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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2021

Cassazione n. 36251/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato, sia perché denunzia asseriti vizi di motivazione ( genericamente contestata come mancante, contraddittoria o palesemente illogica senza argomentare con specificità sulla effettiva connotazione del vizio prospettato tra quelli tipizzati dal codice di rito sotto questo versante) quando per contro la lettura del provvedimento impugnato da conto della presenza di un argomentare caratterizzato da una lineare e esauriente disamina dei dati processuali che l'impugnazione contrasta inadeguatamente, anche sotto il versante della violazione di legge ( per la ritenuta insussistenza del dolo del reato contestato e ritenuto) ribadendo pedissequamente profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomentazioni corrette e coerenti ( al punto

6.1.3. si rimarca l'indifferenza al fine della ricostruzione difensiva, ribadita anche in sede di legittimità, facendo leva sulle connotazioni del fatto, coerentemente dirette a disvelare la consapevole scelta del ricorrente di opporsi al controllo degli operanti mettendo concretamente a repentaglio l'incolumità di uno di questi).

Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20/5/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t.V3. [OSCURATO:PERSONA] o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato, sia perché denunzia asseriti vizi di motivazione ( genericamente contestata come mancante, contraddittoria o palesemente illogica senza argomentare con specificità sulla effettiva connotazione del vizio prospettato tra quelli tipizzati dal codice di rito sotto questo versante) quando per contro la lettura del provvedimento impugnato da conto della presenza di un argomentare caratterizzato da una lineare e esauriente disamina dei dati processuali che l'impugnazione contrasta inadeguatamente, anche sotto il versante della violazione di legge ( per la ritenuta insussistenza del dolo del reato contestato e ritenuto) ribadendo pedissequamente profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomentazioni corrette e coerenti ( al punto 6.1.3. si rimarca l'indifferenza al fine della ricostruzione difensiva, ribadita anche in sede di legittimità, facendo leva sulle connotazioni del fatto, coerentemente dirette a disvelare la consapevole scelta del ricorrente di opporsi al controllo degli operanti mettendo concretamente a repentaglio l'incolumità di uno di questi). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/5/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t.V3. [OSCURATO:PERSONA] o
Sentenza Cassazione n. 36251/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris