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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 giugno 2023

Cassazione n. 15639/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli; nel procedimento a carico della medesima; avverso la ordinanza del 26/10/2023 del tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale di Napoli, adito nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per la revoca dell'ordine di demolizione adottato con sentenza del tribunale di Napoli n. 834 del 2007, rigettava l'istanza.

2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi di impugnazione.

3. Con il primo motivo, deduce vizi di violazione di legge e di motivazione, avendo il giudice solo ribadito acriticamente le ragioni per cui il Comune di Giugliano respinse le 16 domande di condono edilizio presentate per l'immobile da demolire, senza valutarne la validità, e senza valorizzare l'intervenuta adozione, da parte del Consiglio di Stato, della sospensione della esecutività della sentenza del Tar che aveva rigettato il ricorso contro il diniego di condono disposto dal Comune, con fissazione della discussione del merito per il 5 dicembre 2023.

Si tratterebbe di dati che avrebbe dovuto essere meglio vagliati dal giudice, il quale non avrebbe approfondito le motivazioni dedotte dalla ricorrente a supporto delle proprie prospettazioni, circa la condonabilità delle opere da pagina 15 a 26 dell'incidente di esecuzione.

In particolare, sarebbe erronea la valutazione del contenuto delle domande di condono (per soli ampliamenti per circa 1023 mc complessivi e modifiche di uso, per cui non sarebbe mai intervenuto alcun ampliamento superiore a 5000 mc come invece ritenuto) e della grandezza delle opere oggetto di istanza di condono, e la valutazione prognostica negativa circa l'esito del procedimento amministrativo relativo alla medesime domande di condono.

Inoltre, non si sarebbe illustrata la ragione per cui il giudice non ha inteso sospendere l'ordine di demolizione, almeno fino alla udienza di discussione dinnanzi al Consiglio di Stato.

La decisione impugnata sarebbe altresì contraddittoria rispetto alla precedente decisione del 8 giugno 2023, con cui il giudice dell'esecuzione aveva sospeso l'efficacia del provvedimento demolitorio per attendere la decisione del Consiglio di Stato.

4. Con il secondo motivo rappresenta vizi di motivazione essendo il giudice incorso in un errore interpretativo della sentenza n. 834 del 2007, atteso che diversamente da quanto ritenuto, non vi sarebbe mai stata condanna per il reato di lottizzazione.

Con deficit motivazionale rilevante.

5. Con il terzo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione, atteso che l'ingiunzione a demolire sarebbe intervenuta dopo oltre 20 anni, in contrasto con il principio di proporzionalità che deve vigere in materia di demolizione, in relazione al quale mancherebbe ogni motivazione.

Tanto anche in considerazione del dato per cui la ricorrente avrebbe edificato opere sulla base di concessione edilizia n. 59 del 2000, in difformità dalla stessa, attivando poi ben 16 domande di condono, e rispetto a tale stato di fatto lo Stato sarebbe intervenuto con l'ingiunzione a demolire dopo circa 21 anni.

6. Con il quarto motivo rappresenta vizi di violazione di legge e di motivazione, avendo il giudice omesso di valutare le argomentazioni difensive ai punti 2 e 4, oltre che 3, di cui all'incidente di esecuzione e non avrebbe fatto comprendere l'iter logico seguito.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è inammissibile, atteso che esso non si confronta puntualmente con le ragioni dell'intervenuto rigetto, con particolare riferimento alla tipologia dell'abuso edilizio per cui è intervenuta ordinanza di demolizione, e consistente nella realizzazione di opere edilizie in totale difformità, siccome integranti un organismo edilizio completamente diverso e difforme da quello assentito con concessione n. 59 del 2000, per caratteristiche tipologiche e planovolumetriche.

Circostanza, invero, sul punto non fatta oggetto di alcuna considerazione, ancorchè critica, ove si consideri che nello stesso ricorso ( a pagina 3) si riporta il capo di imputazione b), descrittivo appunto di opere realizzate in "totale difformità".

Tale premessa è significativa e dirimente anche rispetto alle ulteriori rappresentazioni del giudice circa la non condonabilità delle opere, in ragione di una edificazione di circa 5000 mc. (superiore al limite massimo di 3000 mc) pur a fronte di plurime istanze di condono, e, quindi, circa l'assenza di ogni possibile previsione di prossima adozione di atti amministrativi o giurisdizionali incompatibili con l'ordine di demolizione.

In tale quadro, l'ulteriore notazione del giudice circa l'intervenuta lottizzazione nulla aggiunge alla validità e autonomia della suesposta motivazione, in grado di reggere da sola la contestata decisione, così che la deduzione circa l'intervenuta assoluzione dal reato di lottizzazione, per vero non accompagnata da necessaria allegazione, quand'anche risultasse fondata non inficia la validità motivazionale dell'atto impugnato.

Come non l'inficia la deduzione di cui al quarto motivo, a fronte, lo si ribadisce, del carattere dirimente della notazione del giudice qui citata, anche in considerazione, e lo si aggiunge per completezza, della genericità del predetto quarto motivo, atteso che non è sufficiente il mero rinvio a censure proposte nella precedente sede, senza illustrarle specificamente, anche raffrontandosi con la motivazione a sostegno del provvedimento censurato.

Del resto e per completezza, non può trascurarsi comunque il principio, al quale nella sostanza pare collegarsi la valorizzazione della complessiva volumetria realizzata, per cui non è ammissibile il condono edilizio di una costruzione quando la richiesta di sanatoria sia presentata frazionando l'unità immobiliare in plurimi interventi edilizi, in quanto è illecito l'espediente di denunciare fittiziamente la realizzazione di plurime opere non collegate tra loro, quando invece le stesse risultano finalizzate alla realizzazione di un unico manufatto e sono ad esso funzionali, sì da costituire una costruzione unica. (Sez. 3, n. 33796 del 23/06/2005 Rv. 232481 - 01).

Nessuna significativa contraddittorietà è inoltre rilevabile rispetto alla precedente decisione di temporanea sospensione della procedura esecutiva, sia in ragione della autonomia delle rispettive decisioni, sia a fronte della dirimente motivazione suesposta che dà conto, come rilevato, di una coerente riscostruzione della non condonabilità dell'opera e della conseguente necessaria esclusione, anche solo implicita, di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali in senso contrario.

2. Le considerazioni sopra esposte evidenziano la manifesta infondatezza anche del secondo motivo proposto.

3. Quanto al terzo motivo, esso appare generico.

Va premesso che in tema di reati edilizi, il giudice, nel dare attuazione all'ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abituale abitazione di una persona, è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità enunciato dalla giurisprudenza convenzionale, nelle sèntenze della Corte EDU Ivanova e Cherkezov c.

Bulgaria del 21/04/2016 e Kaminskas c.

Lituania del 04/08/2020, valutando la disponibilità, da parte dell'interessato, di un tempo sufficiente per conseguire, se possibile, la sanatoria dell'immobile o per risolvere, con diligenza, le proprie esigenze abitative, la possibilità di far valere le proprie ragioni dinanzi a un tribunale indipendente, l'esigenza di evitare l'esecuzione in momenti in cui sarebbero compromessi altri diritti fondamentali, come quello dei minori a frequentare la scuola, nonché l'eventuale consapevolezza della natura abusiva dell'attività edificatoria. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione di rigetto dell'istanza di revoca dell'ingiunzione a demolire un immobile abusivo, rilevando che i ricorrenti avevano commesso numerose contravvenzioni urbanistiche e paesaggistiche e più delitti di violazione dei sign, avevano potuto avvalersi di plurimi rimedi per la tutela in giudizio delle proprie ragioni, avevano beneficiato di un congruo tempo per individuare altre situazioni abitative e non avevano indicato specifiche esigenze che giustificassero il rinvio dell'esecuzione dell'ordine di demolizione onde evitare lai compromissione di altri diritti fondamentali). (Sez. 3, Sentenza n. 5822 del 18/01/2022 Cc. (dep. 18/02/2022 ) Rv. 282950 - 01) In tema, si è altresì precisato che l'Autorità giudiziaria, nel dare esecuzione all'ordine di demolizione di un immobile abusivo costituente l'unica abitazione familiare, è tenuta a rispettare il principio di proporzionalità enunciato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sentenze della Corte EDU, 21/04/2016, Ivanova e Cherkezov c.

Bulgaria, e della Corte EDU, 04/08/2020, Kaminskas c.

Lituania, a condizione che chi intenda avvalersene si faccia carico di allegare, in modo puntuale, i fatti addotti a sostegno del suo rispetto (In motivazione, la Corte ha precisato che tali fatti, ove allegati dall'autore dell'abuso, non possono dipendere dalla sua inerzia ovvero dalla volontà sua o del destinatario dell'ordine, non potendo il condannato lucrare sul tempo inutilmente trascorso dalla data di irrevocabilità della sentenza, posto che l'ingiunzione a demolire trova causa proprio dalla sua inerzia). (Sez. 3, Sentenza n. 21198 del 15/02/2023 Rv. 284627 - 01).

Ebbene, nessuna specificazione è riportata, in ricorso, in linea con i predetti oneri di rappresentazione, limitandosi, la ricorrente, solo ad invocare il principio di proporzionalità, senza nulla illustrare sulle proprie esigenze rispetto all'opera in questione, nel quadro e in coerenza con la cornice giuridica sopra sintetizzata.

Con conseguente genericità del motivo.

Per completezza, va aggiunto che l'iniziativa demolitoria dello Stato non va rapportata al momento dell'ingiunzione a demolire, atto conseguente, piuttosto, alla inerzia dell'istante, bensì al momento della irrevocabilità della sentenza riportante l'ordine di demolizione, che, come noto, si imponeva sin da quel momento alla ricorrente, nella sua esecutività.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli; nel procedimento a carico della medesima; avverso la ordinanza del 26/10/2023 del tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale di Napoli, adito nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per la revoca dell'ordine di demolizione adottato con sentenza del tribunale di Napoli n. 834 del 2007, rigettava l'istanza. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi di impugnazione. 3. Con il primo motivo, deduce vizi di violazione di legge e di motivazione, avendo il giudice solo ribadito acriticamente le ragioni per cui il Comune di Giugliano respinse le 16 domande di condono edilizio presentate per l'immobile da demolire, senza valutarne la validità, e senza valorizzare l'intervenuta adozione, da parte del Consiglio di Stato, della sospensione della esecutività della sentenza del Tar che aveva rigettato il ricorso contro il diniego di condono disposto dal Comune, con fissazione della discussione del merito per il 5 dicembre 2023. Si tratterebbe di dati che avrebbe dovuto essere meglio vagliati dal giudice, il quale non avrebbe approfondito le motivazioni dedotte dalla ricorrente a supporto delle proprie prospettazioni, circa la condonabilità delle opere da pagina 15 a 26 dell'incidente di esecuzione. In particolare, sarebbe erronea la valutazione del contenuto delle domande di condono (per soli ampliamenti per circa 1023 mc complessivi e modifiche di uso, per cui non sarebbe mai intervenuto alcun ampliamento superiore a 5000 mc come invece ritenuto) e della grandezza delle opere oggetto di istanza di condono, e la valutazione prognostica negativa circa l'esito del procedimento amministrativo relativo alla medesime domande di condono. Inoltre, non si sarebbe illustrata la ragione per cui il giudice non ha inteso sospendere l'ordine di demolizione, almeno fino alla udienza di discussione dinnanzi al Consiglio di Stato. La decisione impugnata sarebbe altresì contraddittoria rispetto alla precedente decisione del 8 giugno 2023, con cui il giudice dell'esecuzione aveva sospeso l'efficacia del provvedimento demolitorio per attendere la decisione del Consiglio di Stato. 4. Con il secondo motivo rappresenta vizi di motivazione essendo il giudice incorso in un errore interpretativo della sentenza n. 834 del 2007, atteso che diversamente da quanto ritenuto, non vi sarebbe mai stata condanna per il reato di lottizzazione. Con deficit motivazionale rilevante. 5. Con il terzo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione, atteso che l'ingiunzione a demolire sarebbe intervenuta dopo oltre 20 anni, in contrasto con il principio di proporzionalità che deve vigere in materia di demolizione, in relazione al quale mancherebbe ogni motivazione. Tanto anche in considerazione del dato per cui la ricorrente avrebbe edificato opere sulla base di concessione edilizia n. 59 del 2000, in difformità dalla stessa, attivando poi ben 16 domande di condono, e rispetto a tale stato di fatto lo Stato sarebbe intervenuto con l'ingiunzione a demolire dopo circa 21 anni. 6. Con il quarto motivo rappresenta vizi di violazione di legge e di motivazione, avendo il giudice omesso di valutare le argomentazioni difensive ai punti 2 e 4, oltre che 3, di cui all'incidente di esecuzione e non avrebbe fatto comprendere l'iter logico seguito.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile, atteso che esso non si confronta puntualmente con le ragioni dell'intervenuto rigetto, con particolare riferimento alla tipologia dell'abuso edilizio per cui è intervenuta ordinanza di demolizione, e consistente nella realizzazione di opere edilizie in totale difformità, siccome integranti un organismo edilizio completamente diverso e difforme da quello assentito con concessione n. 59 del 2000, per caratteristiche tipologiche e planovolumetriche. Circostanza, invero, sul punto non fatta oggetto di alcuna considerazione, ancorchè critica, ove si consideri che nello stesso ricorso ( a pagina 3) si riporta il capo di imputazione b), descrittivo appunto di opere realizzate in "totale difformità". Tale premessa è significativa e dirimente anche rispetto alle ulteriori rappresentazioni del giudice circa la non condonabilità delle opere, in ragione di una edificazione di circa 5000 mc. (superiore al limite massimo di 3000 mc) pur a fronte di plurime istanze di condono, e, quindi, circa l'assenza di ogni possibile previsione di prossima adozione di atti amministrativi o giurisdizionali incompatibili con l'ordine di demolizione. In tale quadro, l'ulteriore notazione del giudice circa l'intervenuta lottizzazione nulla aggiunge alla validità e autonomia della suesposta motivazione, in grado di reggere da sola la contestata decisione, così che la deduzione circa l'intervenuta assoluzione dal reato di lottizzazione, per vero non accompagnata da necessaria allegazione, quand'anche risultasse fondata non inficia la validità motivazionale dell'atto impugnato. Come non l'inficia la deduzione di cui al quarto motivo, a fronte, lo si ribadisce, del carattere dirimente della notazione del giudice qui citata, anche in considerazione, e lo si aggiunge per completezza, della genericità del predetto quarto motivo, atteso che non è sufficiente il mero rinvio a censure proposte nella precedente sede, senza illustrarle specificamente, anche raffrontandosi con la motivazione a sostegno del provvedimento censurato. Del resto e per completezza, non può trascurarsi comunque il principio, al quale nella sostanza pare collegarsi la valorizzazione della complessiva volumetria realizzata, per cui non è ammissibile il condono edilizio di una costruzione quando la richiesta di sanatoria sia presentata frazionando l'unità immobiliare in plurimi interventi edilizi, in quanto è illecito l'espediente di denunciare fittiziamente la realizzazione di plurime opere non collegate tra loro, quando invece le stesse risultano finalizzate alla realizzazione di un unico manufatto e sono ad esso funzionali, sì da costituire una costruzione unica. (Sez. 3, n. 33796 del 23/06/2005 Rv. 232481 - 01). Nessuna significativa contraddittorietà è inoltre rilevabile rispetto alla precedente decisione di temporanea sospensione della procedura esecutiva, sia in ragione della autonomia delle rispettive decisioni, sia a fronte della dirimente motivazione suesposta che dà conto, come rilevato, di una coerente riscostruzione della non condonabilità dell'opera e della conseguente necessaria esclusione, anche solo implicita, di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali in senso contrario. 2. Le considerazioni sopra esposte evidenziano la manifesta infondatezza anche del secondo motivo proposto. 3. Quanto al terzo motivo, esso appare generico. Va premesso che in tema di reati edilizi, il giudice, nel dare attuazione all'ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abituale abitazione di una persona, è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità enunciato dalla giurisprudenza convenzionale, nelle sèntenze della Corte EDU Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria del 21/04/2016 e Kaminskas c. Lituania del 04/08/2020, valutando la disponibilità, da parte dell'interessato, di un tempo sufficiente per conseguire, se possibile, la sanatoria dell'immobile o per risolvere, con diligenza, le proprie esigenze abitative, la possibilità di far valere le proprie ragioni dinanzi a un tribunale indipendente, l'esigenza di evitare l'esecuzione in momenti in cui sarebbero compromessi altri diritti fondamentali, come quello dei minori a frequentare la scuola, nonché l'eventuale consapevolezza della natura abusiva dell'attività edificatoria. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione di rigetto dell'istanza di revoca dell'ingiunzione a demolire un immobile abusivo, rilevando che i ricorrenti avevano commesso numerose contravvenzioni urbanistiche e paesaggistiche e più delitti di violazione dei sign, avevano potuto avvalersi di plurimi rimedi per la tutela in giudizio delle proprie ragioni, avevano beneficiato di un congruo tempo per individuare altre situazioni abitative e non avevano indicato specifiche esigenze che giustificassero il rinvio dell'esecuzione dell'ordine di demolizione onde evitare lai compromissione di altri diritti fondamentali). (Sez. 3, Sentenza n. 5822 del 18/01/2022 Cc. (dep. 18/02/2022 ) Rv. 282950 - 01) In tema, si è altresì precisato che l'Autorità giudiziaria, nel dare esecuzione all'ordine di demolizione di un immobile abusivo costituente l'unica abitazione familiare, è tenuta a rispettare il principio di proporzionalità enunciato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sentenze della Corte EDU, 21/04/2016, Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria, e della Corte EDU, 04/08/2020, Kaminskas c. Lituania, a condizione che chi intenda avvalersene si faccia carico di allegare, in modo puntuale, i fatti addotti a sostegno del suo rispetto (In motivazione, la Corte ha precisato che tali fatti, ove allegati dall'autore dell'abuso, non possono dipendere dalla sua inerzia ovvero dalla volontà sua o del destinatario dell'ordine, non potendo il condannato lucrare sul tempo inutilmente trascorso dalla data di irrevocabilità della sentenza, posto che l'ingiunzione a demolire trova causa proprio dalla sua inerzia). (Sez. 3, Sentenza n. 21198 del 15/02/2023 Rv. 284627 - 01). Ebbene, nessuna specificazione è riportata, in ricorso, in linea con i predetti oneri di rappresentazione, limitandosi, la ricorrente, solo ad invocare il principio di proporzionalità, senza nulla illustrare sulle proprie esigenze rispetto all'opera in questione, nel quadro e in coerenza con la cornice giuridica sopra sintetizzata. Con conseguente genericità del motivo. Per completezza, va aggiunto che l'iniziativa demolitoria dello Stato non va rapportata al momento dell'ingiunzione a demolire, atto conseguente, piuttosto, alla inerzia dell'istante, bensì al momento della irrevocabilità della sentenza riportante l'ordine di demolizione, che, come noto, si imponeva sin da quel momento alla ricorrente, nella sua esecutività. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente
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