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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 maggio 2026

Cassazione n. 14607/2026

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ll’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti;ricorrentecontroComune di Cutrofiano, in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procuraspeciale in atti;controricorrenteavverso la sentenza della Corte di appello di Lecce n. 613/2022,pubblicata in data 23/05/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti del procedimento in epigrafe;[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOLa [OSCURATO:PERSONA] 2 a r.l. (nel prosieguo anche SocietàMediterranea) ha citato in giudizio il Comune di Cutrofiano, chiedendoNumero registro generale 27852/2022Numero sezionale 813/2026Numero di raccolta generale 14607/2026Data pubblicazione 17/05/2026il pagamento del servizio di smaltimento dei rifiuti per l’anno 2006prodotti nel Comune convenuto.La parte deduceva quanto segue: dal 1992 fino al 2007 (quando èentrata nella fase post-operativa), aveva gestito una discarica, situatain agro del Comune di Nardò; nell’anno 2006, la [OSCURATO:SOCIETA].,affidataria del servizio di raccolta di rifiuti sul territorio comunale diCutrofiano, si era recata presso la discarica della [OSCURATO:PERSONA] conferire quanto raccolto ed avviarne lo smaltimento; nonostanteil servizio reso regolarmente, la [OSCURATO:SOCIETA]. non saldava lefatture comprese tra gennaio e dicembre del 2006 per un totalecomplessivo di € 226.167,94; diffidata la società debitrice, constatatilo stato di impossidenza ed il trasferimento della sede sociale diquest’ultima in Romania, la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva ilpagamento del servizio di smaltimento dei rifiuti per l’anno 2006 alComune, ritenendo sussistente un vincolo di solidarietà di quest’ultimocon l’obbligata.Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il vincolo di solidarietà derivavadall’esistenza di un accollo cumulativo dell’Ente, ai sensi dell’art. 1273c.c., derivante dal fatto che il Comune, per contratto, si era obbligatoa corrispondere alla società affidataria del servizio di raccolta dei rifiutianche le tariffe per il loro smaltimento nella discarica gestita da unterzo, estraneo al patto, come pure era confermato dagli artt. 6,comma 1, lett. d), 10 e 21 d.lgs. n. 22 del 1997, applicabili rationetemporis, nonché dalla legge della Regione Puglia n. 17 del 1993.Il Tribunale di Lecce dichiarava, però, il difetto di legittimazionepassiva del Comune, escludendo che questo rivestisse le qualità di”detentore” e “produttore” del rifiuto, come definite dal d.l.gs. n. 22del 1997 e, dunque, di soggetto tenuto al pagamento delle somme inquestione.2 di 8Numero registro generale 27852/2022Numero sezionale 813/2026Numero di raccolta generale 14607/2026Data pubblicazione 17/05/2026Anche l’appello proposto dalla Società veniva respinto, nelcontradittorio delle parti, non condividendo la Corte territorialel’assunto secondo cui dal combinato disposto di cui all'art. 21, comma1, d.lgs. n. 22 del 1997 ed all'art. 10, comma 2, l.r.

Puglia n. 17 del1993 (da considerare come disposizione normativa attuativa del citatoart. 21, comma 1, d.lgs. n. 22 del 1997) sorgesse un vincolo disolidarietà passiva tra l'[OSCURATO:PERSONA] e il soggetto gestore del servizio diraccolta e trasporto in discarica dei rifiuti urbani.Avverso detta pronuncia la [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidato a due motivi di doglianza.Si è difeso con controricorso l’intimato, che ha depositato anchememoria difensiva.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt.6, 10 e 21 d.lgs. n. 22 del 1997, per avere la Corte d’appello di Lecceaffermato la sostanziale estraneità del Comune di Cutrofiano allaproduzione ed alla detenzione dei rifiuti, limitandosi esso – secondo iGiudici salentini - ad esercitare la mera gestione del ciclo.Secondo il ricorrente l’art. 6 del d.lgs. n. 22 del 1997, dopo averchiarito che produttore è “la persona la cui attività ha prodotto rifiuti”e che detentore è ”il produttore di rifiuti o la persona fisica o giuridicache li detiene”, definisce la gestione come “la raccolta, il trasporto, ilrecupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di questeoperazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti dismaltimento dopo la chiusura” (in maniera non dissimile dall’attualenormativa di cui al d.lgs. n. 152 del 2006).

Inoltre, l’art. 10 dello stessod.lgs. n. 22 del 1997 afferma che “gli oneri delle attività di smaltimentosono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitoreautorizzato (…) e dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti”.Infine, l’art. 21 individua i comuni quali soggetti che “effettuano la3 di 8Numero registro generale 27852/2022Numero sezionale 813/2026Numero di raccolta generale 14607/2026Data pubblicazione 17/05/2026gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allosmaltimento”.In tale quadro la Società marittima ha ravvisato l’esistenza diun’obbligazione solidale tra la [OSCURATO:SOCIETA]., al tempo affidatariadel servizio di raccolta e, dunque, detentore dei rifiuti, ed il Comune,che pur non essendo produttore o detentore dei rifiuti, è incaricato dellagestione del relativo ciclo, in quanto ente esponenziale della comunitàdei produttori di rifiuti, che agisce in suo nome e nel suo interesse,innanzitutto curando la riscossione delle tariffe e sottoscrivendocontratti per la raccolta e lo smaltimento.Secondo la ricorrente, sussistendo un contratto tra laEcoPuglia2004 s.r.l. e il Comune di Cutrofiano, in forza del quale ilprivato si è fatto carico non solo della raccolta ma anche dellosmaltimento e dei relativi oneri, a fronte di un rimborso pubblico, nellaspecie, è invocabile la figura del c.d. accollo cumulativo interno e cioèquella categoria di accollo del debito che si esaurisce fra accollante edaccollato, senza produrre effetti giuridici nei confronti del terzocreditore che non abbia manifestato la sua adesione.In definitiva, la ricorrente ha dedotto che, se è certo che gli onerieconomici di gestione dei rifiuti (che si estende, come detto, ad ogniaspetto della raccolta, conferimento e smaltimento) ricadano su ognisingolo cittadino produttore iniziale di rifiuti, è altrettanto certo che gliobblighi di gestione ricadano giuridicamente in capo al Comune il qualeraccoglie i finanziamenti necessari, cura la gestione del ciclo ed ètenuto a rispondere degli inadempimenti e delle eventualiresponsabilità insorte nel corso della gestione stessa.Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione art. 1273c.c., per non avere la Corte d’appello ritenuto, sotto l’aspettostrettamente civilistico, la configurabilità della fattispecie di cui all’art.1273 c.c., sol che si osservi come tra il Comune di Cutrofiano ed il4 di 8Numero registro generale 27852/2022Numero sezionale 813/2026Numero di raccolta generale 14607/2026Data pubblicazione 17/05/2026soggetto affidatario del servizio di raccolta dei rifiuti sussistesse unaccordo per il quale la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe curato losmaltimento presso una discarica autorizzata come quella della SocietàMarittima a fronte del rimborso, da parte del Comune, degli onerisostenuti, secondo uno schema negoziale che la società ha ricondottoad un accollo interno cumulativo.2.

Il controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso,evidenziando che la copia notificata per via telematica del ricorso nativodigitale menzionava l’esistenza di una procura speciale alle liti in calceal ricorso, la quale però non era presente nel plico notificato, puressendo stata depositata insieme al ricorso nei termini previsti dall’art.369 c.p.c.3.

L’eccezione è infondata.Come ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte, la procura exartt. 83, comma 3, e 365 c.p.c., se incorporata nell'atto diimpugnazione, si presume rilasciata anteriormente alla notificadell'atto che la contiene, sicché non rileva, ai fini della verifica dellasussistenza della procura, la sua mancata riproduzione o segnalazionenella copia notificata, essendo sufficiente, per l'ammissibilità del ricorsoper cassazione, la sua presenza nell'originale (Cass., Sez.

U - ,Sentenza n. 35466 del 19/11/2021).4.

Con riferimento al controricorrente, occorre rilevare che ilcontroricorso, in conformità alla procedura all’epoca vigente, è statoprima notificato e poi depositato, in entrambi i casi per via telematica,ma la procura speciale alle liti (copia digitale di procura analogicacertificata conforme), notificata per via telematica insieme alcontroricorso, è stata depositata il giorno successivo al deposito delcontroricorso, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], 21 giorni dopo il deposito delcontroricorso.5 di 8Numero registro generale 27852/2022Numero sezionale 813/2026Numero di raccolta generale 14607/2026Data pubblicazione 17/05/2026Come precisato dal controricorrente, la copia del messaggio PECinviato alla ricorrente - contenente il controricorso, la procura alle liticertificata conforme e la relazione di notificazione –, unitamente allecopie delle relative ricevute di accettazione e di consegna, sono statedepositate insieme al controricorso, sicché la copia della procura alleliti nativa analogica, certificata conforme e notificata, è stata depositatail 10/01/2023, quando è stato depositato il controricorso, essendo poiintervenuto il deposito di altra copia conforme della procura specialenativa analogica l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Nessun vizio della costituzione del controricorrente è dunqueravvisabile.5.

Il primo e il secondo motivo di ricorso possono essere esaminaticongiuntamente, essendo entrambi inammissibili, per difetto dispecificità.5.1.

Com’è noto, il ricorso per cassazione non introduce un terzogrado di giudizio, tramite il quale far valere la mera ingiustizia dellasentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedioimpugnatorio a critica vincolata, la cui cognizione è determinatadall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti (Cass., Sez.U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013; Cass., Sez.

L, Sentenza n. 4293del 04/03/2016).In tale ottica, questa Corte ha più volte affermato che il motivo diimpugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali ladecisione è erronea e si traduce in una critica alla decisione impugnata,non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a basedel provvedimento stesso, la mancata considerazione delle qualicomporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento delloscopo.

Tale nullità si risolve in un "non motivo" del ricorso percassazione ed è conseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, aisensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c. (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9059 del6 di 8Numero registro generale 27852/2022Numero sezionale 813/2026Numero di raccolta generale 14607/2026Data pubblicazione 17/05/202606/04/2025; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1341 del 12/01/2024; Cass.,Sez. 5, Ordinanza n. 15517 del 21/07/2020; Cass., Sez. 3, Sentenzan. 17330 del 31/08/2015).In altre parole, con i motivi di ricorso per cassazione la parte nonpuò limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito emotivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare leragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina unamera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espressodalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizionedi un "non motivo", come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n.4, c.p.c. (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22478 del 24/09/2018).5.2.

Nel caso di specie, nel formulare ricorso per cassazione, laricorrente ha riproposto la propria ricostruzione giuridica dellafattispecie, già illustrata in grado di appello e non condivisa dal Giudicedi secondo grado, che ha supportato la decisione con ricche e puntualiargomentazioni (v. supra lo svolgimento del processo).La parte non ha neppure riportato il contenuto della sentenzaimpugnata e ha omesso ogni critica specifica agli argomenti spesi dalGiudice di appello, limitandosi semplicemente a descrivere la propriatesi.6.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.7.

La statuizione sulle spese segue la soccombenza.8.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento daparte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello spettante per il ricorso, se dovuto.

P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso;7 di 8Numero registro generale 27852/2022Numero sezionale 813/2026Numero di raccolta generale 14607/2026Data pubblicazione 17/05/2026condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenutedal controricorrente che liquida in € 6.000,00 per compenso ed €200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002,della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello relativo spettante per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 18/02/2026.Il PresidenteLuigi Abete8 di 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti;ricorrentecontroComune di Cutrofiano, in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procuraspeciale in atti;controricorrenteavverso la sentenza della Corte di appello di Lecce n. 613/2022,pubblicata in data 23/05/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti del procedimento in epigrafe;[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOLa [OSCURATO:PERSONA] 2 a r.l. (nel prosieguo anche SocietàMediterranea) ha citato in giudizio il Comune di Cutrofiano, chiedendoNumero registro generale 27852/2022Numero sezionale 813/2026Numero di raccolta generale 14607/2026Data pubblicazione 17/05/2026il pagamento del servizio di smaltimento dei rifiuti per l’anno 2006prodotti nel Comune convenuto.La parte deduceva quanto segue: dal 1992 fino al 2007 (quando èentrata nella fase post-operativa), aveva gestito una discarica, situatain agro del Comune di Nardò; nell’anno 2006, la [OSCURATO:SOCIETA].,affidataria del servizio di raccolta di rifiuti sul territorio comunale diCutrofiano, si era recata presso la discarica della [OSCURATO:PERSONA] conferire quanto raccolto ed avviarne lo smaltimento; nonostanteil servizio reso regolarmente, la [OSCURATO:SOCIETA]. non saldava lefatture comprese tra gennaio e dicembre del 2006 per un totalecomplessivo di € 226.167,94; diffidata la società debitrice, constatatilo stato di impossidenza ed il trasferimento della sede sociale diquest’ultima in Romania, la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva ilpagamento del servizio di smaltimento dei rifiuti per l’anno 2006 alComune, ritenendo sussistente un vincolo di solidarietà di quest’ultimocon l’obbligata.Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il vincolo di solidarietà derivavadall’esistenza di un accollo cumulativo dell’Ente, ai sensi dell’art. 1273c.c., derivante dal fatto che il Comune, per contratto, si era obbligatoa corrispondere alla società affidataria del servizio di raccolta dei rifiutianche le tariffe per il loro smaltimento nella discarica gestita da unterzo, estraneo al patto, come pure era confermato dagli artt. 6,comma 1, lett. d), 10 e 21 d.lgs. n. 22 del 1997, applicabili rationetemporis, nonché dalla legge della Regione Puglia n. 17 del 1993.Il Tribunale di Lecce dichiarava, però, il difetto di legittimazionepassiva del Comune, escludendo che questo rivestisse le qualità di”detentore” e “produttore” del rifiuto, come definite dal d.l.gs. n. 22del 1997 e, dunque, di soggetto tenuto al pagamento delle somme inquestione.2 di 8Numero registro generale 27852/2022Numero sezionale 813/2026Numero di raccolta generale 14607/2026Data pubblicazione 17/05/2026Anche l’appello proposto dalla Società veniva respinto, nelcontradittorio delle parti, non condividendo la Corte territorialel’assunto secondo cui dal combinato disposto di cui all'art. 21, comma1, d.lgs. n. 22 del 1997 ed all'art. 10, comma 2, l.r. Puglia n. 17 del1993 (da considerare come disposizione normativa attuativa del citatoart. 21, comma 1, d.lgs. n. 22 del 1997) sorgesse un vincolo disolidarietà passiva tra l'[OSCURATO:PERSONA] e il soggetto gestore del servizio diraccolta e trasporto in discarica dei rifiuti urbani.Avverso detta pronuncia la [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidato a due motivi di doglianza.Si è difeso con controricorso l’intimato, che ha depositato anchememoria difensiva.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt.6, 10 e 21 d.lgs. n. 22 del 1997, per avere la Corte d’appello di Lecceaffermato la sostanziale estraneità del Comune di Cutrofiano allaproduzione ed alla detenzione dei rifiuti, limitandosi esso – secondo iGiudici salentini - ad esercitare la mera gestione del ciclo.Secondo il ricorrente l’art. 6 del d.lgs. n. 22 del 1997, dopo averchiarito che produttore è “la persona la cui attività ha prodotto rifiuti”e che detentore è ”il produttore di rifiuti o la persona fisica o giuridicache li detiene”, definisce la gestione come “la raccolta, il trasporto, ilrecupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di questeoperazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti dismaltimento dopo la chiusura” (in maniera non dissimile dall’attualenormativa di cui al d.lgs. n. 152 del 2006). Inoltre, l’art. 10 dello stessod.lgs. n. 22 del 1997 afferma che “gli oneri delle attività di smaltimentosono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitoreautorizzato (…) e dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti”.Infine, l’art. 21 individua i comuni quali soggetti che “effettuano la3 di 8Numero registro generale 27852/2022Numero sezionale 813/2026Numero di raccolta generale 14607/2026Data pubblicazione 17/05/2026gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allosmaltimento”.In tale quadro la Società marittima ha ravvisato l’esistenza diun’obbligazione solidale tra la [OSCURATO:SOCIETA]., al tempo affidatariadel servizio di raccolta e, dunque, detentore dei rifiuti, ed il Comune,che pur non essendo produttore o detentore dei rifiuti, è incaricato dellagestione del relativo ciclo, in quanto ente esponenziale della comunitàdei produttori di rifiuti, che agisce in suo nome e nel suo interesse,innanzitutto curando la riscossione delle tariffe e sottoscrivendocontratti per la raccolta e lo smaltimento.Secondo la ricorrente, sussistendo un contratto tra laEcoPuglia2004 s.r.l. e il Comune di Cutrofiano, in forza del quale ilprivato si è fatto carico non solo della raccolta ma anche dellosmaltimento e dei relativi oneri, a fronte di un rimborso pubblico, nellaspecie, è invocabile la figura del c.d. accollo cumulativo interno e cioèquella categoria di accollo del debito che si esaurisce fra accollante edaccollato, senza produrre effetti giuridici nei confronti del terzocreditore che non abbia manifestato la sua adesione.In definitiva, la ricorrente ha dedotto che, se è certo che gli onerieconomici di gestione dei rifiuti (che si estende, come detto, ad ogniaspetto della raccolta, conferimento e smaltimento) ricadano su ognisingolo cittadino produttore iniziale di rifiuti, è altrettanto certo che gliobblighi di gestione ricadano giuridicamente in capo al Comune il qualeraccoglie i finanziamenti necessari, cura la gestione del ciclo ed ètenuto a rispondere degli inadempimenti e delle eventualiresponsabilità insorte nel corso della gestione stessa.Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione art. 1273c.c., per non avere la Corte d’appello ritenuto, sotto l’aspettostrettamente civilistico, la configurabilità della fattispecie di cui all’art.1273 c.c., sol che si osservi come tra il Comune di Cutrofiano ed il4 di 8Numero registro generale 27852/2022Numero sezionale 813/2026Numero di raccolta generale 14607/2026Data pubblicazione 17/05/2026soggetto affidatario del servizio di raccolta dei rifiuti sussistesse unaccordo per il quale la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe curato losmaltimento presso una discarica autorizzata come quella della SocietàMarittima a fronte del rimborso, da parte del Comune, degli onerisostenuti, secondo uno schema negoziale che la società ha ricondottoad un accollo interno cumulativo.2. Il controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso,evidenziando che la copia notificata per via telematica del ricorso nativodigitale menzionava l’esistenza di una procura speciale alle liti in calceal ricorso, la quale però non era presente nel plico notificato, puressendo stata depositata insieme al ricorso nei termini previsti dall’art.369 c.p.c.3. L’eccezione è infondata.Come ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte, la procura exartt. 83, comma 3, e 365 c.p.c., se incorporata nell'atto diimpugnazione, si presume rilasciata anteriormente alla notificadell'atto che la contiene, sicché non rileva, ai fini della verifica dellasussistenza della procura, la sua mancata riproduzione o segnalazionenella copia notificata, essendo sufficiente, per l'ammissibilità del ricorsoper cassazione, la sua presenza nell'originale (Cass., Sez. U - ,Sentenza n. 35466 del 19/11/2021).4. Con riferimento al controricorrente, occorre rilevare che ilcontroricorso, in conformità alla procedura all’epoca vigente, è statoprima notificato e poi depositato, in entrambi i casi per via telematica,ma la procura speciale alle liti (copia digitale di procura analogicacertificata conforme), notificata per via telematica insieme alcontroricorso, è stata depositata il giorno successivo al deposito delcontroricorso, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], 21 giorni dopo il deposito delcontroricorso.5 di 8Numero registro generale 27852/2022Numero sezionale 813/2026Numero di raccolta generale 14607/2026Data pubblicazione 17/05/2026Come precisato dal controricorrente, la copia del messaggio PECinviato alla ricorrente - contenente il controricorso, la procura alle liticertificata conforme e la relazione di notificazione –, unitamente allecopie delle relative ricevute di accettazione e di consegna, sono statedepositate insieme al controricorso, sicché la copia della procura alleliti nativa analogica, certificata conforme e notificata, è stata depositatail 10/01/2023, quando è stato depositato il controricorso, essendo poiintervenuto il deposito di altra copia conforme della procura specialenativa analogica l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Nessun vizio della costituzione del controricorrente è dunqueravvisabile.5. Il primo e il secondo motivo di ricorso possono essere esaminaticongiuntamente, essendo entrambi inammissibili, per difetto dispecificità.5.1. Com’è noto, il ricorso per cassazione non introduce un terzogrado di giudizio, tramite il quale far valere la mera ingiustizia dellasentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedioimpugnatorio a critica vincolata, la cui cognizione è determinatadall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti (Cass., Sez.U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013; Cass., Sez. L, Sentenza n. 4293del 04/03/2016).In tale ottica, questa Corte ha più volte affermato che il motivo diimpugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali ladecisione è erronea e si traduce in una critica alla decisione impugnata,non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a basedel provvedimento stesso, la mancata considerazione delle qualicomporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento delloscopo. Tale nullità si risolve in un "non motivo" del ricorso percassazione ed è conseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, aisensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c. (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9059 del6 di 8Numero registro generale 27852/2022Numero sezionale 813/2026Numero di raccolta generale 14607/2026Data pubblicazione 17/05/202606/04/2025; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1341 del 12/01/2024; Cass.,Sez. 5, Ordinanza n. 15517 del 21/07/2020; Cass., Sez. 3, Sentenzan. 17330 del 31/08/2015).In altre parole, con i motivi di ricorso per cassazione la parte nonpuò limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito emotivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare leragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina unamera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espressodalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizionedi un "non motivo", come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n.4, c.p.c. (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22478 del 24/09/2018).5.2. Nel caso di specie, nel formulare ricorso per cassazione, laricorrente ha riproposto la propria ricostruzione giuridica dellafattispecie, già illustrata in grado di appello e non condivisa dal Giudicedi secondo grado, che ha supportato la decisione con ricche e puntualiargomentazioni (v. supra lo svolgimento del processo).La parte non ha neppure riportato il contenuto della sentenzaimpugnata e ha omesso ogni critica specifica agli argomenti spesi dalGiudice di appello, limitandosi semplicemente a descrivere la propriatesi.6. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.7. La statuizione sulle spese segue la soccombenza.8. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento daparte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello spettante per il ricorso, se dovuto. P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso;7 di 8Numero registro generale 27852/2022Numero sezionale 813/2026Numero di raccolta generale 14607/2026Data pubblicazione 17/05/2026condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenutedal controricorrente che liquida in € 6.000,00 per compenso ed €200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002,della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello relativo spettante per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 18/02/2026.Il PresidenteLuigi Abete8 di 8
Sentenza Cassazione n. 14607/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris