CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 43171/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Roma confermava la misura cautelare della custodia in carcere imposta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati allo stesso ascritti. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: l'ordinanza non sarebbe stata tradotta nella lingua nota all'imputato. 2.2. violazione di legge: le prove acquisite oltre il termine di durata delle indagini sarebbero inutilizzabili. 2.3. Il difensore depositava motivi nuovi con i quali esplicitava, nel dettaglio, le ragioni di doglianza rappresentate in modo didascalico nel ricorso. ("J 3.Invero, il ricorso si profila del tutto generico e, dunque, non supera la soglia di ammissibilità. Il ricorrente si limitava, infatti, ad indicare le aree tematiche oggetto di censura senza nessuna ulteriore specificazione. Sul punto il collegio riaffermaY che l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione (tra le altre: Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850 - 01). Il quarto comma dell'art. 593 del codice di rito prevede, infatti, che fino a quindici giorni prima dell'udienza possono essere presentati in cancelleria del giudice dell'impugnazione motivi nuovi» e che l'inammissibilità dell'impugnazione si estenda a tali motivi. Si tratta di una disposizione di carattere generale che è applicabile anche al ricorso per cassazione. Ne consegue che l'indicazione di motivi generici, in violazione dell'art. 581, lett. c) cod. proc. pen., nell'atto di impugnazione rende inammissibile il proposto gravame anche se successivamente vengono depositati motivi "nuovi", ad integrazione, nei termini di legge. 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 -ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 -bis del citato articolo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all' art. 94, comma 1 -ter disp. att. Cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno 24 set