CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 14559/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di MILANO, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 maggio 2020 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Lucca il 25 maggio 2018, ha sostituito, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile dei reati di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento e disturbo del riposo o delle occupazioni delle persone, la pena detentiva di un mese e venti giorni di arresto con la corrispondente pena pecuniaria di 12.500 euro di ammenda, da aggiungersi a quella, di 210 euro di ammenda, già determinata in primo grado. 2. Il procedimento nell'ambito del quale è stata adottata la menzionata decisione attiene ai fatti svoltisi la sera del 30 luglio 2015 in Forte dei Marmi, ove l'odierna imputata, legale rappresentante della società che gestisce l'[OSCURATO:PERSONA] ed il bagno Minerva, organizzò, in assenza dell'autorizzazione di pubblica sicurezza, un intrattenimento musicale, cui presero parte alcune centinaia di persone e che comportò, stando all'impostazione accusatoria, disturbo al riposo delle persone. La Corte di appello, per quel che rileva in questa sede, ha, innanzitutto, ritenuto che l'evento, per le sue intrinseche caratteristiche e le concrete modalità di svolgimento, si connotò in termini tali che avrebbero imposto alla Manni di munirsi della preventiva autorizzazione prevista dall'art. 80 TULPS. Tanto, in ragione della pubblicità dell'intrattenimento,'rivolta ad una platea indiscriminata — anziché, come sostenuto dall'imputata, ai soli clienti dell'[OSCURATO:PERSONA] — secondo quanto emerso dal tenore del volantino pubblicitario nell'occasione distribuito, che, con l'utilizzo dell'espressione «ingresso riservato ai tavoli con buffet offerto dal ristorante del [OSCURATO:PERSONA]», lasciava univocamente intendere che chiunque avesse voluto fruire, nell'occasione, del servizio di ristorazione avrebbe potuto godere anche del successivo spettacolo musicale e danzante, in ossequio, peraltro, a quanto confermato, nella sostanza, dalla stessa Manni. La Corte di appello, escluso che possa discutersi, nella circostanza, di «piccolo intrattenimento» e che l'autorizzazione mancante possa ritenersi compresa in quella prevista dall'art. 86 TULPS, avente oggetto e finalità diverse, ha ritenuto che il rilevante afflusso di pubblico, presente in almeno 200 unità, avrebbe imposto la necessaria verifica, da parte della autorità amministrativa preposta, circa l'adozione delle misure volte a garantire l'incolumità delle persone.Ha aggiunto che tale esigenza non è esclusa dal fatto che lo spettacolo si sia svolto sulla spiaggia, tenuto conto che l'allestimento della manifestazione aveva determinato l'installazione di strumentazioni di vario tipo, sia per la musica che per l'illuminazione, e che vi erano comunque strutture di contenimento, quali rappresentate da quelle dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande annesso al bagno. Ha, pertanto, stimato che alla fattispecie non si applichi il d.m. 19 agosto 1996, che, all'art. 1, comma 2, lett. a), esclude l'applicazione della normativa in materia di prevenzione degli incendi nel caso in cui il luogo sia privo di strutture destinate allo stazionamento del pubblico. La Corte toscana ha, altresì, condiviso con il primo giudice le conclusioni raggiunte in ordine al residuo addebito ex art. 659 cod. pen., sul rilievo che la musica venne somministrata a volume molto alto e sino a tarda notte, ciò che infastidì numerosi passanti i quali, nei giorni successivi, ebbero modo di rivolgere, al riguardo, espresse rimostranze alle autorità locali. Da ultimo, ha escluso, in considerazione della diffusività e della durata delle emissioni sonore e dell'elevato numero di partecipanti all'evento, che l'offesa cagionata ai beni giuridici tutelati dalle norme incriminatrici violate sia stata talmente tenue da giustificare l'applicazione dell'istituto previsto dall'art. 131-bis cod. pen.. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], cui è stato successivamente affiancato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, con il primo dei quali deduce vizio di motivazione in ordine alla qualificazione dell'evento organizzato il 30 luglio - 2015 come pubblico intrattenimento. Rileva, in proposito, che la proposta era rivolta ai soli clienti del [OSCURATO:PERSONA], come si evince dalla corretta esegesi del volantino, che è stato affisso presso la struttura alberghiera e non distribuito in modo indiscriminato, e delle sue dichiarazioni, univocamente attestanti che solo i clienti dell'hotel e, al più, un ristretto numero di loro amici e parenti erano stati ammessi alla manifestazione, sicché sarebbe congruo discorrere di festa privata piuttosto che di evento pubblico. Con il secondo motivo, eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla descrizione del luogo di svolgimento dell'evento, da individuarsi in un tratto di spiaggia privo di qualsivoglia struttura di contenimento, quali transenne, recinzioni o delimitazioni, e dotato esclusivamente di un piccolo palco destinato ad alloggiare la consolle del disc jockey.Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta vizio di motivazione con riferimento alla contravvenzione sanzionata dall'art. 659 cod. pen., carente la prova che le emissioni sonore abbiano, in concreto, disturbato le occupazioni o il riposo di terzi, in tal senso non potendosi valorizzare il fastidio palesato dai passanti che, in quel frangente, non erano intenti a lavorare né a recuperare le forze, e dovendosi considerare, vieppiù, l'evanescenza della prova della protrazione dell'intrattenimento oltre le ore 2,00, momento nel quale la teste [OSCURATO:PERSONA] terminò il proprio turno di servizio. Con il quarto ed ultimo motivo, deduce carenza di motivazione per avere la Corte di appello negato l'applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. sulla scorta di argomentazioni manifestamente illogiche e contraddittorie, senza chiarire in che modo il numero delle persone coinvolte abbia inciso sulla gravità del fatto qualificato ai sensi dell'art. 681 cod. pen. ed insistendo, quanto alla residua contravvenzione, su circostanze di fatto smentite dall'istruttoria dibattimentale. 3. Il 29 novembre 2021 la ricorrente ha depositato una memoria difensiva, sottoscritta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con la quale ha sviluppato i temi sottesi al secondo motivo di ricorso e rilevato, in particolare, che ella non avrebbe dovuto munirsi dell'autorizzazione ex art. 80 TULPS. [OSCURATO:PERSONA]. tra l'altro, notato, al riguardo, che lo spettacolo si svolse su una spiaggia priva, oltre che di recinzione, di qualsivoglia struttura di contenimento o adibita allo stazionamento del pubblico, essendo stato all'uopo collocato, previa rituale esecuzione degli adempimenti di legge, un palco dell'altezza di 80 cm., ciò che esclude la necessità dell'assenso preventivo dell'autorità amministrativa [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate. 2. L'art. 681 cod. pen. punisce con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda non inferiore a 103 euro «Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni dell'Autorità a tutela della incolumità pubblica». La giurisprudenza di legittimità ha, in proposito, precisato che la contravvenzione in oggetto è integrata, tra l'altro, nel caso di organizzazione, anche occasionale, di un pubblico spettacolo senza il rispetto delle prescrizioni dell'autorità a tutela dell'incolumità pubblica di cui all'art. 80 del R.d. 18 giugno 1931, n. 773 (c.d. TULPS) (Sez. 3, n. 55361 del 09/11/2018, Berti, Rv. 274565; Sez. 1, n. 31571 del 27/06/2006, Stasi, Rv. 234784). Nella fattispecie in esame, pacifico che la Marini — responsabile dell'evento svoltosi la sera del 30 luglio 2015, in quanto legale rappresentante della società che gestiva lo stabilimento balneare «[OSCURATO:PERSONA]», che ne fu teatro — non chiese né ottenne preventiva autorizzazione di p.s. all'effettuazione dello spettacolo, la prima e principale contestazione mossa dalla ricorrente verte sul carattere pubblico dell'intrattenimento che, nella prospettiva difensiva, non avrebbe oltrepassato la dimensione della festa privata, riservata alla sola cerchia dei clienti delle strutture, il [OSCURATO:PERSONA] ed il bagno Minerva, gestite dalla società di cui la Manni era esponente di vertice, anziché, come adombrato, ad un numero indiscriminato di persone. Il tema è stato convenientemente trattato dai giudici di merito, che hanno disatteso l'assunto dell'odierna ricorrente muovendo, innanzitutto, dal tenore del volantino pubblicitario dell'evento che, nello specificare che l'ingresso all'evento sarebbe stato «riservato ai tavoli», cioè appannaggio esclusivo di chi avesse prenotato un tavolo, e che il buffet sarebbe stato «offerto dal ristorante del [OSCURATO:PERSONA]», lasciava intendere che chi avesse riservato il tavolo avrebbe potuto fruire anche della ristorazione e dello spettacolo musicale e danzante. La riscontrata partecipazione all'evento di un numero di persone stimabile nell'arco delle 250-300 ha, d'altro canto, concorso ad accreditare la ricostruzione che vuole la serata aperta ad una ampia platea di avventori, non circoscritta ai soli clienti dell'albergo e dello stabilimento balneare, secondo quanto ammesso dalla stessa imputata nell'esporre che i titolari delle postazioni del bagno Minerva avevano promosso la presenza di amici, vicini di casa, ospiti di altri alberghi. A fronte di un percorso argomentativo lineare, coerente e perfettamente aderente al compendio istruttorio, la ricorrente, con il primo motivo, formula obiezioni di tangibile genericità, incentrate, da un canto, sulla limitazione dell'accesso a chi avesse preventivamente effettuato la prenotazione e sulla provenienza della maggior parte dei presenti dalla schiera dei clienti del bagno Minerva o del [OSCURATO:PERSONA], circostanze che, come detto, non valgono ad escludere il carattere pubblico dell'intrattenimento, e, dall'altro, sul postulato, che si è visto non trovare rispondenza nei fatti, dell'impossibilità per i soggetti diversi dai clienti di albergo e stabilimento balneare di acquistare i ticket che davano titolo all'ingresso. Le censure difensive non incrinano, pertanto, la solidità, sul piano sia logico che fattuale, della ricostruzione che vede la Manni impegnata nell'organizzazione di un evento di notevole richiamo — stante anche il coinvolgimento di un noto ed accreditato professionista del settore — per il quale sono stati distribuiti, in prevendita e grazie anche ad una abile operazione pubblicitaria, alcune centinaia di biglietti, ciò che concorre a convincere della correttezza della qualificazione in termini di pubblico intrattenimento piuttosto che di festa privata. 3. Non dissimili sono le considerazioni che si impongono in ordine al secondo motivo di ricorso, con il quale si sostiene che la Manni non era tenuta a munirsi di autorizzazione di p.s. ai sensi dell'art. 80 TULPS, in tal senso deponendo l'art. 1, comma 2, lett. a), d.m. 19 agosto 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo), che esclude dall'ambito di applicazione della normativa prevenzionale le aree prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a m 0,8 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico. La Corte di appello ha chiarito, al riguardo, che la destinazione all'evento di una porzione di spiaggia non delineata da recinzioni o transenne e la collocazione di un palco di altezza contenuta nei limiti testé indicati non valgono a consentire la deroga al rispetto delle procedure volte alla salvaguardia della pubblica incolumità, dovendosi osservare come fossero state apprestate, in zone accessibili al pubblico, strutture destinate all'illuminazione, alla diffusione della musica, alla somministrazione di bevande ed alimenti, nonché all'igiene personale. Ad onta delle eccezioni articolate, ancora con la più recente memoria, dalla ricorrente, è sufficiente ricordare come la serata prevedesse, in primo luogo, la cena a buffet per desumere, già sul piano razionale, come del tutto aspecifica sia la doglianza che riduce l'evento alla diffusione di musica e luci in favore di una comunità di persone liberamente distribuite su un largo tratto di arenile non attrezzato. Emerge, invece, dalla sentenza impugnata che la serata vide alcune centinaia di persone intrattenersi dall'ora di cena sino a notte fonda per dedicarsi, via via, all'assunzione di cibi e bevande, all'ascolto di musica, alla danza, onde è del tutto ragionevole che la Manni, proprio per la presenza di «strutture specificamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli», avrebbe dovuto richiedere, preventivamente, la licenza di pubblico spettacolo e provocare, in tal modo, l'intervento della relativa commissione tecnica, competente a formulare le prescrizioni necessarie per tutelare la pubblica incolumità.4. Ineccepibile si palesa, del pari, la decisione impugnata nella parte in cui ritiene, sulla scorta di quanto esposto dalla teste [OSCURATO:PERSONA], che le emissioni sonore ad alto volume prodotte dall'evento hanno provocato disturbo al riposo ed alle occupazioni delle persone. Risulta dalla motivazione della sentenza impugnata che, ancora alle ore 01:40, il fracasso proveniente dal «[OSCURATO:PERSONA]» infastidiva i numerosi passanti che transitavano dal lungomare di Forte dei Marmi e che, nei giorni successivi, fu riferito alle autorità comunali che l'evento era proseguito, con le stesse, inurbane, modalità, almeno sino alle ore 04:00. Ciò posto, la ricorrente impernia le proprie contestazioni, oltre che sulla carenza di prova diretta in ordine alle vicende successive alle ore 02:00, momento in cui la [OSCURATO:PERSONA], terminato il proprio turno di servizio, si allontanò, sul rilievo secondo cui l'attività oggetto di disturbo non integra riposo né occupazione. Trattasi, è agevole replicare, di assunto fallace, posto che il riferimento alla tutela, in sede penale, del riposo e delle occupazioni delle persone va interpretato nel senso che le attività in questione (schiamazzi o rumori, abuso di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, provocazione o non impedimento di strepiti di animali) sono sanzionate laddove cagionino disturbo alle vittime, siano essere impegnate in attività lavorative ovvero nel recupero delle energie, che può avvenire sia restando in casa che, al contrario, portandosi, a scopo di svago, all'esterno. 5. La sentenza impugnata si palesa, infine, esente da vizi di sorta laddove esclude che il fatto possa dirsi, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., particolarmente tenue in ragione della diffusività della condotta illecita, afferente ad un evento che ha coinvolto centinaia di persone, con corrispondente intensità dell'esposizione a pericolo della pubblica incolumità, e che ha comportato diffusioni invasive per un'intera nottata. Al riguardo, al cospetto di censure, quali quelle compendiate nel quarto ed ultimo motivo di ricorso, di impronta essenzialmente controargomentativa, vai la pena di rammentare, con la giurisprudenza di legittimità, che «Ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti» (Sez. 6, n. 7 5( 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). 6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile