CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2023
Cassazione n. 08910/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/07/2022 del TRIBUNALE di MILANOi dato avviso alle parti; I udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato; rilevato invero che la legge 23 giugno 2017, n. 103 ha modificato l'art. 613, comma 1 cod. proc. pen., stabilendo che tanto l'atto di ricorso quanto le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, regola questa che si applica indistintamente a tutti i ricorsi proposti successivamente all'entrata in vigore della novella, ovverosia al 3 agosto 2017 (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativannente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 27 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente