CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27485/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che con riguardo al primo motivo le dispiegate censure si sviluppano esclusivamente nell'orbita del mero dissenso valutativo degli elementi fattuali passati in rassegna dai giudici di merito senza individuare alcun vizio deducibile ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., ovverosia diretto a focalizzare un preciso difetto del percorso logico argomentativo del provvedimento impugnato, e comunque riproducono le stesse doglianze articolate con l'atto di appello adeguatamente vagliate e disattese con coerente e copiosa motivazione; rilevato che, nel fare corretta declinazione dei principi elaborati da questa Corte, secondo i quali il giudice è chiamato a valutare globalmente, sulla base degli ulteriori parametri normativi fissati dall'art.73 d.P.R.309/1990, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione (ex multis Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014 - dep. 12/11/2014, P.G. in proc. Salaman, Rv. 260991; Sez. 6 n.9723 del 17.1.2013, Serafino, Rv. 254695), la Corte di appello ha valorizzato quali elementi ostativi e comunque distonici rispetto all'uso correlato al consumo diretto, oltre al dato ponderale, di per sé niente affatto modesto derivando dallo stesso ben 173 dosi di droga leggera e 21 di cocaina, la circostanza che si trattasse di stupefacente di diversa tipologia e natura (marijuana, hashish e cocaina) e che fossero stata. rinvenuti2- all'interno dell'abitazione del prevenuto un cospicuo corredo di strumentazione atta al confezionamento delle dosi unitamente ad annotazioni di nomi e cifre riconducibili alla tenuta della relativa contabilità, tutti elementi che sono stati coerentemente ritenuti convergenti e al contempo sufficienti a delineare una destinazione della droga allo spaccio; rilevato che le censure oggetto del secondo motivo con il quale viene contestato il trattamento sanzionatorio sono insuscettibili di disamina da parte di questa Corte atteso che il contenimento della pena base nel minimo edittale, senza che risulti essere stata formulata alcuna richiesta di applicazione delle attenuanti generiche, costituisce di per sé un corretto esercizio del potere discrezionale, non richiedente alcuna motivazione; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore del