provvisoriamente esecutivo, emesso in data 16.11.2020 dal Tribunale di Vicenza con cui gli veniva ingiunto di pagare la somma di euro 30.252,30 oltre ad interessi come da domanda a titolo di compensi professionali maturati dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l’ordinanza del Tribunale p ropone ricorso straordinario per cassazione [OSCURATO:PERSONA] PIZZOLATO sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. 3.Ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., la relatrice designata ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. considerato che 1. Con il primo motivo , il ricorrente denuncia “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 50 bis e 50 quater Cod. Proc. Civ. e dell’art. 14 comma 2 D.Lgs. 150/2011”. Con il secondo motivo denuncia “ Violazione e/o falsa applicazione dell’1988 Cod. Civ.” e con il terzo motivo denuncia “Violazione e/o falsa applicazione dell’1283 comma 3 Cod. Civ.”. 2. Con istanza del 27.07.2022 le p arti hanno depositato concorde istanza di rinuncia al giudizio. 3. Va di conseguenza dichiarata l’estinzione del giudizio. 4.L’esito della lite giustifica l’integrale compensazione delle spese. Trattandosi di inammissibilità non originaria non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. 13636 del 2015). C.C. 15 novembre2022 r.g.n. 32235/2021 Pres. E. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi per questi motivi Dichiara l’estinzionedel giudizio di legittimità . Spese compensate. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sot
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