CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12843/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché presenta motivi non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata, privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e volti a prefigurare una rivalutazione o un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Il ricorso in esame, infatti, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza in conformità delle risultanze processuali e delle informazioni acquisite. Il giudice di merito ha valutato correttamente gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, formulando un giudizio prognostico adeguato sulla personalità di Ripoli. In particolare, il Tribunale di sorveglianza, preso atto dei precedenti di polizia, ha evidenziato che non poteva essere concessa la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova, considerando che il condannato non risultava prestare alcuna attività lavorativa remunerata né svolgere alcuna attività risocializzante. Dalla relazione dell'UEPE, inoltre, era emerso che lo stesso Ripoli avrebbe avuto difficoltà ad accettare le prescrizioni di una misura alternativa, sia perché aveva già dichiarato di ritenersi totalmente estraneo al reato oggetto della sentenza di condanna di avere necessità di spostarsi frequentemente a causa dei suoi impegni lavorativi. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.