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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 giugno 2021

Cassazione n. 02218/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:SOCIETA].

2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Pescara visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza adottata in data 15 giugno 2021, e depositata in data 17 giugno 2021, il Tribunale di Pescara ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame, ex art. 322 cod. proc. pen., avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, in data 18 maggio 2021, aveva emendato il provvedimento di sequestro preventivo emesso l'8 ottobre 2020 a fini di confisca, a norma degli artt. 321 cod. proc. pen. e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, aggiungendo, tra i beni da sottoporre a vincolo, anche i beni mobili ed immobili nella titolarità della società "[OSCURATO:SOCIETA].", per un valore non superiore a 2.855.453,00 euro, e della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", per un valore non superiore a 246.446,00 euro.

2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe le società "[OSCURATO:SOCIETA]." e "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", con un unico atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolato in otto motivi, preceduti da una premessa.

Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt.321, 322, 324 e 130 cod. proc. pen., avendo riguardo alla impugnabilità del provvedimento del G.i.p.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 321, 666 e 125, comma 2, cod. proc. pen., avendo riguardo al mancato rispetto del principio della domanda.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 321, 130, 127 e 568, comma 5, cod. proc. pen., avendo riguardo al principio della immodificabilità dei provvedimenti giudiziari, salvo il caso di errori od omissioni non comportanti nullità né modifiche essenziali dell'atto, e al rispetto delle regole procedimentalí in proposito.

Con il quarto motivo, si denuncia violazione dì legge, in riferimento agli artt. 324, 322- bis e 568, comma 5, cod. proc. pen., avendo riguardo all'erronea affermazione del giudicato cautelare con riferimento ai motivi nn. 5 e

6. Con il quinto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 240 cod. pen., 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, e 321, 568, comma 5, e 322-bis cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata limitazione del sequestro ai beni costituenti profitto del reato.

Con il sesto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 192 e 321 cod. proc. pen., nonché 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, avendo riguardo alla sussistenza del fumus commissi delicti.

Con il settimo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 192 e 321 cod. proc. pen., nonché 3 d.lgs. n. 74 del 2000, avendo riguardo alla sussistenza del fumus commissi delicti.

Con l'ottavo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 321. 324 e 192 cod. proc. pen., nonché 6, paragrafo 2, CEDU, nonché ancora 24 e 111 Cost., avendo riguardo alla sussistenza del fumus commissi

3. I ricorsi sono inammissibili, perché presentati da difensore non munito di procura speciale.

Costituisce principio ampiamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame relativa a decreto di sequestro preventivo proposto dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, G.t.

Auto s.r.I., Rv. 271722-01), così come anche il riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo e l'appello avverso il rigetto dell'istanza di restituzione di un bene sequestrato, proposti - senza essere munito di procura speciale - dal difensore del terzo interessato alla restituzione (così, ad esempio, rispettivamente, Sez. 5, n. 2465 del 24/09/2018, dep. 2019, Berna, Rv. 275257-01, e Sez. 2, n. 18333 del 22/04/2016, Moccardi, Rv. 267083-01).

Nella specie, i ricorsi per cassazione per le società "[OSCURATO:SOCIETA]." e "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." sono stati presentati da difensore che non ha in alcun modo indicato di essere munito di procura speciale, né le procure speciali sono state rinvenute nel fascicolo a disposizione della Corte di cassazione.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché di ciascuno di essi - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21/10/2021 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:SOCIETA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Pescara visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza adottata in data 15 giugno 2021, e depositata in data 17 giugno 2021, il Tribunale di Pescara ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame, ex art. 322 cod. proc. pen., avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, in data 18 maggio 2021, aveva emendato il provvedimento di sequestro preventivo emesso l'8 ottobre 2020 a fini di confisca, a norma degli artt. 321 cod. proc. pen. e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, aggiungendo, tra i beni da sottoporre a vincolo, anche i beni mobili ed immobili nella titolarità della società "[OSCURATO:SOCIETA].", per un valore non superiore a 2.855.453,00 euro, e della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", per un valore non superiore a 246.446,00 euro. 2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe le società "[OSCURATO:SOCIETA]." e "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", con un unico atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolato in otto motivi, preceduti da una premessa. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt.321, 322, 324 e 130 cod. proc. pen., avendo riguardo alla impugnabilità del provvedimento del G.i.p. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 321, 666 e 125, comma 2, cod. proc. pen., avendo riguardo al mancato rispetto del principio della domanda. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 321, 130, 127 e 568, comma 5, cod. proc. pen., avendo riguardo al principio della immodificabilità dei provvedimenti giudiziari, salvo il caso di errori od omissioni non comportanti nullità né modifiche essenziali dell'atto, e al rispetto delle regole procedimentalí in proposito. Con il quarto motivo, si denuncia violazione dì legge, in riferimento agli artt. 324, 322- bis e 568, comma 5, cod. proc. pen., avendo riguardo all'erronea affermazione del giudicato cautelare con riferimento ai motivi nn. 5 e 6. Con il quinto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 240 cod. pen., 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, e 321, 568, comma 5, e 322-bis cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata limitazione del sequestro ai beni costituenti profitto del reato. Con il sesto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 192 e 321 cod. proc. pen., nonché 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, avendo riguardo alla sussistenza del fumus commissi delicti. Con il settimo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 192 e 321 cod. proc. pen., nonché 3 d.lgs. n. 74 del 2000, avendo riguardo alla sussistenza del fumus commissi delicti. Con l'ottavo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 321. 324 e 192 cod. proc. pen., nonché 6, paragrafo 2, CEDU, nonché ancora 24 e 111 Cost., avendo riguardo alla sussistenza del fumus commissi 3. I ricorsi sono inammissibili, perché presentati da difensore non munito di procura speciale. Costituisce principio ampiamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame relativa a decreto di sequestro preventivo proposto dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, G.t. Auto s.r.I., Rv. 271722-01), così come anche il riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo e l'appello avverso il rigetto dell'istanza di restituzione di un bene sequestrato, proposti - senza essere munito di procura speciale - dal difensore del terzo interessato alla restituzione (così, ad esempio, rispettivamente, Sez. 5, n. 2465 del 24/09/2018, dep. 2019, Berna, Rv. 275257-01, e Sez. 2, n. 18333 del 22/04/2016, Moccardi, Rv. 267083-01). Nella specie, i ricorsi per cassazione per le società "[OSCURATO:SOCIETA]." e "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." sono stati presentati da difensore che non ha in alcun modo indicato di essere munito di procura speciale, né le procure speciali sono state rinvenute nel fascicolo a disposizione della Corte di cassazione. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché di ciascuno di essi - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/10/2021 Il Consigliere estensore
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