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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46296/2021

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMA¢ata_ayLiso-afte-rrarti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 91-24485/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, intervenuta a seguito di concordato in appello sulla pena ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., ha riformato, previo riconoscimento della prevalenza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche ed esclusione della recidiva, solo quoad poenam la sentenza di condanna emessa dal primo giudice, propongono ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione vizi di motivazione, con riguardo al difetto di enunciazione di eventuali cause di proscioglimento immediatamente riconoscibili ed omessa valutazione della corretta qualificazione giuridica dei fatti, violazione di legge, quanto a qualificazione giuridica e circostanziale dei fatti contestati, dimensione sanzionatoria e disposta confisca diretta.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi e con le modalità previste dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., per essere stato proposto fuori dei casi previsti dalla legge.

2.1. La difesa del Nucera lamenta, in forma assolutamente generica, vizio di motivazione nella sentenza di appello in ordine alla omessa enunciazione delle cause di proscioglimento immediatamente evincibili dagli atti ed omessa valutazione della qualificazione giuridica degli stessi.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] invece ripropone tutti i motivi di gravame già proposti innanzi alla Corte territoriale, oltre alla qualificazione giuridica e circostanziale dei fatti contestati, la dimensione sanzionatoria, anche in ragione del rito e la disposta confisca diretta.

La sentenza impugnata è stata emessa dalla Corte territoriale ai sensi degli artt. 602, comma 1 bis, 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotti dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017.

Dispone la norma che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

In seguito alla reintroduzione del concordato in appello, dunque, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto già previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 - secondo cui il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati e a quelli sui quali non è stato raggiunto l'accordo tra le parti; determinando, invero, la rinuncia ai motivi ed il concordato sulla pena (nei limiti della legalità della stessa) una preclusione processuale che impedisce al giudice di 91-24485/2021 prendere cognizione di quanto deve ritenersi non essergli devoluto (non solo in punto di affermazione della responsabilità).

Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dall'art. 599- bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene per la rinuncia all'impugnazione (Sez. 3, n. 19983, del 9/6/2020, Rv. 279504; Sez. 1, n. 944, del 23/10/2019, Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002, del 10/4/2019, Rv. 276102; Sez. 5, ord. n. 29243, del 4/6/2018, Rv. 273194-01; Sez. 5, sent. n. 15505, del 19/3/2018, Rv. 272853-01; Sez. 3, ord. n. 30190, del 8/3/2018, Rv. 273755-01; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258).

2.2. Nel caso in esame sono rimasti esclusi dalla rinuncia -in quanto oggetto di accordo con la parte pubblica- solo i motivi di gravame afferenti il trattamento circostanziale e sanzionatorio.

Mentre i motivi oggi dedotti, in tema di corretto accertamento della responsabilità e qualificazione giuridica e circostanziale dei fatti contestati, disposta confisca, sono stati oggetto di esplicita rinunzia.

L'accordo sulla sanzione proposta ha inoltre "rafforzato" la preclusione processuale a mettere in discussione la qualificazione giuridica e circostanziale del fatto, oltre che la confisca, con la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione avente tale oggetto (da ultimo, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504; Sez. 6, n. 54431, del 25/10/2018, 274315).

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare, per ciascuno dei ricorrenti in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 no

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMA¢ata_ayLiso-afte-rrarti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 91-24485/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, intervenuta a seguito di concordato in appello sulla pena ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., ha riformato, previo riconoscimento della prevalenza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche ed esclusione della recidiva, solo quoad poenam la sentenza di condanna emessa dal primo giudice, propongono ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione vizi di motivazione, con riguardo al difetto di enunciazione di eventuali cause di proscioglimento immediatamente riconoscibili ed omessa valutazione della corretta qualificazione giuridica dei fatti, violazione di legge, quanto a qualificazione giuridica e circostanziale dei fatti contestati, dimensione sanzionatoria e disposta confisca diretta. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi e con le modalità previste dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., per essere stato proposto fuori dei casi previsti dalla legge. 2.1. La difesa del Nucera lamenta, in forma assolutamente generica, vizio di motivazione nella sentenza di appello in ordine alla omessa enunciazione delle cause di proscioglimento immediatamente evincibili dagli atti ed omessa valutazione della qualificazione giuridica degli stessi. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] invece ripropone tutti i motivi di gravame già proposti innanzi alla Corte territoriale, oltre alla qualificazione giuridica e circostanziale dei fatti contestati, la dimensione sanzionatoria, anche in ragione del rito e la disposta confisca diretta. La sentenza impugnata è stata emessa dalla Corte territoriale ai sensi degli artt. 602, comma 1 bis, 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotti dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. Dispone la norma che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. In seguito alla reintroduzione del concordato in appello, dunque, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto già previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 - secondo cui il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati e a quelli sui quali non è stato raggiunto l'accordo tra le parti; determinando, invero, la rinuncia ai motivi ed il concordato sulla pena (nei limiti della legalità della stessa) una preclusione processuale che impedisce al giudice di 91-24485/2021 prendere cognizione di quanto deve ritenersi non essergli devoluto (non solo in punto di affermazione della responsabilità). Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dall'art. 599- bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene per la rinuncia all'impugnazione (Sez. 3, n. 19983, del 9/6/2020, Rv. 279504; Sez. 1, n. 944, del 23/10/2019, Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002, del 10/4/2019, Rv. 276102; Sez. 5, ord. n. 29243, del 4/6/2018, Rv. 273194-01; Sez. 5, sent. n. 15505, del 19/3/2018, Rv. 272853-01; Sez. 3, ord. n. 30190, del 8/3/2018, Rv. 273755-01; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258). 2.2. Nel caso in esame sono rimasti esclusi dalla rinuncia -in quanto oggetto di accordo con la parte pubblica- solo i motivi di gravame afferenti il trattamento circostanziale e sanzionatorio. Mentre i motivi oggi dedotti, in tema di corretto accertamento della responsabilità e qualificazione giuridica e circostanziale dei fatti contestati, disposta confisca, sono stati oggetto di esplicita rinunzia. L'accordo sulla sanzione proposta ha inoltre "rafforzato" la preclusione processuale a mettere in discussione la qualificazione giuridica e circostanziale del fatto, oltre che la confisca, con la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione avente tale oggetto (da ultimo, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504; Sez. 6, n. 54431, del 25/10/2018, 274315). 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare, per ciascuno dei ricorrenti in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 no
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