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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 settembre 1965

Cassazione n. 33252/2022

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la seguente SENTENZA su ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], nato il 10/09/1965, a Napoli avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 16/11/2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con decisione del 16/11/2020 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in data 05/03/2017 dal tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato, per il capo s) di imputazione per il reato di cui agli artt. 73 e 80, comma due, d.PR 309 del 1990, per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenuto e ceduto ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina a [OSCURATO:PERSONA]. 2.Avverso il presente provvedimento l'imputato ha presentato ricorso per Cassazione tramite i suoi difensori. 3.11 ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], è articolato in quattro motivi.

Nel primo si deduce la violazione di legge e vizio di motivazione per l'inutilizzabilità dei dati dei tabulati telefonici tardivamente versati in atti dal pubblico ministero ed acquisiti dal giudice attraverso lo strumento previsto dall'articolo 507 cod. proc. pen.

Secondo la prospettazione difensiva a fronte del mancato deposito nei termini di cui agli artt. 415 bis e 416, cod. proc. pen., il giudice non avrebbe potuto porre rimedio a tale omissione ai sensi dell'art. 507, cod. proc. pen. essendogli precluso di esercitare il suo potere istruttorio di recuperare al fascicolo del dibattimento atti inutilizzabili. 4.Nel secondo motivo di ricorso si denuncia il vizio di motivazione in riferimento alla dichiarazione della responsabilità penale dell'imputato sulla base della mera identificazione dello stesso con tale "zio Giannino" più volte menzionato nelle conversazioni telefoniche intercettate.

Nello specifico, ci si duole dell'erroneità della identificazione che avrebbe, ad avviso della difesa, dovuto essere letta unitamente alle altre emergenze probatorie significative in senso opposto giacché dalle risultanze in atti sarebbe emerso che il Capone non era mai stato indicato come venditore dello stupefacente, né era mai stato fermato in compagnia degli altri coimputati. 5.Nel terzo motivo dì ricorso sì deduce vizio dì motivazione per mancata applicazione della fattispecie attenuata di cui all'art. 73 comma quinto del DPR numero 309 del 1990 attesa l'episodicità della condotta e le non allarmanti modalità esecutive del fatto. 6.Nell'ultimo motivo di ricorso si censura la severità del trattamento sanzionatorio ed il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione e la mancata concessione del minimo della pena e dei benefici di legge, che ad avviso della difesa avrebbero invece dovuto essere riconosciute in relazione alla personalità del reale sulle condizioni di vita individuali familiari e sociali. 7.11 ricorso proposto nell'interesse dì [OSCURATO:PERSONA] da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], è articolato in quattro motivi. 8.Nel primo si deduce violazione di legge ed in particolare degli art. 125 cod. proc. pen. in riferimento all'art. 191 cod. proc. pen. e d.lgs. n. 196 del 2003, art. 132 e 162 bis.Si deduce l'inutilizzabilità dei tabulati acquisiti dal giudice ex art. 507 atteso non solo il mancato tempestivo deposito degli stessi e l'impossibilità di accertare la data di consegna degli stessi al Pubblico ministero con conseguente violazione dei termini previsti dall'art. 132 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Nel medesimo motivo di ricorso, inoltre, la dìfesa sì duole del fatto che i tabulati siano stati acquisiti senza la produzione dei decreti autorizzativi.

9. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso riproducono le stesse censure proposte nei corrispondenti motivi del ricorso presentato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] cui si fa integrale riferimento. 01.Nel quarto motivo di ricorso ci si duole della apparenza della motivazione in relazione alla quantificazione della pena ed alla invocata concessione delle attenuanti generiche.

Ad avviso della difesa gli elementi positivi sarebbero stati indicati nei motivi di appello ma erroneamente ignorati. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi, di cui è possibile procedere a trattazione unitaria attesa la sovrapponibílità delle doglianze, devono essere rigettati.

2. Il primo motivo di ricorso è privo di pregio.

La Corte d'appello, con motivazione immune dai vizi censurati, condividendo la motivazione del giudice dì prime cure, ha ritenuto correttamente infondata l'eccezione di inutilizzabilità dei tabulati.

In proposito ha evidenziato che pur non avendo il pubblico ministero prodotto í tabulati al momento dell'ammissione delle prove, non essendo stato rinvenuto il cd nel proprio fascicolo, questi aveva comunque provveduto ad effettuare un nuovo deposito dei tabulati ai sensi dell'art. 430, cod. proc. pen., consentendo in tale modo alla difesa di esercitare il proprio diritto alla controprova, cosa che la difesa aveva puntualmente fatto producendo documentazione anagrafica.

La Corte d'appello ha pertanto fatto buon governo del principio più volte affermato da Questa Corte per il quale l'attività integrativa d'indagine da parte del Pubblico Ministero non è soggetta ad alcun limite cronologico finale e, pertanto, può essere svolta anche ai fini della presentazione di richieste di rinnovazione dell'istruzione nel giudizio d'appello.

E' stato, inoltre, precisato che tale conclusione è coerente con il principio della parità delle parti nel processo stabilito dall'art. 111, comma secondo, Cost.3 posto che il difensore è legittimato allo svolgimento di attività di investigazione difensiva in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell'art. 327 bis, comma secondo, cod. proc. pen, Sez. 1, n. 50893 del /12/11/2014, Rv. 261484 e in senso conforme Sez. 5, n. 40467 del 16/04/2018, Rv. 273884.

Nel caso di specie, dunque, la difesa diversamente da quanto lamentato nel ricorso, dopo il suddetto deposito, è stata posta nella condizione di confrontarsi con le acquisizioni di indagine nel corso del giudizio di primo grado e di interloquire in proposito, non essendo, pertanto, ravvisabile alcun vulnus concreto all'esercizio dei suoi diritti. 3.Anche il secondo motivo di ricorso non è accoglibile.

La difesa censura il provvedimento nella parte in cui ritiene di individuare nell'interlocutore denominato "zio Giannino" l'odierno ricorrente.

Posta in questi termini, però, la questione risulta inammissibile, costituendo principio ormai acquisito nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità quello secondo cui in tema di intercettazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (tra molte, v.

Sez. 1 sent. n. 54085 del 15/11/2017, Quaranta, Rv. 271640).

La Corte d'appello ha illustrato in maniera logica e ragionevole gli elementi dai quali era desumibile la certezza della corrispondenza tra il soggetto appellato nelle conversazioni "zio Giannino" ed il Capone.

A pag 6 della decisione si è, infatti, evidenziato che i testi di pg. avevano affermato con sicurezza che il Capone, a loro già noto per ragioni d'ufficio, era così soprannominato e che il numero di tale "zio Giannino" presentava numerosi contatti con la moglie e la figlia del Capone, contatti inspiegabili a voler dare credito alla versione difensiva secondo la quale l'utenza non era in uso al Capone. 4.Anche il terzo motivo è infondato, i giudici di secondo grado, con ragionamento immune da censure, hanno giustificato il diniego dell'inquadramento della fattispecie nell'ipotesi più attenuata di cui al quinto comma sulla base dell'attività non saltuaria del Capone e del quantitativo non modesto della sostanza stupefacente di varia natura. 5.Parimenti da rigettare sono i motivi relativi alla mancata concessione delle circostanze generiche ed in generale alla dosimetria della pena.La Corte, anche in tale ipotesi, ha dato adeguata e coerente motivazione delle ragioni poste a fondamento della mancata concessione dell'attenuazione della pena e della pena irrogata in particolare enfatizzando il dato della quantità e della qualità dello stupefacente smerciato ed il costante inserimento del Capone nel mercato degli stupefacenti.

6. Alla stregua di tali rilievi i ricorsi devono essere rigettati e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA su ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], nato il 10/09/1965, a Napoli avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 16/11/2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con decisione del 16/11/2020 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in data 05/03/2017 dal tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato, per il capo s) di imputazione per il reato di cui agli artt. 73 e 80, comma due, d.PR 309 del 1990, per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenuto e ceduto ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina a [OSCURATO:PERSONA]. 2.Avverso il presente provvedimento l'imputato ha presentato ricorso per Cassazione tramite i suoi difensori. 3.11 ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], è articolato in quattro motivi. Nel primo si deduce la violazione di legge e vizio di motivazione per l'inutilizzabilità dei dati dei tabulati telefonici tardivamente versati in atti dal pubblico ministero ed acquisiti dal giudice attraverso lo strumento previsto dall'articolo 507 cod. proc. pen. Secondo la prospettazione difensiva a fronte del mancato deposito nei termini di cui agli artt. 415 bis e 416, cod. proc. pen., il giudice non avrebbe potuto porre rimedio a tale omissione ai sensi dell'art. 507, cod. proc. pen. essendogli precluso di esercitare il suo potere istruttorio di recuperare al fascicolo del dibattimento atti inutilizzabili. 4.Nel secondo motivo di ricorso si denuncia il vizio di motivazione in riferimento alla dichiarazione della responsabilità penale dell'imputato sulla base della mera identificazione dello stesso con tale "zio Giannino" più volte menzionato nelle conversazioni telefoniche intercettate. Nello specifico, ci si duole dell'erroneità della identificazione che avrebbe, ad avviso della difesa, dovuto essere letta unitamente alle altre emergenze probatorie significative in senso opposto giacché dalle risultanze in atti sarebbe emerso che il Capone non era mai stato indicato come venditore dello stupefacente, né era mai stato fermato in compagnia degli altri coimputati. 5.Nel terzo motivo dì ricorso sì deduce vizio dì motivazione per mancata applicazione della fattispecie attenuata di cui all'art. 73 comma quinto del DPR numero 309 del 1990 attesa l'episodicità della condotta e le non allarmanti modalità esecutive del fatto. 6.Nell'ultimo motivo di ricorso si censura la severità del trattamento sanzionatorio ed il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione e la mancata concessione del minimo della pena e dei benefici di legge, che ad avviso della difesa avrebbero invece dovuto essere riconosciute in relazione alla personalità del reale sulle condizioni di vita individuali familiari e sociali. 7.11 ricorso proposto nell'interesse dì [OSCURATO:PERSONA] da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], è articolato in quattro motivi. 8.Nel primo si deduce violazione di legge ed in particolare degli art. 125 cod. proc. pen. in riferimento all'art. 191 cod. proc. pen. e d.lgs. n. 196 del 2003, art. 132 e 162 bis.Si deduce l'inutilizzabilità dei tabulati acquisiti dal giudice ex art. 507 atteso non solo il mancato tempestivo deposito degli stessi e l'impossibilità di accertare la data di consegna degli stessi al Pubblico ministero con conseguente violazione dei termini previsti dall'art. 132 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196. Nel medesimo motivo di ricorso, inoltre, la dìfesa sì duole del fatto che i tabulati siano stati acquisiti senza la produzione dei decreti autorizzativi. 9. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso riproducono le stesse censure proposte nei corrispondenti motivi del ricorso presentato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] cui si fa integrale riferimento. 01.Nel quarto motivo di ricorso ci si duole della apparenza della motivazione in relazione alla quantificazione della pena ed alla invocata concessione delle attenuanti generiche. Ad avviso della difesa gli elementi positivi sarebbero stati indicati nei motivi di appello ma erroneamente ignorati. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi, di cui è possibile procedere a trattazione unitaria attesa la sovrapponibílità delle doglianze, devono essere rigettati. 2. Il primo motivo di ricorso è privo di pregio. La Corte d'appello, con motivazione immune dai vizi censurati, condividendo la motivazione del giudice dì prime cure, ha ritenuto correttamente infondata l'eccezione di inutilizzabilità dei tabulati. In proposito ha evidenziato che pur non avendo il pubblico ministero prodotto í tabulati al momento dell'ammissione delle prove, non essendo stato rinvenuto il cd nel proprio fascicolo, questi aveva comunque provveduto ad effettuare un nuovo deposito dei tabulati ai sensi dell'art. 430, cod. proc. pen., consentendo in tale modo alla difesa di esercitare il proprio diritto alla controprova, cosa che la difesa aveva puntualmente fatto producendo documentazione anagrafica. La Corte d'appello ha pertanto fatto buon governo del principio più volte affermato da Questa Corte per il quale l'attività integrativa d'indagine da parte del Pubblico Ministero non è soggetta ad alcun limite cronologico finale e, pertanto, può essere svolta anche ai fini della presentazione di richieste di rinnovazione dell'istruzione nel giudizio d'appello. E' stato, inoltre, precisato che tale conclusione è coerente con il principio della parità delle parti nel processo stabilito dall'art. 111, comma secondo, Cost.3 posto che il difensore è legittimato allo svolgimento di attività di investigazione difensiva in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell'art. 327 bis, comma secondo, cod. proc. pen, Sez. 1, n. 50893 del /12/11/2014, Rv. 261484 e in senso conforme Sez. 5, n. 40467 del 16/04/2018, Rv. 273884. Nel caso di specie, dunque, la difesa diversamente da quanto lamentato nel ricorso, dopo il suddetto deposito, è stata posta nella condizione di confrontarsi con le acquisizioni di indagine nel corso del giudizio di primo grado e di interloquire in proposito, non essendo, pertanto, ravvisabile alcun vulnus concreto all'esercizio dei suoi diritti. 3.Anche il secondo motivo di ricorso non è accoglibile. La difesa censura il provvedimento nella parte in cui ritiene di individuare nell'interlocutore denominato "zio Giannino" l'odierno ricorrente. Posta in questi termini, però, la questione risulta inammissibile, costituendo principio ormai acquisito nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità quello secondo cui in tema di intercettazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (tra molte, v. Sez. 1 sent. n. 54085 del 15/11/2017, Quaranta, Rv. 271640). La Corte d'appello ha illustrato in maniera logica e ragionevole gli elementi dai quali era desumibile la certezza della corrispondenza tra il soggetto appellato nelle conversazioni "zio Giannino" ed il Capone. A pag 6 della decisione si è, infatti, evidenziato che i testi di pg. avevano affermato con sicurezza che il Capone, a loro già noto per ragioni d'ufficio, era così soprannominato e che il numero di tale "zio Giannino" presentava numerosi contatti con la moglie e la figlia del Capone, contatti inspiegabili a voler dare credito alla versione difensiva secondo la quale l'utenza non era in uso al Capone. 4.Anche il terzo motivo è infondato, i giudici di secondo grado, con ragionamento immune da censure, hanno giustificato il diniego dell'inquadramento della fattispecie nell'ipotesi più attenuata di cui al quinto comma sulla base dell'attività non saltuaria del Capone e del quantitativo non modesto della sostanza stupefacente di varia natura. 5.Parimenti da rigettare sono i motivi relativi alla mancata concessione delle circostanze generiche ed in generale alla dosimetria della pena.La Corte, anche in tale ipotesi, ha dato adeguata e coerente motivazione delle ragioni poste a fondamento della mancata concessione dell'attenuazione della pena e della pena irrogata in particolare enfatizzando il dato della quantità e della qualità dello stupefacente smerciato ed il costante inserimento del Capone nel mercato degli stupefacenti. 6. Alla stregua di tali rilievi i ricorsi devono essere rigettati e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.
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