CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2021
Cassazione n. 47854/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 8 ottobre 2021 la Corte di appello di Napoli confermava la precedente sentenza del giorno 3 luglio 2019 con cui il Tribunale di Noia aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 6 e giorni 15 di reclusione, con confisca e distruzione di quanto in sequestro, avendolo ritenuto colpevole del reato di cui al capo b) dell'imputazione; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, affidandolo ai due motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo eccepiva il vizio di motivazione con rifermento alla statuizione di reità in particolare censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui era stata ritenuta sufficientemente provata la penale responsabilità dell'imputato; che con il secondo motivo eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta inammissibile in quanto affetto da eccessiva genericità non vendo con esso il ricorrente articolato alcuna specifica critica al provvedimento impugnato; che il secondo motivo risulta manifestamente infondato atteso il fatto che la Corte territoriale ha correttamente escluso l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche dando rilievo all'assenza di elementi favorevoli all'imputato ed alla pluralità di precedenti penali gravanti su di esso; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in