CassazionedecretoSezione 6Decisione del 28 luglio 2021
Cassazione n. 26666/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
’espulsione Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]- CC Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Rel. Consigliere - R.G.N.25316/2021 Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25316-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliata presso l'avvoc ato ANGELO LEONEche la rappres. e difende, con procura speciale in atti; -ricorrente - -contro- [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappres. p.t.; -intimata - avverso l'ordinanza n. R.G. 2674/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANO, depositata il 28/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2022 dal Consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 25316 sez. M1 -ud. 15-06-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] Con provvedimento del 17.9.21, il giudice di pacedi Milano ha rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], cittadina ucraina, avverso il decreto d’espulsione emesso il 7 .11.2020 dal Prefetto di Milano, notificato unitamente al provvedimento del Questore con il quale era stato imposto alla ricorrente l’obbligo di presentazione presso la Questura di Milano nei giornie nelle ore indicate, osservando che: la ricorrente disponeva di un permesso di soggiorno scaduto il 31.3.15; il provvedimento impugnato era motivato; da oltre tre anni , la ricorrente permaneva nel territorio italiano senza legittimotitolo. FeshchuckOksana ricorre in cassazione con unico motivo. Non si è costituita la Prefettura. [OSCURATO:PERSONA] L’unico motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 13, c.7, d.lgs. n. 286/98, 3 e 24 Cost., per la mancata traduzione del decreto d’espulsione nella lingua ucraina e per omessa giustificazione di tale carenza. Al riguardo, la ricorrente assume che nel verbale di notifica del provvedimento, in lingua inglese, si da atto dell’impossibilità di tradurlo in lingua madre per non aver rinvenuto interpreti nell’immediatezza. Il motivo è fondato. Dagli atti si evince che il decreto impugnato, tradotto nella lingua veicolare inglese, non era stato tradotto nella lingua della ricorrente per la mera impossibilità di reperire interpreti disponibili nell’immediatezza, senza alcuna altra valutazione da parte del giudice, in violazione del principio secondo il quale, i n tema di espulsione amministrativa del cittadino straniero, è nullo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare, per l'affermata irreperibilità immediata di un traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l'amministrazione non affermi, ed il Ric. 2021 n. 25316 sez. M1 -ud. 15-06-2022 -3- giudice ritenga plausibile, l'impossibilità di predisporre un testo in detta lingua per la sua rarità ovvero l'inidoneità di tale testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta (Cass., n. 5837/22; n. 13323/18). Nel caso concreto, non è stata eccepita alcuna impossibilità di tradurre il provvedimento nella lingua ucraina. Per quanto esposto, in accoglimento del ricorso, l’ordinanza impugnata va cassata, con conseguente annullamento del provvedimento d’espulsione; sussistendo i presupposti per decidere nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ex art. 384 cpc. Le spese seguono la soccombenza, anche in ordine al giudizio di merito. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata, e decidendo nel merito, annulla il provvedimento d’espulsione della ricorrente. Condanna la Prefettura di Milano, in persona del legale rappres. p.t., al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di merito, che liquida nella somma di euro 1200,00 e delle spese del grado di legittimità, che liquida nella somma di euro 1500,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre la maggiorazione del 15% quale rimborso forfettari