CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 maggio 2024
Cassazione n. 16259/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29289/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 43; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente – Detrazione spese interventi risparmio energetico-società immobiliare- spettanza per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, n. 56/2017 depositata in data 3 /01/2017, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2024 dal relatore consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA], per il periodo d'imposta 200 8 , ai sensi dall’art. 1, commi 344 e seguenti, della l. n. 296 del 2006, indicava in dichiarazione le spese per interventi finalizzati al risparmio energetico, eseguiti dalla società che gli aveva ceduto l’immobile. 2. L’Ufficio, con cartella ex art. 36 - ter d.P.R. n. 600 del 1973, recuperava a tassazione la somma portata in detrazione, sull’assunto che non sussistesse la necessaria , ai fini dell’agevolazione, natura strumentale dell’immobile all’attività di impresa, trattandosi di bene merce. 3. Il contribuente impugnava la cartella davanti alla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA], la quale accoglieva il ricorso. 4. Avverso tale decisione l’ufficio proponeva appello, avanti la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, che lo accoglieva. In particolare, i giudici del gravame evidenziavano che una interpretazione sistematica della norma agevolatrice induceva a ritenere che essa non fosse applicabile agli immobili oggetto dell’attività esercitata e quindi alle società immobiliari che avevano realizzato interventi sugli immobili merce. 5. Contro tale decisione propone ricorso per cassazione il contribuente, in base a duemotivi. L’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.6. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per la quale il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo d i ricorso, si deduce l a violazione e falsa applicazione dell’art. 12 disp. prel. cod. civ., dell’art. 1, comma 344 e ss. della l. n. 296 del 2006 e dell’art. 2 d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; il ricorrente deduce infatti che la CTR abbia errato nelritenere non applicabile il beneficio in capo alla società immobiliare, escludendolo per i cd. beni merce. Con il secondo motivo di ricorso il contribuente deduce omesso esame di un fatto decisivo,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ. 1.1. Il ricorso, notificato in data 3/01/2017, è tempestivo,alla luce della sospensione dei termini per le impugnazioni di cui al d.l. n. 50 del 2017,conv. in l. n. 96 del 2017, che, all’ art. 11, comma 9, prevede la sospensione di sei mesi dei termini per leimpugnazioni ove in scadenza nel periodo tra 24/04/2017 e30/09/2017, in relazione alle liti definibili (e tali sono, data l’ampiezza della disposizione, anche quelle aventi ad oggetto cartelle per ruoli emessi a seguito delle attività di liquidazione della dichiarazione ai sensi degli artt. 36-bise 36 - ter del d .P.R. n. 600 del 1973, come evidenziato nel par. 1.2 della circolare dell’Agenzia delle entrate[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 22/E). 2. Il primo motivo di ricorso è fondato, con conseguente assorbimento del secondo. Fermo orientamento della sezione tributaria di questa Corte ha affermato che il beneficio fiscale, di cui all'art. 1, commi 344 e ss. della l. n. 296 del 2006, per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa (incluse le società anche se esercenti la locazione di immobili), i quali abbiano sostenuto spese per l'esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi, trattandosi di un'agevolazione volta ad incentivare il miglioramento energetico dell'intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell'interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico, come si evince, peraltro, dalla formulazione letterale della predetta disposizione normativa che, non contemplando limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo, prevede una generalizzata operatività della detrazione d'imposta(Cass. 23/07/2019, n. 19815 e 19816, all’esito di udienza pubblica tematica, seguite da numerosi altri arresti tra cui Cass. 12/11/2019, n. 29163; Cass. 25/09/2020, n. 20315; Cass. 15/01/2021, n. 582; Cass. 19/11/2021, n. 35454; Cass.17/05/2022, n. 15672). Ha errato quindi nel caso di specie la CTR nell’escludere l’agevolazione in capo al ricorrente che aveva acquistato l’immobile oggetto degli interventi dalla società immobiliare, affermando che l’agevolazione non competesse a quest’ultima. 3. Il ricorso va quindi accolto , nel suo primo motivo con assorbimento del secondo,e la sentenza va pertanto cassata . Non essendonecessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., mediante l’accoglimento del ricorso del contribuente. 4. Le spese del giudizio di merito sono compensate in ragione dell’intervento nomofilattico successivo all’emissione delle sentenze impugnate; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente; compensa le spese dei gradi di merito e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, spese che liquida in euro 2.300,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre