CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2023
Cassazione n. 41629/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale genericamente si deduce la violazione di legge in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa contestato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, rispondendo alle medesime doglianze oggetto di appello, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato (si veda, in particolare, pag. 4); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito con corretti argomenti giuridici (si veda, in proposito, pag. 4), dovendo le stesse considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si domanda l'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità a fronte dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022, è manifestamente infondato poiché in forza dell'art. 95 del d. Igs.N. 150 del 10 ottobre 2022, che disciplina il regime transitorio applicabile alle pene sostitutive delle pene detentive brevi, le nuove norme previste dal capo III della legge 24 novembre 1981 n. 689 e dall'art. 20 bis cod.pen. si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado e in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del decreto, ma nell'ipotesi in cui il procedimento risulti pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, all'esito del giudizio se la Corte dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, il condannato potrà entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza proporre incidente di esecuzione presentando al giudice dell'esecuzione istanza di applicazione di una delle pene sostitutive (vedi Sez.2, 34845 del 24.5.2023 [OSCURATO:PERSONA], n.m.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 26 settembre 2023 Il Consigliere estensore