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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38725/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso pzrEeTar3 la sentenza di primo grado con la quale Coconato era stato condannato per il reato di truffa. 1.1 Al riguardo il difensore del ricorrente lamenta che la Corte di appello, in palese violazione dell'art. 591 cod.proc.pen., aveva dichiarato inammissibile l'appello con sentenza e non con ordinanza, quindi entrando nel merito della vicenda e addirittura riservandosi il termine di giorni 90 per la motivazione e non facendo seguire alla predetta decisione, già adottata in violazione di legge ex art. 581 comma 2 cod.proc.pen., qunto ivi prescritto al comma 3 1.2 II difensore lamenta che la Corte di appello non aveva fatto seguire alcun supporto oggettivo dal quale desumere le gravi evidenze rilevante in sentenza, muovendo generiche asserzioni in palese violazione motivazionale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve premettere che, come evidenziato dalle sezioni unite di questa Corte, "l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato." (Sez.U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822)).

Nel caso in esame, la Corte di appello ha evidenziato che l'atto di appello era del tutto aspecifico e talmente generico da poter essere riferito a qualsiasi sentenza; a fronte di tale motivazione, neppure con il ricorso per cassazione sono state enunciate specifiche censure, non avendo il ricorrente esposto i motivi di appello sui quali la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata con conseguente genericità del ricorso; del tutto irrilevante è, pertanto, che la Corte di appello si sia espressa con sentenza anziché con ordinanza.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso pzrEeTar3 la sentenza di primo grado con la quale Coconato era stato condannato per il reato di truffa. 1.1 Al riguardo il difensore del ricorrente lamenta che la Corte di appello, in palese violazione dell'art. 591 cod.proc.pen., aveva dichiarato inammissibile l'appello con sentenza e non con ordinanza, quindi entrando nel merito della vicenda e addirittura riservandosi il termine di giorni 90 per la motivazione e non facendo seguire alla predetta decisione, già adottata in violazione di legge ex art. 581 comma 2 cod.proc.pen., qunto ivi prescritto al comma 3 1.2 II difensore lamenta che la Corte di appello non aveva fatto seguire alcun supporto oggettivo dal quale desumere le gravi evidenze rilevante in sentenza, muovendo generiche asserzioni in palese violazione motivazionale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve premettere che, come evidenziato dalle sezioni unite di questa Corte, "l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato." (Sez.U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822)). Nel caso in esame, la Corte di appello ha evidenziato che l'atto di appello era del tutto aspecifico e talmente generico da poter essere riferito a qualsiasi sentenza; a fronte di tale motivazione, neppure con il ricorso per cassazione sono state enunciate specifiche censure, non avendo il ricorrente esposto i motivi di appello sui quali la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata con conseguente genericità del ricorso; del tutto irrilevante è, pertanto, che la Corte di appello si sia espressa con sentenza anziché con ordinanza. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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