CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 14523/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 261:10.177)21 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] - parte offesa nel procedimento per calunnia a carico di [OSCURATO:PERSONA] - nei confronti della D.ssa R. Dello Spirito, giudice del Tribunale di S.M. [OSCURATO:PERSONA], secondo il dichiarante, versando in causa di incompatibilità avendo esercitato le funzioni di G.I.P. nel medesimo procedimento rendendo provvedimento di archiviazione e non potendosi nuovamente pronunciare in ordine alla richiesta di archiviazione f considerando la opposizione presentata dalla persona offesa. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale del Santonastaso deducendo erronea applicazione degli artt. 38, comma 1, cod. proc. pen. e 41 cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione, essendosi erroneamente preteso che la dichiarazione di ricusazione dovesse essere depositata entro tre giorni dalla notifica dell'avviso della udienza camerale non tenendosi conto del momento in cui la difesa aveva avuto conoscenza - solo il giorno prima della data fissata per l'udienza camerale - dell'atto pregiudicante costituito dal decreto di archiviazione emesso de plano il 2.3.2021 (revocato il 3.3.2021). 3. Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato. 4. La Corte ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione - non depositata presso il Giudice procedente - non essendo data prova della sua proposizione entro il termine di tre giorni dalla notifica dell'avviso di fissazione della camera di consiglio relativa alla trattazione, a seguito della opposizione, della richiesta di archiviazione e, in ogni caso, escludendo qualsiasi manifestazione di giudizio sulle ulteriori indagini precedentemente disposte da altro GIP e qualsiasi incompatibilità ai sensi dell'art. 34, comma 2-bis, cod. proc. pen. 6. La Corte non solo ha correttamente rilevato il difetto di forma correlato al mancato deposito della dichiarazione presso il Giudice ricusato - previsto a pena di inammissibilità dall'art. 41, comma 1, cod. proc. pen. - ma anche correttamente ritenuto violato il termine di tre giorni previsto dall'art. 38, comma 2, cod. proc. pen. - essendo evidentemente irrilevante l'addotta occasione della soggettiva conoscenza del risalente provvedimento asseritamente pregiudicante. In ogni caso, del tutto corretta è l'affermazione per la quale il caso in esame esula da qualsiasi ipotesi di incompatibilità.Questa Corte ha già affermato il principio secondo il quale non sussiste una situazione di incompatibilità a carico del giudice che, dopo aver emesso ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod.proc.pen. ordinanza con cui, disattesa la richiesta di archiviazione, imponeva al PM la formulazione dell'imputazione, abbia rifissato l'udienza di comparizione delle parti per provvedere sulla richiesta di archiviazione e sulla relativa opposizione della persona offesa a norma dell'art. 410, comma 3, cod. proc. pen., in seguito all'annullamento (per vizio procedurale) della prima ordinanza(Sez. 3, n. 23206 del 25/03/2003 Rv. 225373) spiegando come non ricorresse "quel presupposto della incompatibilità che la Consulta ha perspicuamente riassunto nella ultima sentenza di illegittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p.: vale a dire il pericolo che le valutazioni demandate al giudice siano o possano apparire condizionate dalla "forza della prevenzione", e cioè dalla naturale propensione a tenere fermo il giudizio precedentemente espresso sulla medesima res iudicanda (Sent. n. 224 del 04-07-2001). E ciò sia perché la precedente pronuncia non aveva una reale portata di condizionamento, sia perché la successiva aveva una portata poco più che processuale, inidonea a pregiudicare il merito della causa. Per le stesse ragioni è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a decidere sulla opposizione alla richiesta di archiviazione per il giudice che abbia già abbia pronunciato ordinanza di "imputazione coatta", in seguito annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione... Non ricorre alcuna violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. perché - come già accennato - la situazione del giudice anzidetto non è analoga ne' paragonabile ai giudici per i quali il legislatore codicista e la Corte Costituzionale hanno individuato cause di incompatibilità". 7. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25/01/2022. Il Presidente I