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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 1995

Cassazione n. 22360/2026

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URANCE nato il 25/10/1995 avverso la sentenza del 14/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza imouariata esaminato i ricorso r..-ipeposto [OSCURATO:PERSONA],, ritenuto responsabile nelle corifornal sentenze ci.

"T"ie.iit..) del reato di cui all'art. 73, comma 5 , d.P.R. 309/9C.

Rlievaiep rrioti\i, ai ricorso, la difesa si duole deli'affermazione di penale responsabiiità deiliimputato, deducendo ii vizio di motivazione e violazione dei principio cleiikiltre ogni ragionevole dubbio in ordine all'affermazione di penale resouncobtà dell'imputato.

Considerato che le dogliarize non rientrano nei nurnerus clausus dei:e censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione dei fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le Cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette, come nel presente caso, da motivazione congrua, idonea a dar conto dell'iter iogiccegiuriCico seguite, dal giudicante e delle ragioni del decisurn.

Nei caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleablie una ricostruzione., dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte ie. deJuziorii difensive ed essendo pervenuti alle loro. conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze proce.ssuail, in nessun modo censurabile sotto profilo della razionalità e salla base di apprezzamenti di fatto non quaiificiaòili in termini di ccddittohet o Cfi manifesta iHogicità.

In proposito :a Corte di appello, con tr -ci:cimentare neli'escludere che io stupefacente detenuto dall'imputato fesse destinato al consumo personale, ha posto in rilievo ouantitativo di sostanza sequestrata, ia suddivisione in dosi, ie modalità di detenzione (lo stu.7aefacente era occuitato tra gli arbusti).

Ritenuto, pertanto, chr i rioxysc, deve essere dichiarato inammissibiie, con conciarne dei ricorrente al pagamento dee spese processuali e dela somma di euro tremila in favore della Cassa dee

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
URANCE nato il 25/10/1995 avverso la sentenza del 14/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza imouariata esaminato i ricorso r..-ipeposto [OSCURATO:PERSONA],, ritenuto responsabile nelle corifornal sentenze ci. "T"ie.iit..) del reato di cui all'art. 73, comma 5 , d.P.R. 309/9C. Rlievaiep rrioti\i, ai ricorso, la difesa si duole deli'affermazione di penale responsabiiità deiliimputato, deducendo ii vizio di motivazione e violazione dei principio cleiikiltre ogni ragionevole dubbio in ordine all'affermazione di penale resouncobtà dell'imputato. Considerato che le dogliarize non rientrano nei nurnerus clausus dei:e censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione dei fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le Cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette, come nel presente caso, da motivazione congrua, idonea a dar conto dell'iter iogiccegiuriCico seguite, dal giudicante e delle ragioni del decisurn. Nei caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleablie una ricostruzione., dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte ie. deJuziorii difensive ed essendo pervenuti alle loro. conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze proce.ssuail, in nessun modo censurabile sotto profilo della razionalità e salla base di apprezzamenti di fatto non quaiificiaòili in termini di ccddittohet o Cfi manifesta iHogicità. In proposito :a Corte di appello, con tr -ci:cimentare neli'escludere che io stupefacente detenuto dall'imputato fesse destinato al consumo personale, ha posto in rilievo ouantitativo di sostanza sequestrata, ia suddivisione in dosi, ie modalità di detenzione (lo stu.7aefacente era occuitato tra gli arbusti). Ritenuto, pertanto, chr i rioxysc, deve essere dichiarato inammissibiie, con conciarne dei ricorrente al pagamento dee spese processuali e dela somma di euro tremila in favore della Cassa dee
Sentenza Cassazione n. 22360/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris