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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39427/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze manifestamente infondate e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 6, sulla ritenuta responsabilità per il reato di detenzione illecita dell'eroina, tenuto conto della "accertata e sostanzialmente ammessa" stabile attività di dedizione allo spaccio e della condotta tenuta al momento del controllo; pag. 7 sulla esclusione della derubricazione nel fatto lieve, avendo correttamente la Corte di appello tenuto conto del "contesto complessivo" dei singoli episodi delittuosi, cfr. per tutte, Sez. 3, n. 13115 del 06/02/2020, Rv. 279657); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze manifestamente infondate e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 6, sulla ritenuta responsabilità per il reato di detenzione illecita dell'eroina, tenuto conto della "accertata e sostanzialmente ammessa" stabile attività di dedizione allo spaccio e della condotta tenuta al momento del controllo; pag. 7 sulla esclusione della derubricazione nel fatto lieve, avendo correttamente la Corte di appello tenuto conto del "contesto complessivo" dei singoli episodi delittuosi, cfr. per tutte, Sez. 3, n. 13115 del 06/02/2020, Rv. 279657); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 39427/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris