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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13497/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21920/2014 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura a margine del ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo sito in Roma alla via XX settembre 98G; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, elettivamente domiciliata in R oma , alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta a difende, ope legis; -controricorrente– nonché [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma al viale [OSCURATO:PERSONA] n. 294; - controricorrente - e REGIONE LAZIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei rispettivi rappresentanti p.t.; - intimati - avverso la sentenza n. 2816 / 2 /201 4 della Commissione tributaria regionale delLazio, pronunciata in data 15 aprile 2014 e pubblicata in data7 maggio 2014, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva impugnazione contro l ’ iscrizione ipotecaria effettuata sulla base di 77 cartelle di pagamento, in contraddittorio con l’agente della riscossione, Agenzia delle entrate, Regione Lazio, [OSCURATO:SOCIETA]., Comune di Roma e Camera di commercio di Roma. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rigettando il ricorso introduttivo.In particolare, riteneva valide le notifiche delle cartel le effettuate a persona qualificatasi come portiera, non essendo il notificatore tenuto a verificare la natura effettiva del rapporto intercorrente tra il condominio e il sedicente portieree facendo prova le sue affermazioni fino a querela di falso; anchela notifica dell’iscrizione ipotecaria era avvenuta a mani del portiere e non era applicabile, ratione temporis, la modifica dell’art. 7 della l. n.890 del 1982, comma 6, introdotta dalla l. n. 31 del 2008, recante l’obbligo di inviare la raccomandata informativa, per cui il ricorso era in parte qua inammissibile ; infine evidenziava che il contribuente aveva avuto comunque notizia delle cartelle presupposte dall’iscrizione, posto che aveva presentato istanza di rateizzazione.

2. Contro tale sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], in base a cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] sud s.p.a. ed Agenzia delle entrate con controricorso.

Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., Regione Lazio e Camera di commercio di Roma, cui il ricorso è stato notificato in data 1 agosto 2014.

La ricorrente ha depositato te mpestiva memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

La causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 12 aprile 2023.

Considerato che:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 139 cod. proc. civ., 25, 26, 50 e 77 d.P.R. n. 602 del 1973, nonché degli artt. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, 7, comma 6, l. n. 890 del 1982 (di cui all’art. 36, comma 2-quater d.l. n. 248 del 2007 conv. con modifiche nella l. n. 31 del 2008, e 36, comma 2- quinquiesd.l. n. 248 del 2007 ) , in relazione all’ a rt. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ed omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione exart. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in tema di irritualità della notifica al portiere.

Col secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 139 cod. proc. civ., 7 comma 3 e 4, l. n. 890 del 1982 nonché degli artt. 25, 26, 50 e 77 d.P.R. n. 602 del 1973, e 60 d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art., 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., in tema di irritualità della notifica al portiere e necessità di indicare le ricerche deldestinatario e la sua qualità.Col terzo motivo deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt.115, 116 e 139 cod. proc. civ., 7, comma 3 e 4, l. n 890 del 1982 nonché degliartt. 25, 26, 50 e 77 d.P.R. n. 600 de l 1973, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in tema di valutazione delle prove ed irritualità della notifica effettuata a soggetto non avente in concreto la qualifica di portiere eaddetto alla ricezione.

Con il quarto motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 77 d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., in tema di illegittimità della ipoteca per omessa notifica dell’avviso al contribuente ed intervenuta decadenza della potestà impositiva.

Con il quinto motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma4, l. n. 241 del 12990, 50 d.P.TR. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., in tema di illegittimità dell’ipoteca per omessa indicazione del termine per impugnare.

2. Il primo motivo , che si riferisce alla nullità del la notifica della iscrizione ipotecaria,è fondato.

In tema di notificazione degli atti processuali a mezzo del servizio postale, l'adempimento costituito dall'invio della raccomandata di avviso previsto dal sesto comma dell'art.7 della l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 890, introdotto dall'art. 36, comma 2-quater, deld.l. 31/ 0 2/2007, n. 248 , convertito in l. 28/02/2008, n. 31, è imposto (solo) per le notifiche eseguite a far tempo dal 28 febbraio 2008, data di entrata in vigore della legge di conversione, come espressamente previsto dall'art. 36, comma 2-quinquies, del medesimo decreto, rispetto al quale non possono ravvisarsi profili di illegittimità costituzionale, trattandosi di valutazioni del legislatore rela tive a situazioni temporalmente non sovrapponibili(Cass. 26/05/2022, n. 17002).Considerato che la giurisprudenza citata dall’agente della riscossione si riferisce al diverso caso della notifica diretta effettuata ai sensi dell’art. 26, primo comma, secondo periodo, del d.P.R. n. 602 del 1973, laddove la C.T.R. fa riferimento alla notifica a mezzo posta della l. n. 890 del 1982, hannoquindi errato i giudici di appello nel ritenere che alla data del 9 marzo 2008 tale disciplina non fosse applicabile (peraltro anche assumendo la ricorrente un errore in fatto sulla data di notifica).

3. Il secondoedil terzo motivo sono attinenti alla notificazione delle cartelle di pagamento.

3.1. Il secondo motivo (con cui la ricorrente si duole della mancanza di ricerche e della mancata indicazione della qualità di portiere della ricevente)è inammissibile per difetto di autosufficienza non trascrivendo parte ricorrente gli atti del procedimento notificatorio dai quali si possa evincere il vizio dedotto (in argomento si veda Cass.16/03/2012, n. 4220; Cass. 30/11/2018, n. 31038); risulta quindi impossibile per la Corte rilevare e valutare sia le modalità di esecuzione della notifica sia il dato relativo alla indicazione della qualitàdi portiere (peraltro accertato in fatto dalla C .

T .

R . ); come è noto, in forza della sopra citata giurisprudenza di questa Corte, ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di autosufficienza è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento di notifica, proprio al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso.

Inoltre,la sentenza della C.T.R. non tratta la questione della nullità delle notifiche per mancanza dell’attestazione del compimento di ricerche e la parte non indica la sede processuale in cui ha avanzato tale doglianza.3.2.

Il terzo motivo (con cui la ricorrente si duole dell’omessa considerazione degli elementi probatori, ed in particolar modo della dichiarazione dell’amministratore di condominio, a sostegno della tesi che la ricevente non fosse portieradel condominio) è inammissibile in quanto deduce, sotto forma di violazione di legge, un errore di valutazione delle risultanze istruttorie, ed è comunque infondato, avendo la C.T.R. espressamente evidenziato che la dichiarazione del notificatore sulla affermata qualità di portiere facesse prova della dichiarazione di quest’ultimo e, pur dando atto che la parte avesse prodotto una dichiarazione dell’amministratoredi segno contrario, l’ha ritenuta inattendibil e , evidenziando l’anomalia che lo stesso soggetto avesse ritirato cinquanta e più atti imposi tivi sempre qualificandosi come portiere pur non avendone l’incarico.

Giova precisare che nella tempestiva memoria exart. 380- bis.1 la parte ha evidenziato che tale motivo, per mero errore materiale , è stato proposto ai sensi del n. 3 anziché del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.; tale deduzionenon rende peraltro il motivo ammissibile, posto che la C.T.R. non ne ha omesso l’esame, in quanto ha dato atto che la decisione dei primi giudici si fondava, tra l’altro, sulla dichiarazione dell’amministratore di condominio ma ha ritenuto che ciò non fosse condivisibile in quanto: a) fosse necessaria la querela di falso per contestare quanto verbalizzato dal notificante; b) comunquenon fosse credibile che una stessa persona si qualificasse in oltre cinquanta occasioni come portiera senza esserlo.

4. Col quarto motivo la ricorrente si duole dell ’ illegittimità della iscrizione ipotecaria per omessa notifica delle prodromiche cartelle e dell’avviso ai sensi dell’art. 50 d.P.R. n. 602 del 1983 e conseguente decadenza; con il quinto motivo la ricorrente si duole della mancata indicazione del termine per impugnare nella comunicazione di iscrizione ipotecaria.I motivi sono assorbiti dall’accoglimento del primo, in quanto la C.T.R., dichiarando inammissibile, perché tardiva , l’impugnazione della iscrizione ipotecaria, non ha esaminato tali questioni.

5. Concludendo,va accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il quarto ed il quinto, e rigettatigli altri motivi; in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata va cassata conrinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cuiè demanda to di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il quarto ed il quinto; rigetta gli altri motivi; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21920/2014 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura a margine del ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo sito in Roma alla via XX settembre 98G; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, elettivamente domiciliata in R oma , alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta a difende, ope legis; -controricorrente– nonché [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma al viale [OSCURATO:PERSONA] n. 294; - controricorrente - e REGIONE LAZIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei rispettivi rappresentanti p.t.; - intimati - avverso la sentenza n. 2816 / 2 /201 4 della Commissione tributaria regionale delLazio, pronunciata in data 15 aprile 2014 e pubblicata in data7 maggio 2014, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva impugnazione contro l ’ iscrizione ipotecaria effettuata sulla base di 77 cartelle di pagamento, in contraddittorio con l’agente della riscossione, Agenzia delle entrate, Regione Lazio, [OSCURATO:SOCIETA]., Comune di Roma e Camera di commercio di Roma. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rigettando il ricorso introduttivo.In particolare, riteneva valide le notifiche delle cartel le effettuate a persona qualificatasi come portiera, non essendo il notificatore tenuto a verificare la natura effettiva del rapporto intercorrente tra il condominio e il sedicente portieree facendo prova le sue affermazioni fino a querela di falso; anchela notifica dell’iscrizione ipotecaria era avvenuta a mani del portiere e non era applicabile, ratione temporis, la modifica dell’art. 7 della l. n.890 del 1982, comma 6, introdotta dalla l. n. 31 del 2008, recante l’obbligo di inviare la raccomandata informativa, per cui il ricorso era in parte qua inammissibile ; infine evidenziava che il contribuente aveva avuto comunque notizia delle cartelle presupposte dall’iscrizione, posto che aveva presentato istanza di rateizzazione. 2. Contro tale sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], in base a cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] sud s.p.a. ed Agenzia delle entrate con controricorso. Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., Regione Lazio e Camera di commercio di Roma, cui il ricorso è stato notificato in data 1 agosto 2014. La ricorrente ha depositato te mpestiva memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. La causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 12 aprile 2023. Considerato che: 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 139 cod. proc. civ., 25, 26, 50 e 77 d.P.R. n. 602 del 1973, nonché degli artt. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, 7, comma 6, l. n. 890 del 1982 (di cui all’art. 36, comma 2-quater d.l. n. 248 del 2007 conv. con modifiche nella l. n. 31 del 2008, e 36, comma 2- quinquiesd.l. n. 248 del 2007 ) , in relazione all’ a rt. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ed omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione exart. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in tema di irritualità della notifica al portiere. Col secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 139 cod. proc. civ., 7 comma 3 e 4, l. n. 890 del 1982 nonché degli artt. 25, 26, 50 e 77 d.P.R. n. 602 del 1973, e 60 d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art., 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., in tema di irritualità della notifica al portiere e necessità di indicare le ricerche deldestinatario e la sua qualità.Col terzo motivo deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt.115, 116 e 139 cod. proc. civ., 7, comma 3 e 4, l. n 890 del 1982 nonché degliartt. 25, 26, 50 e 77 d.P.R. n. 600 de l 1973, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in tema di valutazione delle prove ed irritualità della notifica effettuata a soggetto non avente in concreto la qualifica di portiere eaddetto alla ricezione. Con il quarto motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 77 d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., in tema di illegittimità della ipoteca per omessa notifica dell’avviso al contribuente ed intervenuta decadenza della potestà impositiva. Con il quinto motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma4, l. n. 241 del 12990, 50 d.P.TR. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., in tema di illegittimità dell’ipoteca per omessa indicazione del termine per impugnare. 2. Il primo motivo , che si riferisce alla nullità del la notifica della iscrizione ipotecaria,è fondato. In tema di notificazione degli atti processuali a mezzo del servizio postale, l'adempimento costituito dall'invio della raccomandata di avviso previsto dal sesto comma dell'art.7 della l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 890, introdotto dall'art. 36, comma 2-quater, deld.l. 31/ 0 2/2007, n. 248 , convertito in l. 28/02/2008, n. 31, è imposto (solo) per le notifiche eseguite a far tempo dal 28 febbraio 2008, data di entrata in vigore della legge di conversione, come espressamente previsto dall'art. 36, comma 2-quinquies, del medesimo decreto, rispetto al quale non possono ravvisarsi profili di illegittimità costituzionale, trattandosi di valutazioni del legislatore rela tive a situazioni temporalmente non sovrapponibili(Cass. 26/05/2022, n. 17002).Considerato che la giurisprudenza citata dall’agente della riscossione si riferisce al diverso caso della notifica diretta effettuata ai sensi dell’art. 26, primo comma, secondo periodo, del d.P.R. n. 602 del 1973, laddove la C.T.R. fa riferimento alla notifica a mezzo posta della l. n. 890 del 1982, hannoquindi errato i giudici di appello nel ritenere che alla data del 9 marzo 2008 tale disciplina non fosse applicabile (peraltro anche assumendo la ricorrente un errore in fatto sulla data di notifica). 3. Il secondoedil terzo motivo sono attinenti alla notificazione delle cartelle di pagamento. 3.1. Il secondo motivo (con cui la ricorrente si duole della mancanza di ricerche e della mancata indicazione della qualità di portiere della ricevente)è inammissibile per difetto di autosufficienza non trascrivendo parte ricorrente gli atti del procedimento notificatorio dai quali si possa evincere il vizio dedotto (in argomento si veda Cass.16/03/2012, n. 4220; Cass. 30/11/2018, n. 31038); risulta quindi impossibile per la Corte rilevare e valutare sia le modalità di esecuzione della notifica sia il dato relativo alla indicazione della qualitàdi portiere (peraltro accertato in fatto dalla C . T . R . ); come è noto, in forza della sopra citata giurisprudenza di questa Corte, ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di autosufficienza è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento di notifica, proprio al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso. Inoltre,la sentenza della C.T.R. non tratta la questione della nullità delle notifiche per mancanza dell’attestazione del compimento di ricerche e la parte non indica la sede processuale in cui ha avanzato tale doglianza.3.2. Il terzo motivo (con cui la ricorrente si duole dell’omessa considerazione degli elementi probatori, ed in particolar modo della dichiarazione dell’amministratore di condominio, a sostegno della tesi che la ricevente non fosse portieradel condominio) è inammissibile in quanto deduce, sotto forma di violazione di legge, un errore di valutazione delle risultanze istruttorie, ed è comunque infondato, avendo la C.T.R. espressamente evidenziato che la dichiarazione del notificatore sulla affermata qualità di portiere facesse prova della dichiarazione di quest’ultimo e, pur dando atto che la parte avesse prodotto una dichiarazione dell’amministratoredi segno contrario, l’ha ritenuta inattendibil e , evidenziando l’anomalia che lo stesso soggetto avesse ritirato cinquanta e più atti imposi tivi sempre qualificandosi come portiere pur non avendone l’incarico. Giova precisare che nella tempestiva memoria exart. 380- bis.1 la parte ha evidenziato che tale motivo, per mero errore materiale , è stato proposto ai sensi del n. 3 anziché del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.; tale deduzionenon rende peraltro il motivo ammissibile, posto che la C.T.R. non ne ha omesso l’esame, in quanto ha dato atto che la decisione dei primi giudici si fondava, tra l’altro, sulla dichiarazione dell’amministratore di condominio ma ha ritenuto che ciò non fosse condivisibile in quanto: a) fosse necessaria la querela di falso per contestare quanto verbalizzato dal notificante; b) comunquenon fosse credibile che una stessa persona si qualificasse in oltre cinquanta occasioni come portiera senza esserlo. 4. Col quarto motivo la ricorrente si duole dell ’ illegittimità della iscrizione ipotecaria per omessa notifica delle prodromiche cartelle e dell’avviso ai sensi dell’art. 50 d.P.R. n. 602 del 1983 e conseguente decadenza; con il quinto motivo la ricorrente si duole della mancata indicazione del termine per impugnare nella comunicazione di iscrizione ipotecaria.I motivi sono assorbiti dall’accoglimento del primo, in quanto la C.T.R., dichiarando inammissibile, perché tardiva , l’impugnazione della iscrizione ipotecaria, non ha esaminato tali questioni. 5. Concludendo,va accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il quarto ed il quinto, e rigettatigli altri motivi; in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata va cassata conrinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cuiè demanda to di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il quarto ed il quinto; rigetta gli altri motivi; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di
Sentenza Cassazione n. 13497/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris