CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 03764/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul conflitto negativo di giurisdizione, iscritto al n. 12189/2023 R.G. , sollevato dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania sezione terza, con ordinanza n. 956 in data 8 giugno 2023, nel procedimento vertentetra [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente non costituitasi in questa sede – e [OSCURATO:PERSONA] –resistente non costituito in questa sede – Udita la relazione della causa nella camera di consiglio del 21 novembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Nardecchia, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la sospensione dell’ordinanza di sgombero n. 11 del 4 dicembre 2020, notificata il 13 ottobre 2022,con la quale il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ordinava lo sgombero coatto amministrativo dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP), di proprietà comunale, in quanto abusivamente occupato dalla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] con il suo nucleo familiare. 2. Il Comune si costituiva, chiedendo il rigetto del ricorso cautelare. 3. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza depositata il 16 aprile 2023, ritenuto che la prospettazione in ricorso concerneva esclusivamente l’illegittimità dell’ordinanza di sgombero in quanto resa senza la preventiva definizione dell’istanza di regolarizzazione presentata dalla ricorrente e, dunque, in assenza dei presupposti di legge, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione. 4. Riassunto tempestivamente il giudizio, il TAR della Campania con ordinanza n. 956/2023 dichiarava inammissibile l’istanza cautelare e sollevava conflitto negativo di giurisdizione ritenendo la controversia devoluta al giudice ordinario in quanto attinente al rapporto paritetico originato dall’occupazione dell’immobile (asseritamente senza titolo) e concernendo la contestazione il diritto di agire esecutivamente e non l’esercizio di potestà discrezionalidell’amministrazione. 4. Nessuna delle parti si è costituita. 5. Il Procuratore generale ha presentato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del regolamento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il regolamento di giurisdizione richiesto dal TAR è inammissibile. L’implicito presupposto dell’ordinanza del giudice amministrativo è che,anteriormente, vi sia stata una precedente pronuncia del Tribunale di declinatoria della propria giurisdizione, con necessità, dunque, di sollevare il regolamento di giurisdizione per l’insorgenza di un conflitto negativo. Tuttavia, difettano le condizioni per la valida proposizione del regolamento di giurisdizione d’ufficio. 2. Come risulta dall’univoco e consolidato orientamento di queste SezioniUnite, il regolamento di giurisdizione di cui all’art. 59, comma 3, l. n. 69 del 2009ed art. 11, comma 3, cod. p roc . a mm ., postula che la precedente declinatoria di giurisdizione sia costituita da un provvedimento emesso all’esito di un procedimento svoltosi nelle forme della cognizione piena, la cui carenza rende il regolamento di giurisdizione d’ufficioinammissibile. Non solo: si è precisato – statuizione da cui questo collegio non vede ragione per discostarsi – che per potersi ravvisare un conflitto negativo, denuncia b ile ex art. 362 , secondo comma, c od . p roc . c iv ., occorre che vi sia una doppia declinatoria di giurisdizione, l’una del giudice ordinario e l’altra del giudice amministrativo, emessa con decisioni di piena cognizione, sicché «è inammissibile il regolamento di giurisdizione allorquando una delle due sia stata pronunciata in sede cautelare» (v. Sez. U., n. 4914 del 08/03/2006; Sez. U., n. 5356 del 07/03/2011; Sez. U.; Sez. U., n. 23224 del 15/11/2016; da ultimo v. Sez. U., n. 4297 del 10/02/2022). 3. Orbene, tale condizione ricorre nella vicenda in giudizio. Difatti, innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la ricorrente aveva promosso un ricorso ex art. 700 cod. proc. civ., con richiesta di misura cautelare, denegata in quella specifica sede dal giudice adito proprio per l’affermata declinatoria di giurisdizione. 4. Lasuddetta statuizione, in evidenza, non ha natura di decision e di merito assuntaall’esito di un procedimento a cognizione ordinaria, sicché il regolamento va dichiarato inammissibile. 5. Nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato trattandosi di regolamento sollevato d'ufficio e non avendo le parti svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte, a Sezioni Unite, dichiar