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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 4 maggio 2023

Cassazione n. 23647/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7047/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata telematicamente presso il difensore al seguente indirizzo pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], appartenent e al [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali rappresentantie procuratori speciali, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, via degliScipioni n. 268/A Pec: -controricorrente – avverso la sentenza n. 2057/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Cons.

ANNAMOSCARINI Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] SpA (di seguito Unicredit) allegando di essere creditrice del sig. [OSCURATO:PERSONA] per aver ottenuto dal Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] srl, debitrice principale e dello stesso Provani quale fideiussore coobbligato in solido, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. convenne in giudizio davanti al Tribunale di Chieti il fideiussore e la società [OSCURATO:SOCIETA] (di seguito Cost) per sentir pronunciarel’inefficacia ai sensi dell’art. 2901 c.c. di atti dispositivi con i quali il Provani aveva trasmesso e trasferito alla Cost, di cui la figlia era legale rappresentante, quote di diritti realiacquistate su immobili siti nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] nonché altre quote di ulteriori diritti reali già di sua proprietà, ritenendo che detti atti determinassero un pregiudizio alle ragioni creditorie; la Cost e il Provani si costituirono in giudizio contestando la insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell’azione ex art.2901 c.c. ed allegando, in particolare, che i beni oggetto di disposizione erano gravati da ipoteche iscritte da altri creditori sicché, anche qualora fosse stata dichiarata l’inefficacia degli atti di trasferimento immobiliare, la Unicredit, in quanto creditore chirografario, non avrebbe potuto soddisfarsi su detti beni; il Tribunale di Chieti accolse il ricorso e pronunciò l’inefficacia di uno degli atti dispositivi ritenendo, quanto all’ eventus damni, che esso ben poteva essere costituito da una sem plice variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore e che esso dunque sussisteva anche in presenza di beni gravati da ipoteche da parte di altri creditori e, quanto all’elemento soggettivo, che,essendo il Provani padre della legale rappresentante della Cost,vi era la forte presunzione che tra le parti vi fosse statoun consilium fraudis; la decisione del tribunale abruzzese venne appellata d a lla Cost e nel giudizio di appello si costituirono sia il Provani, che propose appello incidentale sostanzialmente adesivo delle ragioni della Cost,sia Unicredit, sia, con atto di intervento volontario ex art. 111 c.p.c. , la [OSCURATO:SOCIETA] in qualità di cessionaria del credito di Unicredit; la Corte d’Appello de L’Aquila con sentenza pubblicata in data 12/12/2019 ritenne che, quanto all’eventus damni, fosse rilevante anche il mero aggravamento della già esistente insufficienza dei beni del debitore ad assicurare la garanzia patrimoniale, in assenza di altri beni residui e in presenza di un corrispettivo neppure adeguato della vendita; quanto all’elemento soggettivo, trattandosi di atto oneroso posteriore al sorgere del credito,che non fosse necessaria la preordinazione dolosa del terzo acquirente ma la sola consapevolezza del possibile danno che l’atto avrebbe arrecato alle ragioni creditorie; ritenne, inoltre, convincente quanto accertato dal Tribunale, posto che l’acquirente era una società commerciale il cui interesse all’acquisto non era stato neppure chiarito, il legale rappresentante della società era figlia della parte venditrice e alla compravendita non aveva fatto seguito l’integrale pagamento del prezzo; rigettati gli appelli, la Corte del gravame condannò gli appellanti principale ed incidentale in solido alle spese del grado nei confronti della cessionaria del credito [OSCURATO:PERSONA];avverso la sentenza la società Cost ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi; ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; il ricorso è stato avviato per la trattazione in Adunanza camerale sussistendo le condizioni di cui all’art. 380-bis.1c.p.c.; il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni scritte, mentre entrambe le parti costituite hanno depositatomemoria; nella memoria della parte ricorrente vengono svolti argomenti nuovi ed eccentrici rispetto ai due motivi di ricorso e viene prospettato un preteso ma in realtà inesistente contrasto nella giurisprudenza di questa Corte circa il momento temporale cui riferire l’esistenza di ipoteche sul bene oggetto di revocatoria.

Considerato che: con il primo motivo di ricorso–omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. –la ricorrente lamenta che la corte del merito, pur richiesta di pronunciarsi sulla esistenza di ipoteche gravanti sui beni oggetto di revocatoria, avrebbe omesso di esaminare tale fatto decisivo, certamente oggetto di discussione tra le parti, di guisa che, essendo diverse le ragioni poste a base della sentenza di primo grado e della sentenza d’appello,la prospettazione della violazione dell’art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c., non incorrerebbe nella preclusione di cui all’art. 348 ter, IV co. c.p.c.; con il secondo motivo di ricorso – violazione e falsa applicaz ione degli artt. 111 Cost. e 132, co. 2 n. 4 c.p.c. nullità della sentenza in relazione all’art. 360, co. 1 nn. 3 e 4 c.p.c. –la ricorrente lamenta che la corte del merito ha erroneamente ed implicitamente ritenuto la legittimazione ad agire della società cessionaria del credito, senza peraltro neppure motivare su tale riconosciuta legittimazione; il primo motivo é inammissibile, in quanto deduce in modo errato l’omesso esame del preteso fatto, cioè della condizione di assoggettamento ad ipoteca del bene trasferito ; invero il fatto in questione era stato oggetto di decisione da parte del giudice di primo grado, come emerge dalla p. 6 del ricorso, nella quale, nel riprodurre la conclusionale di appello, si sostiene che erroneamente il tribunale in prime cure aveva ritenuto pregiudizievole l’alienazione nonostante l’essere il bene ipotecato e si assume che tanto era stato oggetto di appello; ne segue che, avendo la corte territoriale effettivamente ignorato il relativomotivo di appello, posto che non si occupa del problema, sebbene dia atto essa stessa proprio del ricordato contenuto dell’appello (p. 2, sub 2), la censura da rivolgere alla sentenza sarebbe stata semmai quella di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c. appunto sul relativo motivo di appello e non quella di omesso esame; non è possibile, mancando la relativa chiarezza nell’esposizione del motivo, procedere ad una riqualificazione dello stesso nel senso indicato – alla stregua di Cass., Sez.

Un., n. 17931 del 2013 – perché le argomentazioni conclusive svolte dalla ricorrente, alle pagine18 e ss. del ricorso, sono tutte svolte nella logica dell’evocazione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.; peraltro, mette conto di rilevare che, se anche la riqualificazione si ammettesse, il motivo, pur apprezzato alla stregua della violazione dell’art. 112 c.p.c., sarebbe inammissibile, in quanto dedotto in violazione dell’art. 360-bis n. 2 c.p.c., per come apprezzato da Cass. n. 22341 del 2018 e dalle successive conformi,atteso che l’omessa considerazione del motivo sarebbe stata priva di decisività, giacché esso era dedotto senza che la questione oggetto del motivo di appello circa la presenza delle ipoteche, fosse stata criticata sulla base dell’orientamento di giurisprudenza ormai consolidato,espresso da Cass. n. 11892 del 2016; questa Corte, infatti, a partire da tale sentenza , sempre confermata, ha statuito che “In tema di azione revocatoria ordinaria, l'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore, non esclude la connotazione di quell'atto come "eventus damni" (presupposto per l'esercizio della azione pauliana), atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria” (si veda in termini anche Cass., 3, n. 30736 del 26/11/2019; Cass., 3, n. 5815 del 27/2/2023); allo stesso modo, se si omette di procedere alla riqualificazione del motivo e lo si apprezza ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. - ferma la considerazione che l’essere il bene ipotecato non è un “fatto”, ma una condizione del bene che ha un valore giuridico relativo alla garanzia patrimoniale e che, dunque, si dettaglia a sua volta sulla base di una serie di circostanze (grado, somma oggetto di iscrizione, etc.)- si rileva che proprio la giurisprudenza citata esclude rebbe che il preteso fatto sia decisivo; il secondo motivodi ricorso, con cui la ricorrente lamenta che la corte del merito ha erroneamente ed implicitamente ritenuto la legittimazione ad agire della società cessionaria del credito, essendo ciò in contrasto con Cass., 3, n. 29637 del 12/12/2017, è infondato; l’evocato ed errato orientamento secondo cui, qualora la parte attrice ceda il proprio credito nel corso del giudizio, è inammissibile l’intervento in causa del cessionario non trovando applicazione l’art. 111 c.p.c., è stato superato con ampie e assai condivisibili argomentazioni dalla sentenza Cass., 3, n. 5649 del 23/2/2023 la quale ha stabilito il seguente principio di diritto: “In tema di azione revocatoria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con la domanda ex art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore - che costituisce contenuto proprio del suo diritto di credito (presupposto e riferimento ultimo dell'azione esercitata) - di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore”; il Collegio condivide tale arresto, cui intende dare continuità; conclusivamente il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata a pagare, in favore della parte controricorrente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare, in favore della parte controricorrente, le spese del giudizio di cassazione che liquida in i € 10.700 (oltre € 200 per esborsi) oltre accessori di legge e spese generali al 15%.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma del comma 1bis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7047/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata telematicamente presso il difensore al seguente indirizzo pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], appartenent e al [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali rappresentantie procuratori speciali, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, via degliScipioni n. 268/A Pec: -controricorrente – avverso la sentenza n. 2057/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Cons. ANNAMOSCARINI Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] SpA (di seguito Unicredit) allegando di essere creditrice del sig. [OSCURATO:PERSONA] per aver ottenuto dal Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] srl, debitrice principale e dello stesso Provani quale fideiussore coobbligato in solido, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. convenne in giudizio davanti al Tribunale di Chieti il fideiussore e la società [OSCURATO:SOCIETA] (di seguito Cost) per sentir pronunciarel’inefficacia ai sensi dell’art. 2901 c.c. di atti dispositivi con i quali il Provani aveva trasmesso e trasferito alla Cost, di cui la figlia era legale rappresentante, quote di diritti realiacquistate su immobili siti nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] nonché altre quote di ulteriori diritti reali già di sua proprietà, ritenendo che detti atti determinassero un pregiudizio alle ragioni creditorie; la Cost e il Provani si costituirono in giudizio contestando la insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell’azione ex art.2901 c.c. ed allegando, in particolare, che i beni oggetto di disposizione erano gravati da ipoteche iscritte da altri creditori sicché, anche qualora fosse stata dichiarata l’inefficacia degli atti di trasferimento immobiliare, la Unicredit, in quanto creditore chirografario, non avrebbe potuto soddisfarsi su detti beni; il Tribunale di Chieti accolse il ricorso e pronunciò l’inefficacia di uno degli atti dispositivi ritenendo, quanto all’ eventus damni, che esso ben poteva essere costituito da una sem plice variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore e che esso dunque sussisteva anche in presenza di beni gravati da ipoteche da parte di altri creditori e, quanto all’elemento soggettivo, che,essendo il Provani padre della legale rappresentante della Cost,vi era la forte presunzione che tra le parti vi fosse statoun consilium fraudis; la decisione del tribunale abruzzese venne appellata d a lla Cost e nel giudizio di appello si costituirono sia il Provani, che propose appello incidentale sostanzialmente adesivo delle ragioni della Cost,sia Unicredit, sia, con atto di intervento volontario ex art. 111 c.p.c. , la [OSCURATO:SOCIETA] in qualità di cessionaria del credito di Unicredit; la Corte d’Appello de L’Aquila con sentenza pubblicata in data 12/12/2019 ritenne che, quanto all’eventus damni, fosse rilevante anche il mero aggravamento della già esistente insufficienza dei beni del debitore ad assicurare la garanzia patrimoniale, in assenza di altri beni residui e in presenza di un corrispettivo neppure adeguato della vendita; quanto all’elemento soggettivo, trattandosi di atto oneroso posteriore al sorgere del credito,che non fosse necessaria la preordinazione dolosa del terzo acquirente ma la sola consapevolezza del possibile danno che l’atto avrebbe arrecato alle ragioni creditorie; ritenne, inoltre, convincente quanto accertato dal Tribunale, posto che l’acquirente era una società commerciale il cui interesse all’acquisto non era stato neppure chiarito, il legale rappresentante della società era figlia della parte venditrice e alla compravendita non aveva fatto seguito l’integrale pagamento del prezzo; rigettati gli appelli, la Corte del gravame condannò gli appellanti principale ed incidentale in solido alle spese del grado nei confronti della cessionaria del credito [OSCURATO:PERSONA];avverso la sentenza la società Cost ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi; ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; il ricorso è stato avviato per la trattazione in Adunanza camerale sussistendo le condizioni di cui all’art. 380-bis.1c.p.c.; il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni scritte, mentre entrambe le parti costituite hanno depositatomemoria; nella memoria della parte ricorrente vengono svolti argomenti nuovi ed eccentrici rispetto ai due motivi di ricorso e viene prospettato un preteso ma in realtà inesistente contrasto nella giurisprudenza di questa Corte circa il momento temporale cui riferire l’esistenza di ipoteche sul bene oggetto di revocatoria. Considerato che: con il primo motivo di ricorso–omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. –la ricorrente lamenta che la corte del merito, pur richiesta di pronunciarsi sulla esistenza di ipoteche gravanti sui beni oggetto di revocatoria, avrebbe omesso di esaminare tale fatto decisivo, certamente oggetto di discussione tra le parti, di guisa che, essendo diverse le ragioni poste a base della sentenza di primo grado e della sentenza d’appello,la prospettazione della violazione dell’art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c., non incorrerebbe nella preclusione di cui all’art. 348 ter, IV co. c.p.c.; con il secondo motivo di ricorso – violazione e falsa applicaz ione degli artt. 111 Cost. e 132, co. 2 n. 4 c.p.c. nullità della sentenza in relazione all’art. 360, co. 1 nn. 3 e 4 c.p.c. –la ricorrente lamenta che la corte del merito ha erroneamente ed implicitamente ritenuto la legittimazione ad agire della società cessionaria del credito, senza peraltro neppure motivare su tale riconosciuta legittimazione; il primo motivo é inammissibile, in quanto deduce in modo errato l’omesso esame del preteso fatto, cioè della condizione di assoggettamento ad ipoteca del bene trasferito ; invero il fatto in questione era stato oggetto di decisione da parte del giudice di primo grado, come emerge dalla p. 6 del ricorso, nella quale, nel riprodurre la conclusionale di appello, si sostiene che erroneamente il tribunale in prime cure aveva ritenuto pregiudizievole l’alienazione nonostante l’essere il bene ipotecato e si assume che tanto era stato oggetto di appello; ne segue che, avendo la corte territoriale effettivamente ignorato il relativomotivo di appello, posto che non si occupa del problema, sebbene dia atto essa stessa proprio del ricordato contenuto dell’appello (p. 2, sub 2), la censura da rivolgere alla sentenza sarebbe stata semmai quella di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c. appunto sul relativo motivo di appello e non quella di omesso esame; non è possibile, mancando la relativa chiarezza nell’esposizione del motivo, procedere ad una riqualificazione dello stesso nel senso indicato – alla stregua di Cass., Sez. Un., n. 17931 del 2013 – perché le argomentazioni conclusive svolte dalla ricorrente, alle pagine18 e ss. del ricorso, sono tutte svolte nella logica dell’evocazione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.; peraltro, mette conto di rilevare che, se anche la riqualificazione si ammettesse, il motivo, pur apprezzato alla stregua della violazione dell’art. 112 c.p.c., sarebbe inammissibile, in quanto dedotto in violazione dell’art. 360-bis n. 2 c.p.c., per come apprezzato da Cass. n. 22341 del 2018 e dalle successive conformi,atteso che l’omessa considerazione del motivo sarebbe stata priva di decisività, giacché esso era dedotto senza che la questione oggetto del motivo di appello circa la presenza delle ipoteche, fosse stata criticata sulla base dell’orientamento di giurisprudenza ormai consolidato,espresso da Cass. n. 11892 del 2016; questa Corte, infatti, a partire da tale sentenza , sempre confermata, ha statuito che “In tema di azione revocatoria ordinaria, l'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore, non esclude la connotazione di quell'atto come "eventus damni" (presupposto per l'esercizio della azione pauliana), atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria” (si veda in termini anche Cass., 3, n. 30736 del 26/11/2019; Cass., 3, n. 5815 del 27/2/2023); allo stesso modo, se si omette di procedere alla riqualificazione del motivo e lo si apprezza ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. - ferma la considerazione che l’essere il bene ipotecato non è un “fatto”, ma una condizione del bene che ha un valore giuridico relativo alla garanzia patrimoniale e che, dunque, si dettaglia a sua volta sulla base di una serie di circostanze (grado, somma oggetto di iscrizione, etc.)- si rileva che proprio la giurisprudenza citata esclude rebbe che il preteso fatto sia decisivo; il secondo motivodi ricorso, con cui la ricorrente lamenta che la corte del merito ha erroneamente ed implicitamente ritenuto la legittimazione ad agire della società cessionaria del credito, essendo ciò in contrasto con Cass., 3, n. 29637 del 12/12/2017, è infondato; l’evocato ed errato orientamento secondo cui, qualora la parte attrice ceda il proprio credito nel corso del giudizio, è inammissibile l’intervento in causa del cessionario non trovando applicazione l’art. 111 c.p.c., è stato superato con ampie e assai condivisibili argomentazioni dalla sentenza Cass., 3, n. 5649 del 23/2/2023 la quale ha stabilito il seguente principio di diritto: “In tema di azione revocatoria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con la domanda ex art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore - che costituisce contenuto proprio del suo diritto di credito (presupposto e riferimento ultimo dell'azione esercitata) - di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore”; il Collegio condivide tale arresto, cui intende dare continuità; conclusivamente il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata a pagare, in favore della parte controricorrente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare, in favore della parte controricorrente, le spese del giudizio di cassazione che liquida in i € 10.700 (oltre € 200 per esborsi) oltre accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma del comma 1bis