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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 marzo 2026

Cassazione n. 08136/2026

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 8136/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 02/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DE * Presidente * n. sez. 848/2026* * CC 27/02/2026* * * Relatore * 4744/2026* * ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * * 07EUGMA nato il 01/01/1991avverso il decreto del 12/02/2026 del [OSCURATO:PERSONA] * di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere * * *sentite le conclusioni del PG * *[OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Caltanissetta con decreto emesso il 12 febbraio 2026 haconvalidato il trattenimento dello straniero * * disposto dalla * diCaltanissetta in ragione del pericolo di fuga del medesimo ai sensi dell art. 13 d.lgs. 286/98 d ora innanzi anche *Il trattenuto aveva avanzato domanda di protezione internazionale che era statarigettata per manifesta infondatezza dalla Commissione territoriale che contestualmenteaveva dichiarato l obbligo di rimpatrio e il divieto di reingresso dello stesso sul territorionazionale.Avverso il provvedimento della Commissione l interessato ha proposto ricorsogiurisdizionale ex art. 35 bis d.lgs. 25/2008 avanti al Tribunale di Palermo che ha rigettatol istanza di sospensiva del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] in via preliminare ha rigettato l eccezione di incompetenza funzionale infavore della Corte di appello non ritendo più sussistente in capo al cittadino straniero laqualità di richiedente protezione internazionale.Ha rilevato poi la sussistenza del pericolo di fuga nonostante il possesso didocumenti di talché non vi era spazio residuo per disporre misure alternative altrattenimento.2.

Avverso detto provvedimento propone ricorso lo straniero tramite il difensoreesponendo quattro motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta la violazione dell art. 5 bis d.l. 13/2017 avendo ilGiudice di pace convalidato il trattenimento anziché dichiarare la propria incompetenza infavore della Corte di appello.* in quanto lo straniero aveva lo status di richiedente asilo e per tale ragione ladisciplina applicabile era quella del d.lgs. 142/2015 che oltre a prevedere un sistema digaranzie rafforzate individua il giudice competente per la convalida del trattenimento nellaCorte di appello.Secondo il ricorrente il rigetto da parte del Tribunale della istanza di sospensiva delprovvedimento di diniego della Commissione territoriale non aveva fatto venire meno lostatus di richiedente protezione a differenza di quanto ritenuto dal [OSCURATO:PERSONA] di pace.2.2 Con il secondo motivo lamenta la violazione dell art. 28 d.lgs. 25/2008 e 14 d.lgs.286/98.[OSCURATO:PERSONA] di pace ha affermato nell impugnato provvedimento che le censure inerentil inesistenza o nullità della determina presidenziale di applicazione della proceduraaccelerata non potevano trovare ingresso nel giudizio di convalida.Tale affermazione è scorretta a parere del ricorrente poiché il giudice deve compiereun controllo completo ed esaustivo sugli elementi di prova documentale relativi aiprovvedimenti presupposti che hanno inciso sulla legittimità del decreto di espulsione.In particolare il vaglio del giudice avrebbe dovuto estendersi al provvedimento emessodalla commissione territoriale in quanto secondo un costante indirizzo di legittimità ilsindacato giurisdizionale sul provvedimento deve essere esteso oltre che alla esistenza edefficacia del provvedimento espulsivo anche alla verifica delle condizioni di manifestaillegittimità del medesimo.Nello specifico il ricorrente sottolineava come l atto presupposto della proceduraaccelerata in esito alla quale è stata emessa la decisione della Commissione territorialecioè la determina del Presidente della Commissione territoriale era da ritenersi nulla e/oinesistente.2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione degli art. 10 ter d.lgs. 286/98 10 d.lgs.25/2008 12 * 2013732/UE.[OSCURATO:PERSONA] di pace nell impugnato provvedimento ha affermato che eventuali irregolaritàformali attinenti agli obblighi di informativa sarebbero stati sanati dal fatto che lo stranieroavesse presentato prima domanda di asilo e avesse impugnato poi il provvedimento dellaCommissione sia nel merito che in via cautelare.Tale affermazione è in contrasto con le disposizioni normative che impongono direndere allo straniero una informativa completa e puntuale in una lingua a lui comprensibile.Nel caso in esame è emerso che l informativa circa la procedura accelerata era stataconsegnata al migrante immediatamente dopo lo sbarco e solo in lingua italiana lasussistenza di tale vizio ha a sua volta inficiato la validità della procedura acceleratadeterminando a catena l illegittimità dell obbligo di rimpatrio contenuto nel provvedimentoablativo emesso dalla Commissione territoriale.2.4 Con il quarto motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 13 comma 4bis e 14 comma 1 bis d.lgs. 286/98.Il ricorrente si duole in particolare del fatto che nonostante lo straniero sia inpossesso di un documento non siano state disposte misure meno afflittive del trattenimentocome stabilito dall art. 14 comma 1 bis d.lgs. 286/98.* a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato infatti nonsussisterebbe nel caso concreto il pericolo di fuga essedo egli stato fin dal suo sbarco efino a momento in cui veniva trattenuto – alloggiato con obbligo di domicilio in un luogo dalquale non si era mai allontanato.* è infatti in possesso di un documento non ha mai attestato false generalità nonha violato le prescrizioni dell autorità e quanto al luogo ove domiciliarsi ben avrebbe potutotornare ove era già stato con obbligo di domicilio.3.

L Avvocatura generale dello Stato con memoria del 26 febbraio 2026 ha rilevato chestate l avvenuta liberazione dello straniero doveva ritenersi venuto meno l interesse alricorso.4.

Il difensore ha depositato memoria in data 27 febbraio sottolineando al contrario ilperdurante interesse al ricorso in ragione della volontà di fare accertare l illegittimità deltrattenimento al fine di avanzare una istanza di riparazione per ingiusta detenzione.[OSCURATO:PERSONA] generale * * ha conclusoper il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. * che il ricorrente ha come detto insistito per l esame del ricorsodeducendo l esistenza di un interesse a una decisione di merito si osserva che il ricorso ècomplessivamente infondato.1.1 I primo motivo è infondato.Il decreto della Commissione territoriale che dispone l obbligo di rimpatrio eil divieto di reingresso in Italia previsto dal novellato art. 32 comma 4 del d.lgs. 25 del2008 produce gli stessi effetti del decreto di espulsione emesso dalla Commissioneterritoriale la cui esecuzione è affidata al *Ed infatti l art. 32 comma 4 terzo periodo d.lgs. cit. dispone testualmente che«l attestazione dell obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso tiene luogo e produce glieffetti del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all articolo 13 del decretolegislativo 25 luglio 1998 n. 286 e il questore procede ai sensi del medesimo articolo 13commi 4 e 5 salvi gli effetti di cui all articolo 35 bis commi 3 e 4 del presente decreto».Come recentemente affermato da * 1 n. 22275/2025 del 12/06/2025 n.m. lapendenza del giudizio di protezione internazionale nei casi dell art. 35 bis comma 3 lett. bd d.lgs. 25 del 2008 al pari di quelli contemplati dalle altre lettere dello stesso comma «nonproduce la sospensione automatica degli effetti della decisione amministrativa * n.24009/2020 in deroga al principio generale posto dallo stesso comma 3 di sospensioneautomatica del provvedimento della commissione territoriale * * U. 11399/2024 ».Ed infatti ai sensi del comma 3 dell art. 35 bis d.lgs. 25 del 2008 la proposizione del ricorsoavverso il rigetto amministrativo della domanda protezione di regola sospende l efficaciaesecutiva del provvedimento impugnato tranne che nei seguenti casi a ricorso proposto dasoggetto trattenuto ai sensi dell art.10 ter d.lgs. n. 286/98 o nei centri di cui all art.14 d.lgs. n.286/98 b e c ricorso proposto avverso decisione di inammissibilità di domanda o di rigettoper manifesta infondatezza ex art.32 co.1 lett. b bis d ricorso proposto avversoprovvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all art. 28 bis comma 2 lett. b b bisc e d bis ricorso avverso provvedimento relativo a domanda di cui all art.28 bis comma 1lett. b .

Il comma 4 del citato art. 35 bis prevede che nei casi di cui al comma 3 e quindianche nei casi di decisione di inammissibilità l efficacia esecutiva può essere sospesa pergravi e circostanziate ragioni giusta istanza di parte.Nel caso in esame la Commissione territoriale ha ritenuto l istanza di protezionemanifestamente infondata e visto l articolo 32 comma 4 del d.lgs. n. 25 del 2008 ha* il divieto di reingresso e soggiorno nel territorio dello Stato nel territorio degli *membri dell * Europea nonché degli * non membri cui si applica l acquis di* prima che siano decorsi anni 3 dalla data del suo effettivo allontanamento dalloStato salvo che ottenga speciale autorizzazione dal Ministro dell *In tale contesto il titolo giuridico del trattenimento è quello pre espulsivo non piùcorrelato alla gestione della domanda di asilo ne consegue che la competenza aconvalidare il provvedimento questorile spetta al [OSCURATO:PERSONA] di pace ai sensi dell art. 14 commi3 e 4 * e non alla Corte di appello.La circostanza di cui infra si dirà cioè il fatto che come affermato dal ricorrente laCorte di appello su gravame avverso il diniego di sospensiva della decisione della Corteterritoriale in data 13 febbraio 2026 dichiarava la sospensiva del provvedimento impugnatoè irrilevante poichè la competenza a decidere sulla convalida si radica al momento delladomanda ed in ragione del tipo di trattenimento disposto in quel momento il provvedimentodella Commissione territoriale con cui veniva disposto l obbligo di reimpatrio dello stranieroera pienamente efficacie.2.

Nel caso in esame per le ragioni esplicitate nella memoria deve ritenersi sussistentel interesse attuale e concreto del ricorrente a ottenere l annullamento dell ordinanzaavversata.Secondo infatti un costante orientamento di questa Corte che qui si intende ribadire ilricorso per cassazione avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelarecustodiale nelle more revocata è ammissibile a condizione che il ricorrente coltivil impugnazione ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione e che egliabbia manifestato tale volontà nello stesso ricorso personalmente o a mezzo di difensoremunito di procura speciale in quanto la domanda di riparazione è atto riservatopersonalmente alla parte come si evince dal combinato disposto degli artt. 315 comma 3 e645 comma 1 cod. proc. pen * 6 n. 48583 del 15/10/2019 * * 277567 01 .In tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelarecustodiale nelle more revocata o divenuta inefficace perchè possa ritenersi comunquesussistente l interesse del ricorrente a coltivare l impugnazione in riferimento a una futurautilizzazione dell eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazioneper ingiusta detenzione è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivatadeduzione idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dalmancato conseguimento della stessa formulata personalmente dall interessato» * U n.7931 del 16/12/2010 dep. 2011 * * 249002 01 .Nel caso in esame come già evidenziato il ricorrente sebbene liberato dal Centro dipermanenza per il rimpatrio * ha manifestato un interesse concreto ad ottenerecomunque una decisione sul ricorso al fine di ottenere un accertamento della illegittimità deltrattenimento funzionale ad una riparazione per l ingiusta detenzione.2.

Il secondo e il terzo motivo sono infondati.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte il sindacato giurisdizionale sulprovvedimento di convalida del trattenimento del cittadino straniero non deve essere limitatoalla verifica delle condizioni giustificative dell adozione della misura indicate nel d.lgs. n. 286del 1998 art. 13 comma 4 bis e art. 14 comma 1 nella formulazione attualmente vigentema deve essere esteso oltre che all esistenza ed efficacia del provvedimento espulsivoanche alla verifica della sussistenza di condizioni di manifesta illegittimità del medesimo inquanto indefettibile presupposto della disposta privazione della libertà personale * 6 civ. 1 ord. n. 17407 del 2014 analogamente più di recente è stato affermato che il giudice insede di convalida del decreto di trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento diespulsione è tenuto alla luce di un interpretazione costituzionalmente orientata dell art. 14d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 in relazione all art. 5 par. 1 CEDU a rilevare incidentalmenteper la decisione di sua competenza la manifesta illegittimità del provvedimento diespulsione che può consistere anche nella situazione di inespellibilità dello straniero * 1pen. n. 15748 del 22/04/2025 B. * 02 * 1 civ. n. 5566 del 2025 *673928 02 .* per acquisito tale presupposto nel caso in esame il ricorrente non sollecita laverifica di legittimità del provvedimento espulsivo ma addirittura dell atto presupposto dellaapplicazione della procedura accelerata in esito alla quale è stata emessa la decisione dellacommissione territoriale che ha come visto valenza espulsiva.Infatti il ricorrente lamenta l illegittimità della determina di applicazione della proceduraaccelerata prevista dall art. 28 comma 1 d.lgs. n. 25/2008 tema oggetto della verificaoperata dalla stessa Commissione territoriale in sede di esame della domanda delricorrente nonché dal Tribunale di Palermo Sezione specializzata Immigrazione che harespinto la richiesta di sospendere l esecutività della decisione di rigetto emessa dallaCommissione territoriale.La valutazione che il ricorrente richiede al giudice di pace costituirebbe di fatto unaverifica non consentita di un provvedimento la cui legittimità è già entrata nel fuoco delladelibazione degli organi che hanno emesso i provvedimenti ad esso conseguenti ed unasurrettizia e non prevista forma di impugnazione della decisione assunta da questi ultimi.L affermazione di non doverosità del controllo di legittimità da parte del giudice di pacedeve estendersi agli atti indicati dal ricorrente nel terzo motivo di ricorso dei quali lamental avvenuta consegna solo in lingua italiana.Trattasi anche in questo caso di atti prodromiciall esame della sua domanda di protezione internazionale la cui legittimità è stata pertantovalutata dagli organi competenti per l esame della stessa e in ordine ai quali non risultaneppure dal ricorso che la relativa doglianza sia stata tempestivamente sollevata davantiad essi.

Inoltre il fatto che il ricorrente abbia presentato tempestivamente la domanda diprotezione dimostra in modo sufficiente che egli ha ricevuto le informazioni dovute ai sensidell art. 10 d.lgs. n25/2008 con modalità che gliene hanno consentito una adeguataconoscenza con conseguente rispettodei suoi diritti difensivi.3.È infondato infine il quarto motivo di ricorso.L affermazione del ricorrente di possedere un domicilio certo stante il suo obbligo didimorare presso il centro di * * in * AG è infondata.Come correttamente rilevato nel provvedimento impugnato tale luogo non rappresentail suo domicilio cioè il centro dei suoi interessi personali familiari o lavorativi bensì il luogoin cui gli è stato imposto di soggiornare ai sensi dell art. 5 comma 4 d.lgs. n. 142/2015.Taleobbligo è connesso alla pendenza della domanda di protezione internazionale che consenteil trattenimento dello straniero in casi particolari per il periodo di tempo necessario peresaminare la sua domanda.Nel presente caso essendo stata applicata la procedura diesame accelerata ovvero «di frontiera» prevista dall art. 28 bis comma 2 bis d.lgs. n.25/2008 l art. 6 bis comma 1 d.lgs. n. 142/2015 stabilisce che il richiedente la protezionepuò essere trattenuto solo «fino alla decisione dell istanza di sospensione di cui all art. 35 terdel medesimo decreto legislativo n. 25 del 2008» e comunque non oltre quattro settimane art. 6 bis comma 3 d.lgs. cit. .Il ricorrente ha già presentato la richiesta di sospensione della esecutività del rigettodella sua domanda di protezione richiesta che è stata respinta in data 03 febbraio2026.L immediata esecutività del provvedimento di rigetto della domandadi protezioneinternazionale e l esaurimento della procedura relativa alla richiesta di sospensione di taleesecutività determinano la cessazione dell obbligo di dimorare nella struttura a cui egli èstato assegnato e il venir meno anche della efficacia di tale luogo come suo domicilio allaluce della previsione dell art. 5 comma 2 d.lgs. n. 142/2015 secondo cui «l indirizzo delcentro costituisce il luogo di domicilio valevole agli effetti della notifica e delle comunicazionidegli atti relativi al procedimento di esame della domanda nonché di ogni altro atto relativoalle procedure di trattenimento o di accoglienza di cui al presente decreto» senza lapossibilità di attribuire ad esso una ultrattività ovvero una efficacia per la notifica di attirelativi alle procedure di trattenimento previste da altre normative.Il centro in questione pertanto non costituisce un effettivo e valido domicilio ai fini deltrattenimento disposto ai sensi del d.lgs. n. 286/1998.

La valutazione del giudice di pacecirca l insussistenza di un domicilio valido indicato dal ricorrente è pertanto corretta econforme alle previsioni normative sopra citate.4.

Per tutte le ragioni sopra indicate il ricorso deve essere rigettato e il ricorretecondannato al pagamento delle spese processuali.Deve essere disposta l omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a normadell art. 52 d.lgs. n. 196/03 in quanto imposto dalla legge.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 8136/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 02/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DE * Presidente * n. sez. 848/2026* * CC 27/02/2026* * * Relatore * 4744/2026* * ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * * 07EUGMA nato il 01/01/1991avverso il decreto del 12/02/2026 del [OSCURATO:PERSONA] * di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere * * *sentite le conclusioni del PG * *[OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Caltanissetta con decreto emesso il 12 febbraio 2026 haconvalidato il trattenimento dello straniero * * disposto dalla * diCaltanissetta in ragione del pericolo di fuga del medesimo ai sensi dell art. 13 d.lgs. 286/98 d ora innanzi anche *Il trattenuto aveva avanzato domanda di protezione internazionale che era statarigettata per manifesta infondatezza dalla Commissione territoriale che contestualmenteaveva dichiarato l obbligo di rimpatrio e il divieto di reingresso dello stesso sul territorionazionale.Avverso il provvedimento della Commissione l interessato ha proposto ricorsogiurisdizionale ex art. 35 bis d.lgs. 25/2008 avanti al Tribunale di Palermo che ha rigettatol istanza di sospensiva del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] in via preliminare ha rigettato l eccezione di incompetenza funzionale infavore della Corte di appello non ritendo più sussistente in capo al cittadino straniero laqualità di richiedente protezione internazionale.Ha rilevato poi la sussistenza del pericolo di fuga nonostante il possesso didocumenti di talché non vi era spazio residuo per disporre misure alternative altrattenimento.2.

Avverso detto provvedimento propone ricorso lo straniero tramite il difensoreesponendo quattro motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta la violazione dell art. 5 bis d.l. 13/2017 avendo ilGiudice di pace convalidato il trattenimento anziché dichiarare la propria incompetenza infavore della Corte di appello.* in quanto lo straniero aveva lo status di richiedente asilo e per tale ragione ladisciplina applicabile era quella del d.lgs. 142/2015 che oltre a prevedere un sistema digaranzie rafforzate individua il giudice competente per la convalida del trattenimento nellaCorte di appello.Secondo il ricorrente il rigetto da parte del Tribunale della istanza di sospensiva delprovvedimento di diniego della Commissione territoriale non aveva fatto venire meno lostatus di richiedente protezione a differenza di quanto ritenuto dal [OSCURATO:PERSONA] di pace.2.2 Con il secondo motivo lamenta la violazione dell art. 28 d.lgs. 25/2008 e 14 d.lgs.286/98.[OSCURATO:PERSONA] di pace ha affermato nell impugnato provvedimento che le censure inerentil inesistenza o nullità della determina presidenziale di applicazione della proceduraaccelerata non potevano trovare ingresso nel giudizio di convalida.Tale affermazione è scorretta a parere del ricorrente poiché il giudice deve compiereun controllo completo ed esaustivo sugli elementi di prova documentale relativi aiprovvedimenti presupposti che hanno inciso sulla legittimità del decreto di espulsione.In particolare il vaglio del giudice avrebbe dovuto estendersi al provvedimento emessodalla commissione territoriale in quanto secondo un costante indirizzo di legittimità ilsindacato giurisdizionale sul provvedimento deve essere esteso oltre che alla esistenza edefficacia del provvedimento espulsivo anche alla verifica delle condizioni di manifestaillegittimità del medesimo.Nello specifico il ricorrente sottolineava come l atto presupposto della proceduraaccelerata in esito alla quale è stata emessa la decisione della Commissione territorialecioè la determina del Presidente della Commissione territoriale era da ritenersi nulla e/oinesistente.2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione degli art. 10 ter d.lgs. 286/98 10 d.lgs.25/2008 12 * 2013732/UE.[OSCURATO:PERSONA] di pace nell impugnato provvedimento ha affermato che eventuali irregolaritàformali attinenti agli obblighi di informativa sarebbero stati sanati dal fatto che lo stranieroavesse presentato prima domanda di asilo e avesse impugnato poi il provvedimento dellaCommissione sia nel merito che in via cautelare.Tale affermazione è in contrasto con le disposizioni normative che impongono direndere allo straniero una informativa completa e puntuale in una lingua a lui comprensibile.Nel caso in esame è emerso che l informativa circa la procedura accelerata era stataconsegnata al migrante immediatamente dopo lo sbarco e solo in lingua italiana lasussistenza di tale vizio ha a sua volta inficiato la validità della procedura acceleratadeterminando a catena l illegittimità dell obbligo di rimpatrio contenuto nel provvedimentoablativo emesso dalla Commissione territoriale.2.4 Con il quarto motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 13 comma 4bis e 14 comma 1 bis d.lgs. 286/98.Il ricorrente si duole in particolare del fatto che nonostante lo straniero sia inpossesso di un documento non siano state disposte misure meno afflittive del trattenimentocome stabilito dall art. 14 comma 1 bis d.lgs. 286/98.* a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato infatti nonsussisterebbe nel caso concreto il pericolo di fuga essedo egli stato fin dal suo sbarco efino a momento in cui veniva trattenuto – alloggiato con obbligo di domicilio in un luogo dalquale non si era mai allontanato.* è infatti in possesso di un documento non ha mai attestato false generalità nonha violato le prescrizioni dell autorità e quanto al luogo ove domiciliarsi ben avrebbe potutotornare ove era già stato con obbligo di domicilio.3.

L Avvocatura generale dello Stato con memoria del 26 febbraio 2026 ha rilevato chestate l avvenuta liberazione dello straniero doveva ritenersi venuto meno l interesse alricorso.4.

Il difensore ha depositato memoria in data 27 febbraio sottolineando al contrario ilperdurante interesse al ricorso in ragione della volontà di fare accertare l illegittimità deltrattenimento al fine di avanzare una istanza di riparazione per ingiusta detenzione.[OSCURATO:PERSONA] generale * * ha conclusoper il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. * che il ricorrente ha come detto insistito per l esame del ricorsodeducendo l esistenza di un interesse a una decisione di merito si osserva che il ricorso ècomplessivamente infondato.1.1 I primo motivo è infondato.Il decreto della Commissione territoriale che dispone l obbligo di rimpatrio eil divieto di reingresso in Italia previsto dal novellato art. 32 comma 4 del d.lgs. 25 del2008 produce gli stessi effetti del decreto di espulsione emesso dalla Commissioneterritoriale la cui esecuzione è affidata al *Ed infatti l art. 32 comma 4 terzo periodo d.lgs. cit. dispone testualmente che«l attestazione dell obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso tiene luogo e produce glieffetti del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all articolo 13 del decretolegislativo 25 luglio 1998 n. 286 e il questore procede ai sensi del medesimo articolo 13commi 4 e 5 salvi gli effetti di cui all articolo 35 bis commi 3 e 4 del presente decreto».Come recentemente affermato da * 1 n. 22275/2025 del 12/06/2025 n.m. lapendenza del giudizio di protezione internazionale nei casi dell art. 35 bis comma 3 lett. bd d.lgs. 25 del 2008 al pari di quelli contemplati dalle altre lettere dello stesso comma «nonproduce la sospensione automatica degli effetti della decisione amministrativa * n.24009/2020 in deroga al principio generale posto dallo stesso comma 3 di sospensioneautomatica del provvedimento della commissione territoriale * * U. 11399/2024 ».Ed infatti ai sensi del comma 3 dell art. 35 bis d.lgs. 25 del 2008 la proposizione del ricorsoavverso il rigetto amministrativo della domanda protezione di regola sospende l efficaciaesecutiva del provvedimento impugnato tranne che nei seguenti casi a ricorso proposto dasoggetto trattenuto ai sensi dell art.10 ter d.lgs. n. 286/98 o nei centri di cui all art.14 d.lgs. n.286/98 b e c ricorso proposto avverso decisione di inammissibilità di domanda o di rigettoper manifesta infondatezza ex art.32 co.1 lett. b bis d ricorso proposto avversoprovvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all art. 28 bis comma 2 lett. b b bisc e d bis ricorso avverso provvedimento relativo a domanda di cui all art.28 bis comma 1lett. b .

Il comma 4 del citato art. 35 bis prevede che nei casi di cui al comma 3 e quindianche nei casi di decisione di inammissibilità l efficacia esecutiva può essere sospesa pergravi e circostanziate ragioni giusta istanza di parte.Nel caso in esame la Commissione territoriale ha ritenuto l istanza di protezionemanifestamente infondata e visto l articolo 32 comma 4 del d.lgs. n. 25 del 2008 ha* il divieto di reingresso e soggiorno nel territorio dello Stato nel territorio degli *membri dell * Europea nonché degli * non membri cui si applica l acquis di* prima che siano decorsi anni 3 dalla data del suo effettivo allontanamento dalloStato salvo che ottenga speciale autorizzazione dal Ministro dell *In tale contesto il titolo giuridico del trattenimento è quello pre espulsivo non piùcorrelato alla gestione della domanda di asilo ne consegue che la competenza aconvalidare il provvedimento questorile spetta al [OSCURATO:PERSONA] di pace ai sensi dell art. 14 commi3 e 4 * e non alla Corte di appello.La circostanza di cui infra si dirà cioè il fatto che come affermato dal ricorrente laCorte di appello su gravame avverso il diniego di sospensiva della decisione della Corteterritoriale in data 13 febbraio 2026 dichiarava la sospensiva del provvedimento impugnatoè irrilevante poichè la competenza a decidere sulla convalida si radica al momento delladomanda ed in ragione del tipo di trattenimento disposto in quel momento il provvedimentodella Commissione territoriale con cui veniva disposto l obbligo di reimpatrio dello stranieroera pienamente efficacie.2.

Nel caso in esame per le ragioni esplicitate nella memoria deve ritenersi sussistentel interesse attuale e concreto del ricorrente a ottenere l annullamento dell ordinanzaavversata.Secondo infatti un costante orientamento di questa Corte che qui si intende ribadire ilricorso per cassazione avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelarecustodiale nelle more revocata è ammissibile a condizione che il ricorrente coltivil impugnazione ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione e che egliabbia manifestato tale volontà nello stesso ricorso personalmente o a mezzo di difensoremunito di procura speciale in quanto la domanda di riparazione è atto riservatopersonalmente alla parte come si evince dal combinato disposto degli artt. 315 comma 3 e645 comma 1 cod. proc. pen * 6 n. 48583 del 15/10/2019 * * 277567 01 .In tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelarecustodiale nelle more revocata o divenuta inefficace perchè possa ritenersi comunquesussistente l interesse del ricorrente a coltivare l impugnazione in riferimento a una futurautilizzazione dell eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazioneper ingiusta detenzione è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivatadeduzione idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dalmancato conseguimento della stessa formulata personalmente dall interessato» * U n.7931 del 16/12/2010 dep. 2011 * * 249002 01 .Nel caso in esame come già evidenziato il ricorrente sebbene liberato dal Centro dipermanenza per il rimpatrio * ha manifestato un interesse concreto ad ottenerecomunque una decisione sul ricorso al fine di ottenere un accertamento della illegittimità deltrattenimento funzionale ad una riparazione per l ingiusta detenzione.2.

Il secondo e il terzo motivo sono infondati.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte il sindacato giurisdizionale sulprovvedimento di convalida del trattenimento del cittadino straniero non deve essere limitatoalla verifica delle condizioni giustificative dell adozione della misura indicate nel d.lgs. n. 286del 1998 art. 13 comma 4 bis e art. 14 comma 1 nella formulazione attualmente vigentema deve essere esteso oltre che all esistenza ed efficacia del provvedimento espulsivoanche alla verifica della sussistenza di condizioni di manifesta illegittimità del medesimo inquanto indefettibile presupposto della disposta privazione della libertà personale * 6 civ. 1 ord. n. 17407 del 2014 analogamente più di recente è stato affermato che il giudice insede di convalida del decreto di trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento diespulsione è tenuto alla luce di un interpretazione costituzionalmente orientata dell art. 14d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 in relazione all art. 5 par. 1 CEDU a rilevare incidentalmenteper la decisione di sua competenza la manifesta illegittimità del provvedimento diespulsione che può consistere anche nella situazione di inespellibilità dello straniero * 1pen. n. 15748 del 22/04/2025 B. * 02 * 1 civ. n. 5566 del 2025 *673928 02 .* per acquisito tale presupposto nel caso in esame il ricorrente non sollecita laverifica di legittimità del provvedimento espulsivo ma addirittura dell atto presupposto dellaapplicazione della procedura accelerata in esito alla quale è stata emessa la decisione dellacommissione territoriale che ha come visto valenza espulsiva.Infatti il ricorrente lamenta l illegittimità della determina di applicazione della proceduraaccelerata prevista dall art. 28 comma 1 d.lgs. n. 25/2008 tema oggetto della verificaoperata dalla stessa Commissione territoriale in sede di esame della domanda delricorrente nonché dal Tribunale di Palermo Sezione specializzata Immigrazione che harespinto la richiesta di sospendere l esecutività della decisione di rigetto emessa dallaCommissione territoriale.La valutazione che il ricorrente richiede al giudice di pace costituirebbe di fatto unaverifica non consentita di un provvedimento la cui legittimità è già entrata nel fuoco delladelibazione degli organi che hanno emesso i provvedimenti ad esso conseguenti ed unasurrettizia e non prevista forma di impugnazione della decisione assunta da questi ultimi.L affermazione di non doverosità del controllo di legittimità da parte del giudice di pacedeve estendersi agli atti indicati dal ricorrente nel terzo motivo di ricorso dei quali lamental avvenuta consegna solo in lingua italiana.Trattasi anche in questo caso di atti prodromiciall esame della sua domanda di protezione internazionale la cui legittimità è stata pertantovalutata dagli organi competenti per l esame della stessa e in ordine ai quali non risultaneppure dal ricorso che la relativa doglianza sia stata tempestivamente sollevata davantiad essi.

Inoltre il fatto che il ricorrente abbia presentato tempestivamente la domanda diprotezione dimostra in modo sufficiente che egli ha ricevuto le informazioni dovute ai sensidell art. 10 d.lgs. n25/2008 con modalità che gliene hanno consentito una adeguataconoscenza con conseguente rispettodei suoi diritti difensivi.3.È infondato infine il quarto motivo di ricorso.L affermazione del ricorrente di possedere un domicilio certo stante il suo obbligo didimorare presso il centro di * * in * AG è infondata.Come correttamente rilevato nel provvedimento impugnato tale luogo non rappresentail suo domicilio cioè il centro dei suoi interessi personali familiari o lavorativi bensì il luogoin cui gli è stato imposto di soggiornare ai sensi dell art. 5 comma 4 d.lgs. n. 142/2015.Taleobbligo è connesso alla pendenza della domanda di protezione internazionale che consenteil trattenimento dello straniero in casi particolari per il periodo di tempo necessario peresaminare la sua domanda.Nel presente caso essendo stata applicata la procedura diesame accelerata ovvero «di frontiera» prevista dall art. 28 bis comma 2 bis d.lgs. n.25/2008 l art. 6 bis comma 1 d.lgs. n. 142/2015 stabilisce che il richiedente la protezionepuò essere trattenuto solo «fino alla decisione dell istanza di sospensione di cui all art. 35 terdel medesimo decreto legislativo n. 25 del 2008» e comunque non oltre quattro settimane art. 6 bis comma 3 d.lgs. cit. .Il ricorrente ha già presentato la richiesta di sospensione della esecutività del rigettodella sua domanda di protezione richiesta che è stata respinta in data 03 febbraio2026.L immediata esecutività del provvedimento di rigetto della domandadi protezioneinternazionale e l esaurimento della procedura relativa alla richiesta di sospensione di taleesecutività determinano la cessazione dell obbligo di dimorare nella struttura a cui egli èstato assegnato e il venir meno anche della efficacia di tale luogo come suo domicilio allaluce della previsione dell art. 5 comma 2 d.lgs. n. 142/2015 secondo cui «l indirizzo delcentro costituisce il luogo di domicilio valevole agli effetti della notifica e delle comunicazionidegli atti relativi al procedimento di esame della domanda nonché di ogni altro atto relativoalle procedure di trattenimento o di accoglienza di cui al presente decreto» senza lapossibilità di attribuire ad esso una ultrattività ovvero una efficacia per la notifica di attirelativi alle procedure di trattenimento previste da altre normative.Il centro in questione pertanto non costituisce un effettivo e valido domicilio ai fini deltrattenimento disposto ai sensi del d.lgs. n. 286/1998.

La valutazione del giudice di pacecirca l insussistenza di un domicilio valido indicato dal ricorrente è pertanto corretta econforme alle previsioni normative sopra citate.4.

Per tutte le ragioni sopra indicate il ricorso deve essere rigettato e il ricorretecondannato al pagamento delle spese processuali.Deve essere disposta l omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a normadell art. 52 d.lgs. n. 196/03 in quanto imposto dalla legge. *Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri datiidentificativi a norma dell art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.Così è deciso 27/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * DE *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri datiidentificativi a norma dell art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.Così è deciso 27/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * DE *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 8136/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 02/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DE * Presidente * n. sez. 848/2026* * CC 27/02/2026* * * Relatore * 4744/2026* * ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * * 07EUGMA nato il 01/01/1991avverso il decreto del 12/02/2026 del [OSCURATO:PERSONA] * di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere * * *sentite le conclusioni del PG * *[OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Caltanissetta con decreto emesso il 12 febbraio 2026 haconvalidato il trattenimento dello straniero * * disposto dalla * diCaltanissetta in ragione del pericolo di fuga del medesimo ai sensi dell art. 13 d.lgs. 286/98 d ora innanzi anche *Il trattenuto aveva avanzato domanda di protezione internazionale che era statarigettata per manifesta infondatezza dalla Commissione territoriale che contestualmenteaveva dichiarato l obbligo di rimpatrio e il divieto di reingresso dello stesso sul territorionazionale.Avverso il provvedimento della Commissione l interessato ha proposto ricorsogiurisdizionale ex art. 35 bis d.lgs. 25/2008 avanti al Tribunale di Palermo che ha rigettatol istanza di sospensiva del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] in via preliminare ha rigettato l eccezione di incompetenza funzionale infavore della Corte di appello non ritendo più sussistente in capo al cittadino straniero laqualità di richiedente protezione internazionale.Ha rilevato poi la sussistenza del pericolo di fuga nonostante il possesso didocumenti di talché non vi era spazio residuo per disporre misure alternative altrattenimento.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso lo straniero tramite il difensoreesponendo quattro motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta la violazione dell art. 5 bis d.l. 13/2017 avendo ilGiudice di pace convalidato il trattenimento anziché dichiarare la propria incompetenza infavore della Corte di appello.* in quanto lo straniero aveva lo status di richiedente asilo e per tale ragione ladisciplina applicabile era quella del d.lgs. 142/2015 che oltre a prevedere un sistema digaranzie rafforzate individua il giudice competente per la convalida del trattenimento nellaCorte di appello.Secondo il ricorrente il rigetto da parte del Tribunale della istanza di sospensiva delprovvedimento di diniego della Commissione territoriale non aveva fatto venire meno lostatus di richiedente protezione a differenza di quanto ritenuto dal [OSCURATO:PERSONA] di pace.2.2 Con il secondo motivo lamenta la violazione dell art. 28 d.lgs. 25/2008 e 14 d.lgs.286/98.[OSCURATO:PERSONA] di pace ha affermato nell impugnato provvedimento che le censure inerentil inesistenza o nullità della determina presidenziale di applicazione della proceduraaccelerata non potevano trovare ingresso nel giudizio di convalida.Tale affermazione è scorretta a parere del ricorrente poiché il giudice deve compiereun controllo completo ed esaustivo sugli elementi di prova documentale relativi aiprovvedimenti presupposti che hanno inciso sulla legittimità del decreto di espulsione.In particolare il vaglio del giudice avrebbe dovuto estendersi al provvedimento emessodalla commissione territoriale in quanto secondo un costante indirizzo di legittimità ilsindacato giurisdizionale sul provvedimento deve essere esteso oltre che alla esistenza edefficacia del provvedimento espulsivo anche alla verifica delle condizioni di manifestaillegittimità del medesimo.Nello specifico il ricorrente sottolineava come l atto presupposto della proceduraaccelerata in esito alla quale è stata emessa la decisione della Commissione territorialecioè la determina del Presidente della Commissione territoriale era da ritenersi nulla e/oinesistente.2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione degli art. 10 ter d.lgs. 286/98 10 d.lgs.25/2008 12 * 2013732/UE.[OSCURATO:PERSONA] di pace nell impugnato provvedimento ha affermato che eventuali irregolaritàformali attinenti agli obblighi di informativa sarebbero stati sanati dal fatto che lo stranieroavesse presentato prima domanda di asilo e avesse impugnato poi il provvedimento dellaCommissione sia nel merito che in via cautelare.Tale affermazione è in contrasto con le disposizioni normative che impongono direndere allo straniero una informativa completa e puntuale in una lingua a lui comprensibile.Nel caso in esame è emerso che l informativa circa la procedura accelerata era stataconsegnata al migrante immediatamente dopo lo sbarco e solo in lingua italiana lasussistenza di tale vizio ha a sua volta inficiato la validità della procedura acceleratadeterminando a catena l illegittimità dell obbligo di rimpatrio contenuto nel provvedimentoablativo emesso dalla Commissione territoriale.2.4 Con il quarto motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 13 comma 4bis e 14 comma 1 bis d.lgs. 286/98.Il ricorrente si duole in particolare del fatto che nonostante lo straniero sia inpossesso di un documento non siano state disposte misure meno afflittive del trattenimentocome stabilito dall art. 14 comma 1 bis d.lgs. 286/98.* a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato infatti nonsussisterebbe nel caso concreto il pericolo di fuga essedo egli stato fin dal suo sbarco efino a momento in cui veniva trattenuto – alloggiato con obbligo di domicilio in un luogo dalquale non si era mai allontanato.* è infatti in possesso di un documento non ha mai attestato false generalità nonha violato le prescrizioni dell autorità e quanto al luogo ove domiciliarsi ben avrebbe potutotornare ove era già stato con obbligo di domicilio.3. L Avvocatura generale dello Stato con memoria del 26 febbraio 2026 ha rilevato chestate l avvenuta liberazione dello straniero doveva ritenersi venuto meno l interesse alricorso.4. Il difensore ha depositato memoria in data 27 febbraio sottolineando al contrario ilperdurante interesse al ricorso in ragione della volontà di fare accertare l illegittimità deltrattenimento al fine di avanzare una istanza di riparazione per ingiusta detenzione.[OSCURATO:PERSONA] generale * * ha conclusoper il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. * che il ricorrente ha come detto insistito per l esame del ricorsodeducendo l esistenza di un interesse a una decisione di merito si osserva che il ricorso ècomplessivamente infondato.1.1 I primo motivo è infondato.Il decreto della Commissione territoriale che dispone l obbligo di rimpatrio eil divieto di reingresso in Italia previsto dal novellato art. 32 comma 4 del d.lgs. 25 del2008 produce gli stessi effetti del decreto di espulsione emesso dalla Commissioneterritoriale la cui esecuzione è affidata al *Ed infatti l art. 32 comma 4 terzo periodo d.lgs. cit. dispone testualmente che«l attestazione dell obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso tiene luogo e produce glieffetti del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all articolo 13 del decretolegislativo 25 luglio 1998 n. 286 e il questore procede ai sensi del medesimo articolo 13commi 4 e 5 salvi gli effetti di cui all articolo 35 bis commi 3 e 4 del presente decreto».Come recentemente affermato da * 1 n. 22275/2025 del 12/06/2025 n.m. lapendenza del giudizio di protezione internazionale nei casi dell art. 35 bis comma 3 lett. bd d.lgs. 25 del 2008 al pari di quelli contemplati dalle altre lettere dello stesso comma «nonproduce la sospensione automatica degli effetti della decisione amministrativa * n.24009/2020 in deroga al principio generale posto dallo stesso comma 3 di sospensioneautomatica del provvedimento della commissione territoriale * * U. 11399/2024 ».Ed infatti ai sensi del comma 3 dell art. 35 bis d.lgs. 25 del 2008 la proposizione del ricorsoavverso il rigetto amministrativo della domanda protezione di regola sospende l efficaciaesecutiva del provvedimento impugnato tranne che nei seguenti casi a ricorso proposto dasoggetto trattenuto ai sensi dell art.10 ter d.lgs. n. 286/98 o nei centri di cui all art.14 d.lgs. n.286/98 b e c ricorso proposto avverso decisione di inammissibilità di domanda o di rigettoper manifesta infondatezza ex art.32 co.1 lett. b bis d ricorso proposto avversoprovvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all art. 28 bis comma 2 lett. b b bisc e d bis ricorso avverso provvedimento relativo a domanda di cui all art.28 bis comma 1lett. b . Il comma 4 del citato art. 35 bis prevede che nei casi di cui al comma 3 e quindianche nei casi di decisione di inammissibilità l efficacia esecutiva può essere sospesa pergravi e circostanziate ragioni giusta istanza di parte.Nel caso in esame la Commissione territoriale ha ritenuto l istanza di protezionemanifestamente infondata e visto l articolo 32 comma 4 del d.lgs. n. 25 del 2008 ha* il divieto di reingresso e soggiorno nel territorio dello Stato nel territorio degli *membri dell * Europea nonché degli * non membri cui si applica l acquis di* prima che siano decorsi anni 3 dalla data del suo effettivo allontanamento dalloStato salvo che ottenga speciale autorizzazione dal Ministro dell *In tale contesto il titolo giuridico del trattenimento è quello pre espulsivo non piùcorrelato alla gestione della domanda di asilo ne consegue che la competenza aconvalidare il provvedimento questorile spetta al [OSCURATO:PERSONA] di pace ai sensi dell art. 14 commi3 e 4 * e non alla Corte di appello.La circostanza di cui infra si dirà cioè il fatto che come affermato dal ricorrente laCorte di appello su gravame avverso il diniego di sospensiva della decisione della Corteterritoriale in data 13 febbraio 2026 dichiarava la sospensiva del provvedimento impugnatoè irrilevante poichè la competenza a decidere sulla convalida si radica al momento delladomanda ed in ragione del tipo di trattenimento disposto in quel momento il provvedimentodella Commissione territoriale con cui veniva disposto l obbligo di reimpatrio dello stranieroera pienamente efficacie.2. Nel caso in esame per le ragioni esplicitate nella memoria deve ritenersi sussistentel interesse attuale e concreto del ricorrente a ottenere l annullamento dell ordinanzaavversata.Secondo infatti un costante orientamento di questa Corte che qui si intende ribadire ilricorso per cassazione avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelarecustodiale nelle more revocata è ammissibile a condizione che il ricorrente coltivil impugnazione ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione e che egliabbia manifestato tale volontà nello stesso ricorso personalmente o a mezzo di difensoremunito di procura speciale in quanto la domanda di riparazione è atto riservatopersonalmente alla parte come si evince dal combinato disposto degli artt. 315 comma 3 e645 comma 1 cod. proc. pen * 6 n. 48583 del 15/10/2019 * * 277567 01 .In tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelarecustodiale nelle more revocata o divenuta inefficace perchè possa ritenersi comunquesussistente l interesse del ricorrente a coltivare l impugnazione in riferimento a una futurautilizzazione dell eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazioneper ingiusta detenzione è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivatadeduzione idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dalmancato conseguimento della stessa formulata personalmente dall interessato» * U n.7931 del 16/12/2010 dep. 2011 * * 249002 01 .Nel caso in esame come già evidenziato il ricorrente sebbene liberato dal Centro dipermanenza per il rimpatrio * ha manifestato un interesse concreto ad ottenerecomunque una decisione sul ricorso al fine di ottenere un accertamento della illegittimità deltrattenimento funzionale ad una riparazione per l ingiusta detenzione.2. Il secondo e il terzo motivo sono infondati.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte il sindacato giurisdizionale sulprovvedimento di convalida del trattenimento del cittadino straniero non deve essere limitatoalla verifica delle condizioni giustificative dell adozione della misura indicate nel d.lgs. n. 286del 1998 art. 13 comma 4 bis e art. 14 comma 1 nella formulazione attualmente vigentema deve essere esteso oltre che all esistenza ed efficacia del provvedimento espulsivoanche alla verifica della sussistenza di condizioni di manifesta illegittimità del medesimo inquanto indefettibile presupposto della disposta privazione della libertà personale * 6 civ. 1 ord. n. 17407 del 2014 analogamente più di recente è stato affermato che il giudice insede di convalida del decreto di trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento diespulsione è tenuto alla luce di un interpretazione costituzionalmente orientata dell art. 14d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 in relazione all art. 5 par. 1 CEDU a rilevare incidentalmenteper la decisione di sua competenza la manifesta illegittimità del provvedimento diespulsione che può consistere anche nella situazione di inespellibilità dello straniero * 1pen. n. 15748 del 22/04/2025 B. * 02 * 1 civ. n. 5566 del 2025 *673928 02 .* per acquisito tale presupposto nel caso in esame il ricorrente non sollecita laverifica di legittimità del provvedimento espulsivo ma addirittura dell atto presupposto dellaapplicazione della procedura accelerata in esito alla quale è stata emessa la decisione dellacommissione territoriale che ha come visto valenza espulsiva.Infatti il ricorrente lamenta l illegittimità della determina di applicazione della proceduraaccelerata prevista dall art. 28 comma 1 d.lgs. n. 25/2008 tema oggetto della verificaoperata dalla stessa Commissione territoriale in sede di esame della domanda delricorrente nonché dal Tribunale di Palermo Sezione specializzata Immigrazione che harespinto la richiesta di sospendere l esecutività della decisione di rigetto emessa dallaCommissione territoriale.La valutazione che il ricorrente richiede al giudice di pace costituirebbe di fatto unaverifica non consentita di un provvedimento la cui legittimità è già entrata nel fuoco delladelibazione degli organi che hanno emesso i provvedimenti ad esso conseguenti ed unasurrettizia e non prevista forma di impugnazione della decisione assunta da questi ultimi.L affermazione di non doverosità del controllo di legittimità da parte del giudice di pacedeve estendersi agli atti indicati dal ricorrente nel terzo motivo di ricorso dei quali lamental avvenuta consegna solo in lingua italiana.Trattasi anche in questo caso di atti prodromiciall esame della sua domanda di protezione internazionale la cui legittimità è stata pertantovalutata dagli organi competenti per l esame della stessa e in ordine ai quali non risultaneppure dal ricorso che la relativa doglianza sia stata tempestivamente sollevata davantiad essi. Inoltre il fatto che il ricorrente abbia presentato tempestivamente la domanda diprotezione dimostra in modo sufficiente che egli ha ricevuto le informazioni dovute ai sensidell art. 10 d.lgs. n25/2008 con modalità che gliene hanno consentito una adeguataconoscenza con conseguente rispettodei suoi diritti difensivi.3.È infondato infine il quarto motivo di ricorso.L affermazione del ricorrente di possedere un domicilio certo stante il suo obbligo didimorare presso il centro di * * in * AG è infondata.Come correttamente rilevato nel provvedimento impugnato tale luogo non rappresentail suo domicilio cioè il centro dei suoi interessi personali familiari o lavorativi bensì il luogoin cui gli è stato imposto di soggiornare ai sensi dell art. 5 comma 4 d.lgs. n. 142/2015.Taleobbligo è connesso alla pendenza della domanda di protezione internazionale che consenteil trattenimento dello straniero in casi particolari per il periodo di tempo necessario peresaminare la sua domanda.Nel presente caso essendo stata applicata la procedura diesame accelerata ovvero «di frontiera» prevista dall art. 28 bis comma 2 bis d.lgs. n.25/2008 l art. 6 bis comma 1 d.lgs. n. 142/2015 stabilisce che il richiedente la protezionepuò essere trattenuto solo «fino alla decisione dell istanza di sospensione di cui all art. 35 terdel medesimo decreto legislativo n. 25 del 2008» e comunque non oltre quattro settimane art. 6 bis comma 3 d.lgs. cit. .Il ricorrente ha già presentato la richiesta di sospensione della esecutività del rigettodella sua domanda di protezione richiesta che è stata respinta in data 03 febbraio2026.L immediata esecutività del provvedimento di rigetto della domandadi protezioneinternazionale e l esaurimento della procedura relativa alla richiesta di sospensione di taleesecutività determinano la cessazione dell obbligo di dimorare nella struttura a cui egli èstato assegnato e il venir meno anche della efficacia di tale luogo come suo domicilio allaluce della previsione dell art. 5 comma 2 d.lgs. n. 142/2015 secondo cui «l indirizzo delcentro costituisce il luogo di domicilio valevole agli effetti della notifica e delle comunicazionidegli atti relativi al procedimento di esame della domanda nonché di ogni altro atto relativoalle procedure di trattenimento o di accoglienza di cui al presente decreto» senza lapossibilità di attribuire ad esso una ultrattività ovvero una efficacia per la notifica di attirelativi alle procedure di trattenimento previste da altre normative.Il centro in questione pertanto non costituisce un effettivo e valido domicilio ai fini deltrattenimento disposto ai sensi del d.lgs. n. 286/1998. La valutazione del giudice di pacecirca l insussistenza di un domicilio valido indicato dal ricorrente è pertanto corretta econforme alle previsioni normative sopra citate.4. Per tutte le ragioni sopra indicate il ricorso deve essere rigettato e il ricorretecondannato al pagamento delle spese processuali.Deve essere disposta l omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a normadell art. 52 d.lgs. n. 196/03 in quanto imposto dalla legge.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 8136/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 02/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DE * Presidente * n. sez. 848/2026* * CC 27/02/2026* * * Relatore * 4744/2026* * ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * * 07EUGMA nato il 01/01/1991avverso il decreto del 12/02/2026 del [OSCURATO:PERSONA] * di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere * * *sentite le conclusioni del PG * *[OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Caltanissetta con decreto emesso il 12 febbraio 2026 haconvalidato il trattenimento dello straniero * * disposto dalla * diCaltanissetta in ragione del pericolo di fuga del medesimo ai sensi dell art. 13 d.lgs. 286/98 d ora innanzi anche *Il trattenuto aveva avanzato domanda di protezione internazionale che era statarigettata per manifesta infondatezza dalla Commissione territoriale che contestualmenteaveva dichiarato l obbligo di rimpatrio e il divieto di reingresso dello stesso sul territorionazionale.Avverso il provvedimento della Commissione l interessato ha proposto ricorsogiurisdizionale ex art. 35 bis d.lgs. 25/2008 avanti al Tribunale di Palermo che ha rigettatol istanza di sospensiva del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] in via preliminare ha rigettato l eccezione di incompetenza funzionale infavore della Corte di appello non ritendo più sussistente in capo al cittadino straniero laqualità di richiedente protezione internazionale.Ha rilevato poi la sussistenza del pericolo di fuga nonostante il possesso didocumenti di talché non vi era spazio residuo per disporre misure alternative altrattenimento.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso lo straniero tramite il difensoreesponendo quattro motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta la violazione dell art. 5 bis d.l. 13/2017 avendo ilGiudice di pace convalidato il trattenimento anziché dichiarare la propria incompetenza infavore della Corte di appello.* in quanto lo straniero aveva lo status di richiedente asilo e per tale ragione ladisciplina applicabile era quella del d.lgs. 142/2015 che oltre a prevedere un sistema digaranzie rafforzate individua il giudice competente per la convalida del trattenimento nellaCorte di appello.Secondo il ricorrente il rigetto da parte del Tribunale della istanza di sospensiva delprovvedimento di diniego della Commissione territoriale non aveva fatto venire meno lostatus di richiedente protezione a differenza di quanto ritenuto dal [OSCURATO:PERSONA] di pace.2.2 Con il secondo motivo lamenta la violazione dell art. 28 d.lgs. 25/2008 e 14 d.lgs.286/98.[OSCURATO:PERSONA] di pace ha affermato nell impugnato provvedimento che le censure inerentil inesistenza o nullità della determina presidenziale di applicazione della proceduraaccelerata non potevano trovare ingresso nel giudizio di convalida.Tale affermazione è scorretta a parere del ricorrente poiché il giudice deve compiereun controllo completo ed esaustivo sugli elementi di prova documentale relativi aiprovvedimenti presupposti che hanno inciso sulla legittimità del decreto di espulsione.In particolare il vaglio del giudice avrebbe dovuto estendersi al provvedimento emessodalla commissione territoriale in quanto secondo un costante indirizzo di legittimità ilsindacato giurisdizionale sul provvedimento deve essere esteso oltre che alla esistenza edefficacia del provvedimento espulsivo anche alla verifica delle condizioni di manifestaillegittimità del medesimo.Nello specifico il ricorrente sottolineava come l atto presupposto della proceduraaccelerata in esito alla quale è stata emessa la decisione della Commissione territorialecioè la determina del Presidente della Commissione territoriale era da ritenersi nulla e/oinesistente.2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione degli art. 10 ter d.lgs. 286/98 10 d.lgs.25/2008 12 * 2013732/UE.[OSCURATO:PERSONA] di pace nell impugnato provvedimento ha affermato che eventuali irregolaritàformali attinenti agli obblighi di informativa sarebbero stati sanati dal fatto che lo stranieroavesse presentato prima domanda di asilo e avesse impugnato poi il provvedimento dellaCommissione sia nel merito che in via cautelare.Tale affermazione è in contrasto con le disposizioni normative che impongono direndere allo straniero una informativa completa e puntuale in una lingua a lui comprensibile.Nel caso in esame è emerso che l informativa circa la procedura accelerata era stataconsegnata al migrante immediatamente dopo lo sbarco e solo in lingua italiana lasussistenza di tale vizio ha a sua volta inficiato la validità della procedura acceleratadeterminando a catena l illegittimità dell obbligo di rimpatrio contenuto nel provvedimentoablativo emesso dalla Commissione territoriale.2.4 Con il quarto motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 13 comma 4bis e 14 comma 1 bis d.lgs. 286/98.Il ricorrente si duole in particolare del fatto che nonostante lo straniero sia inpossesso di un documento non siano state disposte misure meno afflittive del trattenimentocome stabilito dall art. 14 comma 1 bis d.lgs. 286/98.* a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato infatti nonsussisterebbe nel caso concreto il pericolo di fuga essedo egli stato fin dal suo sbarco efino a momento in cui veniva trattenuto – alloggiato con obbligo di domicilio in un luogo dalquale non si era mai allontanato.* è infatti in possesso di un documento non ha mai attestato false generalità nonha violato le prescrizioni dell autorità e quanto al luogo ove domiciliarsi ben avrebbe potutotornare ove era già stato con obbligo di domicilio.3. L Avvocatura generale dello Stato con memoria del 26 febbraio 2026 ha rilevato chestate l avvenuta liberazione dello straniero doveva ritenersi venuto meno l interesse alricorso.4. Il difensore ha depositato memoria in data 27 febbraio sottolineando al contrario ilperdurante interesse al ricorso in ragione della volontà di fare accertare l illegittimità deltrattenimento al fine di avanzare una istanza di riparazione per ingiusta detenzione.[OSCURATO:PERSONA] generale * * ha conclusoper il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. * che il ricorrente ha come detto insistito per l esame del ricorsodeducendo l esistenza di un interesse a una decisione di merito si osserva che il ricorso ècomplessivamente infondato.1.1 I primo motivo è infondato.Il decreto della Commissione territoriale che dispone l obbligo di rimpatrio eil divieto di reingresso in Italia previsto dal novellato art. 32 comma 4 del d.lgs. 25 del2008 produce gli stessi effetti del decreto di espulsione emesso dalla Commissioneterritoriale la cui esecuzione è affidata al *Ed infatti l art. 32 comma 4 terzo periodo d.lgs. cit. dispone testualmente che«l attestazione dell obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso tiene luogo e produce glieffetti del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all articolo 13 del decretolegislativo 25 luglio 1998 n. 286 e il questore procede ai sensi del medesimo articolo 13commi 4 e 5 salvi gli effetti di cui all articolo 35 bis commi 3 e 4 del presente decreto».Come recentemente affermato da * 1 n. 22275/2025 del 12/06/2025 n.m. lapendenza del giudizio di protezione internazionale nei casi dell art. 35 bis comma 3 lett. bd d.lgs. 25 del 2008 al pari di quelli contemplati dalle altre lettere dello stesso comma «nonproduce la sospensione automatica degli effetti della decisione amministrativa * n.24009/2020 in deroga al principio generale posto dallo stesso comma 3 di sospensioneautomatica del provvedimento della commissione territoriale * * U. 11399/2024 ».Ed infatti ai sensi del comma 3 dell art. 35 bis d.lgs. 25 del 2008 la proposizione del ricorsoavverso il rigetto amministrativo della domanda protezione di regola sospende l efficaciaesecutiva del provvedimento impugnato tranne che nei seguenti casi a ricorso proposto dasoggetto trattenuto ai sensi dell art.10 ter d.lgs. n. 286/98 o nei centri di cui all art.14 d.lgs. n.286/98 b e c ricorso proposto avverso decisione di inammissibilità di domanda o di rigettoper manifesta infondatezza ex art.32 co.1 lett. b bis d ricorso proposto avversoprovvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all art. 28 bis comma 2 lett. b b bisc e d bis ricorso avverso provvedimento relativo a domanda di cui all art.28 bis comma 1lett. b . Il comma 4 del citato art. 35 bis prevede che nei casi di cui al comma 3 e quindianche nei casi di decisione di inammissibilità l efficacia esecutiva può essere sospesa pergravi e circostanziate ragioni giusta istanza di parte.Nel caso in esame la Commissione territoriale ha ritenuto l istanza di protezionemanifestamente infondata e visto l articolo 32 comma 4 del d.lgs. n. 25 del 2008 ha* il divieto di reingresso e soggiorno nel territorio dello Stato nel territorio degli *membri dell * Europea nonché degli * non membri cui si applica l acquis di* prima che siano decorsi anni 3 dalla data del suo effettivo allontanamento dalloStato salvo che ottenga speciale autorizzazione dal Ministro dell *In tale contesto il titolo giuridico del trattenimento è quello pre espulsivo non piùcorrelato alla gestione della domanda di asilo ne consegue che la competenza aconvalidare il provvedimento questorile spetta al [OSCURATO:PERSONA] di pace ai sensi dell art. 14 commi3 e 4 * e non alla Corte di appello.La circostanza di cui infra si dirà cioè il fatto che come affermato dal ricorrente laCorte di appello su gravame avverso il diniego di sospensiva della decisione della Corteterritoriale in data 13 febbraio 2026 dichiarava la sospensiva del provvedimento impugnatoè irrilevante poichè la competenza a decidere sulla convalida si radica al momento delladomanda ed in ragione del tipo di trattenimento disposto in quel momento il provvedimentodella Commissione territoriale con cui veniva disposto l obbligo di reimpatrio dello stranieroera pienamente efficacie.2. Nel caso in esame per le ragioni esplicitate nella memoria deve ritenersi sussistentel interesse attuale e concreto del ricorrente a ottenere l annullamento dell ordinanzaavversata.Secondo infatti un costante orientamento di questa Corte che qui si intende ribadire ilricorso per cassazione avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelarecustodiale nelle more revocata è ammissibile a condizione che il ricorrente coltivil impugnazione ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione e che egliabbia manifestato tale volontà nello stesso ricorso personalmente o a mezzo di difensoremunito di procura speciale in quanto la domanda di riparazione è atto riservatopersonalmente alla parte come si evince dal combinato disposto degli artt. 315 comma 3 e645 comma 1 cod. proc. pen * 6 n. 48583 del 15/10/2019 * * 277567 01 .In tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelarecustodiale nelle more revocata o divenuta inefficace perchè possa ritenersi comunquesussistente l interesse del ricorrente a coltivare l impugnazione in riferimento a una futurautilizzazione dell eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazioneper ingiusta detenzione è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivatadeduzione idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dalmancato conseguimento della stessa formulata personalmente dall interessato» * U n.7931 del 16/12/2010 dep. 2011 * * 249002 01 .Nel caso in esame come già evidenziato il ricorrente sebbene liberato dal Centro dipermanenza per il rimpatrio * ha manifestato un interesse concreto ad ottenerecomunque una decisione sul ricorso al fine di ottenere un accertamento della illegittimità deltrattenimento funzionale ad una riparazione per l ingiusta detenzione.2. Il secondo e il terzo motivo sono infondati.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte il sindacato giurisdizionale sulprovvedimento di convalida del trattenimento del cittadino straniero non deve essere limitatoalla verifica delle condizioni giustificative dell adozione della misura indicate nel d.lgs. n. 286del 1998 art. 13 comma 4 bis e art. 14 comma 1 nella formulazione attualmente vigentema deve essere esteso oltre che all esistenza ed efficacia del provvedimento espulsivoanche alla verifica della sussistenza di condizioni di manifesta illegittimità del medesimo inquanto indefettibile presupposto della disposta privazione della libertà personale * 6 civ. 1 ord. n. 17407 del 2014 analogamente più di recente è stato affermato che il giudice insede di convalida del decreto di trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento diespulsione è tenuto alla luce di un interpretazione costituzionalmente orientata dell art. 14d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 in relazione all art. 5 par. 1 CEDU a rilevare incidentalmenteper la decisione di sua competenza la manifesta illegittimità del provvedimento diespulsione che può consistere anche nella situazione di inespellibilità dello straniero * 1pen. n. 15748 del 22/04/2025 B. * 02 * 1 civ. n. 5566 del 2025 *673928 02 .* per acquisito tale presupposto nel caso in esame il ricorrente non sollecita laverifica di legittimità del provvedimento espulsivo ma addirittura dell atto presupposto dellaapplicazione della procedura accelerata in esito alla quale è stata emessa la decisione dellacommissione territoriale che ha come visto valenza espulsiva.Infatti il ricorrente lamenta l illegittimità della determina di applicazione della proceduraaccelerata prevista dall art. 28 comma 1 d.lgs. n. 25/2008 tema oggetto della verificaoperata dalla stessa Commissione territoriale in sede di esame della domanda delricorrente nonché dal Tribunale di Palermo Sezione specializzata Immigrazione che harespinto la richiesta di sospendere l esecutività della decisione di rigetto emessa dallaCommissione territoriale.La valutazione che il ricorrente richiede al giudice di pace costituirebbe di fatto unaverifica non consentita di un provvedimento la cui legittimità è già entrata nel fuoco delladelibazione degli organi che hanno emesso i provvedimenti ad esso conseguenti ed unasurrettizia e non prevista forma di impugnazione della decisione assunta da questi ultimi.L affermazione di non doverosità del controllo di legittimità da parte del giudice di pacedeve estendersi agli atti indicati dal ricorrente nel terzo motivo di ricorso dei quali lamental avvenuta consegna solo in lingua italiana.Trattasi anche in questo caso di atti prodromiciall esame della sua domanda di protezione internazionale la cui legittimità è stata pertantovalutata dagli organi competenti per l esame della stessa e in ordine ai quali non risultaneppure dal ricorso che la relativa doglianza sia stata tempestivamente sollevata davantiad essi. Inoltre il fatto che il ricorrente abbia presentato tempestivamente la domanda diprotezione dimostra in modo sufficiente che egli ha ricevuto le informazioni dovute ai sensidell art. 10 d.lgs. n25/2008 con modalità che gliene hanno consentito una adeguataconoscenza con conseguente rispettodei suoi diritti difensivi.3.È infondato infine il quarto motivo di ricorso.L affermazione del ricorrente di possedere un domicilio certo stante il suo obbligo didimorare presso il centro di * * in * AG è infondata.Come correttamente rilevato nel provvedimento impugnato tale luogo non rappresentail suo domicilio cioè il centro dei suoi interessi personali familiari o lavorativi bensì il luogoin cui gli è stato imposto di soggiornare ai sensi dell art. 5 comma 4 d.lgs. n. 142/2015.Taleobbligo è connesso alla pendenza della domanda di protezione internazionale che consenteil trattenimento dello straniero in casi particolari per il periodo di tempo necessario peresaminare la sua domanda.Nel presente caso essendo stata applicata la procedura diesame accelerata ovvero «di frontiera» prevista dall art. 28 bis comma 2 bis d.lgs. n.25/2008 l art. 6 bis comma 1 d.lgs. n. 142/2015 stabilisce che il richiedente la protezionepuò essere trattenuto solo «fino alla decisione dell istanza di sospensione di cui all art. 35 terdel medesimo decreto legislativo n. 25 del 2008» e comunque non oltre quattro settimane art. 6 bis comma 3 d.lgs. cit. .Il ricorrente ha già presentato la richiesta di sospensione della esecutività del rigettodella sua domanda di protezione richiesta che è stata respinta in data 03 febbraio2026.L immediata esecutività del provvedimento di rigetto della domandadi protezioneinternazionale e l esaurimento della procedura relativa alla richiesta di sospensione di taleesecutività determinano la cessazione dell obbligo di dimorare nella struttura a cui egli èstato assegnato e il venir meno anche della efficacia di tale luogo come suo domicilio allaluce della previsione dell art. 5 comma 2 d.lgs. n. 142/2015 secondo cui «l indirizzo delcentro costituisce il luogo di domicilio valevole agli effetti della notifica e delle comunicazionidegli atti relativi al procedimento di esame della domanda nonché di ogni altro atto relativoalle procedure di trattenimento o di accoglienza di cui al presente decreto» senza lapossibilità di attribuire ad esso una ultrattività ovvero una efficacia per la notifica di attirelativi alle procedure di trattenimento previste da altre normative.Il centro in questione pertanto non costituisce un effettivo e valido domicilio ai fini deltrattenimento disposto ai sensi del d.lgs. n. 286/1998. La valutazione del giudice di pacecirca l insussistenza di un domicilio valido indicato dal ricorrente è pertanto corretta econforme alle previsioni normative sopra citate.4. Per tutte le ragioni sopra indicate il ricorso deve essere rigettato e il ricorretecondannato al pagamento delle spese processuali.Deve essere disposta l omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a normadell art. 52 d.lgs. n. 196/03 in quanto imposto dalla legge. *Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri datiidentificativi a norma dell art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.Così è deciso 27/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * DE *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri datiidentificativi a norma dell art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.Così è deciso 27/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * DE *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *
Decreto Cassazione n. 08136/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris