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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28562/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( IRAQ) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte depositate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, convertito dalla I. 18.12.2020, n. 17, dal S. Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 12, comma 3 lett. d), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Secondo le conformi valutazioni dei giudici del merito l'imputato aveva favorito l'ingresso nel territorio nazionale di una cittadina straniera, siriana o irachena, priva del permesso di soggiorno, consentendole di introdursi all'interno • del suo veicolo, imbarcatosi in Grecia a bordo di una motonave attraccata in Italia.

2. Avverso ha sentenza, [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sviluppando tre motivi.

2.1. Con il primo deduce violazione di legge processuale per nullità dell'atto introduttivo del giudizio di appello, mai tradotto dall'italiano in una lingua conosciuta dall'imputato, e, per derivazione, della sentenza impugnata.

2.2. Con il secondo motivo deduce difetto di motivazione e violazione di legge in relazione all'elemento psicologico del reato.

Rileva che è stato ritenuto sussistente il dolo, nonostante la plausibilità della tesi difensiva secondo la quale l'imputato aveva concesso un passaggio in buona fede senza essere a conoscenza delle condizioni in cui si trovava la cittadina trasportata.

2.3. Con il terzo motivo deduce mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione al rigetto della richiesta di derubricazione nell'ipotesi non aggravata di cui all'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998.

È stato ignorato che [OSCURATO:PERSONA] aveva trasportato una sola persona, per di più mai esposta a pericolo per la sua incolumità.

3. E' fondato ed assorbente il primo motivo.

La Corte territoriale ha respinto l'eccezione, tempestivamente dedotta dalla difesa, ritenendo che l'imputato, per quanto non conoscesse la lingua italiana, non aveva comunque diritto alla traduzione del decreto di citazione atteso che aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia cui l'atto era stato ritualmente notificato.

La giurisprudenza più recente, come ricordato dal Procuratore generale di questa Corte nelle sue conclusioni scritte, ha ripetutamente affermato il principio per cui sussiste l'obbligo di traduzione del decreto di citazione destinato all'imputato alloglotta, non irreperibile, né latitante a pena di nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. anche nel caso in cui egli abbia eletto domicilio presso il difensore, avendo quest'ultimo solo l'obbligo di ricevere gli atti destinati al proprio assistito, ma non anche quello di procedere alla loro traduzione (Sez. 1 n. 40584 del 26/10/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282125 in relazione al decreto di citazione a giudizio davanti al Giudice di pace; Sez. 1, n. 23347 del 23/03/2017, Ebrima, Rv. 270274, in tema di notifica dell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari; Sez. 6 n. 30143 del 07/07/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281705 in tema di Decreto di citazione in appello).

Il contrario orientamento (Sez. 2, n. 31643 del 16/03/2017, Afadama, Rv. 270605; Sez. 5, n. 57740 del 06/11/2017, Ramadan, Rv. 271860) non è condivisibile perché ignora che l'elezione di domicilio attiene alle modalità di notificazione degli atti processuali e non comporta la rinuncia dell'indagato alloglotta alla traduzione degli atti nella propria lingua.

4. Conseguentemente, va disposto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Perugia perché, previa rinnovazione della citazione a giudizio dell'imputato, con trascrizione del relativo decreto in una lingua a lui nota, provveda all'ulteriore corso del giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( IRAQ) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte depositate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, convertito dalla I. 18.12.2020, n. 17, dal S. Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 12, comma 3 lett. d), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Secondo le conformi valutazioni dei giudici del merito l'imputato aveva favorito l'ingresso nel territorio nazionale di una cittadina straniera, siriana o irachena, priva del permesso di soggiorno, consentendole di introdursi all'interno • del suo veicolo, imbarcatosi in Grecia a bordo di una motonave attraccata in Italia. 2. Avverso ha sentenza, [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sviluppando tre motivi. 2.1. Con il primo deduce violazione di legge processuale per nullità dell'atto introduttivo del giudizio di appello, mai tradotto dall'italiano in una lingua conosciuta dall'imputato, e, per derivazione, della sentenza impugnata. 2.2. Con il secondo motivo deduce difetto di motivazione e violazione di legge in relazione all'elemento psicologico del reato. Rileva che è stato ritenuto sussistente il dolo, nonostante la plausibilità della tesi difensiva secondo la quale l'imputato aveva concesso un passaggio in buona fede senza essere a conoscenza delle condizioni in cui si trovava la cittadina trasportata. 2.3. Con il terzo motivo deduce mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione al rigetto della richiesta di derubricazione nell'ipotesi non aggravata di cui all'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998. È stato ignorato che [OSCURATO:PERSONA] aveva trasportato una sola persona, per di più mai esposta a pericolo per la sua incolumità. 3. E' fondato ed assorbente il primo motivo. La Corte territoriale ha respinto l'eccezione, tempestivamente dedotta dalla difesa, ritenendo che l'imputato, per quanto non conoscesse la lingua italiana, non aveva comunque diritto alla traduzione del decreto di citazione atteso che aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia cui l'atto era stato ritualmente notificato. La giurisprudenza più recente, come ricordato dal Procuratore generale di questa Corte nelle sue conclusioni scritte, ha ripetutamente affermato il principio per cui sussiste l'obbligo di traduzione del decreto di citazione destinato all'imputato alloglotta, non irreperibile, né latitante a pena di nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. anche nel caso in cui egli abbia eletto domicilio presso il difensore, avendo quest'ultimo solo l'obbligo di ricevere gli atti destinati al proprio assistito, ma non anche quello di procedere alla loro traduzione (Sez. 1 n. 40584 del 26/10/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282125 in relazione al decreto di citazione a giudizio davanti al Giudice di pace; Sez. 1, n. 23347 del 23/03/2017, Ebrima, Rv. 270274, in tema di notifica dell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari; Sez. 6 n. 30143 del 07/07/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281705 in tema di Decreto di citazione in appello). Il contrario orientamento (Sez. 2, n. 31643 del 16/03/2017, Afadama, Rv. 270605; Sez. 5, n. 57740 del 06/11/2017, Ramadan, Rv. 271860) non è condivisibile perché ignora che l'elezione di domicilio attiene alle modalità di notificazione degli atti processuali e non comporta la rinuncia dell'indagato alloglotta alla traduzione degli atti nella propria lingua. 4. Conseguentemente, va disposto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Perugia perché, previa rinnovazione della citazione a giudizio dell'imputato, con trascrizione del relativo decreto in una lingua a lui nota, provveda all'ulteriore corso del giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perug
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