CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 maggio 2023
Cassazione n. 34751/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad Aversa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2022 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paola MASTROBERARDINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Carlo MILO, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Venezia, in data 3 giugno 2022, ha confermato la sentenza del 6 ottobre 2016 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia lo ha condannato alla pena di anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 1.200,00 multa per il reato continuato di cui all'art. 648 cod. pen. e 55 d.l.gs. 231/2007. 2. Il ricorrente, con l'unico motivo di impugnazione, lamenta travisamento della prova per omissione nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato. La Corte territoriale avrebbe ignorato le due sentenze irrevocabili di condanna prodotte dalla difesa dalla cui lettura emergerebbe l'esistenza di un consolidato modus operandi da parte del ricorrente. Tali provvedimenti dimostrerebbero che, nel medesimo contesto spazio-temporale, il MILO, avrebbe reclutato soggetti disponibili ad attivare carte poste pay e consegnarle al ricorrente ed al suo complice VIRGILLITTO per poi denunciarne lo smarrimento. Secondo la difesa, anche nel caso oggetto di giudizio, l'utilizzo della carta poste pay intestata allo SMALDONE e la successiva denuncia di smarrimento sarebbero frutto di un accordo truffaldino tra il MILO, il VIRGILLITTO e lo SMALDONE, affermazione che troverebbe fondamento nell'accertato rapporto di frequentazione tra questi ultimi due, proprio nel periodo in cui il ricorrente ed il VIRGILLITTO erano dediti alle truffe nonché nella piena compatibilità delle modalità delle condotte rubricate con quelle separatamente giudicate. La motivazione sarebbe illogica e contraddittoria nella parte in cui ritiene l'insussistenza di elementi da cui desumere una conoscenza diretta tra il MILO e lo SMALDONE, senza tenere conto che entrambi abitavano a Pordenone ed erano soliti frequentare la casa del VIRGILLITTO. I giudici di appello, con motivazione apodittica e priva di alcun fondamento indiziario, avrebbero affermato in modo del tutto congetturale che la tardiva presentazione della denuncia di smarrimento della carta e del relativo PIN da parte dello SMALDONE non dimostrerebbero l'inattendibilità della denuncia. 3. Il difensore del ricorrente, in data 25 maggio 2023, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono: l'unico motivo di ricorso è aspecifico e non consentito in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate dalla Corte di merito, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze probatorie e delle censure difensive, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità. 4.1. Entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente abbia commesso i reati rubricati, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove. La Corte territoriale, con motivazione priva di illogicità manifeste e congrua rispetto alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni dal primo giudice come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, ha sottolineato l'insussistenza di elementi indiziari da cui desumere che lo SMALDONE, in virtù di un pregresso rapporto di conoscenza, abbia spontaneamente consegnato la propria carta poste pay al ricorrente. I giudici di appello hanno, inoltre, ritenuto, con percorso argomentativo convincente e conforme a consolidate massime di esperienza, che la ritardata presentazione della denuncia sia compatibile con un uso «sporadico ed occasionale della carta» e che la sottrazione del pin della carta sia compatibile con «una limitata attenzione nella conservazione del pin, spesso annotato vicino alla carta» (vedi pag. 6 della sentenza impugnata). Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 4.2. Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità del motivo di ricorso. Va, in proposito, ricordato che non è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia, come nel caso di specie, compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così