CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 gennaio 2025
Cassazione n. 08002/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14264-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 170/2023 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 02/05/2023 R.G.N. 509/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa La Corte d'appello di Salerno, con la sentenza in atti, accogliendo il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] ha annullato il licenziamento intimatogli il 7.6.2021 dalla società [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.14264/2023 Cron. Rep. Ud.22/01/2025 CC condannando a datrice a reintegrarlo nel posto di lavoro ed al pagamento di una indennità risarcitoria pari a 12 mensilità della retribuzione globale di atto, oltre che al versamento dei contributi e spese processuali liquidate in sentenza. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato e non ha svolto attività difensive. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. Motivi della decisione Deve essere pronunciata l’estinzione del ricorso per rinuncia, siccome attestata dal relativo atto depositato in questo giudizio, con il quale la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per intervenuta conciliazione della lite tra le parti intervenuta in sede sindacale, come da verbale in data 6.8.2024; in cui la controparte ha pure dichiarato di accettare la predetta rinunzia con compensazione delle spese. Non sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del processo. Nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. Così