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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 gennaio 2024

Cassazione n. 33288/2025

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15981/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 9 [OSCURATO:PERSONA](pec: [OSCURATO:EMAIL];), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] MOLISE n.32/2024 depositata i l 31/01/2024 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La controversia riguarda l’impugnazione, da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA], quale ex socio della società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, dell’avviso di accertamento n.

TR6030100742/2019, emesso dall’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Campobasso, per l’anno d’imposta 2015.

L’Ufficio ha contestato l’emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti; la mancata contabilizzazione di ricavi ai fini delle imposte dirette e IRAP; l’indetraibilità dell’IVA; nonché l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali e il mancato versamento delle imposte.

L’accertamento ha determinato un reddito d’impresa pari a € 21.365,00, con imposte accertate per € 5.875,00 (IRES), € 1.633,00 (IRAP), € 18.086,00 (IVA) e sanzioni per € 31.712,80. [OSCURATO:PERSONA] di Campobasso, con sentenza n. 574/2021, ha accolto il ricorso della contribuente, ritenendo insufficienti gli elementi indiziari forniti dall’Ufficio a dimostrazione della fittizietà delle operazioni.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise, con sentenza n. 32/2024, ha riformato integralmente la decisione di primo grado, accogliendo l’appello dell’Ufficio e condannando la parte soccombente alle spese.

Avverso tale pronuncia, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi di impugnazione.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso.

Nel corso del giudizio di legittimità, è stata presentata proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., fatta oggetto di tempestiva opposizione. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si censura la violazione e/o falsa applicazione degli artt.2697 e 2729 c.c., nonché dell’art. 7, comma 5-bis, del D.lgs. n. 546/1992; il ricorrente lamenta che la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado non avrebbe correttamente applicato i criteri di riparto dell’onere della prova, avendo richiesto al contribuente una prova contraria “puntuale”, in luogo di una valutazione complessiva e coerente con il quadro normativo e giurisprudenziale vigente.

Con il secondo motivo di ricorso, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., nonché degli artt. 132 c.p.c. e 36 del D.lgs. n. 546/1992; il ricorrente contesta l’erronea qualificazione come presunzioni semplici degli elementi valorizzati dalla sentenza impugnata, ritenendoli privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge.

Con il terzo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., si denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c.; il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata sulla questione relativa all’IVA, oggetto del terzo motivo del ricorso introduttivo, concernente l’erronea applicazione dell’aliquota e il disconoscimento dell’imposta assolta sulle operazioni passive.

Il primo motivonon coglie nel segno e va rigettato.

Il motivo è inammissibile, poiché sotto la veste della violazione di legge si cela una richiesta di riesame del merito, non consentita in sede di legittimità.

La Corte territoriale ha esercitato correttamente il potere di valutazione delle prove, ritenendo sufficienti gli elementi indiziari offerti dall’Ufficio (genericità delle fatture, assenza di struttura operativa, prelievi in contanti) e inidonea la prova contraria del contribuente (documentazione bancaria, contratti non registrati, dichiarazioni di terzi).

Tale giudizio, fondato su una motivazione logica e coerente, si sottrae al sindacato di legittimità, non essendo configurabile alcun vizio di sussunzione normativa, ma solo una diversa lettura del materiale probatorio, inammissibile in questa sede.

Inoltre, il richiamo all’art. 7, comma 5-bis, D.lgs. 546/1992 è manifestamente infondato, poiché la norma non si applica agli accertamenti precedenti alla sua entrata in vigore (Cass.16493/2024).

La doglianza si risolve, pertanto, in una censura priva di fondamento normativo e giurisprudenziale.

Come chiarito da questa Corte spetta unicamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante (Cass., 13 giugno 2014, n. 13485; Cass., 15 luglio 2009, n. 16499) Questa Corte ha anche chiarito che, in sede di legittimità è possibile censurare laviolazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. solo allorché ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso (Cass. n. 3541 del 2020).

In altri termini, la violazione delle norme sulle presunzioni è censurabile,ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., solo “se risulti che, violando i criteri giuridici in tema di formazione della prova critica, il giudice si sia limitato a negare valore indiziario a singoli elementi acquisiti in giudizio, senza accertarne l'effettiva rilevanza in una valutazione di sintesi” (Cass. n. 10973 del 2017).

Non è d’altronde previsto che la CTR sia tenuta risponde punto su punto alle considerazioni e/o argomentazioni di parte ricorrente in ordine alla maggiore affidabilità di un elemento probatorio in luogo di un altro.

Una pretesa di tal fatta ambisce – al fondo – ad una rivisitazione preclusain questa sede.

Il secondo motivoè manifestamente infondato.

La sentenza impugnata è dotata di motivazione idonea a far comprendere l’iter logico seguito dal giudice (Cass. Sez.

Un.8053/2014).

Il giudice ha ritenuto gli elementi indiziari dell’Ufficio dotati di pregnanza, mentre ha escluso la rilevanza della documentazione difensiva, esercitando legittimamente il potere di apprezzamento probatorio.

In tema di processo tributario, è nulla, per violazione degli artt.36 e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la sentenza della CTR completamente carente dell'illustrazione delle critiche mosse dall'appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle, tanto da rendere impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. n. 28113/2013; Cass. n. 15884/2017; Cass. n. 24452/2018).

La motivazione è viziata a tal punto da travolgere la pronuncia solo in quanto riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento.

In termini più specifici è nulla la sentenza che, pur presentando una motivazione formalmente esistente, non consente di comprendere le ragioni della decisione, risultando priva di un percorso logico- argomentativo idoneo a rendere percepibile il fondamento del decisum.

Si è in presenza di una motivazione solo apparente quando il testo della sentenza, pur graficamente redatto, non consente di ricostruire l’iter logico seguito dal giudice, rendendo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla coerenza del ragionamento decisorio.

In tali casi, la sentenza è affetta da error in procedendo e deve ritenersi nulla per violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111, comma 6, Cost. (Cass. Sez.

Un. n. 22232/2016; Cass. n. 13977/2019; Cass., n. 13248/2020; Cass. n. 8400/2021; Cass. n. 29124/2021).

Il terzo motivoè inammissibile per manifesta carenza di interesse.

L’accertamento dell’inesistenza oggettiva delle operazioni comporta, di per sé, l’esclusione della deducibilità dei costi e della detraibilità dell’IVA, in quanto viene meno il presupposto sostanziale e oggettivo dell’imposta stessa, rappresentato dall’effettiva esecuzione di una cessione di beni o di una prestazione di servizi.

In tale contesto, ogni questione relativa all’aliquota applicabile risulta priva di rilevanza pratica, poiché presuppone l’effettività dell’operazione, che in questo caso è assente.

Il diritto alla detrazione dell’IVA e alla deducibilità dei costi nasce solo in presenza di operazioni reali; la regolarità formale delle fatture, la corretta tenuta della contabilità o l’osservanza di adempimenti amministrativi non possono supplire alla mancanza della realtà sostanziale dell’operazione né attribuire alcun diritto sostanziale al contribuente.

Tali elementi, pur quando formalmente corretti, non hanno incidenza sull’esercizio dei diritti fiscali, che in mancanza di operazioni effettive non possono sussistere.

Ne consegue che il motivo proposto, fondato su questioni relative all’aliquota IVA e alla regolarità formale della documentazione, non ha alcuna utilità concreta ai fini della decisione e non incide sull’esito della controversia.

Si tratta quindi di un motivo privo di interesse giuridico attuale e concreto, non suscettibile di incidere sulla legittimità dell’atto impositivo.

Alla luce di quanto sopra, il terzo motivo deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

Il ricorso è conclusivamente rigettato e le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltre disposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, co. 3 e 4, c.p.c.

L’art. 380-bis cod. proc. civ. (cfr. Cass.

S.U. 13.10.2023, n. 28540) configura uno strumento di agevolazione della definizione delle pendenze in sede di legittimità, anche tramite l’individuazione di strumenti dissuasivi di condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione e, quindi, idonee a concretare, secondo una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato (D.Lgs. n. 149 del 2022), un’ipotesi di abuso del diritto di difesa.

Richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96, co. 3 e 4, c.p.c., l’art. 380-bis c.p.c. codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato, una ipotesi di abuso del processo, già immanente nel sistema processuale, giacché non attenersi alla delibazione del Presidente o del consigliere delegato che trovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumere una responsabilità aggravata (v.

Cass., Sez.

Un., 22 settembre 2023, n. 27195, anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale).

Pertanto, la parte ricorrente va condannata, nei confronti della controparte, al pagamento della somma determinata di euro 1.200,00, oltre al pagamento dell’ulteriore somma di euro 600,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate, liquidate in euro 2.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; condanna altresì parte ricorrente al pagamento della somma di euro 1.200,00 in favore della controricorrente e dell’ulteriore somma di euro 600,00 a favore della Cassa delle ammende.

Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15981/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 9 [OSCURATO:PERSONA](pec: [OSCURATO:EMAIL];), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] MOLISE n.32/2024 depositata i l 31/01/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La controversia riguarda l’impugnazione, da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA], quale ex socio della società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, dell’avviso di accertamento n. TR6030100742/2019, emesso dall’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Campobasso, per l’anno d’imposta 2015. L’Ufficio ha contestato l’emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti; la mancata contabilizzazione di ricavi ai fini delle imposte dirette e IRAP; l’indetraibilità dell’IVA; nonché l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali e il mancato versamento delle imposte. L’accertamento ha determinato un reddito d’impresa pari a € 21.365,00, con imposte accertate per € 5.875,00 (IRES), € 1.633,00 (IRAP), € 18.086,00 (IVA) e sanzioni per € 31.712,80. [OSCURATO:PERSONA] di Campobasso, con sentenza n. 574/2021, ha accolto il ricorso della contribuente, ritenendo insufficienti gli elementi indiziari forniti dall’Ufficio a dimostrazione della fittizietà delle operazioni. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise, con sentenza n. 32/2024, ha riformato integralmente la decisione di primo grado, accogliendo l’appello dell’Ufficio e condannando la parte soccombente alle spese. Avverso tale pronuncia, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi di impugnazione. L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso. Nel corso del giudizio di legittimità, è stata presentata proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., fatta oggetto di tempestiva opposizione. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si censura la violazione e/o falsa applicazione degli artt.2697 e 2729 c.c., nonché dell’art. 7, comma 5-bis, del D.lgs. n. 546/1992; il ricorrente lamenta che la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado non avrebbe correttamente applicato i criteri di riparto dell’onere della prova, avendo richiesto al contribuente una prova contraria “puntuale”, in luogo di una valutazione complessiva e coerente con il quadro normativo e giurisprudenziale vigente. Con il secondo motivo di ricorso, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., nonché degli artt. 132 c.p.c. e 36 del D.lgs. n. 546/1992; il ricorrente contesta l’erronea qualificazione come presunzioni semplici degli elementi valorizzati dalla sentenza impugnata, ritenendoli privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge. Con il terzo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., si denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c.; il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata sulla questione relativa all’IVA, oggetto del terzo motivo del ricorso introduttivo, concernente l’erronea applicazione dell’aliquota e il disconoscimento dell’imposta assolta sulle operazioni passive. Il primo motivonon coglie nel segno e va rigettato. Il motivo è inammissibile, poiché sotto la veste della violazione di legge si cela una richiesta di riesame del merito, non consentita in sede di legittimità. La Corte territoriale ha esercitato correttamente il potere di valutazione delle prove, ritenendo sufficienti gli elementi indiziari offerti dall’Ufficio (genericità delle fatture, assenza di struttura operativa, prelievi in contanti) e inidonea la prova contraria del contribuente (documentazione bancaria, contratti non registrati, dichiarazioni di terzi). Tale giudizio, fondato su una motivazione logica e coerente, si sottrae al sindacato di legittimità, non essendo configurabile alcun vizio di sussunzione normativa, ma solo una diversa lettura del materiale probatorio, inammissibile in questa sede. Inoltre, il richiamo all’art. 7, comma 5-bis, D.lgs. 546/1992 è manifestamente infondato, poiché la norma non si applica agli accertamenti precedenti alla sua entrata in vigore (Cass.16493/2024). La doglianza si risolve, pertanto, in una censura priva di fondamento normativo e giurisprudenziale. Come chiarito da questa Corte spetta unicamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante (Cass., 13 giugno 2014, n. 13485; Cass., 15 luglio 2009, n. 16499) Questa Corte ha anche chiarito che, in sede di legittimità è possibile censurare laviolazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. solo allorché ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso (Cass. n. 3541 del 2020). In altri termini, la violazione delle norme sulle presunzioni è censurabile,ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., solo “se risulti che, violando i criteri giuridici in tema di formazione della prova critica, il giudice si sia limitato a negare valore indiziario a singoli elementi acquisiti in giudizio, senza accertarne l'effettiva rilevanza in una valutazione di sintesi” (Cass. n. 10973 del 2017). Non è d’altronde previsto che la CTR sia tenuta risponde punto su punto alle considerazioni e/o argomentazioni di parte ricorrente in ordine alla maggiore affidabilità di un elemento probatorio in luogo di un altro. Una pretesa di tal fatta ambisce – al fondo – ad una rivisitazione preclusain questa sede. Il secondo motivoè manifestamente infondato. La sentenza impugnata è dotata di motivazione idonea a far comprendere l’iter logico seguito dal giudice (Cass. Sez. Un.8053/2014). Il giudice ha ritenuto gli elementi indiziari dell’Ufficio dotati di pregnanza, mentre ha escluso la rilevanza della documentazione difensiva, esercitando legittimamente il potere di apprezzamento probatorio. In tema di processo tributario, è nulla, per violazione degli artt.36 e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la sentenza della CTR completamente carente dell'illustrazione delle critiche mosse dall'appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle, tanto da rendere impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. n. 28113/2013; Cass. n. 15884/2017; Cass. n. 24452/2018). La motivazione è viziata a tal punto da travolgere la pronuncia solo in quanto riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento. In termini più specifici è nulla la sentenza che, pur presentando una motivazione formalmente esistente, non consente di comprendere le ragioni della decisione, risultando priva di un percorso logico- argomentativo idoneo a rendere percepibile il fondamento del decisum. Si è in presenza di una motivazione solo apparente quando il testo della sentenza, pur graficamente redatto, non consente di ricostruire l’iter logico seguito dal giudice, rendendo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla coerenza del ragionamento decisorio. In tali casi, la sentenza è affetta da error in procedendo e deve ritenersi nulla per violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111, comma 6, Cost. (Cass. Sez. Un. n. 22232/2016; Cass. n. 13977/2019; Cass., n. 13248/2020; Cass. n. 8400/2021; Cass. n. 29124/2021). Il terzo motivoè inammissibile per manifesta carenza di interesse. L’accertamento dell’inesistenza oggettiva delle operazioni comporta, di per sé, l’esclusione della deducibilità dei costi e della detraibilità dell’IVA, in quanto viene meno il presupposto sostanziale e oggettivo dell’imposta stessa, rappresentato dall’effettiva esecuzione di una cessione di beni o di una prestazione di servizi. In tale contesto, ogni questione relativa all’aliquota applicabile risulta priva di rilevanza pratica, poiché presuppone l’effettività dell’operazione, che in questo caso è assente. Il diritto alla detrazione dell’IVA e alla deducibilità dei costi nasce solo in presenza di operazioni reali; la regolarità formale delle fatture, la corretta tenuta della contabilità o l’osservanza di adempimenti amministrativi non possono supplire alla mancanza della realtà sostanziale dell’operazione né attribuire alcun diritto sostanziale al contribuente. Tali elementi, pur quando formalmente corretti, non hanno incidenza sull’esercizio dei diritti fiscali, che in mancanza di operazioni effettive non possono sussistere. Ne consegue che il motivo proposto, fondato su questioni relative all’aliquota IVA e alla regolarità formale della documentazione, non ha alcuna utilità concreta ai fini della decisione e non incide sull’esito della controversia. Si tratta quindi di un motivo privo di interesse giuridico attuale e concreto, non suscettibile di incidere sulla legittimità dell’atto impositivo. Alla luce di quanto sopra, il terzo motivo deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse. Il ricorso è conclusivamente rigettato e le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltre disposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, co. 3 e 4, c.p.c. L’art. 380-bis cod. proc. civ. (cfr. Cass. S.U. 13.10.2023, n. 28540) configura uno strumento di agevolazione della definizione delle pendenze in sede di legittimità, anche tramite l’individuazione di strumenti dissuasivi di condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione e, quindi, idonee a concretare, secondo una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato (D.Lgs. n. 149 del 2022), un’ipotesi di abuso del diritto di difesa. Richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96, co. 3 e 4, c.p.c., l’art. 380-bis c.p.c. codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato, una ipotesi di abuso del processo, già immanente nel sistema processuale, giacché non attenersi alla delibazione del Presidente o del consigliere delegato che trovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumere una responsabilità aggravata (v. Cass., Sez. Un., 22 settembre 2023, n. 27195, anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale). Pertanto, la parte ricorrente va condannata, nei confronti della controparte, al pagamento della somma determinata di euro 1.200,00, oltre al pagamento dell’ulteriore somma di euro 600,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate, liquidate in euro 2.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; condanna altresì parte ricorrente al pagamento della somma di euro 1.200,00 in favore della controricorrente e dell’ulteriore somma di euro 600,00 a favore della Cassa delle ammende. Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-q